EDILIZIA E URBANISTICA
EDILIZIA E URBANISTICA/1
Reati edilizi - Interventi subordinati a permesso di costruire - Campi di padel - Necessità di permesso a costruire. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 3, comma 1, lettera e), 10, comma 1, lettera a) e 44)
La realizzazione di un campo di padel costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l’installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e come tale rientra nel novero degli “interventi di nuova costruzione” necessitanti di permesso di costruire (articoli 3, comma 1, lettera e), e 10, comma 1, lettera a), del Dpr 6 giugno 2001 n. 380).
A supporto la Cassazione ha affermato che il Dpr 6 giugno 2001 n. 380 (articolo 3, comma 1, lettera e)) assoggetta a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo a un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica. In proposito, la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna, ha ritenuto ininfluente la circostanza che i campi di padel andassero a sostituire dei preesistenti campi da tennis, sul rilievo che la realizzazione dei campi di padel, realizzano una trasformazione edilizia del terreno, stante la realizzazione di un’opera di scavo e di un basamento in calcestruzzo in grado di incidere in modo definitivo sulla permeabilità del suolo, differenziandosi dai campi da tennis [e da calcio] in quanto, mentre in questi ultimi occorre un mero movimento terra, senza mutare le caratteristiche originarie di permeabilità del suolo, per la realizzazione dei campi di padel è necessaria la realizzazione di un massetto di cemento (di circa 10/12 cm) ove allocare il tappeto in fibra sintetica e la posa in opera delle barriere in vetro temperato (alte oltre 3 mt.).
REATI CONTRO LA PERSONA
REATI CONTRO LA PERSONA/1
Lesione personale volontaria - Riforma Cartabia - Mutamento del regime di procedibilità - Riflessi sulla competenza a giudicare tra tribunale e giudice di pace - Attribuzione della competenza al giudice di pace delle lesioni volontarie nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni. (Cp, articolo 582; decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, articolo 2, comma 1, lettera b); decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, articolo 4)
Appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 [Riforma Cartabia], la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento.
Come è noto, a seguito dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2022 il reato di lesioni personali (articolo 582 Cp), è divenuto procedibile a querela di parte, pur rimanendo procedibile d’ufficio, ai sensi del nuovo comma 2, «se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità». Per l’effetto, a seguito della modifica, il reato di lesioni personali è divenuto procedibile a querela, anche in caso di malattia o di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore ai quaranta giorni. In conseguenza della modifica sulla procedibilità le sezioni Unite, risolvendo un contrasto interpretativo, chiariscono che il reato di lesioni, nei termini in cui è appunto divento procedibile a querela con il novum normativo, è ormai attribuito alla competenza del giudice di pace, nei limiti e giusta il criterio attributivo della competenza di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 («per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli ….582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente…»). È soluzione convincente e coerente, del resto, con il chiaro disposto dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 che, per quanto interessa, attribuisce al giudice di pace la cognizione del reato di cui all’articolo 582 del Cp in tutte le ipotesi di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, ad eccezione di quelle espressamente indicate (tra cui non è ricompresa quella delle lesioni con prognosi non superiore a giorni quaranta). Le sezioni Unite precisano, a supporto della decisione, che l’ampliamento della competenza del giudice di pace anche per i fatti di lesione personale comportanti malattia compresa tra i ventuno e i quaranta giorni, nei casi di procedibilità a querela, e fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento, non è in contrasto con le esigenze di tutela della collettività. In proposito, la Corte ritiene utile ricordare che numerose fattispecie di lesione personale, anche lievissima, restano comunque devolute alla cognizione del tribunale. Innanzitutto, resta di competenza del tribunale il delitto di lesione personale lieve o lievissima commesso in danno di una delle categorie di soggetti elencati all’articolo 577, comma 2, del Cp ovvero del convivente. Resta di competenza del tribunale, ancorché procedibile a querela, il delitto di lesione personale, indipendentemente dalla durata della malattia, se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 270 bis.1 del Cp (aggravante relativa ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), 416-bis.1 del Cp (aggravante relativa ai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del Cp ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), e 604-ter del Cp [aggravante relativa ai reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità] (cfr. articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 274 del 2000). Analogamente, resta di competenza del tribunale, perché procedibile di ufficio, il delitto di lesione personale comportante malattia di durata superiore a venti giorni in danno di persona incapace, per età o infermità. Appartiene, infine, alla competenza del tribunale, perché procedibile di ufficio, il delitto di lesione personale, indipendentemente dalla durata della malattia, se aggravato a norma degli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585 del Cp.
AMBIENTE E TERRITORIO
AMBIENTE E TERRITORIO
Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Responsabili - Fattispecie. (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articolo 255)
Ai sensi dell’articolo 255, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è sanzionato penalmente “chiunque” non ottempera all’ordinanza del sindaco di rimozione dei rifiuti. Al riguardo, l’obbligo di rimozione sorge sia in capo al responsabile dell’abbandono, quale conseguenza della sua condotta, sia nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa, sia nei confronti dei destinatari dell’ordinanza sindacale di rimozione che sono obbligati in quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento per ottenerne l’annullamento o non hanno fornito al giudice penale elementi significativi per l’eventuale disapplicazione, e senza potere addurre, a giustificazione, di non avere la diretta disponibilità dell’area su cui intervenire (nella specie, il reato è stato ravvisato a carico del legale rappresentante di una società dichiarata fallita, sul rilievo che la società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, sebbene la gestione di questo passi al curatore e sull’ulteriore rilievo che l’imputato, dopo la notifica dell’ordinanza sindacale, era rimasto del tutto inerte e non si è attivato né presso il curatore fallimentare per poter adempiere, né in sede giurisdizionale, per essere autorizzato ad accedere all’area da bonificare, o per contestare la legittimità dell’ordine).
EDILIZIA E URBANISTICA
EDILIZIA E URBANISTICA/2
Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Confisca - Declaratoria di prescrizione del reato - Condizioni. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 30 e 44, comma 2; Cp, articolo 157 e seguenti)
Il giudice di appello, adito a seguito di una sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione ed abbia contestualmente disposto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati nonché delle opere abusivamente realizzate sugli stessi, per confermare la pronuncia ablatoria deve accertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda, se sussistono gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del Dpr n. 380 del 2001, nonché i presupposti di proporzionalità richiesti per imporre la precisata misura ablatoria. Tale conclusione è desumibile dall’articolo 578-bis del Cpp, alla luce di una sua interpretazione sistematica, giacché tale disposizione fissa il principio generale in forza del quale la conferma di una statuizione sulla confisca nei giudizi di impugnazione richiede sempre, ove necessario per disporre l’ablazione, e indipendentemente dal grado di giudizio in cui sia stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, l’«accertamento della responsabilità dell’imputato» (la Corte ha tenuto a precisare che l’applicabilità dell’articolo 578 bis del Cpp deve ritenersi non solo in caso di estinzione del reato per prescrizione dichiarata in sede di impugnazione, ma anche nell’ipotesi in cui già in primo grado sia stata dichiarata la prescrizione, unitamente alla statuizione della confisca).
ESECUZIONE PENALE
ESECUZIONE PENALE/1
Giudice competente - Decisioni emesse da giudice ordinario e giudice di pace - Individuazione. (Cpp, articolo 665, comma 4; decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, articolo 40)
In tema di competenza del giudice dell’esecuzione, la regola dell’articolo 665, comma 4, del Cpp, secondo cui competente è il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, trova una deroga qualora tra le sentenze in esecuzione ve ne sia emessa dal giudice di pace. In tale peculiare ipotesi trova applicazione la previsione di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 274 del 2000 che, al fine di individuare il giudice competente per questioni esecutive relative al giudice di pace, prevede, tra l’altro, che, nel caso in cui i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest’ultimo [da queste premesse, in un conflitto in sede esecutiva tra il giudice di pace e il giudice per le indagini preliminari di un tribunale, la Corte ha escluso potesse ravvisarsi la competenza del giudice di pace, nonostante che la sentenza divenuta esecutiva per ultima fosse stata emessa da quel giudice, e affermato, invece, che dovesse essere ritenuto competente quello tra i giudici ordinari che aveva emesso la sentenza divenuta esecutiva per ultima].
ESECUZIONE PENALE
ESECUZIONE PENALE/2
Giudice competente - Individuazione. (Cpp, articolo 665, comma 4)
L’articolo 665, comma 4, del Cpp, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, indipendentemente dall’oggetto della domanda e, quindi, anche se l’istanza non riguarda la sentenza emessa dal giudice individuato come competente. Al riguardo, il momento in cui si radica la competenza è quello della presentazione della domanda in omaggio al principio della perpetuatio jurisdictionis secondo il quale, una volta radicatasi la competenza del giudice con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda, tale competenza resta insensibile ad eventuali mutamenti dovuti all’adozione di successivi provvedimenti.
GIUDICE
GIUDICE
Conflitti - Conflitto negativo - Poteri della Corte di cassazione - Individuazione. (Cpp, articoli 28 e 32)
In tema di conflitto negativo di competenza, la Corte di cassazione, adita per risolvere il conflitto negativo di competenza, non è vincolata, nella soluzione del caso, alle indicazioni espresse dai giudici in conflitto né ad essa è precluso l’individuazione e la determinazione della competenza di un “terzo giudice”, il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza.
IMPUGNAZIONI PENALI
IMPUGNAZIONI PENALI
Ricorso per cassazione - Motivi di ricorso - Motivi promiscui e cumulativi - Carenza di specificità - Sussistenza - Inammissibilità dell’impugnazione. (Cpp, articoli 581, 591, 606)
È inammissibile, perché aspecifico, il motivo di ricorso per cassazione in cui, indistintamente e promiscuamente, si denunciano la violazione di legge ed il vizio motivazionale, sub specie di carenza ed illogicità della motivazione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Maltrattamenti in famiglia- Elemento materiale - - Inferiorità psicologica - Stato di avvilimento conseguente alle vessazioni abituali - Sporadiche reazioni della vittima - Compatibilità. (Cp, articolo 572)
Lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di assoggettamento a fronte di soprusi abituali.
REATI CONTRO LA PERSONA
REATI CONTRO LA PERSONA/2
Lesioni personali - Commissione in occasione di maltrattamenti in famiglia - Procedibilità d’ufficio. (Cp, articoli 572, 582 e 585)
Sebbene a seguito della cosiddetta “riforma Cartabia”, le lesioni ai danni del coniuge siano divenute perseguibili a querela di parte (articolo 582, comma 2, del Cp, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150), laddove si tratti di lesioni anche lievi commesse in occasione del reato di maltrattamenti tali lesioni sono procedibili d’ufficio per effetto del richiamo operato dall’articolo 582, comma 2, del Cp all’articolo 585 e di questo, a sua volta, all’articolo 576, comma 1, numero 5, del Cp.
SPORT E SPETTACOLO
SPORT E SPETTACOLO
Sci - Investimento di altro sciatore – Responsabilità - Fattispecie. (Cp, articoli 43 e 589)
Correttamente viene ravvisata la colpa dello sciatore che abbia provocato un incidente con conseguente decesso di altro sciatore contravvenendo alle regole cautelari che gli prescrivevano: di dare la precedenza, negli incroci con altri sciatori, a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica [articolo 12 della legge 24 dicembre 2003 n. 363; cfr. ora articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 40]; di mantenere, provenendo da monte, una direzione in grado di consentire di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle (articolo 10 della legge n. 363 del 2003; ora articolo 19 del decreto legislativo n. 40 del 2021); di assicurarsi di avere spazio sufficiente allo scopo in caso di sorpasso di altro sciatore (articolo 11 della legge n. 363 del 2003; ora articolo 20 del decreto legislativo n. 40 del 2021); di dare la precedenza, nell’immettersi in una pista, a chi già la percorre (articolo 32 della legge regionale Piemonte n. 2 del 2009; cfr. anche ora il citato articolo 21 del decreto legislativo n. 40 del 2021).


