PROCEDIMENTO PENALE

PROCEDIMENTO PENALE

Sezioni unite, sentenza 26 ottobre 2023-11 aprile 2024 n. 15069; Pres. Cassano; Rel. Centonze; Pm (conf.) Fimiani; Ric. Niecko

Imputato alloglotta - Diritto alla traduzione della misura cautelare personale - Disciplina - Omissione - Conseguenze. (Cpp, articoli 143 e 292)

L’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli articoli 143 e 292 del Cpp. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un “congruo termine”; la mancata traduzione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare.

Nota

La Corte ha precisato che, in ossequio alle indicazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della Cedu, la traduzione deve comunque avvenire «nel più breve tempo possibile», con la conseguenza che, acquisita la conoscenza dell’ignoranza della lingua italiana, l’autorità giudiziaria deve individuare senza ritardo un interprete, che provveda alla traduzione «in un termine congruo», nel valutare il quale occorre tenere di fattori quali, ad esempio, la complessità del provvedimento che deve essere tradotto, l’elevato numero dei soggetti coinvolti nelle operazioni di traduzione, la difficoltà di reperire un traduttore che comprenda la lingua del soggetto alloglotta, per la rarità dell’idioma parlato dallo straniero. In un tale contesto, proprio nelle more della traduzione, secondo la Corte, l’autorità giudiziaria, a garanzia del diritto di difesa dell’imputato o dell’indagato alloglotta, ben può fare applicazione degli strumenti giurisdizionali previsti dall’articolo 51-bis delle disposizioni di attuazione del Cpp, per contemperare le contrapposte esigenze delle parti: come previsto dal comma 1, vi è la garanzia per il cittadino straniero che non conosca la lingua italiana di avere l’assistenza gratuita di un interprete per i colloqui indispensabili a consentirgli “l’esercizio del diritto di difesa”; mentre, giusta il disposto del comma 2, l’autorità procedente, laddove «ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti», può disporre con decreto motivato, sempre che non si pregiudichi il diritto di difesa del soggetto alloglotta, la «traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestuale verbale». Vale ancora ricordare che le sezioni Unite hanno inquadrato la nullità derivante dalla eventuale mancata traduzione ab origine dell’ordinanza come nullità generale a regime intermedio, con la conseguenza che l’imputato o indagato che voglia contestarla deve necessariamente dedurre un pregiudizio concreto ed attuale alle sue prerogative difensive derivante dalla mancata traduzione, non limitandosi a contestare genericamente la tardività della traduzione.

REATO

REATO/1

Sezione I, sentenza 10 novembre 2023-29 marzo 2024 n. 13094; Pres. Siani; Rel. Cappuccio; Pm (diff.) non indicato; Ric. Perrone

Reati contro l’ordine pubblico - Reati - Associativi - Associazione di tipo mafioso - Confisca di un intero patrimonio aziendale - Condizioni. (Cp, articolo 416 bis, comma 7)

Ai fini dell’applicazione della confisca prevista dall’articolo 416-bis, comma 7, del Cp in relazione al capitale sociale e al patrimonio di un’impresa, occorre accertare se essa possa o meno essere qualificata come “mafiosa”, condizione che ricorre quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l’intera attività d’impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell’accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l’impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d’impresa e mafiosa; mentre, a tal fine, è insufficiente la mera partecipazione al sodalizio criminale dell’amministratore.

Nota

In termini, di recente, sezione I, 24 novembre 2021, Fallanca, nonché sezione V, 5 luglio 2022, Facciolo e altro, secondo la quale, in definitiva, ai fini del sequestro funzionale alla confisca del patrimonio di un’azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell’impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all’ipotizzato sodalizio criminale, non essendo sufficiente, di per sé, il riferimento alla sola circostanza che il soggetto eserciti funzioni di amministrazione della società, ovvero la mera partecipazione al sodalizio criminale dell’amministratore. La sentenza Facciolo ha altresì affermato che la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l’organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l’organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell’associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Questa differenza, secondo tale decisione, si riflette sull’apprezzamento dei presupposti per la confisca ex articolo 416-bis, comma 7, del Cp, nel senso che, nei confronti dell’imprenditore “colluso”, mero concorrente esterno, e non partecipe dell’associazione, occorre verificare in che termini l’impresa di un soggetto non inserito nella compagine associativa, ma che fornisca un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell’associazione si rapporti alla necessità che, appunto ai fini della confisca, l’impresa stessa sia qualificabile come mafiosa, con totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale.

CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO

CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO

Sezione I, 8 febbraio-18 marzo 2024 n. 11207; Pres. Santalucia; Rel. Poscia; Pm (concl. non indicate) non indicato; Ric. Barone

Libertà personale - Detenzione in condizioni inumane e degradanti - Spazio individuale minimo intramurario - Modalità di computo - Arredi fissi – Rilevanza - Necessità di considerare anche il letto singolo. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 35-ter; Cedu, articolo 3)

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario, con specifico riferimento al profilo di lesione integrato dalla ristrettezza dello spazio all’interno della camera di pernottamento, in caso di spazio a disposizione pro-capite inferiore ai tre metri quadri, esiste per vincolo convenzionale una forte presunzione di disumanità del trattamento, superabile dalla compresenza di fattori compensativi che (costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività), se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’articolo 3 della Cedu derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore ai tre metri quadrati; mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (cfr. sezioni Unite, 24 settembre 2020, ministero della Giustizia in c. Commisso). Al riguardo, per la determinazione dello spazio a disposizione, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano non solo i letti a castello, ma anche il letto singolo del soggetto ristretto, in quanto anch’esso arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all’altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno.

CIRCOLAZIONE STRADALE

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sezione IV, 8 febbraio 2024- 20 marzo 2024 n. 11582; Pres. Dovere; Rel. Calafiore; Pm (conf.) Picardi; Carlucci

Omicidio stradale - Assenza di circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - Applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida - Obbligo di motivazione - Contenuto. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 222; Cp, articolo 589-bis)

In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’articolo 218, comma 2, del codice della strada [cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 2019].

PROCEDIMENTO PENALE

PROCEDIMENTO PENALE

Sezione I, sentenza 8 febbraio-18 marzo 2024 n. 11206; Pres. Santalucia; Rel. Aliffi; Pm (parz. conf.) Romano; Ric. Migni

Riti alternativi al dibattimento - Giudizio abbreviato - Riduzione ulteriore di un sesto della pena in caso di mancata impugnazione - Ambito di applicazione. (Cpp, articoli 442, comma 2 bis)

L’articolo 442, comma 2-bis, del Cpp, introdotto dall’articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (cosiddetta “Riforma Cartabia”), stabilisce che «quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione», il quale vi provvede de plano ai sensi degli articoli 676, comma 1, e 667, comma 4, del Cpp su iniziativa del condannato o anche del pubblico ministero, riguardando la riduzione di pena l’applicazione del modello legale del trattamento sanzionatorio. Non essendo state previste disposizioni transitorie, la nuova disciplina, di natura sostanziale, è astrattamente suscettibile di applicazione retroattiva ove più favorevole, con l’unico limite costituito dal giudicato, secondo la previsione generale dell’articolo 2, comma 4, del Cp. Dal campo di applicazione della nuova disciplina devono, quindi, escludersi le sentenze divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, mentre, tenuto conto del principio tempus regit actum, devono includersi le sentenze di primo grado che, a prescindere dalla data in cui sono state pronunciate, siano comunque divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, sempreché il termine per proporre l’impugnazione venga a scadere dopo l’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 150 del 2022 e questa non sia stata proposta.

REATI CONTRO LA PERSONA

REATI CONTRO LA PERSONA/1

Sezione III, sentenza 10 gennaio-7 marzo 2024 n. 9696; Pres. Andreazza; Rel. Di Stasi; Pm (conf.) Manuali; Ric. X

Pornografia - Pornografia minorile - Utilizzazione del minore - Significato. (Cp, articolo 600 ter)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 600 ter, comma 1, del Cp, si ha “utilizzazione” del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, che viene manovrato, adoperato, strumentalizzato o sfruttato nel proprio interesse. L’utilizzazione del minore può ricorrere non solo quando l’agente produca autonomamente il materiale pornografico, ma anche quando induca o istighi a tali azioni il minore stesso, non potendosi parlare, in queste ipotesi, di “autoproduzione” in senso proprio, nessuna valenza - esimente o scriminante – potendo essere riconosciuta al consenso del minore, che non può essere ritenuto libero e si presume determinato proprio dall’abusività della condotta dell’adulto (sezioni Unite, 28 ottobre 2021, D.).

REATI CONTRO LA PERSONA

REATI CONTRO LA PERSONA/2

Sezione III, 10 gennaio 2024- 7 marzo 2024 n. 9696; Pres. Andreazza; Rel. Di Stasi; Pm (conf.) Manuali; Ric. X

Reati contro la libertà sessuale - Casi di minore gravi¬tà - Parametri di riferimento - Configurabilità - Valutazione - Criteri. (Cp, arti¬coli 133 e 609-bis, comma 3)

In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’articolo 609-bis, ultimo comma, del Cp, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità.

REATO

REATO/2

Sezioni unite, sentenza 18 gennaio-17 aprile 2024 n. 16153; Pres. Cassano; Rel. Andreazza; Pm (diff.) Gaeta; Ric. Clemente e altri

Fascismo - Manifestazioni usuali al disciolto partito fascista - Saluto romano - Rilevanza penale – Condizioni. (Legge 20 giugno 1952 n. 645, articolo 5; decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993 n. 205, articolo 2)

La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano” integra il delitto previsto dall’articolo 5 della legge 20 giugno 1952 n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione. Tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993 n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 604 bis, comma 2, del Cp (già articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654). In altri termini, affinché il rituale espresso nelle manifestazioni di cui all’articolo 5 possa integrare anche il reato di cui all’articolo 2, è necessario che ad esso si accompagnino elementi, relativi al contesto complessivo in cui lo stesso sia tenuto, idonei ad attribuirgli non la sola funzione semplicemente evocativa del disciolto partito fascista - e, dunque, ove ricorrente il pericolo concreto richiesto, incitativa della sua ricostituzione - ma anche, a fronte del contesto materiale o dell’ambito nel quale la manifestazione ha luogo, il significato discriminatorio tipizzante il reato di cui all’articolo 2. Sotto tale profilo, in vero, altro sarebbe che il gesto sia effettuato nello stretto ambito di un contesto chiaramente connotato (per le modalità e le finalità della riunione nonché per i simboli impiegati) dal riferimento a fatti direttamente o indirettamente ricollegabili all’ideologia fascista, altro, invece, sarebbe il medesimo gesto ove tenuto in ambiti di tipo diverso, nei quali il ricorso a tale rituale costituisca “lo strumento simbolico” di espressione delle idee di intolleranza e discriminazione prese in considerazione ora nell’articolo 604 bis del Cp.

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