FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 16 maggio-19 luglio 2024 n. 29651; Pres. Vessichelli; Rel. Scarlini; Pm (conf.) Loy; Ric. Caparrotta e altro

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Elemento oggettivo - "Indici di fraudolenza" - Dimostrazione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)

IL PRINCIPIO
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (nella specie, si è apprezzata la rilevanza – tra tali indici di fraudolenza- dell'avvenuto trasferimento senza corrispettivo della rimanenze dei beni ad una società riconducibile agli stessi amministratori della fallita).

Nota

Secondo la giurisprudenza, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. Mentre, in questa prospettiva, per la sussistenza del dolo è necessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice, per cui tale elemento soggettivo non si esaurisce affatto nella rappresentazione e nella volizione del fatto distrattivo o dissipativo, investendo anche la pericolosità di tali fatti rispetto alla preservazione della garanzia patrimoniale dei creditori; in ciò, per l'appunto, consistendo la fraudolenza, connotato interno alla condotta, che involge la consapevolezza, da parte del soggetto agente, del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare danno ai creditori, pur non essendo richiesto dalla norma alcun fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. In altri termini, ciò che viene richiesto è che l'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto ma concreto, per la garanzia patrimoniale dei creditori (di recente, Sezione V, 17 maggio 2023, Fallimento Olmetto spa ed altri in proc. Strazza e altri).

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione feriale, sentenza 8-9 agosto 2024 n. 32376; Pres. Di Stefano; Rel. Giordano; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. X.

Reati contro la libertà individuale - Atti persecutori - Elemento soggettivo - Dolo generico - Contenuto. ( Cp, articolo 612 bis)

IL PRINCIPIO
Nel delitto di atti persecutori l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte, elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione

Nota

È affermazione comune quella secondo cui, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori (cosiddetto stalking) (articolo 612-bis del Cp), trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza dell'idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l'integrazione della fattispecie legale. Non occorre, invece, una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca all'interesse protetto, insita nella perdurante aggressione della sfera privata della persona offesa (sezione V, 27 novembre 2012, F.). Si è comunque precisato che il dolo, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (sezione V, 11 febbraio 2019, C. e altro).

EQUA RIPARAZIONE

Sezione IV, sentenza 9 aprile-18 luglio 2024 n. 29168; Pres. Piccialli; Rel. Dawan; Pm (conf.) non indicato; Ric. S.

Libertà personale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto all'equa riparazione - Condizioni - Esclusione - Colpa grave del richiedente - Connivenza passiva - Rilevanza - Fattispecie. (Cpp, articoli 314 e 315)

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (nella specie, è stato così rigettato il ricorso presentato da soggetto, attinto da misura cautelare quale concorrente nel reato di tentato omicidio e poi assolto, in una vicenda in cui era risultato che il ricorrente, pur non avendo capito che il responsabile del tentato omicidio aveva callidamente approfittato della presenza sua e degli altri amici comuni per attirare in trappola la vittima, non era intervenuto, pur potendolo fare, cosicchè con tale condotta passiva aveva contribuito ad ingenerare nell'Autorità giudiziaria l'errato convincimento di una sua partecipazione al reato di tentato omicidio).

Sezione IV, sentenza 9 aprile-18 luglio 2024 n. 29168; Pres. Piccialli; Rel. Dawan; Pm (conf.) non indicato; Ric. S.

Libertà personale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti - Dolo o colpa grave del richiedente - Apprezzamento - Rapporti con la valutazione delle risultanze processuali effettuata in sede di merito- Motivazione. (Cpp, articoli 314 e 315)

Il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. In altri termini, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione.

PENA

Sezione feriale, sentenza 8-9 agosto 2024 n. 32376; Pres. Di Stefano; Rel. Giordano; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. X.

Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena - Diniego delle circostanze attenuanti generiche - Apprezzamento del giudice di merito - Motivazione. (Cp, articoli 62 bis, 132 e 133)

Il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

REATO

Sezione II, sentenza 13 giugno-22 luglio 2024 n. 29959; Pres. Beltrani; Rel. Calvisi; Pm (conf.) Sturzo; Ric. Proc. gen. App. Roma in proc. Zangrillo

Cause di estinzione del reato - Remissione della querela - Remissione tacita per mancata comparizione in udienza del querelante - Applicazione in caso di querela sporta dal legale rappresentante di un ente. (Cp, articolo 152, comma 3, numero 1)

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 152, comma 3, numero 1, del Cp, in forza della quale vi è remissione tacita di querela quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone, pur considerando l'automatismo del meccanismo processuale, occorre che il giudice proceda in concreto all'accertamento dell'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela ogni volta che per qualsiasi motivo - vuoi in considerazione delle vicende processuali (costituzione di parte civile o espressa volontà di mantenere la querela manifestata in udienza), vuoi per ragioni attinenti alla valutazione della legittimità dell'impedimento a comparire addotto dal querelante citato in qualità di testimone - sorgano dubbi al riguardo. Ciò vale, in particolare, nel caso in cui il disposto della norma debba operare allorquando il testimone citato e non comparso all'udienza senza giustificato motivo abbia in precedenza sporto querela in qualità di legale rappresentante in carica dell'ente-persona offesa. Infatti, in tale evenienza, per fugare dubbi il giudice è tenuto ad un duplice accertamento, necessario perché sia possibile riferire, in termini di certezza, all'ente rappresentato l'effettiva volontà di rimettere la querela manifestata dal rappresentante con il comportamento concludente previsto dalla norma: deve, innanzitutto, accertare che il legale rappresentante dell'ente-persona offesa che ha proposto la querela in nome e per conto del proprio rappresentato conservi la predetta qualità alla data dell'udienza alla quale, pur regolarmente citato, non sia comparso senza giustificato motivo; in secondo luogo, deve accertare che il legale rappresentante che ha proposto la querela sia statutariamente legittimato dall'ente rappresentato, non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone, a rimettere la querela [nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto l'intervenuta remissione di querela, accogliendo il ricorso del procuratore generale, dove si evidenziava come il giudice di appello neppure avesse verificato che il querelante citato e non comparso alla data della mancata comparizione fosse ancora il legale rappresentante della persona giuridica in nome e per conto della quale era stata presentata la querela].

Sezione I, 8 marzo 2024- 26 giugno 2024 n. 25251; Pres. Mancuso; Rel. Masi; Pm (conf.) Mignolo; Ric. Cattoni

Elemento soggettivo - Dolo d'impeto - Incompatibilità con la continuazione - Fattispecie. (Cp, articoli 43, 81, comma 2; Cpp, articolo 671)

l dolo d'impeto è caratterizzato dall'insorgenza improvvisa della volontà di commettere quel certo reato, mentre l'istituto della continuazione richiede la programmazione unitaria dei vari delitti, almeno nelle loro linee essenziali, sin dalla consumazione del primo di essi. Logicamente, perciò, il dolo d'impeto è incompatibile con la continuazione, perché esclude la volizione preventiva e preordinata dell'insieme dei reati [da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza del condannato per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di omicidio volontario commesso con dolo d'impeto in danno della moglie, e quelli di maltrattamenti e lesioni personali commessi in danno della stessa].

SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA

Sezione I, sentenza 22 febbraio-27 giugno 2024 n. 25439; Pres. Di Nicola; Rel. Calaselice; Pm (conf.) Gaeta; Ric. Catarama

Misure di prevenzione personali - Sorveglianza speciale - Inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" - Reato di cui all'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 - Configurabilità - Esclusione - Rilevanza ai fini dell'eventuale aggravamento della misura - Sussistenza . (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 6, 8, comma 4, 11 e 75, comma 2)

L'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni cosiddette "specifiche"; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione (cfr. sezioni unite, 27 aprile 2017, Paternò).In altri termini, poiché l'obbligo di rispettare le leggi non integra la norma incriminatrice, finanche il sorvegliato speciale che abbia commesso un reato comune o un illecito amministrativo sarà punito solo per questi, non anche per il delitto di cui al comma 2 dell'articolo 75 citato; tuttavia, la commissione di tali illeciti, almeno di quelli penali, potrà avere rilevanza per l'eventuale modifica della misura di prevenzione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 159 del 2011, potendo costituire un presupposto per l'aggravamento della misura della sorveglianza speciale, nell'ambito di un giudizio di prevenzione che deve affermare un soggetto è pericoloso alla luce della sua precedente condotta, confrontata con i nuovi elementi acquisiti a giustificazione dell'aggravamento richiesto.

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