IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Appello - Forma dell'impugnazione- Condizioni di ammissibilità dell'impugnazione - Necessità di depositare la dichiarazione o l'elezione dei domicilio - Condizioni e limiti in caso di imputato detenuto per la stessa o per altra causa. (Cpp, articoli 156 e 581, comma 1-ter)
In tema di notificazioni all'imputato del decreto di citazione in appello, il combinato disposto degli articoli 156 e 581, comma 1-ter, del Cpp va interpretato nel senso che: a) se l'imputato è detenuto per il procedimento nel quale viene proposta l'impugnazione non si applica la disciplina dell'articolo 581, comma 1 ter, del Cpp, posto che, allo stesso, le notificazioni del decreto di citazione in appello, vanno effettuate sempre mediante consegna di copia a mani nel luogo di detenzione, giusta l'inequivoco disposto del comma 1, dell'articolo 156 del Cpp, in forza del quale, appunto, le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono "sempre" eseguite nel luogo di detenzione.; b) se l'imputato è detenuto per altra causa e tale condizione è nota al giudice che procede, ugualmente non si applica la disciplina dettata dall'articolo 581, comma 1 ter, del Cpp, dovendosi in ogni caso effettuare le notificazioni nel luogo di detenzione, perché tale specifica disciplina dettata dall'articolo 156, comma 1, del Cpp si applica in diretta conseguenza dello stato di restrizione; c) se, peraltro, l'imputato è detenuto per altra causa e tale condizione non è nota al giudice che procede trova invece applicazione la disciplina sull'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di elezione di domicilio ex articolo 581, comma 1-ter, del Cpp, e ciò in quanto presupposto per l'applicazione delle disposizioni sulla notifica al detenuto è la condizione di notorietà dello stato di detenzione e, in proposito, non può ritenersi imposto all'autorità giudiziaria di effettuare prima delle notificazioni attività di ricerca, in difetto del necessario onere di attivazione da parte dell'interessato.
La giurisprudenza si è già pronunciata, in generale, nel senso che la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'articolo 581, comma 1-ter, del Cpp in caso di mancato contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, è applicabile anche nel caso in cui vi siano state dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate nel precedente grado di giudizio, giacchè la norma impone alla parte, con gli obiettivi perseguiti dalla Riforma Cartabia di assicurare la regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione e di agevolare l'attività di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, un onere di leale collaborazione, funzionale alla regolare e celere notificazione del decreto di citazione a giudizio, in relazione alla quale la cancelleria viene evidentemente sgravata dall'onere di ricerca delle precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio ed all'individuazione, in caso di pluralità di tali atti nel corso del processo, dell'ultima manifestazione di volontà dell'imputato (sezione VI, 16 gennaio 2024, Mirabile e altro). In questa prospettiva, si è così ritenuto che correttamente l'appello era stato dichiarato inammissibile in ragione del disposto dell'articolo 581, comma 1 ter, del Cpp per il mancato contestuale deposito di valida dichiarazione o elezione di domicilio dell'impugnante, non potendosi in senso contrario sostenere che, ai fini della ritualità della dichiarazione o elezione di domicilio, sia bastevole il generico richiamo nell'atto di appello redatto dal difensore del luogo della domiciliazione, ove la stessa non sia corroborata e accompagnata dalla firma dell'imputato (sezione VI, 23 aprile 2024, X.). La tematica è però a tal punto controversa che è stata sottoposta alle sezioni Unite, dall'ordinanza della sezione V, 19 giugno 2024- 4 luglio 2024 n. 26158, De Felice, riportata in questa rassegna.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Truffa - Truffa contrattuale - Caratteristiche - Fattispecie. (Cp, articolo 640)
La cosiddetta truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l'agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni (nella specie, il reato è stato ravvisato nella condotta dell'imputato che aveva venduto un veicolo dopo avere ridotto il numero dei chilometri percorsi rilevati dal contachilometri, risultando irrilevante la circostanza che il prezzo pagato dall'acquirente fosse comunque inferiore a quello medio previsto nelle riviste di settore).
È affermazione pacifica quella secondo cui la cosiddetta "truffa contrattuale" - che ricorre in tutti i casi nei quali l'agente abbia posto in essere artifici e raggiri (aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori od esecutivi del contratto principale, risultati rilevanti ai fini della prestazione del consenso) al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato- è configurabile indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive controprestazioni, poiché l'ingiusto profitto del deceptor e il correlativo danno del deceptus consistono essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto: a nulla rileva, quindi, che venga in ipotesi pagato un giusto corrispettivo in cambio della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che il reato si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente (tra le tante, Sezione II, 25 marzo 2014, Proc. Rep. Trib. Siena in proc. Mussari e altri).
CRIMINALITÀ
Mafia - Reati di mafia - Commissione di un reato al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso - Circostanza aggravante - Ambito di operatività. (Cp, articolo 416 bis.1)
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 del Cp, la finalità agevolativa dell'associazione criminale deve sì costituire lo scopo diretto perseguito dall'agente, ma non anche quello esclusivo, potendo la sua azione essere sorretta anche da concorrenti finalità egoistiche.
IMPUGNAZIONI
Appello - Forma dell'impugnazione - Condizioni di ammissibilità dell'impugnazione - Necessità di depositare la dichiarazione o l'elezione dei domicilio - Condizioni e limiti in caso di imputato detenuto per altra causa. (Cpp, articoli 156 e 581, comma 1-ter)
In tema di notificazioni all'imputato del decreto di citazione in appello, l'articolo 581, comma 1-ter, del Cpp, non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio (a pena di inammissibilità, da allegare all'atto di impugnazione) debba essere stata rilasciata necessariamente dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Ciò vale a fortiori nel caso dell'imputato detenuto per altra causa già nel primo grado, posto che l'adempimento della nuova elezione o dichiarazione di domicilio risulterebbe superfluo in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'articolo 6 Cedu.
Sezione IV, sentenza 21 maggio-8 luglio 2024 n. 26793 - Pres. Ciampi; Rel. Giordano; Pm (diff.) Costantini; Ric. X
Impugnazioni penali - Appello- Forma dell'impugnazione- Condizioni di ammissibilità dell'impugnazione- Necessità di depositare la dichiarazione o l'elezione dei domicilio-Contenuto- Rimessione alle Sezioni unite. (Cpp, articolo 581, comma 1-ter)
Sussistendo contrasto di giurisprudenza, va rimessa alle Sezioni unite la questione se il disposto dell'articolo 581, comma 1-ter, del Cpp - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo.
REATI CONTRO LA PERSONA
Istigazione o aiuto al suicidio - Elemento materiale - Fattispecie. (Cp, articolo 580)
L'articolo 580 del Cp è una fattispecie plurisoggettiva necessaria impropria, atteso che alla produzione di uno degli eventi tipizzati dalla norma incriminatrice devono necessariamente concorrere l'azione autolesiva del soggetto passivo (di per sé non punibile) e la condotta del soggetto attivo del reato, che deve risolversi in una forma di istigazione, ossia nella determinazione o nel rafforzamento dell'altrui volontà suicida, ovvero di agevolazione dell'esecuzione del suicidio. Ferma restando l'inapplicabilità delle disposizioni sul concorso di persone nel reato, atteso che la condotta autolesiva del suicida non integra di per sè un illecito penale, il reato è dunque integrato da una partecipazione morale o materiale all'ideazione od esecuzione dell'altrui proposito suicidario.In tal senso la condotta dell'agente, per essere tipica, deve assumere una oggettiva efficienza nella causazione dell'evento del reato, la cui produzione deve comunque materialmente rimanere affidata all'azione del soggetto passivo, configurandosi altrimenti diverse ipotesi di reato, come quelle previste dagli articoli 575 e 579 del Cp (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per carente motivazione sull'effettivo reale contributo rafforzativo addebitato all'imputato, il quale, quale responsabile di un'associazione impegnata nella promozione di una "cultura di dignità della morte", che agiva in accordo con l'associazione elvetica, presso la cui clinica la persona offesa avrebbe poi effettivamente portato a compimento il suo proposito suicidario, si era sostanzialmente limitato ad un colloquio in epoca molto risalente all'effettivo suicidio assistito, e ad alcuni successivi messaggi di posta elettronica, in termini inidonei a poter sostenere la rilevanza causale della condotta nella realizzazione dell'evento).
Istigazione o aiuto al suicidio - Elemento psicologico- Contenuto. (Cp, articolo 580)
Quello richiesto dall'articolo 580 Cp è il mero dolo generico, per la cui integrazione è però indispensabile sia la prefigurazione dell'evento come dipendente dalla propria condotta, sia la consapevolezza della obiettiva serietà dell'altrui proposito suicida al cui rafforzamento la propria condotta deve per l'appunto concorrere.
REATO
Cause di estinzione del reato - Sospensione condizionale della pena - Concessione all'imputato che ne ha già usufruito - Condizioni. (Cp, articolo 165, comma 2)
La richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 165, comma 1, del Cp, trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2 del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio.
Cause di estinzione del reato - Sospensione condizionale della pena - Reati per i quali il beneficio va subordinato alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Sentenza di patteggiamento - Omissione della subordinazione della sospensione condizionale alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Ricorribilità in cassazione - Esclusione. (Cp, articoli 163 e 165, comma 5; cpp, articoli 444 e 568)
La sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'articolo 165, comma 5, del Cpp, necessariamente previsti per i reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena (cfr. sezioni Unite, 28 settembre 2023, Proc. gen. App. Genova in proc. H.).
Cause di estinzione del reato - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività - Durata massima complessiva - Indicazione. (Cp, articolo 165; disposizioni di coordinamento del Cp, articolo 18-bis; decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, articolo 54, comma 2)
In caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, la durata di tale prestazione soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli articoli 18 bis delle disposizioni di coordinamento del Cp e 54, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, nonché a quello, se inferiore, stabilito dall'articolo 165, comma 1, del Cp in relazione alla misura della pena sospesa (cfr. sezioni Unite, 27 gennaio 2022, Boccardo).
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Calunnia - Elementi oggettivo e soggettivo - Denuncia formale- Necessità - Esclusione - Dolo - Contenuto - Conseguenze. (Cp, articolo 368)
In tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire ad essa, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a persona di cui conosce l'innocenza. Mentre, sotto il profilo del dolo del reato, non è necessario che l'accusatore sia consapevole dell'esistenza di una specifica norma incriminatrice della condotta da lui falsamente attribuita ad altri, essendo sufficiente, invece, che egli sia consapevole del fatto che tale condotta sia comunque vietata e punita dalla legge penale.
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Calunnia - Falsa accusa per un reato prescritto - Rilevanza. ( Cp, articolo 368)
Il reato di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente sia estinto per prescrizione al momento della denuncia, in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, le quali richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia, poiché si sviluppa su circostanze non veritiere.
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Calunnia - Reato di pericolo - Apertura di procedimento penale a carico dell'accusato - Necessità - Esclusione. (Cp, articolo 368)
Perché possa configurarsi il delitto di calunnia, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata. Tale reato, perciò, non è integrato soltanto nell'ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili o incredibili, per i modi e le circostanze in cui è stata effettuata o per l'assoluta inattendibilità del contenuto, così che, per l'accertamento della sua infondatezza, non sia necessario svolgere alcuna indagine, risultando in tal caso l'azione sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti a norma dell'articolo 49 del Cp. Deve trattarsi, in altri termini, di addebiti che non rivestano il carattere della serietà, compendiandosi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato.


