EDILIZIA E URBANISTICA
Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Oggetto. ( Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 31 e 44)
IL PRINCIPIO
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'articolo 31, comma 9, del dpr 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione
La decisione, pacifica, è in linea con il carattere reale e la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione. Ciò porta con sé la conseguenza, altrettanto pacifica, che l'esecuzione dell'ordine di demolizione non è preclusa neppure dall'intervenuta cessione a terzi del medesimo, neppure quando tale alienazione sia avvenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente, mentre il terzo acquirente dell'immobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (cfr. tra le altre Sezione III, 7 luglio 2015, Renis, dove si è ritenuta tale conclusione conforme alle norme Cedu, come interpretate dalla Corte Europea con sentenza 20 gennaio 2009, nel caso Sud Fondi c/ Italia).
FALLIMENTO
Reati fallimentari- Bancarotta fraudolenta per distrazione- Dimostrazione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)
IL PRINCIPIO
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, vale il rilievo che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, che ripongono l'aspettativa dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima, donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia infatti le aspettative della massa creditoria e integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta ed è proprio in funzione della garanzia per il ceto creditorio che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Da ciò conseguendone che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, a opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni
È costante l'affermazione secondo cui, ai fini della bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (di recente, Sezione V, 5 maggio 2023, Tralli), precisandosi in proposito che ai fini della dimostrazione del reato è necessario l'accertamento -non condizionato da alcuna presunzione- della previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti, perché il reato presuppone che siano stati sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti: è a queste condizioni che il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce quindi valida presunzione della loro dolosa distrazione (Sezione V, 15 febbraio 2022, Petroni). In proposito, si puntualizza che ciò che viene in tal modo valorizzato per la prova della bancarotta non è l'assenza di giustificazione in sé - che ove considerata di per sé potrebbe mettere in crisi il dritto al silenzio dell'imputato e prima ancora quello esercitabile anche dal soggetto coinvolto nel procedimento fallimentare quale amministratore nella prospettiva di una sua possibile incriminazione penale- ma la circostanza della fuoriuscita del bene non giustificabile alla stregua degli atti, che, in assenza di idonea spiegazione, rimane priva di giustificazione, e, più in generale, la circostanza del mancato rinvenimento del bene di cui, pur essendo emersa con certezza l'esistenza, non si è trovata traccia all'indomani della dichiarazione di fallimento. Se è vero, infatti, si sostiene, che il fallito o l'amministratore non può essere obbligato a fornire indicazioni sulla sorte del bene che potrebbero incriminarlo, è altrettanto vero che, ove tuttavia egli decida di tacere in ordine ad essa, rimarrà pur sempre il dato del mancato rinvenimento del bene che non trova una giustificazione, e tale dato ben potrà essere considerato ai fini delle valutazioni del caso e della stessa decisione penale; mentre quando egli scelga di difendersi rilasciando dichiarazioni false o non idonee ad inficiare il quadro probatorio delineatosi, non è in ogni caso inibito al giudice di trarne delle conseguenze ai fini della formazione del suo libero convincimento, quindi anche sotto il profilo del rafforzamento probatorio dell'ipotesi accusatoria ove questa risulti accertata alla stregua delle altre risultanze processuali (così, di recente, Sezione V, 3 aprile 2023, Corona).
FALLIMENTO
Reati fallimentari - Bancarotta - Circostanze aggravanti - Danno patrimoniale di rilevante gravità. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 2167 e 219, comma 1)
La circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'articolo 219, comma 1, della legge fallimentare si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave.
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Bancarotta riparata - Condizioni. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)
La bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta per distrazione, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati.
Reati fallimentari -Bancarotta fraudolenta per distrazione - Elemento oggettivo - "Indici di fraudolenza" - Dimostrazione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Appello - Concordato in appello - Decisione - Effetti - Conseguenze in tema di ricorso per cassazione. (Cpp, articolo 599-bis)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex articolo 599 bis del Cpp che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex articolo 129 del Cpp.
LAVORO E FORMAZIONE
Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Destinatari delle norme - Criteri di individuazione - Datore di lavoro - Responsabilità - Rapporti con il gestore di fatto . (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 2 e 299; Codice civile, articolo 2087)
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'amministratore della società, a cui formalmente fanno capo il rapporto di lavoro con il dipendente e la posizione di garanzia nei confronti dello stesso, non viene meno per il fatto che il menzionato ruolo sia meramente apparente, essendo invero configurabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 299 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, la corresponsabilità del datore di lavoro e di colui che, pur se privo di tale investitura, ne eserciti, in concreto, i poteri giuridici.
Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Destinatari delle norme - Criteri di individuazione - Necessità di avere riguardo non alla qualifica ma alle funzioni in concreto esercitate - Clausola di equivalenza. (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 2 e 299; Codice civile, articolo 2087)
In tema di infortuni sul lavoro, l'articolo 299 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ha codificato il principio della c.d. "clausola di equivalenza" prevedendo che "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti". Tale estensione riposa sul "principio di effettività", a mente del quale assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma dell'azienda, cosicché l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di una "delega di funzioni" conferita ai sensi dell'articolo 16 del decreto stesso. La posizione di garanzia, quindi, può essere generata sia da una "investitura formale" che dall' "esercizio di fatto" delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, secondo un criterio di ordine sostanziale e funzionalistico.
PROVA PENALE
Intercettazioni di conversazioni o comunicazione - Trascrizione - Omissione - Utilizzabilità in sede di giudizio abbreviato. (Cpp, articolo 268)
L'omessa trascrizione delle conversazioni registrate nella fase delle indagini preliminari, senza che le parti ne abbiano fatto richiesta, non determina alcuna inutilizzabilità dei risultati del mezzo di ricerca della prova, né una nullità di ordine generale, ai sensi dell'articolo 178 del Cpp, della sentenza emessa all'esito di rito abbreviato che si fondi sugli stessi, costituendo la trascrizione effettuata con le forme della perizia la mera trasposizione grafica del contenuto dei dialoghi captati.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Istigazione alla corruzione - Elemento materiale - Apprezzamento del valore dell'utilità oggetto della condotta e l'attività amministrativa - Fattispecie. (Cp, articolo 322, comma 1)
Ai fini della configurabilità del reato di istigazione alla corruzione, l'idoneità dell'offerta della somma di denaro a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale deve evincersi dalla stessa serietà dell'offerta, dal suo importo non irrisorio in ragione delle condizioni dell'offerente, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca; con la precisazione che la valutazione sull' irrisorietà o meno della somma di denaro offerta, nei casi in cui si tratti di importi minimi, non può essere condotta in astratto, ma deve essere rapportata alla rilevanza dell'atto contrario richiesto come contropartita al pubblico ufficiale, in ragione della sua congruità rispetto alla incidenza economica dell'omissione dell'atto dovuto oggetto dell'istigazione (nella specie, il reato è stato ravvisato nella condotta dell'imputato che aveva offerto la somma di 100 euro a due carabinieri che l'avevano fermato alla guida dell'autovettura senza cinture di sicurezza e con la revisione scaduta, al fine omettere le conseguenti attività d'ufficio, profferendo tra l'altro l'espressione inequivoca: "questo è un regalo... non si può chiudere un occhio?").
REATI EDILIZI
Ordine di demolizione - Esecuzione - Esigenze di vita e di salute dell'interessato - Principio di proporzione - Apprezzamento - Fattispecie. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 31 e 44)
In tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21 aprile 2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 4 agosto 2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'articolo 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative.
REATO
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Depistaggio - Elemento soggettivo - Fattispecie . (Cp, articolo 375)
Ai fini della sussistenza del dolo specifico dell'articolo 375 del Cp, occorre che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia agito con l'intenzione di deviare l'indagine o il processo rispetto al corso in origine da essi assunto, non essendo invece sufficiente il fine di corroborare o consolidare indagini o elementi probatori già acquisiti, in presenza del quale configurandosi eventualmente diverse (e meno gravi) ipotesi di reato (nella specie, è stato escluso il reato contestato a carico di un operatore di polizia giudiziaria, sul rilievo che risultava accertato in fatto che questi non aveva voluto impedire, ostacolare o sviare un'indagine, bensì, attraverso la compilazione di verbali dal contenuto ideologicamente falso, corroborare elementi di cui la polizia giudiziaria già disponeva e che deponevano nel senso della responsabilità dei soggetti indagati, allo scopo di dimostrare la propria abilità investigativa e per un distorto senso di competizione; la Corte per l'effetto, nell'annullare senza rinvio la sentenza, per insussistenza del fatto, limitatamente al reato di depistaggio, ha dichiarato irrevocabile la stessa sentenza limitatamente alla condanna per il reato di falso ideologico ex articolo 479 del Cp).


