Fallimento
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Bancarotta riparata - Condizioni. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)
IL PRINCIPIO
L'ipotesi della cosiddetta "bancarotta riparata" ricorre nel caso in cui la condotta distrattiva dei beni aziendali venga annullata da un'attività di segno contrario, che, pur senza concretizzarsi in una restituzione del singolo bene sottratto, realizzi una piena e integrale reintegrazione del patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno, con la conseguente insussistenza dell'elemento materiale del reato. A tal riguardo, è onere dell'amministratore, il quale si sia reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra gli atti distrattivi precedentemente perpetrati e i versamenti compiuti per reintegrare il suddetto patrimonio.
L'istituto della "bancarotta riparata" è di costruzione giurisprudenziale. Al riguardo, si afferma, in modo ormai consolidato, che la cosiddetta "bancarotta riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno. Sussistono, invece, gli estremi della bancarotta per distrazione, e non quelli della bancarotta riparata, qualora l'attività restitutoria o riparatoria sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore. (di recente, Sezione V, 12 aprile 2024, Rigoni; Sezione V, 30 maggio 2023, Bortolato). In altri termini, l'istituto della "bancarotta riparata" presuppone la dimostrazione dell'avvenuta reintegrazione, nella sua effettività ed integralità, del patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, con conseguente annullamento del pregiudizio per i creditori (cfr. Sezione V, 11 marzo 2022, Proc. Rep. Trib. Bologna in proc. Beccari e altri, che, da queste premesse, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva impropriamente riconosciuto la bancarotta riparata valorizzando dati inconferenti; in particolare, la riduzione dei canoni dovuti dalla società per l'affitto di immobili, in realtà inidonea a riparare alcunché, ma semmai valevole per il futuro; la sottoscrizione di strumenti partecipativi finanziari, trattandosi comunque di operazione avente un contenuto sinallagmatico, e non riparatorio; nonché, Sezione V, 13 gennaio 2013, Radis). Pacifico, ai fini dell'applicazione dell'istituto, che è o comunque onere dell'amministratore che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti con finalità reintegratoria e gli atti distrattivi commessi (tra le tante, con chiarezza, Sezione I, 20 aprile 2022, Cappelletti, nonchè Sezione V, 28 giugno 2022, Dipinto).
Reati contro la pubblica amministrazione
Istigazione alla corruzione - Istigazione relativa a una funzione o a un potere già esercitati - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni. (Cp, articolo 322)
IL PRINCIPIO
È configurabile il delitto di istigazione alla corruzione impropria anche allorquando l'offerta o la promessa di danaro o di altra utilità sia operata in relazione a una funzione o a un potere già esercitati dal pubblico ufficiale (c.d. corruzione impropria susseguente), atteso il tenore letterale della disposizione di cui all'articolo 322, comma 1, del Cp, che consente di punire ogni forma di istigazione del privato "per l'esercizio delle funzioni o poteri", senza alcuna preclusione che ne limiti l'applicazione al futuro esercizio di tali poteri o funzioni.
Secondo la Cassazione, il delitto di istigazione alla corruzione impropria (articolo 322, commi 1 e 3, del Cp) è configurabile anche in relazione alla condotta di istigazione alla corruzione impropria susseguente. Tale conclusione è argomentata ponendo in parallelo la norma incriminatrice con quella che punisce la corruzione impropria (articolo 318 del Cp). Anche tale fattispecie incriminatrice contiene l'identica espressione "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" che suggerisce non solo una lettura in proiezione finalistica, e quindi "per il futuro", della condotta punibile, in quanto la proposizione "per" ha anche una connotazione causale, derivandone così che al paradigma della corruzione impropria va senz'altro ricondotta sia la corruzione antecedente che quella susseguente (a causa dell'esercizio della funzione). La stessa lettura interpretativa, secondo la Corte, vale allora anche per l'istigazione alla corruzione, proprio perché i commi 1 e 3 dell'articolo 322 del Cp utilizzano la stessa espressione "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri", così lasciando intendere che rientrano nel novero delle condotte di istigazione alla corruzione punibili anche quelle in cui l'offerta e la dazione sono correlate ad un esercizio del potere già verificatosi. In precedenza, in senso conforme, Sezione VI, 17 novembre 2021, Albanese, secondo la quale integra il delitto di istigazione alla corruzione impropria anche l'offerta o la promessa di danaro o di altra utilità operata in relazione ad una funzione o ad un potere "già" esercitati dal pubblico ufficiale, atteso appunto il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 322, comma 1, del Cp, che consente di punire ogni forma di istigazione del privato "per l'esercizio delle funzioni o poteri", senza alcuna preclusione che ne limiti l'applicazione al futuro esercizio di tali poteri o funzioni; nonché, Sezione VI, 10 febbraio 2017, Liocco, dove si è affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione impropria, l'offerta (o la semplice promessa) può essere effettuata anche in relazione ad una funzione o ad un potere "già" esercitati dal pubblico ufficiale, sia in ragione del tenore letterale dell'articolo 322, comma 1, del Cp - che non consente di delimitarne l'ambito di operatività alla sola istigazione alla corruzione impropria proiettata verso il futuro esercizio dei poteri o delle funzioni del destinatario dell'offerta o della promessa - sia in considerazione del rapporto tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo 322 del Cp, che, replicando quello tra le fattispecie base di corruzione, consente di punire, ai sensi del comma 1, ogni forma di istigazione del privato "per l'esercizio delle funzioni o dei poteri" che non ricada nella ipotesi più grave sanzionata dal comma 2.
Esecuzione penale
Trattamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Reperibilità dell'interessato. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 47; Dpr 30 giugno 2000 n. 230, articoli 97 e 98)
L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere. Ne consegue che l'irreperibilità del medesimo ben può essere valutata in chiave negativa dal tribunale di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale comportamento si pone in netto contrasto con le finalità proprie di detto istituto.
Trattamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Valutazione. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 47; Dpr 30 giugno 2000 n. 230, articoli 97 e 98)
Ai fini della concessione dell' affidamento in prova ai servizi sociali, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. In questa ottica, fra gli indicatori utilmente apprezzabili, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione.
Fallimento
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Reato di pericolo concreto - Effetti in caso di eliminazione degli effetti dell'atto distrattivo. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216)
Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo e non è, dunque, necessario, per la sua configurabilità, che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori. Più precisamente, si tratta di un reato di pericolo concreto, onde il pericolo, oltre a dover sussistere al momento della commissione dell'atto antidoveroso, deve permanere fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare, con la conseguenza che, ove la capacità pregiudizievole della condotta sia stata integralmente eliminata prima dall'apertura della procedura fallimentare, per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare totalmente il patrimonio della fallita, si integra la c.d. bancarotta riparata, in forza della quale il reato non può ritenersi sussistente, non essendovi nessun potenziale danno per i creditori.
Fisco
Sequestro preventivo - Sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria - Presupposti - Periculum in mora - Motivazione - Riferimento alla entità del debito fiscale o all'incapienza del patrimonio - sufficienza - Esclusione. (Cpp, articolo 321, comma 2; Cp, articolo 240; decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articolo 12-bis)
In tema di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria per reato fiscale, il riferimento all'incapienza del patrimonio del soggetto colpito rispetto all'entità del debito tributario o, comunque, al valore sino al quale la confisca dovrebbe operare, non costituisce argomento idoneo a soddisfare l'obbligo motivazionale di cui il giudice è onerato per dimostrare la sussistenza del periculum in mora; e ciò anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza la misura dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per solo il sequestro conservativo.
Prova penale
Registrazione di un colloquio da parte di uno dei partecipi - Applicabilità della disciplina sulle intercettazioni - Esclusione - Utilizzabilità come prova documentale. (Cpp, articoli 234 e 266 e seguenti)
La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce infatti prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli articoli 266 e segg. del Cpp. In tale evenienza, la produzione del supporto è adeguata e sufficiente ad assicurare il contraddittorio potendo l'imputato chiedere - o eseguire in proprio- la trascrizione delle conversazioni e denunciare, attraverso specifici rilievi, manomissioni o infedeltà della fonte di prova o della sintesi che il giudice ne abbia fatto nella sentenza posto che l'ascolto della registrazione in camera di consiglio non realizza ex se alcuna violazione delle regole del contraddittorio.
Sequestro penale - Sequestro preventivo - Sequestro finalizzato alla confisca - Presupposti - Periculum in mora - Confisca obbligatoria - Motivazione - Necessità - Fattispecie in tema di reati fiscali. (Cpp, articolo 321, comma 2; Cp, articolo 240; decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articolo 12 bis)
Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'articolo 321, comma 2, del Cpp, finalizzato alla confisca di cui all'articolo 240 del Cp, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, anche nell'ipotesi in cui si tratti di confisca obbligatoria, a meno che non si verta nella particolare ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, rispetto alle quali la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (nella specie, trattavasi di sequestro a fini di confisca obbligatoria per reati fiscali che il giudice, vertendosi in tema di beni suscettibili di confisca obbligatoria, aveva adottato non ritenendo necessaria alcuna motivazione in relazione al periculum in mora: la Corte ha annullato senza rinvio il sequestro e l'ordinanza che lo aveva confermato in sede di riesame).
Procedimento penale
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Riapertura delle indagini - Mancata attivazione della relativa procedura - Effetto preclusivo - Reato abituale - Limiti - Fattispecie. (Cpp, articolo 414)
Nell'ipotesi di reato abituale, l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni e l'esercizio dell'azione penale in merito al medesimo illecito con riferimento a fatti e comportamenti realizzati in un momento successivo. Al riguardo, come per i reati permanenti, il limite temporale della preclusione allo svolgimento delle indagini ed all'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti va individuato non nel momento dell'emissione del decreto di archiviazione dal parte del giudice per le indagini preliminari, ma nella data della relativa richiesta formulata dal pubblico ministero, mentre per i segmenti temporali successivi è consentito l'esercizio dell'azione penale per il medesimo titolo di reato, ove sia proseguita la condotta criminosa oggetto dell'originaria contestazione con mutamento delle caratteristiche strutturali del reato (fattispecie relativa al reato di maltrattamenti, rispetto al quale è stato ritenuto l'effetto preclusivo derivante dalla mancata riapertura delle indagini, giacché la contestazione oggetto del nuovo procedimento aveva a riferimento lo stesso segmento temporale di condotta già oggetto di archiviazione).
Sicurezza pubblica e forze di polizia
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniale - Controllo giudiziario delle aziende - Richiesta dell'azienda "interdetta" di applicazione del controllo - Ammissibilità anche nei confronti del provvedimento di rigetto della richiesta di revisione. (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 34 bis, commi 1 e 6, 84)
È ammissibile la richiesta di accesso al controllo giudiziario volontario, avanzata dall'impresa che, a seguito della mancata impugnazione dell'informativa interdittiva antimafia dinanzi al giudice amministrativo, abbia visto rigettata dal prefetto la richiesta di revisione della predetta informativa e abbia impugnato il provvedimento di rigetto dinanzi al giudice amministrativo. A fronte di tale istanza, il giudice della prevenzione è dunque tenuto a vagliare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale misura di prevenzione, verificando l'occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa, nonché la possibilità di risanamento dell'impresa (nella specie, la Corte ha accolto il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva invece dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione del controllo giudiziario volontario ritenendo che la misura non potesse essere più richiesta nell'ipotesi in cui il provvedimento interdittivo derivasse dal mero rigetto della richiesta di revisione dell'informativa originaria, già divenuta definitiva perché non impugnata dinanzi al giudice amministrativo o a seguito di sentenza definitiva con la quale il giudice amministrativo aveva respinto l'impugnazione).


