REATI CONTRO LA PERSONA
Atti persecutori - Reiterazione delle condotte - Necessità - Condizioni. (Cp, articolo 612 bis)
IL PRINCIPIO
Integrano il delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del Cp anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che integrano il reato di atti persecutori, che costituisce reato abituale, anche due sole condotte tra quelle descritte dall'articolo 612-bis del Cp, anche laddove reiterate in un arco di tempo molto ristretto, purché si tratti di atti autonomi; mentre, invece, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato di ansia e di paura o altro degli eventi naturalistici del reato, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice de qua, potendolo essere, semmai, alla stregua di precetti diversi (di recente, sezione V, 13 settembre 2023, X.; sezione V, 10 febbraio 2021, X.; sezione V, 19 giugno 2019, S., secondo la quale, tuttavia, è pur sempre necessario che si tratti di atti autonomi, il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice, mentre, un solo episodio, per quanto grave, non assumerebbe rilievo; sezione V, 11 febbraio 2019, C. e altro; sezione V, 3 aprile 2017, parte civile C. in proc. P. e altro; sezione V, 3 luglio 2015, M.). Sul punto, cfr. anche sezione V, 16 dicembre 2015, M., secondo cui il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva: la caratteristica dell'incriminazione è, quindi, la reiterazione [anche solo per due volte] delle condotte, le quali possono essere o no autonomamente perseguibili come reati, potendo infatti rilevare anche comportamenti non specificamente oggetto di norme incriminatrici di parte speciale - quali appostamenti, pedinamenti, ecc.- purché l'abitualità - e, quindi, la ripetizione- degli stessi si traduca nella percezione di atti persecutori idonei a cagionare uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice; nonché, con specifico riguardo alla collocazione temporale degli atti persecutori, sezione V, 8 luglio 2019, M., per la quale il delitto previsto dell'articolo 612 bis del Cp, quale reato abituale improprio a reiterazione necessaria delle condotte, è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento. Nella medesima prospettiva, con specifico riguardo alla collocazione temporale degli episodi oggetto di incriminazione, cfr. sezione V, 17 novembre 2020, X., la quale, sul rilievo della non necessità che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale, ha ravvisato il reato in una vicenda in cui i fatti incriminati si erano svolti nell'arco della stessa mattinata e si erano consumati nello stesso luogo.
SOCIETÀ E IMPRESE
Responsabilità amministrativa degli enti - Difensore - Nomina - Rapporti con la costituzione in giudizio - Conseguenza in tema di legittimazione alla richiesta di riesame da parte del difensore - Fattispecie. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 39 e 57; cpp, articoli 96 e 324)
IL PRINCIPIO
In tema di responsabilità amministrativa degli enti, se è vero che l'articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2001 vieta esplicitamente al rappresentante legale, che sia indagato/imputato del reato presupposto, di rappresentare l'ente e, quindi, di nominare un difensore che possa utilmente difendere l'ente agendo in nome e per conto dello stesso, peraltro il divieto di rappresentanza stabilito dalla citata disposizione - che è assoluto e non ammette deroghe, in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto - può operare solo se all'ente sia stata comunicata l'informazione di garanzia prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (da queste premesse, la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo a carico di un ente per essere stato proposto da un difensore nominato dal legale rappresentante indagato; la Corte ha invece rinviato al tribunale per verificare cosa fosse stato effettivamente comunicato all'ente e se l'ente, in concreto, al momento della proposizione della richiesta di riesame, fosse consapevole di essere indagato e dunque, fosse consapevole della incompatibilità assoluta del suo legale rappresentante, indagato a sua volta, in quanto autore dell'reato presupposto).
In questi termini, Sezioni unite, 28 maggio 2015, Gabrielloni, dove si è affermato che, in materia di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore di fiducia dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'articolo 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231: con la conseguenza che è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'articolo 591, comma 1, lettera a), del Cpp, la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. Peraltro, le stesse sezioni Unite hanno chiarito che è ammissibile la richiesta di riesame presentata, ai sensi dell'articolo 324 del Cpp, avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente secondo il disposto dell'articolo 96 del Cpp, e in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sempre che, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l'informazione di garanzia prevista dall'articolo 57 dello stesso decreto legislativo.
IMPUGNAZIONI
Parte civile - Giudizio di appello - Condanna dell'imputato al risarcimento del danno - Declaratoria di estinzione del reato - Contenuto. (Cpp, articoli 129 e 578)
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Energia elettrica - Sottrazione - Qualificazione giuridica - Furto - Aggravante della destinazione a pubblico servizio - Sussistenza - Condizioni - Conseguenza sulla procedibilità. (Cp, articoli 624 e 625, numero 7)
La circostanza aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, numero 7, del Cp, configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa e non "autoevidente", poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore. Quindi, in caso di furto di energia elettrica, la destinazione a "pubblico servizio" del bene, la quale giustifica la più severa punizione della condotta di ablazione, non è data dalla fruizione pubblica del bene, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell'interesse attinto nel caso concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantaggio, ovvero a un servizio fruibile dal pubblico: ciò che si realizza, nello specifico, quando si sia in presenza di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell' ente gestore; rete capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza pubblica (nella specie, invece, in cui era nel capo di imputazione vi era il mero riferimento alla condotta di "impossessamento di energia elettrica" senza alcuna ulteriore precisazione in ordine all'allaccio diretto alla rete, la Corte, rilevata la mancanza di querela e l'impossibilità di ritenere l'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, numero 7, del Cp, tale da fondare la procedibilità d'ufficio, ha annullato senza rinvio la sentenza per difetto della condizione di procedibilità).
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - Caratteristiche. (Cp, articoli 571 e 572)
Il reato di abuso dei mezzi di coercizione o disciplina presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate. Esula, invece, dal suo perimetro applicativo qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte, connotate da modalità aggressive, sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore, lì dove invece l'abuso ex articolo 571 del Cp presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti (nella specie è stata ritenuta corretta la qualificazione a titolo di maltrattamenti ex articolo 572 del Cp, sul rilievo che l'accertato uso della violenza nei confronti del minore escludeva la qualificazione a titolo di abuso dei mezzi di correzione).
Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo - Contenuto. (Cp, articolo 572)
Il reato di cui all'articolo 572 del Cp è ravvisabile nel caso della sottoposizione dei familiari a una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita.
REATI CONTRO LA PERSONA
Atti persecutori - Utilizzo di una pagina Facebook - Reato - Configurabilità - Condizioni. (Cp, articolo 612-bis)
Il delitto di atti persecutori può essere integrato da un'opera di reiterata delegittimazione della persona offesa realizzata dal soggetto attivo attraverso una serie protratta di condotte diffamatorie e moleste realizzate attraverso l'invio di numerosi post diffamatori su social network, anche allorquando la persona offesa non abbia la possibilità di accedere al profilo dell'agente, purchè quest'ultimo agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga comunque informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice [ciò che nella specie risultava essere avvenuto in quanto la vittima era stata informata dei post da altra persona in grado di accedere al profilo Facebook dell'agente].
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Peculato - Presidente di una Onlus svolgente un servizio di assistenza sociale - Incaricato di pubblico servizio - Reato - Configurabilità. (Cp, articolo 314)
Commette il reato peculato, rivestendo la qualità di incaricato di pubblico servizio, il presidente di una cooperativa Onlus svolgente un servizio pubblico di assistenza sociale, che, avendo per ragione del suo ufficio, la disponibilità della carta bancomat collegata al conto della cooperativa, si appropri del denaro che veniva utilizzato per l'acquisto di generi alimentari, trattenendoli per sé invece di destinarli agli ospiti della cooperativa, nonché della autovettura di proprietà della cooperativa di cui pure aveva la disponibilità.
REATO
Cause di giustificazione - Legittima difesa - Condizioni. (Cp, articoli 52 e 59)
In tema di legittima difesa, la volontaria determinazione di una situazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l'agente è costretto a reagire al "pericolo attuale di un'offesa ingiusta", e non anche quando egli stesso ha dato ab initio causa alla specifica situazione pericolosa o l'ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti.
Delitto tentato - Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Esclusione - Dolo alternativo - Ammissibilità - Nozione - Applicazione in tema di tentato omicidio. (Cp, articoli 42, 43, 56, 575)
Per la punibilità del tentato omicidio non è necessario dimostrare un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale. In altri termini, non è necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta, ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesiva che includa anche - in via cumulativa e alternativa - l'evento di lesioni: anche il cd. dolo alternativo è infatti dolo diretto, in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto ad un primo evento preso di mira, un secondo evento altamente probabile previsto anch'esso come scopo della condotta e non meramente accettato come conseguenza possibile.
Reato continuato - Unicità del medesimo disegno criminoso - Caratteristiche. (Cp, articolo 81, comma 2)
L'unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato o per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o, comunque, con una scelta di vita, che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, occorrendo, invece, che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma, deliberato ab origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine. Si richiede, quindi, la progettazione unitaria ed iniziale di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, e tale progettazione deve trovare dimostrazione in specifici elementi, atti a farla fondatamente ritenere esistente, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.


