PROVA PENALE

Sezioni Unite, sentenza 29 febbraio-14 giugno 2024 n. 23755; Pres. Cassano; Rel. Corbo; Pm (conf.) Giordano; Ric. Gjuzi

Acquisizione e valutazione della prova - Messaggistica acquisita attraverso l’accesso ai server di Sky ECC - Ordine europeo di indagine - Disciplina applicabile - Prova documentale - Necessità del provvedimento del giudice - Esclusione - Sufficienza del provvedimento del pubblico ministero per assicurare la tutela accordata dalla norma costituzionale sulla riservatezza della corrispondenza. (Costituzione, articolo 15; Cpp, articoli 187 e seguenti)

IL PRINCIPIO

La trasmissione, richiesta con ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 234-bis del Cpp, che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli articoli 238 e 270 del Cpp e 78 disposizioni di attuazione del Cpp, che non prevedono la necessità di preventiva autorizzazione del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle.

Nota

In parte motiva, la Corte ha chiarito che si tratta di “documenti” che trovano la loro disciplina dell’articolo 234 del Cpp, in quanto la latitudine della nozione di “prova documentale” utilizzata in detta norma vi fa rientrare anche le comunicazioni elettroniche, comunque denominate. Poiché peraltro, quando la prova documentale ha ad oggetto comunicazioni scambiate in modo riservato tra un numero determinato di persone, indipendentemente dal mezzo tecnico impiegato a tal fine, occorre assicurare la tutela prevista dall’articolo 15 della Costituzione in materia di “corrispondenza” - concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare, a prescindere dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato, ogni comunicazione di pensiero umano, espressivo di idee, propositi, sentimenti, dati, notizie, tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza - deve trovare applicazione la tutela accordata dall’articolo 15 della Costituzione che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza «della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione», consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge»: tale tutela, per le sezioni Unite, non richiede però, per la limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza, e, quindi, per l’acquisizione di essa a un procedimento penale, la necessità di un provvedimento del giudice, essendo sufficiente il provvedimento di un pubblico ministero, perché la norma costituzionale impiega il sintagma “autorità giudiziaria”, il quale indica una categoria nella quale sono inclusi sia il giudice, sia, appunto, il pubblico ministero.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, sentenza 7 febbraio-16 aprile 2024 n. 15642; Pres. Fidelbo; Rel. Giordano; Pm (diff.) Salvadori; Ric. Cerasoli

Rifiuto di atti d’ufficio - Indifferibilità dell’atto rifiutato - Rilevanza - Significato. (Cp, articolo 328, comma 1)

IL PRINCIPIO

Ai fini dell’integrazione dell’ipotesi del rifiuto di atti d’ufficio [articolo 328, comma 1, del Cp] non è sufficiente che questo abbia per oggetto un qualsiasi atto d’ufficio, ma è necessario che ricorrano anche due imprescindibili condizioni: a) che l’atto sia da compiersi per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità; b) che l’atto debba essere compiuto senza ritardo, cioè che si tratti di atto “qualificato” e “indifferibile”. In particolare è ravvisabile l’“indifferibilità” dell’atto quando, per espressa previsione ovvero per emergenze oggettive insite nella sua natura strutturale, questo non può essere differito e va compiuto senza ritardo, per garantire il perseguimento dello scopo cui è preordinato e gli effetti ad esso concretamente ricollegabili.

Nota

In punto di verifica sul carattere “indifferibilità” dell’atto, che va quindi compiuto senza ritardo, la Corte ha precisato che la stessa legge può prevedere una scadenza esplicita per l’adozione dell’atto, ma ciò non significa che il ritardo integri automaticamente il reato, ove la mancata osservanza del termine, anche perentorio, fissato magari per ragioni estranee alla sostanza degli effetti che con fatto s’intendono raggiungere, non abbia determinato, in concreto, la compromissione del bene protetto; mentre, all’opposto, l’assenza di un termine esplicito o la previsione di un termine meramente ordinatorio non esclude che l’atto debba comunque essere compiuto in un ristretto margine temporale, delimitato dal sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice [cfr. sezione VI, 20 novembre 2012, Cambria]. Da queste premesse, nella fattispecie sub iudice, è stata annullata con rinvio la sentenza che aveva ravvisato il reato rispetto alla condotta di un consulente tecnico che, nell’ambito di un procedimento civile in materia ereditaria, non aveva depositato, nonostante plurimi solleciti, l’elaborato peritale, perché, secondo la Cassazione, il mancato deposito della consulenza tecnica di ufficio nel termine fissato dal giudice o prorogato, in una fattispecie in cui, in ragione della tipologia dell’accertamento delegato, non era di per sé ravvisabile l’urgenza non poteva integrare un indebito rifiuto che sarebbe così qualificato solo in conseguenza del mero ritardo, quand’anche prolungato, dell’atto, tenuto conto che il termine di deposito della perizia è un termine ordinatorio e che è lo stesso ordinamento a regolare l’ipotesi del ritardo prevedendo, in presenza di grave ritardo non giustificato, la revoca dell’incarico.

MISURE CAUTELARI

Sezione II, 27 marzo 2024-24 aprile 2024 n. 17318; Pres. Verga; Rel. Messini D’Agostini; Pm (diff.) Gargiulo; Ric. Caldo

Misure cautelari reali - Confisca - Confisca del profitto del reato - Confisca del denaro - Qualificazione - Confisca diretta. (Cp, articolo 240)

La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione [sezioni Unite, 27 maggio 2021, C.; nonché, sezioni Unite, 26 giugno 2015, Lucci].

Sezione II, sentenza 27 marzo-24 aprile 2024 n. 17318; Pres. Verga; Rel. Messini D’Agostini; Pm (diff.) Gargiulo; Ric. Caldo

Misure cautelari reali - Confisca - Confisca del profitto del reato - Confisca diretta - Solidarietà passiva - Esclusione - Limiti alla confiscabilità - Fattispecie. (Cp, articolo 240)

In tema di confisca, vi è un vincolo di solidarietà passiva fra i coimputati nel solo caso della confisca per equivalente, che ha natura sanzionatoria, dovendosi invece distinguere tale ipotesi dalla confisca diretta prevista dall’articolo 240 del Cp, che non è parte della risposta sanzionatoria alla commissione del reato ma consente invece, per la sua diversa natura di misura di sicurezza, l’apprensione del profitto ricavato dal medesimo al fine di evitare che resti nella disponibilità di chi ha commesso il fatto. Nella confisca diretta, quindi, non è possibile confiscare (e quindi disporre il sequestro finalizzato a detta confisca) l’intero profitto del reato nei confronti di un soggetto indagato anche quando questi ne abbia percepito solo una parte: detta possibilità va quindi esclusa sia nel caso in cui la residua parte sia nella disponibilità di un terzo in buona fede sia nel caso in cui siano più i concorrenti nel reato (nella specie, si procedeva per il reato di cui all’articolo 642 del Cp e nei confronti dell’indagato si era proceduto al sequestro a fini di confisca diretta dell’intero importo del profitto - corrispondente alle somme corrisposte a titolo di indennizzo- pur avendone questi ottenuto solo una parte).

PROCEDIMENTO PENALE

Sezione IV, sentenza 14 marzo-17 aprile 2024 n. 15938; Pres. Di Salvo; Rel. Cirese; Pm (conf.) non indicato; Ric. Bellando

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Presupposti - Prognosi positiva - Fattispecie. (Cp, articolo 168-bis e seguenti; Cpp 464-bis e seguenti)

La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’articolo 168-bis del Cp, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo [nella specie, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione che aveva rigettato la richiesta sul rilievo che l’istante era gravato da tre precedenti specifici di cui l’ultimo recente e che per uno degli stessi aveva fruito della conversione della pena in lavori di pubblica utilità, sicchè non poteva formularsi una prognosi favorevole all’imputato circa la sua condotta futura].

Sezione IV, sentenza 14 marzo-17 aprile 2024 n. 15938; Pres. Di Salvo; Rel. Cirese; Pm (conf.) non indicato; Ric. Bellando

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Rigetto - Applicabilità delle sanzioni sostitutive - Compatibilità - Fattispecie. (Cp, articolo 168-bis e seguenti; Cpp 464-bis e seguenti; legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 53 e seguenti)

Il rigetto della sospensione del processo con messa alla prova, che non presuppone l’accertamento della penale responsabilità, è compatibile con la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità che vede comunque a monte la celebrazione e la definizione del processo [nella specie, l’imputato del reato di cui all’articolo 186 del codice della strada, vistosi rigettare la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, era stato condannato alla pena detentiva e pecuniaria prevista per il reato, con contestuale applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità].

PROVA PENALE

Sezioni Unite, sentenza 29 febbraio-14 giugno 2024 n. 23755; Pres. Cassano; Rel. Corbo; Pm (conf.) Giordano; Ric. Gjuzi

Acquisizione e valutazione della prova - Messaggistica acquisita attraverso l’accesso ai server di Sky ECC- Algoritmo per la decrittazione - Mancata conoscenza - Lesione del diritto di difesa - Esclusione. (Cpp, articolo 187 e seguenti)

L’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.

Sezioni Unite, sentenza 29 febbraio-14 giugno 2024 n. 23755; Pres. Cassano; Rel. Corbo; Pm (conf.) Giordano; Ric. Gjuzi

Acquisizione e valutazione della prova - Messaggistica acquisita attraverso l’accesso ai server di Sky ECC - Ordine europeo di indagine - Disciplina applicabile - Sufficienza del provvedimento del pubblico ministero. (Cpp, articoli 187 e seguenti; direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014; decreto legislativo 21 giugno 2017 n. 108)

L’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’articolo 6 della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento.

Sezioni Unite, sentenza 29 febbraio-14 giugno 2024 n. 23755; Pres. Cassano; Rel. Corbo; Pm (conf.) Giordano; Ric. Gjuzi

Acquisizione e valutazione della prova - Messaggistica acquisita attraverso l’accesso ai server di Sky ECC - Utilizzazione in sede processuale - Limiti. (Cpp, articoli 187 e segg.)

L ’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata.

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione V, sentenza 28 marzo- 26 aprile 2024 n. 17326; Pres. Caputo; Rel. Giordano; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. Proc. gen. App. Salerno in proc. X

Reati contro l’onore - Diffamazione - Comunicazione con più persone - Scritto diretto a un destinatario determinato - Configurabilità della consapevole diffusione a più persone - Condizioni - Fattispecie. (Cp, articolo 595)

Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, ed agisca rappresentandosi e volendo tale evento. Pertanto, gli scritti contenenti espressioni lesive dell’altrui reputazione integrano il reato di diffamazione anche quando gli stessi siano diretti ad un solo soggetto, laddove, avendo riguardo all’indirizzo istituzionale presso il quale gli stessi sono indirizzati, il messaggio è in concreto prevedibile che sia accessibile a terzi diversi dal destinatario [ciò che è stato ritenuto rispetto ad una comunicazione che l’imputato aveva inviato in modo non riservato al sindaco di un comune rispetto al quale non poteva non prevedere che sarebbe stata letta anche dai collaboratori del diretto destinatario].

Sezione V, sentenza 28 marzo-26 aprile 2024 n. 17326; Pres. Caputo; Rel. Giordano; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. Proc. gen. App. Salerno in proc. X

Reati contro l’onore - Diffamazione - Diritto di critica politica - Presupposti - Fattispecie. (Costituzione, articolo 21; Cp, articoli 51 e 595)

In tema di delitti contro l’onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale [ciò che nella specie è stato escluso, onde la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione, in una vicenda in cui l’imputato in uno scritto diretto al sindaco aveva attribuito al comune una condotta criminosa di assoluta gravità, sostenendo che una delibera fosse derivata dall’adesione a un clan capeggiato, a dire dell’imputato, da un noto politico locale, senza indicare alcun elemento specifico dal quale potesse assumersi che il fatto fosse vero, almeno sul piano putativo, e trascendendo, comunque, ogni limite di continenza espressiva, anche ove si voglia riguardare lo stesso nei più ampi connotati consentiti dal diritto di critica politica].

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, 14 febbraio 2024- 2 aprile 2024 n. 13341; Pres. Di Stefano; Rel. Calvanese; Pm (conf.) Gargiulo; Ric. Moretto

Abusivo esercizio di una professione - Svolgimento della professione in modo continuativo, organizzato e retribuito - Reato - Configurabilità - Condizioni. (Cp, articolo 348)

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione di cui all’articolo 348 del Cp, il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

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