REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Rapina - Profitto - Nozione - Fattispecie. (Cp, articolo 628)
IL PRINCIPIO
Nel concetto di ingiusto profitto del delitto di rapina va ricompreso qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dall'autore [nella specie, il reato è stato ravvisato nell'impossessamento violento di un telefono cellulare dimostratamente avvenuto al fine di impedire che la vittima continuasse a filmare l'imputato con il detto apparecchio].
È incontroverso che, nel reato di rapina, il profitto, oggetto del dolo specifico, può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (cfr. Sezione, II, 9 giugno 2023, Contaldo; in precedenza, Sezione II, 17 maggio 2005, Bertozzi). È quindi altrettanto incontroverso che, per la configurabilità del reato di rapina, non si richiede lo scopo dell'agente di procurare a sé o ad altri un profitto di natura "economica", ma è al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi pure per uno scopo di ritorsione o di vendetta. Così, esemplificando, è stata ravvisata la rapina: nei confronti dell'imputato che si era impossessato degli oggetti nella disponibilità della vittima nel corso di un litigio tra ex-amanti e, quindi, a scopo di ritorsione per il rapporto sentimentale finito male (Sezione II, 25 maggio 2011, Bance); nonché, nell'impossessamento di un cellulare con lo scopo di prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa aveva ricevuto da un altro soggetto, sul rilievo che trattavasi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell'autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane (Sezione II, 10 marzo 2015, C; più di recente, Sezione II, 4 febbraio 2021, G., in una fattispecie in cui, quindi, la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla moglie, da cui era separato, per trovare traccia sull'apparecchio di un rapporto clandestino della donna). Va del resto ricordato che anche relativamente al delitto di furto, la giurisprudenza si è espressa nel senso che il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore (Sezioni unite, 25 maggio 2023, X. : nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato il furto a carico dell'imputato, cui era stato contestato di avere sottratto il telefono cellulare alla persona offesa, dopo che quest'ultima aveva richiesto, utilizzando lo stesso apparecchio, dopo un litigio, l'intervento dei carabinieri, ritenendo che la finalità perseguita dall'autore fosse di ritorsione e di dispetto).
SOCIETÀ E IMPRESE
Responsabilità amministrativa degli enti - Rappresentanza dell'ente - Divieto di rappresentare l'ente da parte del rappresentante indagato o imputato del reato presupposto - Conseguenze in tema di impugnazioni - Fattispecie. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 articolo 39)
IL PRINCIPIO
La partecipazione attiva dell'ente al procedimento che lo riguarda è subordinata alla sua previa costituzione, formalità individuata dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2001, quale mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell'imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idoneo a rendere quanto prima ostensibile l'eventuale "conflitto di interessi" derivante dall'essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. Pertanto, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di una evidente condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal citato articolo 39 e l'inosservanza di tale divieto produce necessariamente conseguenze sul piano processuale, in quanto tutte le attività svolte dal rappresentante "incompatibile" all'interno del procedimento penale che riguarda l'ente devono essere considerate inefficaci [cfr. Sezioni unite, 28 maggio 2015, Gabrielloni] [nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da difensore dell'ente nominato dal legale rappresentante indagato avverso l'ordinanza con cui, per la stessa ragione, era stato dichiarato inammissibile il riesame proposto dall'ente avverso provvedimento di sequestro preventivo].
Sulla questione, si è autorevolmente affermato che, in materia di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore di fiducia dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'articolo 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Con la conseguenza che è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'articolo 591, comma 1, lettera a), del Cpp, la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo [Sezioni unite, 28 maggio 2015, Gabrielloni].
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Diffamazione - Diffamazione commessa con il mezzo della stampa - Trasmissione televisiva - Competenza territoriale. (Cp, articolo 595; legge 8 febbraio 1947 n. 48, articolo 13; legge 6 agosto 1990 n. 223, articolo 30; Cpp, articoli 8 e seguenti)
In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale si radica nel foro di residenza della persona offesa in virtù del criterio dettato dall'articolo 30, comma 5, della legge n. 223 del 1990, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato, vale a dire a prescindere dalla sua qualifica soggettiva.
ESECUZIONE PENALE
Giudice dell'esecuzione - Revoca dei benefici - Sospensione condizionale della pena - Concessione in presenza di cause ostative - Revoca in fase esecutiva - Possibilità - Condizioni - Fattispecie. (Cp, articoli 164, comma 4, e 168; Cpp, articolo 674)
La revoca in sede di esecuzione della sospensione condizionale della pena, per la sussistenza di una causa ostativa preesistente alla sua concessione, è preclusa dal giudicato nel caso in cui la causa stessa fosse stata conoscibile al giudice che aveva indebitamente applicato il beneficio, perché risultante agli atti del procedimento. Quindi, al giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio, compete preliminarmente di accertare se le precedenti concessioni risultassero documentalmente note, all'atto della ulteriore deliberazione, al giudice di cognizione che la aveva assunta [nella specie, è stato rigettato il ricorso del pubblico ministero che si doleva, in sede esecutiva, del fatto che il beneficio era stato concesso per la terza volta: secondo la Corte, infatti, correttamente il giudice dell'esecuzione, richiamati i fascicoli di merito, aveva verificato che le sentenze, recanti la prima e la seconda sospensione condizionale, erano annotate nel certificato del casellario giudiziale presente nel fascicolo di cognizione e, quindi, conoscibili dal giudice di merito, con il che la indebita terza concessione risultava irrimediabile] (Sezioni unite, 23 aprile 2015, Longo; cfr. anche Sezioni unite, 30 maggio 2024, Zangari).
IMMIGRAZIONE E STRANIERI
Gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale - Attribuzione alla Corte di appello della convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale - Individuazione della Corte competente. (Decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017 n. 46, introdotto dal decreto legge 11 ottobre 2024 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, articolo 5-bis)
L'articolo 5 bis del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017 n. 46, introdotto dal decreto legge 11 ottobre 2024 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, laddove si stabilisce che è la Corte d'appello ad essere chiamata a trattare i procedimenti aventi a oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6 bis e 6 ter del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015, individua la Corte competente alla luce dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, facendo cioè espresso richiamo all'autorità giudiziaria competente a dare esecuzione al mandato di arresto europeo, istituto disciplinato da disposizioni penali, che pertanto richiede l'intervento del giudice penale e che è accomunato alle materie del trattenimento del richiedente la protezione internazionale dai profili di tutela giurisdizionale della libertà personale.
IMPUGNAZIONI PENALI
Revisione - Rescissione del giudicato - Condizioni - Fattispecie. (Cpp, articolo 629-bis)
Presupposto per l'attivazione dello strumento rescissorio di cui all'articolo 629 bis del Cpp è l'allegazione di circostanze che provino la incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del condannato, atteso che deve escludersi che sia consentito l'accesso a un nuovo giudizio a chi si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, così dimostrando nella sostanza di non volervi partecipare. In altri termini, l'istituto configura l'ignoranza incolpevole quale presupposto della rescissione del giudicato e onera l'imputato della prova di tale circostanza. Detto onere probatorio implica l'allegazione di una documentazione a sostegno e non preclude al giudice investito dalla richiesta di rescissione l'acquisizione di documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale. In questa prospettiva, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'articolo 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia [da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha annullato l'ordinanza con cui la corte di appello aveva accolto l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal condannato, revocando di conseguenza la sentenza di condanna, in una vicenda in cui risultava che nel processo di merito l'istante aveva nominato un difensore di fiducia e presso di esso aveva eletto domicilio e risultava, altresì, che il difensore domiciliatario aveva ricevuto regolare notifica della vocatio in iudicium: secondo la Cassazione, la nomina fiduciaria e la contestuale elezione di domicilio erano circostanze indicative della conoscenza che l'imputato aveva del processo, nel quale aveva deciso di farsi assistere da un difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto anche domicilio, di talché era onerato di seguirne lo svolgimento e le successive vicende, nonché di mantenere i contatti con il difensore nominato] (cfr. Sezioni unite, 26 novembre 2020, Lovric; Sezioni unite, 17 luglio 2014, Burba).
INTERNET E INFORMATICA
Accesso abusivo a un sistema informatico - Soggetto che si faccia consegnare le credenziali da dipendente per l'accesso non autorizzato - Configurabilità del reato. (Cp, articolo 615-ter)
In relazione all'articolo 615 ter del Cp, viola le direttive (quand'anche implicite, ma chiare) del datore di lavoro il dipendente che, pur in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al titolare delle credenziali di accesso a un sistema informatico aziendale, se le faccia rivelare per farvi ingresso senza averne specifica autorizzazione: essendo sufficiente a rendere manifeste tali direttive la stessa protezione dei dati mediante credenziali di accesso.
LAVORO E FORMAZIONE
Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Ambito di applicazione - Committente privato non professionale - Responsabilità - Condizioni. (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 90)
In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, il committente, su cui gravano gli obblighi di sicurezza nell'esecuzione del contratto d'opera o d'appalto, è il soggetto che ha affidato i lavori, anche se diverso dal proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate e anche in assenza di un mandato a contrarre o di una delega di funzioni e in mancanza di un potere di spesa; mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell'esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni. In questa prospettiva, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, a differenza del committente professionale, il committente privato non professionale che affida in appalto lavori di manutenzione domestica non è tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ma ha, tuttavia, l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla CCIA, che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza.
PROCEDIMENTO PENALE
Indagini preliminari - Chiusura - Avviso di conclusione delle indagini - Richiesta di interrogatorio - Modalità di presentazione - Mediante telegramma, lettera raccomandata o fax - Possibilità - Condizioni. (Cpp, articolo 415 bis)
nterrogatorio avanzata dall'indagato dopo la ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, può essere trasmessa al pubblico ministero anche mediante telegramma, lettera raccomandata o fax, purché la sottoscrizione sia autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato, perché in tal modo, con l'autenticazione da parte del difensore, sono assicurate le concorrenti esigenze di assicurare, da un lato, l'identificazione del soggetto privato (la persona sottoposta alle indagini) legittimato a effettuare la richiesta di essere interrogato, e, dall'altro, la conoscenza della richiesta da parte dell'organo destinatario (il pubblico ministero).
REATI CONTRO LA PERSONA
Lesioni personali - Malattia - Nozione - Fattispecie. (Cp, articolo 582)
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (nel caso di specie, il significativo processo patologico è stato ritenuto dimostrato in ragione del contenuto del certificato medico agli atti, attestante la presenza di plurimi traumi contusivi).


