REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, sentenza 6 marzo-2 maggio 2024 n. 17514; Pres. Ricciarelli; Rel. Di Giovine; Pm (diff.) Piccirillo; Ric. Franceschini e altri

Corruzione per l’esercizio della funzione - Contenuto del patto corruttivo. (Cp, articolo 318)

IL PRINCIPIO

In tema di corruzione per l’esercizio della funzione, dal punto di vista “qualitativo”, il patto di cui all’articolo 318 del Cp può avere ad oggetto il compimento di atti specificamente individuati e concordati tra le parti, così come l’impegno indefinito a soddisfare qualunque interesse dell’extraneus che possa in prospettiva palesarsi; mentre, dal punto di vista “quantitativo”, il patto può riguardare sia la realizzazione di plurimi atti, sia il compimento di un unico atto, il reato essendo, in ipotesi, configurabile addirittura là dove la generica “messa a disposizione” non si concreti, per circostanze esterne alla volontà del corrotto, nel compimento di alcun atto (fermo restando che, in simili casi, sarà difficile raggiungere la prova del do ut des).

Nota

In tema si è affermato che la legge n. 190 del 2012, facendosi carico delle tensioni interpretative manifestatesi durante la vigenza del testo dell’articolo 318 del Cp, che ricollegava la sanzione esclusivamente al compimento di uno specifico atto dell’ufficio, ha inteso infatti estendere la tutela penale alle ipotesi di “corruzione sistemica”, quelle, cioè, non legate ad una specifica prestazione da parte del pubblico agente, ma, piuttosto, alla messa a disposizione della propria funzione per gli interessi di terzi (il cosiddetto “pubblico ufficiale a libro paga”), avendo il legislatore preso atto che già solo tale distorsione potenziale del concreto esercizio della funzione - pur in mancanza del compimento di uno specifico atto e della contrarietà o meno di quest’ultimo ai doveri del pubblico agente- è sufficiente a ledere il prestigio ed il buon andamento della pubblica amministrazione. In tal modo, però, la novella non ha affatto inteso escludere dal perimetro della norma le ipotesi, già sanzionate in precedenza, in cui il patto corruttivo fosse diretto ad un “specifico” atto del pubblico agente o ne costituisse la remunerazione successiva: infatti, la formula testuale utilizzata («per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri») è volutamente ampia, nell’esplicito intento di ricomprendervi la vendita sia del singolo atto che, più in generale, della funzione, come pure tanto la corruzione antecedente quanto quella susseguente (nel precedente testo, invece, tenute distinte e diversamente sanzionate, ma oggi condivisibilmente ritenute espressive di un identico disvalore, poiché entrambe idonee a minare la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione) [Sezione VI, 26 maggio 2021, Proc. gen. App. Genova in proc. Crocetta ed altro, che, da queste e premesse, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso il reato di cui all’articolo 318 del Cp, in una vicenda in cui oggetto del mercimonio era stato un unico specifico atto, sull’erroneo rilievo che l’ipotesi incriminatrice in questione non poteva ravvisarsi, poiché non risultava dimostrata la relazione di “stabile asservimento” del pubblico funzionario agli interessi personali del privato, ossia mancava la dimostrazione dell’impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata].

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione V, sentenza 28 febbraio-19 aprile 2024 n.16414; Pres. Pezzullo; Rel. Cuoco; Pm (parz. conf.) Epidendio; Ric. Paradiso

Responsabilità dell’amministratore di fatto - Individuazione del ruolo di amministratore di fatto. (Cc, articolo 2639)

IL PRINCIPIO

Ai fini del riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito.

Nota

È pacifico che, ai fini dell’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” di una società, può essere valorizzato l’esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi; in tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell’attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (di recente, sezione V, 15 novembre 2023, Zini ed altro; sezione V, 26 ottobre 2023, Pieri; sezione V, 25 gennaio 2023, Conti; sezione II, 1° giugno 2022, Ribecco). In altri termini, per la determinazione del possesso della qualifica di amministratore “di fatto”, occorre avere riguardo al disposto dell’articolo 2639 del codice civile, secondo cui tale nozione postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se “significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale [cfr. anche sezione V, 26 giugno 2013, Boschetti ed altri, relativa ad una fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in cui si è ritenuto correttamente motivata l’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto” valorizzando il ruolo assunto dall’imputato di preminenza assoluta nella gestione della società, essendo emerso che questi era l’autore di ogni scelta gestionale, impartiva disposizioni ai dipendenti, assumeva e licenziava personale di sua volontà, gestiva il settore pubblicitario]. Nella vicenda qui esaminata, la Cassazione ha ritenuto esauriente ed immune da vizi la motivazione dei giudici di merito, che avevano individuato una pluralità di indici di assoluto valore sintomatico della qualifica di “amministratore di fatto” rivestita dall’imputato; in particolare, l’ubicazione della sede sociale presso un immobile nel quale aveva sede altra società riconducibile all’imputato; la presenza, al momento dell’apposizione dei sigilli da parte del curatore fallimentare, del solo imputato, che era intervenuto ed aveva firmato l’atto quale “incaricato” della società; le dichiarazioni rese dal consulente del lavoro della società e dai titolari delle altre imprese che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la società poi fallita, ove emergeva che l’imputato si era presentato come referente o titolare ed era colui che stabiliva le condizioni contrattuali, firmava i contratti, intratteneva i successivi rapporti gestori, curava i rapporti con i fornitori e consegnava loro gli assegni, assumeva il personale e forniva garanzia di copertura delle esposizioni debitorie; le dichiarazioni rese dagli operai, ex dipendenti della società, i quali avevano riferito di essere stati assunti dall’imputato che si presentava ai loro occhi come il “titolare” dell’azienda.

AMBIENTE E TERRITORIO

Sezione III, sentenza 3 aprile-17 aprile 2024 n. 15950; Pres. Liberati; Rel. Mengoni; Pm (conf.) Tocci; Ric. Amovilla

Reati - Gestione dei rifiuti - Smaltimento non autorizzato - Rilevanza penale anche in caso di condotta occasionale. (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articolo 256)

Il reato di smaltimento di rifiuti in mancanza di autorizzazione, di cui al comma 1 dell’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è ravvisabile anche in caso di attività occasionale, non essendo necessario accertare una qualche forma organizzata o abituale di condotta illecita.

FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 28 febbraio-19 aprile 2024 n.16414; Pres. Pezzullo; Rel. Cuoco; Pm (parz. conf.) Epidendio; Ric. Paradiso

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Atti dispositivi - Rilevanza del tempo intercorrente con la procedura concorsuale. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216)

La bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato di pericolo concreto, la cui offensività è contraddistinta dall’effettiva possibilità che, ove per qualsiasi ragione si dia luogo ad una procedura concorsuale, l’esito della stessa venga condizionato da atti distrattivi che abbiano comunque ridotto il patrimonio disponibile con pregiudizio per la garanzia dei creditori. In questa prospettiva, ove vi sia uno stretto rapporto cronologico tra l’atto dispositivo che diminuisce la garanzia dei creditori rispetto alla successiva procedura concorsuale, la manifestazione dei presupposti storici di questa (nella forma della crisi di impresa o in quella della insolvenza o del dissesto) rende particolarmente agevole la ricostruzione della fattispecie normativa con riferimento al caso concreto, poiché diviene del tutto evidente la natura non solo pericolosa ma anche concretamente depauperativa dell’azione e la rimproverabilità soggettiva del suo autore che, della determinazione del pericolo, non può protestare un’imputazione a titolo di responsabilità oggettiva.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, sentenza 6 marzo-2 maggio 2024 n. 17514; Pres. Ricciarelli; Rel. Di Giovine; Pm (diff.) Piccirillo; Ric. Franceschini e altri

Corruzione per l’esercizio della funzione - Competenza dell’intraneus - Necessità - Esclusione. (Cp, articolo 318)

Poiché la ragione dell’incriminazione prevista dall’articolo 318 del Cp risiede nello stabile asservimento della “funzione”, la cui proiezione temporale e la cui funzionalizzazione contenutistica può andare oltre il compimento di atti specifici ed implica, anzi, la “versatilità” della prestazione promessa, deve escludersi allora che il reato de quo imponga una stretta competenza funzionale in capo all’intraneus, bastando che l’interessamento sia promesso anche per un settore diverso da quello di appartenenza, purché su di esso l’agente possa esercitare un’ingerenza anche solo fattuale.

Sezione VI, sentenza 6 marzo-2 maggio 2024 n. 17514; Pres. Ricciarelli; Rel. Di Giovine; Pm (diff.) Piccirillo; Ric. Franceschini e altri

Corruzione per l’esercizio della funzione - Reato di percolo. (Cp, articolo 318)

L’articolo 318 del Cp è un reato di pericolo, la cui ratio consiste nell’anticipare la soglia della tutela penale in tutti i casi in cui l’agente pubblico abbia stipulato un patto con l’extraneus per asservire la propria “funzione”, al soddisfacimento degli interessi di questi, dietro dazione o anche soltanto promessa di una contropartita economicamente valutabile.

Sezioni unite, sentenza 29 febbraio 2024-15 maggio 2024 n. 19357; Pres. Cassano; Rel. Aprile; Pm (diff.) Viola; Ric. Mazzarella

Millantato credito - Abrogazione - Traffico di influenze illecite - Rapporti - Continuità normativa - Esclusione - Conseguenze. (Cp, articoli 346 e 346 bis)

Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’articolo 346, comma 2, del Cp - abrogato dall’articolo 1, comma 1, lettera s), della legge 9 gennaio 2019 n. 3 - e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346 bis del Cp, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera t), della citata legge; le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’articolo 346, comma 2, del Cp, potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

Sezione I, sentenza 9 gennaio-3 maggio n. 17567; Pres. Rocchi; Rel. Di Giuro; Pm (conf.) Cocomello; Ric. Buonofiglio

Istigazione a delinquere - Caratteristiche - Ravvisabilità - Fattispecie. (Cp, articolo 414)

Il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall’articolo 414 del Cp, è reato di pericolo concreto e non presunto e richiede di conseguenza per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio ex ante, a provocare la commissione di delitti [il reato è stato ravvisato nella condotta dell’imputato il quale, tramite la pubblicazione di un articolo on line in cui, a fronte dei disagi determinati dalla mancata erogazione dell’acqua alla popolazione di un comune per oltre una settimana nel periodo natalizio, aveva sostenuto che i cittadini del comune avrebbero dovuto prendere gli amministratori pubblici a pugni, schiaffi e calci ed avrebbero dovuto linciarli andandoli a cercare sotto casa ad uno ad uno; la Corte, in proposito, ha anche escluso che potesse legittimamente invocarsi la scriminante della critica giornalistica, che può certamente concretizzarsi in espressioni forti nei confronti della politica e dell’amministrazione, ma non può scadere nell’invito all’aggressione fisica delle persone accreditate come responsabili di una determinata situazione].

REATO

Sezione II, sentenza 19 gennaio-3 aprile 2024 n. 13546; Pres. Beltrani; Rel. Cersosimo; Pm (conf.) Senatore; Ric. Proc. Gen. App. Trieste in proc. Albarelli

Cause di estinzione del reato - Estinzione del reato per condotte riparatorie - Condizioni - Rifiuto del risarcimento da parte della persona offesa - Necessità di procedere all’offerta reale - Fattispecie. (Cp, articolo 162-ter)

Ai fini del perfezionamento dell’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie [articolo 162-ter del Cp], la somma di danaro, proposta dall’imputato come risarcimento del danno deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta. Tale risultato può essere ottenuto solo con l’osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile, dettate proprio per creare, nell’ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, vale a dire nelle forme dell’offerta reale. Solo il rispetto di tali prescrizioni integra l’estremo dell’effettività delle riparazioni ed è, altresì, rivelatore della reale volontà dell’imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso [nella specie, ove la persona offesa aveva rifiutato il risarcimento offerto dall’imputato, era mancata l’offerta reale, e quindi la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva erroneamente dichiarato estinto il reato].

SPORT E SPETTACOLO

Sezione III, sentenza 16 gennaio-19 aprile 2024 n. 16454; Pres. Sarno; Rel. Gentili; Pm (diff.) Pratola; Ric. Martello

Manifestazioni sportive - Provvedimenti contro la violenza occasionata da manifestazioni sportive - Convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di Polizia - Facoltà difensive - Contenuto. (Legge 13 dicembre 1989 n. 401, articolo 6)

Il procedimento relativo alla emanazione del provvedimento di convalida della diffida ad assistere a manifestazioni sportive disposta dal Questore ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 401 del 1989 prevede che il destinatario della diffida, corredata dalle prescrizioni di presentazione di fronte alla autorità di pubblica sicurezza, possa prendere visione, entro il termine perentorio di 48 ore dalla notificazione del provvedimento, degli atti in base ai quali è stato emesso l’atto a suo carico e possa presentare di fronte al competente Gip una memoria difensiva volta a confutare - nei limiti della sua idoneità a determinare una compressione del suo diritto alla libertà personale - gli argomenti che, in sede amministrativa, hanno condotto alla adozione del provvedimento contenente le citate prescrizioni. Proprio onde permettere l’esercizio di tale diritto, da ascriversi al novero delle varie facoltà in cui si articola il diritto di difesa giudiziaria, la convalida del provvedimento - che deve intervenire entro le 96 ore dalla notificazione dell’atto- non può essere disposta dal Gip prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento, essendo questo lo spazio entro il quale il “daspato” ha la facoltà di tutelare la propria posizione soggettiva attraverso la presentazione di memorie difensive.

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