PROVA PENALE
Testimonianza - Persona offesa - Valutazione della prova - Apprezzamento - Necessità dell'acquisizione di riscontri esterni - Esclusione - Condizioni. (Cpp, articoli 192, 194 e 196)
IL PRINCIPIO
Le regole dettate dall'articolo 192, comma 3, del Cpp non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, i quali, tuttavia, non rappresentano il fattore di validazione di esse, ma devono essere idonei ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, senza risolversi in autonome prove del fatto e senza che sia necessario che assistano ogni segmento della narrazione.
La giurisprudenza è consolidata nel sensi che le regole dettate dall'articolo 192, comma 3, del Cpp non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Sezioni unite, 19 luglio 2012, Bell'Arte e altri; più di recente, Sezione V, 27 aprile 2023, Giuca; Sezione V, 13 settembre 2023, X.; Sezione III, 12 ottobre 2023, X.). In questa prospettiva, quindi, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non applicandosi nei suoi confronti l'articolo 192, comma 3, del Cpp, e tuttavia, sussistendo un interesse di natura patrimoniale, occorre una verifica più penetrante e rigorosa, rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (tra le altre, Sezione IV, 26 gennaio 2022, De Robertis; nonché, Sezione II, 25 novembre 2020, Antinori ed altro, dove si è precisato che la necessità di un rigoroso vaglio dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, specie se costituitasi parte civile, non si traduce nella parificazione della stessa al dichiarante coinvolto nel fatto, in relazione al quale la necessità del reperimento di riscontri esterni è stabilita dall'articolo 192, comma 3, del Cpp: in altri termini, l'imposto vaglio rinforzato dell'attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni eteroaccusatorie non equivale certamente alla negazione dell'autonomo valore probatorio delle stesse, cosicché, qualora possa risultare opportuna l'acquisizione di positive conferme esterne a tali dichiarazioni, queste possono consistere in qualsiasi elemento di fatto idoneo ad escludere l'intento calunniatorio della persona offesa, ma non devono risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione della stessa, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva; Sezione V, 9 gennaio 2024,. X., dove si è affermato che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, appare opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).
REATI CONTRO LA PERSONA
Atti persecutori - Aggravante comune della commissione del fatto in presenza di un minore - Inapplicabilità. (Cp, articoli 61, comma 1, numero 11-quinquies, e 612-bis)
IL PRINCIPIO
Pur potendo il reato di atti persecutori (articolo 612 bis del Cp) determinare in concreto effetti pregiudizievoli anche nei confronti di minori che, pur senza essere vittime dirette di atti persecutori, assistano a episodi di persecuzione violenza e/o minacciosa, tuttavia a tale reato è inapplicabile l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-quinquies, del Cp, stante il tenore letterale della relativa previsione normativa e stante, dal punto di vista sistematico, l'esistenza di una specifica circostanza aggravante, peraltro a effetto speciale, contemplata proprio dall'articolo 612-bis, comma 3, del Cp, che richiede, tuttavia, non già la sola presenza del minore, bensì l'esser la condotta persecutoria volta a suo danno)
La sentenza ha seguito l'orientamento secondo cui l'aggravante del fatto commesso in presenza di un minore o di persona in stato di gravidanza, di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11 quinquies, del Cp non è applicabile al reato di atti persecutori, essendo prevista solo per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità personale e contro la libertà personale, tra i quali non rientra il reato di cui all'articolo 612 bis del Cp (Sezione V, 14 aprile 2021, A.). La Corte, sul punto, ha quindi consapevolmente preso le distanze dall'opposta opinione secondo cui, invece, il reato di atti persecutori può essere aggravato ex articolo 61, comma 1, numero 11-quinquies, del Cp, cosicché il minore che ha assistito al fatto delittuoso riveste la qualifica di persona offesa e, come tale, è legittimato alla costituzione di parte civile ed all'impugnazione (Sezione V, 20 novembre 2020, P.). In ordine alla configurabilità dell'aggravante del fatto commesso in presenza di un minore, va piuttosto ricordato che non è a tal fine necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza, richiedendosi soltanto che l'azione si svolga "in presenza" del minore e non già che questi abbia raggiunto un'età o un grado di sviluppo intellettivo o psicologico tale da poter apprezzare la natura violenta o offensiva dell'agire che venga perpetrato intorno a sé. Tale soluzione, del resto, è coerente con la ratio dell'elemento circostanziale, correlata all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultano più vulnerabili e, dunque, più sensibili ed esposti ai riverberi negativi degli agiti aggressivi realizzati in loro presenza. Tanto più che costituisce un approdo ormai consolidato della neuropsichiatria infantile che anche bambini molto piccoli siano in grado di percepire quanto avviene nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di assorbire gli avvenimenti violenti che avvengano intorno a sé, con inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità (di recente, Sezione V, 9 gennaio 2024, X.).
CIRCOLAZIONE STRADALE
Guida sotto l'influenza dell'alcool - Prova dello stato di ebbrezza - Etilometro - Asseriti vizi dell'apparecchio - Oneri dell'imputato. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186; Dpr 16 dicembre 1992 n. 495, articolo 379)
Nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex articolo 186 del codice della strada, il conducente che voglia contestare il corretto funzionamento dell'etilometro e la documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura, periodiche verifiche di funzionalità), non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni, ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio, ovvero dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli.
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Appello - Concordato in appello - Sindacato della Corte di appello - Limiti. (Cpp, articolo 599)
In tema di concordato in appello, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena, senza potere neanche valutare la congruità della pena da queste premesse, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato che si doleva della asserita carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata).
Impugnazioni penali - Appello - Forma dell'impugnazione - Condizioni di ammissibilità dell'impugnazione - Necessità di depositare la dichiarazione o l'elezione dei domicilio - Disponibilità della indicazione del domicilio pur se non contestuale all'impugnazione - Rilevanza. (Cpp, articolo 581, comma 1-ter)
La ratio della previsione di cui all'articolo 581, comma 1 ter, del Cpp è rappresentata dall'esigenza di agevolare la notifica del decreto di citazione a giudizio, evitando complesse ricerche finalizzate all'individuazione del luogo presso il quale eseguirla. Ne discende che ogniqualvolta, ben prima della pronuncia di inammissibilità, sia trasmessa la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo un eccessivo formalismo svincolato da una reale finalità di razionale svolgimento del processo può condurre alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (nella vicenda, l'impugnante aveva depositata, tramite PEC, la dichiarazione di domicilio 29 giorni prima dell'adozione dell' ordinanza di inammissibilità dell'appello: la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità rilevando come la corte di merito, all'epoca, disponesse già dell'informazione relativa al domicilio eletto indispensabile per poter utilmente notificare il decreto di citazione a giudizio).
LAVORO E FORMAZIONE
Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Luogo di lavoro - Nozione - Presenza di terzi - Rilevanza - Fattispecie. (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 16 e seguenti)
Nella nozione "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi (finalità che possono anche essere sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro) e dell'accesso a essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa, nonché ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere a incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività (da queste premesse, è stata riconosciuto che la farmacia - presso la quale era avvenuto l'infortunio in danno di un cliente - dovesse considerarsi luogo di lavoro perché vi si svolgeva attività lavorativa, con la conseguenza che dovevano trovare applicazione le norme antinfortunistiche, dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi presenti nell'ambiente di lavoro, purché sussista, tra la violazione della normativa antinfortunistica e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire quanto verificatosi, e sempre che la presenza del soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico).
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Incaricato di un pubblico servizio - Nozione - Sussistenza della qualifica - Condizioni - Esclusione per lo svolgimento di attività meramente materiali o esecutive - Fattispecie . (Cp, articolo 358)
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio chi è deputato allo svolgimento di attività caratterizzate dalla mancanza di poteri decisionali ovvero dall'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità, e che si esauriscono nello svolgimento di mansioni di ordine, puramente applicative e/o di compiti semplici solamente materiali o di pura esecuzione (Sezioni unite, 27 marzo 1992, Delogu) (nella specie, all'imputato, operatore tecnico addetto all'obitorio di un ospedale, era stato contestato il reato di cui all'articolo 319-quater del Cp, per avere aveva tentato, esercitando indebite pressioni sui titolari di alcune imprese di onoranze funebri, di indurre i suddetti a elargirgli somme di danaro non dovute per la vestizione delle salme: la Corte ha escluso la rilevanza penale della condotta per difetto della qualità soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo a soggetto onerato dello svolgimento solo di mansioni meramente materiali).
REATI CONTRO LA PERSONA
Reati contro la libertà individuale - Atti persecutori - Elemento materiale - Eventi alternativi - Dimostrazione. (Cp, articolo 612-bis)
Ai fini dell'integrazione del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto (il grave stato d'ansia o paura provocatole dall'imputato o il fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona a lei legata affettivamente, per rimanere a quelli oggetto di contestazione). La prova di essi, infatti, può desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente. Né è necessario che le conseguenze dannose per la vittima, derivate dalla condotta dell'autore del delitto, siano medicalmente accertate, potendo il giudice argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell'agente sull'equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza.
Reati contro la libertà individuale - Atti persecutori - Elemento materiale - Stato di ansia o di paura - Accertamento. (Cp, articolo 612-bis)
In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata a elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. A tal proposito, non è invece necessario che la vittima del reato produca certificazione sanitaria attestante lo stato di disagio, d'ansia o di timore.
SENTENZA PENALE
Sentenza di appello - Sentenza che riforma il giudizio di assoluzione di primo grado - Motivazione rafforzata - Contenuto - Limiti. (Cpp, articolo 605)
In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo a una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l'unica realmente argomentata.


