REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione VI, sentenza 3 ottobre-7 novembre 2024 n. 40888 - Pres. Aprile; Re. Di Nicola Travaglini; Pm (parz. conf.) Salvadori; Ric. Proc. Gen. App. Brescia in proc. X.

Codice rosso - Violenza di genere e contro le donne- Cause di estinzione del reato- Sospensione condizionale della pena - Reati previsti dal Codice rosso - Beneficio subordinato alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Determinazione . (Cp, articoli 163 e 165, comma 5)

IL PRINCIPIO
Il provvedimento del giudice, con cui viene subordinata la sospensione condizionale della pena nei delitti elencati dall'articolo 165, comma 5, del Cp ha una natura complessa. Esso deve contenere, innanzitutto, l'avvenuto accertamento circa la presenza del consenso, libero e informato, dell'imputato a seguire i percorsi, evincibile anche da comportamenti concludenti risultanti dagli atti processuali. Inoltre, il provvedimento deve indicare l'ente/associazione che, in un'ottica individualizzata, è specializzato in ordine allo specifico reato accertato e alle caratteristiche del caso concreto: tale individuazione non è demandabile all' Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), come si desume dal dato testuale dello stesso articolo 165, comma 5, del Cp nonché dalla previsione del comma 2 dell'articolo 18 bis delle disposizioni di Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (Rd 28 maggio 1931 n. 601), laddove si stabilisce che l'ufficio di esecuzione penale esterna accerti solo l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunichi l'esito al pubblico ministero. Il provvedimento del giudice, infine, deve stabilire anche: l'eventuale cadenza settimanale del percorso (oggi testualmente indicata in almeno due giorni a settimana) a seconda del delitto contestato e delle modalità dello stesso; la necessità che, ai fini dell'estinzione della pena, il percorso si concluda con esito favorevole, non bastando la sola partecipazione; il termine di inizio del percorso da far decorrere dalla data di irrevocabilità della pronuncia e il termine entro cui deve completarsi tale percorso (termine quest'ultimo essenziale perché l'imputato ha diritto alla certezza del termine entro cui deve compiersi l'accertamento finale della sua posizione).

Nota

La Corte ha anche chiarito che, ai fini della disciplina dettata dall'articolo 165, comma 5, del Cp (quindi, anche della durata del percorso di recupero), non possono valere eventuali partecipazioni a corsi autonomamente iniziati dall'imputato o programmi di recupero dalle dipendenze (da alcol, droghe, ludopatie o altro) che prescindono dal delitto commesso, dalla tutela della persona offesa e hanno essenzialmente una finalità di cura, in quanto tale non ricompresa nel complesso accertamento rimesso al giudice chiamato a pronunciarsi sulla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Detti corsi, semmai, sono valutabili ai diversi fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, quando ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 282 quater del Cpp. Con riguardo, poi, al compito attribuito al giudice di individuazione dell'ente/associazione dove deve essere svolto il percorso di recupero, la Cassazione ha sottolineato l'importanza dell'articolo 18 della legge 24 novembre 2023 n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), che demanda ad un apposito decreto del Ministro della giustizia e dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità di stabilire "i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica" con specifiche " linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni": in tal modo, infatti, è lo stesso legislatore a richiedere al giudice di distinguere enti e percorsi a seconda del tipo di reato ("reati di violenza contro le donne e di violenza domestica"), rimandando alle linee guida per operare il necessario adattamento, indispensabile per perseguire efficacemente le esigenze preventive ed educative del caso concreto. Peraltro, ha osservato ancora la Cassazione, in attesa dell'approvazione delle "linee guida" di cui al citato articolo 18 della legge n. 168 del 2023, per il giudice di merito possono essere utili le indicazioni contenute nell'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022, "sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere" che stabilisce gli obiettivi e i contenuti dei programmi di intervento dedicati agli autori di violenza. Sulla fissazione del termine per l'adempimento, cfr. Sezioni unite, 23 giugno 2022, Liguori, secondo le quali, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'articolo 163 del Cp decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.

SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA

Sezione VI, sentenza 17 settembre-13 novembre 2024 n. 41799 - Pres. Gallucci; Rel. Gallucci; Pm (conf.) Serrao D'Aquino; Ric. NA.RO.MI. Srl

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniale - Controllo giudiziario delle aziende- Richiesta dell'azienda "interdetta" di applicazione del controllo - Condizioni- Contestazione del fondamento dell'infiltrazione - Ammissibilità del controllo. (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 34-bis, commi 1 e 6, 84, comma 4)

IL PRINCIPIO
In tema di controllo giudiziario a istanza del privato (articolo 34 bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159), l'impresa assoggettata alla interdittiva, sia che rivendichi la mera occasionalità dell'agevolazione, sia che sostenga, replicando le difese svolte in sede ammnistrativa, di essere integralmente estranea alla stessa, una volta esclusa la stabilità della relativa infiltrazione, merita comunque di avvalersi della misura e degli effetti neutralizzanti della decisione amministrativa che essa garantisce, nelle more della definizione del giudizio amministrativo. Ragionando diversamente, infatti, il giudice della prevenzione, a fronte di una comprovata indifferenza del relativo ciclo produttivo e imprenditoriale rispetto alle ingerenze della criminalità, dovrebbe negare all'ente richiedente di avvalersi della situazione privilegiata dal legislatore; e ciò pur a fronte di una prospettiva di bonifica aziendale. A ciò dovendosi aggiungere che, sempre ragionando diversamente, la società, per poter formulare la richiesta del controllo giudiziario, dovrebbe fare "acquiescenza" al provvedimento amministrativo: conclusione, questa, non ricavabile dalla disciplina normativa e che determinerebbe una indubbia lesione del diritto di difesa tutelato dall'articolo 24 della Costituzione.

Nota

Quanto ai presupposti valutativi che devono presiedere l'attività del tribunale di prevenzione nell'ipotesi del controllo giudiziario sollecitato dalla stessa impresa sottoposta ad interdittiva antimafia ex articolo 34 bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. codice antimafia), è da ritenere che il tribunale di prevenzione, oltre a verificare, dal punto di vista procedurale, che l'azienda istante ha "proposto impugnazione" davanti al giudice amministrativo nei confronti del provvedimento interdittivo del prefetto, deve apprezzare, dal punto di vista sostanziale, l'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa (che costituisce l'elemento distintivo tra il controllo giudiziario e la più invasiva misura dell'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 del codice antimafia), e, soprattutto, la sussistenza di una prognosi concreta favorevole per la recuperabilità dell'azienda all'economia sana, da realizzare proprio attraverso l'attività di vigilanza e di guida che lo stesso tribunale è tenuto a porre in essere attraverso l'amministratore giudiziario (ciò in linea con in linea con la finalità dell'istituto, che mira a promuovere il recupero delle imprese infiltrate quando non ricorrono i presupposti per lo spossessamento, tipico della confisca). Deve quindi senz'altro escludersi che il tribunale possa sindacare nel merito l'interdittiva (basata, come è noto, sulla presenza di "eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa": articolo 84 del codice antimafia). Diversamente, laddove invece si ammettesse la censurabilità "nel merito" del provvedimento del prefetto, il tribunale che non condividesse l'impostazione "di rigore" del prefetto, sarebbe legittimato a rigettare il controllo, ma con ciò farebbe, paradossalmente, il danno dell'azienda, "condannata" comunque all'inattività. In altri termini, valutazione giudiziaria (ex articolo 34 bis, comma 6) e valutazione amministrativa (e giudiziaria amministrativa) (sull'interdittiva) viaggino su binari diversi, competendo al tribunale, sul presupposto insindacabile dell'intervenuta interdittiva, il solo apprezzamento sui sopra indicati presupposti dell'intervenuta impugnazione dell'interdittiva, dell'occasionalità dell'agevolazione e della prognosi favorevole di recupero (in questo senso, con chiarezza, Sezione II, 28 gennaio 2021, Gandolfi ed altro; nonché, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1049 del 4 febbraio 2021).

IMPUGNAZIONI

Sezioni unite, sentenza 27 giugno-15 novembre 2024 n. 42125 - Pres. Cassano; Rel. Beltrani; Pm (conf.) Gaeta; Ric. Cirelli

Impugnazioni penali - Appello - Mancato rispetto del termine di comparizione - Nullità a regime intermedio - Conseguenze. (Cpp, articoli 180, 181, comma 3, 601, comma 3)

Il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'articolo 601, comma 3, del Cpp per il giudizio di appello integra una nullità di ordine generale c. d. "a regime intermedio", relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'articolo 180 del Cpp, ovvero prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (la Corte, in linea con la giurisprudenza prevalente e più recente, ha ritenuto superato il diverso orientamento secondo il quale, invece, la predetta nullità aveva natura meramente relativa, non rilevabile di ufficio e sanata se non eccepita nei termini di cui all'articolo 181, comma 3, del Cpp, ovvero subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti.

Sezioni unite, sentenza 27 giugno-15 novembre 2024 n. 42125 - Pres. Cassano; Rel. Beltrani; Pm (conf.) Gaeta; Ric. Cirelli

Impugnazioni penali - Appello - Termine per comparire - Riforma Cartabia - Estensione a quaranta giorni - Operatività. (Cpp, articolo 601, comma 3)

La disciplina dell'articolo 601, comma 3, del Cpp, introdotta dall'articolo 34, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (cfr. anche Sezioni unite, 27 giugno 2024, Nafi).

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione IV, 23 ottobre 2024- 8 novembre 2024 n. 41172; Pres. Piccialli; Rel. Mari; Pm (conf.) Giorgio; Ric. Parisi

Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Contenuto. (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 16 e s.)

In tema di omicidio colposo da infortunio sul lavoro nell'ambito di appalto in cantiere edile, i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, allorquando, anche a fronte di competenze altrui, egli destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose in ragione del generale contesto in cui esse si svolgono.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione II, sentenza 12 settembre-30 ottobre 2024 n. 39981 - Pres. Verga; Rel. D'Auria; Pm (diff.) Gargiulo; Ric. X.

Circonvenzione di persone incapaci - Elemento materiale - Atto dispositivo - Intervento di una persona capace - Insussistenza del reato. (Cp, articolo 643)

Il reato di cui all'articolo 643 del Cp tutela l'autonomia privata e la libera esplicazione della libertà negoziale dei soggetti in stato di menomazione psichica, di talché presuppone l'abuso dello stato di infermità e l'induzione al compimento dell'atto pregiudizievole, dunque, una attività di persuasione esercitata sull'incapace, un approfittamento dello stato di debolezza della persona offesa, che si ponga in rapporto di causa-effetto con rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole. Quindi, nel momento in cui l'atto di disposizione patrimoniale è stato mediato dall'intervento di una persona capace, con la quale la persona offesa si sia confrontata, non può dirsi realizzata la circonvenzione, potendo al più - in presenza di tutti i requisiti della fattispecie- ritenersi integrato il reato di truffa (nella specie, risultava che la persona offesa, prima di compiere l'atto dispositivo sub iudice, si era "consigliata con il figlio", persona capace: la Corte, rispetto a tale atto dispositivo ha esclusa la sussistenza del reato).

Sezioni unite, sentenza 27 giugno-15 novembre 2024 n. 42124 - Pres. Cassano; Rel. Beltrani; Pm (conf.) Gaeta; Ric. Nafi

Rapina ed estorsione - Circostanze di reato - Circostanze attenuanti comuni - Danno di speciale tenuità - Applicabilità dell'attenuante - Condizioni. (Cp, articoli 62, numero 4, 628 e 629)

Ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina (e anche al delitto di estorsione), della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante.

REATO

Sezioni unite, sentenza 27 giugno-15 novembre 2024 n. 42124 - Pres. Cassano; Rel. Beltrani; Pm (conf.) Gaeta; Ric. Nafi

Circostanze di reato - Circostanze attenuanti comuni - Danno di speciale tenuità - Applicabilità dell'attenuante - Condizioni - Apprezzamento al momento del fatto. (Cp, articolo 62, numero 4)

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, comma 1, numero 4, del Cp, il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi.

SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA

Sezione VI, 17 settembre-13 novembre 2024 n. 41799 - Pres. Gallucci; Rel. Gallucci; Pm (conf.) Serrao D'Aquino; Ric. NA.RO.MI. srl

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniale - Controllo giudiziario delle aziende - Richiesta dell'azienda "interdetta" di applicazione del controllo- Apprezzamento del tribunale - Contenuto. (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 34 bis, commi 1 e 6, 84, comma 4)

In tema di controllo giudiziario, mentre nel caso del controllo giudiziario prescrittivo ad iniziativa pubblica (articolo 34 bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159) la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione, nel caso del controllo c.d. volontario ad istanza del privato (articolo 34 bis, comma 6, cit.), la valutazione deve tenere conto del provvedimento preventivo di natura amministrativa (informazione interdittiva antimafia ex articolo 84, comma 4, cit.), non può prescindere, cioè, dall'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo.

Sezione III, sentenza 20 febbraio-25 ottobre 2024 n. 39138 - Pres. Galterio; Rel. Macrì; Pm (parz. conf.) Pedicini; Ric. Boutouil

Polizia giudiziaria - Arresto in flagranza - Doveri della polizia giudiziaria - Immediata informazione al difensore dell'arresto - Omissione - Conseguenze. (Cpp, articolo 386, comma 2)

L'inosservanza dell'articolo 386, comma 2, del Cpp, per mancata comunicazione dell'arresto in flagranza al difensore, non dà luogo a nullità alcuna perché nessuna norma la prevede. Né l'omissione potrebbe essere ricondotta alla previsione dell'articolo 178, lettera c), del Cpp, poiché l'obbligo di informazione dell'arresto non attiene, in modo diretto, all'assistenza dell'imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice competente per la convalida.

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