PROCESSO PENALE TELEMATICO
Informatizzazione del processo penale - Utilizzo dell'applicativo APP per l'inoltro delle richieste di archiviazione - Malfunzionamento - Utilizzo della modalità di trasmissione cartacea - Provvedimento del giudice che dichiari inammissibile la richiesta cartacea - Abnormità - Esclusione. (Cpp, articoli 111-bis, 175-bis, 408 e seguenti, 606; Dm 29 dicembre 2023 n. 217)
IL PRINCIPIO
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, sindacando la determinazione assunta dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell'articolo 175 bis, comma 4, del Cpp, di attestazione del malfunzionamento del sistema informatico ministeriale, abbia dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in maniera cartacea in cancelleria, in asserita violazione del dettato dell'articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023 n. 217, laddove impone ai soggetti interni abilitati il deposito telematico mediante l'applicativo APP degli atti relativi ai provvedimenti di archiviazione. Tale provvedimento, infatti, non è abnorme sotto il profilo strutturale, perché è di natura di natura interlocutoria ed è privo di delibazione sul merito della richiesta, essendo incentrato solo sulla verifica del rispetto delle forme per la proposizione della richiesta di archiviazione. Né è abnorme sotto il profilo funzionale, pur volendo prescindere dalla considerazione per cui, nella specie, il malfunzionamento attestato ha avuto solo carattere temporaneo, perché il provvedimento adottato non ha determinato una stasi insuperabile del procedimento, in quanto la restituzione degli atti non esclude il rinnovo della richiesta di archiviazione, così dandosi nuovo impulso alle attività processuali.
In senso diametralmente opposto, cfr. Sezione II, 27 novembre 2024, Proc. Rep. Trib. L'Aquila in proc. ignoti, secondo cui, invece, è da ritenere abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, sindacando la determinazione assunta dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell'articolo 175-bis, comma 4, del Cpp, di attestazione del malfunzionamento del sistema informatico ministeriale, abbia dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in maniera cartacea in cancelleria, in asserita violazione del dettato dell'articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023 n. 217, laddove impone ai soggetti interni abilitati il deposito telematico mediante l'applicativo APP degli atti relativi ai provvedimenti di archiviazione. Tale provvedimento, infatti, secondo tale decisione, è abnorme strutturalmente, non potendo il giudice sindacare la determinazione adottata dal procuratore della Repubblica di attestazione del malfunzionamento del sistema informatico, trattandosi di atto tipicamente amministrativo, semmai censurabile davanti al giudice amministrativo. Ma il provvedimento, prosegue la Corte di legittimità, è anche abnorme funzionalmente, perché tale da determinare la stasi del procedimento, in quanto, a fronte della declaratoria di inammissibilità, al pubblico ministero non sarebbe consentito di provvedere al deposito della richiesta con modalità telematica [perché inibito dal malfunzionamento dell'applicativo], ma non sarebbe consentito neppure di reiterare la richiesta in modalità cartacea, stante la decisione negativa.
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Responsabilità professionale - Nesso eziologico - Accertamento - Necessità di accertare la causa della morte. (Cp, articoli 40 e seguenti, 589 e 590-sexies)
IL PRINCIPIO
In tema di responsabilità medica, è indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o differito. In altri termini, al fine di stabilire se sussista o meno il nesso di condizionamento tra la condotta del medico e l'evento lesivo, non si può prescindere dall'individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla "causa" dell'evento stesso, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è poi possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto.
Si tratta di affermazione corretta, giacché per potere in ipotesi articolare un addebito di responsabilità professionale a carico del sanitario per un evento mortale o lesivo in danno del paziente, il primo, e ineludibile, accertamento che deve essere chiesto al consulente è proprio quello dell'accertamento della "causa" di tale evento. Infatti, non è dubitabile che il mancato accertamento della "causa" dell'evento lesivo (morte o lesione del paziente) impedisce, tout court, di articolare un qualsivoglia addebito colposo (specie quando si discuta di responsabilità omissiva) a carico del sanitario. Quindi, solo se si è in grado di conoscere in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia ("causa" della morte o delle lesioni), è poi possibile analizzare la condotta del medico ai fini dell'addebito di responsabilità, affrontando le questioni del nesso causale tra la condotta del medico e l'evento lesivo e, poi, il profilo soggettivo della colpa. Per converso, se non si conosce la "causa" dell'evento lesivo è certamente impossibile individuare una condotta doverosa, pur in ipotesi omessa, che tale evento, di eziologia ignota, avrebbe dovuto impedire. In altri termini, l'accertamento della "causa dell'evento" costituisce il primo, inevitabile passaggio nello sforzo interpretativo del giudice, nel senso che, se rispetto a tale accertamento non si raggiunge la certezza, è inutile approfondire oltre, non potendosi comunque pervenire ad un giudizio di responsabilità «al di là di ogni ragionevole dubbio»: ai fini dell'affermazione di colpevolezza, in vero, la sussistenza del nesso di causalità (quale elemento costitutivo del reato) deve essere verificata in termini di certezza, con la conseguenza che l'eventuale dubbio al riguardo deve risolversi a favore dell'imputato e condurre ad una formula assolutoria (Sezione IV, 27 ottobre 2021, Mecarini; Sezione IV, 11 maggio 2021, Casula; Sezione IV, 6 giugno 2006, Giacobini; Sezione IV, 9 febbraio 2006, Vescio). In questa prospettiva, è particolarmente significata la sentenza della Sezione IV, 25 maggio 2005, Lucarelli, che ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo pronunciata nei confronti del primario di un reparto nel quale si erano verificati plurimi decessi di pazienti per epatite fulminante, proprio sull'assorbente rilievo che il giudice di merito aveva mancato di individuare con certezza la modalità di trasmissione del virus e di insorgenza della malattia risultata letale, cosicché non aveva saputo motivare in modo convincente l'addebito colposo omissivo, articolato, nella decisione di condanna, sulla pretesa omissione, riconducibile all'imputato, della condotta di vigilanza e di controllo sull'osservanza, da parte del personale del reparto, delle precauzioni universali atte a prevenire il contagio durante lo svolgimento delle pratiche assistenziali e terapeutiche.
ESECUZIONE PENALE
Trattamento penitenziario - Colloqui intimi con il partner - Diritto del detenuto - Limiti - Conseguenze - Fattispecie. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articoli 18 e 35 bis)
Dalla sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024 con cui la Corte costituzionale ha stabilito l'illegittimità dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario «nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente. senza il controllo a vista del personale di custodia», discende che l'impossibilità, per il detenuto, di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus dei suoi rapporti familiari e in un pregiudizio nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, che, se non giustificato da ragioni di sicurezza o di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero dalla pericolosità sociale del detenuto o da ragioni giudiziarie per l'imputato, viola gli articoli 27 e 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 8 della Cedu. Per l'effetto, la richiesta di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità , avanzata dal detenuto, non costituisce una mera aspettativa , in quanto tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all'affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari, e possono essere negati solo per "ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina", ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto avverso il diniego del colloquio da parte della direzione del carcere, sul rilievo che detto reclamo, essendo relativo all'esercizio di un diritto che il detenuto riteneva illegittimamente pregiudicato dal comportamento dell'istituto penitenziario di appartenenza, avrebbe dovuto essere valutato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 35 bis dell'ordinamento penitenziario).
IMPUGNAZIONI PENALI
Ricorso per cassazione - Riti alternativi al dibattimento - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Ricorribilità per cassazione per le statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie. (Cpp, articoli 444 e 448, comma 2-bis, 606)
In caso di sentenza di applicazione della pena, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'articolo 448, comma 2-bis, del Cpp, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del procuratore generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
PROCEDIMENTO PENALE
Riti alternativi al dibattimento - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo sulla durata delle sanzioni amministrazione accessorie - Irrilevanza - Conseguenze. (Cpp, articolo 444)
In caso di sentenza di applicazione della pena, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità, e ciò anche a seguito della modifica dell'articolo 444, comma 1, del Cpp, introdotta dal dpr 10 ottobre 2022 n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata.
PUBBLICO MINISTERO
Accusa penale - Contestazione suppletiva - Contestazione in presenza di reato divenuto improcedibile - Legittimità - Fattispecie. (Cpp, articoli 129 e 517; Cp, articolo 625, numero 7)
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'articolo 85 del decreto citato senza che sia stata proposta la querela, è comunque consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante, per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio; ciò in quanto il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 517 del Cpp, è sempre legittimato ad effettuare la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che modifichi il regime di procedibilità del reato, indipendentemente dall'avvenuto decorso del termine per proporre querela in relazione al reato originariamente contestato. Tale facoltà dell'accusa, espressamente prevista dal codice di rito, impone al giudice di decidere sulla rimodulata regiudicanda, onde verificare la sussistenza dei presupposti della contestata circostanza aggravante, traendone le relative conseguenze in tema di procedibilità del reato. E ciò senza che, invece, possa ritenersi consentito al giudice di esercitare un preteso sindacato preventivo sull'ammissibilità della modifica della contestazione effettuata dal pubblico ministero, dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato [fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di non doversi procedere per mancanza di querela, sul rilievo che il tribunale aveva erroneamente ritenuto di non potere attribuirsi alcuna valenza processuale alla contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero, avente a oggetto la circostanza aggravante di cui all'articolo 625, numero 7, del Cp, che avrebbe reso il delitto, avente a oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio].
REATI CONTRO LA PERSONA
Atti persecutori - Reiterazione delle condotte - Necessità - Condizioni. (Cp, articolo 612-bis)
È configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.
REATO
Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni - Aggravante dell'aver agito con crudeltà verso le persone - Presupposti - Fattispecie. (Cp, articolo 61, numero 4)
La circostanza aggravante di aver agito con crudeltà verso la persona ricorre quando le modalità della condotta esecutiva di un delitto rendono evidente la volontà di infliggere alla vittima un patimento ulteriore rispetto al mezzo che sarebbe nel caso concreto sufficiente ad eseguire il reato, rivelando in tal modo, per la loro superfluità rispetto al processo causale, una particolare malvagità del soggetto agente (nella specie, relativa a fattispecie di omicidio volontario, l'aggravante in questione è stata ritenuta sussistente in quanto l'imputato, dopo avere attinto la vittima con tre colpi di pistola, mentre era ancora viva l'aveva colpita al viso più volte con il calcio della pistola).
Circostanze di reato - Circostanze aggravanti comuni - Motivi futili - Gelosia - Rilevanza - Fattispecie in tema di omicidio. (Cp, articoli 61, numero 1, 575 e 576, comma 1, numero 2)
In tema di omicidio, sussiste l'aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, nel caso in cui la gelosia si manifesti nell'autore quale ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà di autodeterminazione della persona con la quale ha intrattenuto una relazione sentimentale. La gelosia, in altri termini, può integrare l'aggravante de qua, quando sia connotata non solo dall'abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima od un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti di insubordinazione.
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Responsabilità professionale - Responsabilità omissiva - Nesso di causalità - Accertamento. (Cp, articoli 41, 589 e 590-sexies)
In tema di responsabilità medica, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica [universale o statistica], si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Non è però consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, cosicché, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori eziologici alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto grado di credibilità razionale". L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio (cfr. sezioni Unite, 10 luglio 2002, Franzese).


