REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Sezione II, sentenza 25 settembre-9 ottobre 2024 n. 37166; Pres. Petruzzellis; Rel. Leopizzi; Pm (parz. diff.) Sturzo; Ric. X

Maltrattamenti - Convivenza - Nozione - Fattispecie. (Cp, articolo 572)

IL PRINCIPIO

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'articolo 572 del Cp, integra il requisito della convivenza soltanto la coabitazione tra individui legati da una relazione qualificata da comunanza materiale e spirituale di vita e da aspettative di reciproca solidarietà, non già la contingente condivisione di spazi abitativi, priva di connotati affettivi e solidali, dovuta a mera amicizia. Nell'ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, infatti, i concetti di "famiglia" e di "convivenza" vanno intesi nell'accezione più ristretta, presupponente una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti, che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà e assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua (nella specie, caratterizzata dal rapporto tra semplici coinquilini, non connotato dalla minima relazione affettiva e fondato su mere esigenze legate alla pratica quotidianità, la Corte ha escluso potesse qualificarsi tale rapporto come "convivenza" se non violando il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici; per l'effetto, la Suprema corte ha annullata la sentenza limitatamente alla ravvisata sussistenza del reato di cui all'articolo 572 del Cp).

Nota

La giurisprudenza è orientata nel senso che, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti di cui all'articolo 572 del Cp, integra il requisito della convivenza soltanto la coabitazione tra individui legati da una relazione qualificata da comunanza materiale e spirituale di vita e da aspettative di reciproca solidarietà, non già la contingente condivisione di spazi abitativi, priva di connotati affettivi e solidali, dovuta a mera amicizia (di recente, sezione VI, 20 febbraio 2024, P.). Al riguardo, si precisa che il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'articolo 572 del Cp nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa (di recente, Sezione VI, 30 marzo 2023, P.).

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, sentenza 4 luglio-18 settembre 2024 n. 35031; Pres. Di Stefano; Rel. Tripiccione; Pm (diff.) Piccirillo; Ric. Sgroi

Peculato - Oggetto materiale - Esiguo valore economico - Conseguenze - Reato - Insussistenza - Fattispecie. (Cp, articolo 314)

IL PRINCIPIO

In ossequio al principio di offensività, è da escludere la configurabilità del delitto di peculato nel caso in cui la condotta appropriativa riguardi beni che sono privi di un valore economicamente apprezzabile e non abbia alcuna concreta incidenza sulla funzionalità dell'ufficio o del servizio (la Corte ha così escluso il reato, annullando senza rinvio la sentenza, in una vicenda in cui ad un infermiera in servizio presso un ospedale era stata contesta l'appropriazione di alcune compresse di un antibiotico e di due sacche di liquido fisiologico).

Nota

In ossequio al principio di offensività, non è configurabile il peculato in assenza o estrema esiguità del valore della cosa oggetto di appropriazione, dovendosi escludere, in ossequio al principio di offensività, la rilevanza penale di condotte che non presentino conseguenze economicamente e funzionalmente significative (cfr. sezioni Unite, 20 dicembre 2012, Vattani e altro). E ciò vale anche rispetto a cose, prive di valore economico intrinseco, che potrebbero assumere rilevanza economica solo in base a condizioni esterne (cfr. sezione VI, 2 ottobre 2013, Sgroi, che, nella specie, ha escluso il reato nel comportamento di un agente in servizio presso la polizia locale di un comune, il quale, avendo per ragioni di servizio la disponibilità di un pass per disabili rilasciato a persona poi deceduta, se ne era appropriato per poi avvalersene onde ottenere indebitamente la riduzione dell'importo dovuto per il parcheggio presso l'aeroporto: ciò in ragione dell'irrilevanza del valore economico del documento e del fatto che, in ogni caso, questo aveva riacquistato valore solo in ragione dell'utilizzo abusivo successivo).

FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 17 luglio-13 settembre 2024 n. 34698; Pres. Sabeone; Rel. Cavallone; Pm (conf.) Loy; Ric. De Giuseppe

Reati fallimentari - Bancarotta - Circostanze aggravanti e attenuanti - Danno patrimoniale di rilevante gravità o di speciale tenuità - Apprezzamento. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216 e 219, commi 1 e 3)

In tema di bancarotta, il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto (cfr. articolo 219 del Rd 16 marzo 1942 n. 267) non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione non percentuale ma globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti.

Sezione V, sentenza 11 luglio-13 settembre 2024 n. 34705; Pres. Pezzullo; Rel. Cananzi; Pm (conf.) Odello; Ric. Drusian

Reati fallimentari - Sentenza di fallimento - Sindacato - Esclusione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 1, 216 e seguenti)

Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore.

INDAGINI PRELIMINARI

Sezione V, sentenza 11 luglio-13 settembre 2024 n. 34706; Pres. Pezzullo; Rel. Cananzi; Pm (conf.) Casella; Ric. Ibrahimi

Polizia giudiziaria - Fermo di indiziato di delitto - Potere della polizia giudiziaria di eseguire il fermo dopo l'assunzione della direzione delle indagini da parte del pubblico ministero – Condizioni - Apprezzamento. (Cpp, articolo 384)

Dal momento in cui il pubblico ministero assume la direzione delle indagini il potere di disporre il fermo è esclusivamente dell'organo inquirente (articolo 384, comma 2, del Cpp), tuttavia il comma 3 dello stesso articolo 384 prevede una eccezione rispetto a tale regola, riespandendo l'attribuzione del potere di iniziativa della polizia giudiziaria nel caso in cui «sia successivamente individuato l'indiziato» e «non sia possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero». In tale evenienza, il giudice, in sede di convalida del fermo, deve procedere a una valutazione ex ante, tesa a verificare se l'individuazione dell'indiziato fosse già stata caratterizzata dal grado della gravità indiziaria di colpevolezza previsto dall'articolo 273 del Cpp prima del provvedimento di fermo.

PENA

Sezione II, sentenza 25 settembre-9 ottobre 2024 n. 37166; Pres. Petruzzellis; Rel. Leopizzi; Pm (parz. diff.) Sturzo; Ric. X

Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena - Diniego delle circostanze attenuanti generiche - Apprezzamento del giudice di merito - Motivazione. (Cp, articoli 62 bis, 132 e 133)

Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, sentenza 28 maggio-20 settembre 2024 n.35366; Pres. De Amicis; Rel. Tripicione; Pm (conf.) Perelli; Ric. Pizzitola

Poste - Privatizzazione dell'Ente poste - Dipendente addetto ai servizi postali - Qualità di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Fattispecie in tema di peculato. (Cp, articoli 314 e 358)

La trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni (Poste italiane spa) non ha comportato il venir meno della rilevanza pubblica del servizio postale universale, attribuito a Poste italiane spa, fino al 30 aprile 2026, ricavandosi dalla relativa disciplina di settore i seguenti indici sintomatici della natura pubblica di tale servizio: 1) l'interesse pubblico sotteso allo svolgimento da parte di Poste Italiane spa del servizio postale universale, volto a garantire a tutti i cittadini, indipendentemente da reddito o da residenza geografica, la possibilità di fruire dei servizi postali; 2) la presenza di una disciplina diversa da quella privatistica; 3) il finanziamento pubblico del servizio universale (da queste premesse, sul rilievo della qualifica pubblicistica del dipendente dell'ente adibito al servizio postale, la Corte ha confermato la condanna per il reato di peculato addebitato ad un addetto tenuto a contabilizzare in apposito registro tutti gli importi riscossi quotidianamente dai portalettere a titolo di corrispettivo dei servizi di recapito pacchi in contrassegno, il quale risultava essersi appropriato, mediante falsificazione dei registri, degli importi che avrebbe dovuto corrispondere ai soggetti mittenti il giorno successivo).

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione V, sentenza 26 giugno-13 settembre 2024 n.34686; Pres.. Pistorelli; Rel. Renoldi; Pm (conf.) Fimiani; Ric. Proc. Gen. App. Catania in proc. Litteri

Energia elettrica - Sottrazione - Qualificazione giuridica - Furto - Aggravante della destinazione a pubblico servizio - Sussistenza - Condizioni. (Cp, articoli 624 e 625, numero 7)

In tema di furto di energia elettrica, l'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, numero 7, del Cp, costituita dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, può ritenersi contestata "in fatto" quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, rete, per l'appunto, capace di dare luogo a un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica".

Sezione II, sentenza 11 luglio-13 settembre 2024 n.34636; Pres. Verga; Rel. Recchione; Pm (conf.) Sturzo; Ric. Scarvaglieri

Estorsione - Minaccia di promuovere un'azione giudiziaria - Rilevanza - Condizioni. (Cp, articolo 629)

La minaccia di promuovere azioni giudiziarie può integrare il reato di estorsione se la promozione di azioni giudiziarie costituisce lo strumento utilizzato per costringere il convenuto ad accettare accordi "stragiudiziali" palesemente ingiusti, che non sarebbero mai stati considerati, se lo stesso non fosse stato costretto a resistere in un giudizio attivati in modo temerario. In altri termini, se la promozione di azioni temerarie non configura "di per sé" un tentativo di estorsione, l'estorsione, sia in forma tentata, che consumata, può ritenersi integrata qualora l'azione promossa costituisca il mezzo per ottenere un profitto ingiusto "fuori dal giudizio", essendo funzionale a costringere il convenuto, fiaccandone le resistenze economiche e morali, a consegnare somme a titolo formalmente "transattivo", ma invero, privo di qualunque giustificazione, e, dunque, ingiusto.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Sezione VI, sentenza 2 luglio-20 settembre 2024 n. 35370; Pres. Fidelbo; Rel. Costanzo; Pm (diff.) Ceniccola; Ric. X.

Maltrattamenti in famiglia - Applicabilità anche in caso di cessazione della convivenza - Configurabilità del reato - Condizioni - Rapporti con gli atti persecutori. (Cp, articoli 572 e 612-bis)

Nei casi di cessazione della convivenza more uxorio, è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non invece quello di atti persecutori, quando tra i soggetti permanga un vincolo assimilabile a quello familiare, per il mantenersi di consuetudine di vita comune o per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ex articolo 337-ter del codice civile. Invece, si configura il reato di atti persecutori, nella forma aggravata prevista dall'articolo 612-bis, comma 2, del Cp, quando non residua neppure una aspettativa di solidarietà nei rapporti tra l'imputato e la persona offesa, perché non risultano insorti vincoli affettivi e di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale.

REATO

Sezione V, sentenza 26 giugno-13 settembre 2024 n.34686; Pres.. Pistorelli; Rel. Renoldi; Pm (conf.) Fimiani; Ric. Proc. Gen. App. Catania in proc. Litteri

Accusa penale - Contestazione suppletiva - Contestazione in presenza di reato divenuto improcedibile - Legittimità - Fattispecie. (Cpp, articoli 129 e 517; Cp, articolo 625, numero 7)

In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'articolo 85 del decreto citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante, per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio [fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di non doversi procedere ex articolo 129 del Cpp sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'articolo 625, numero 7, del Cp, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio].

Sezione V, sentenza 26 giugno-13 settembre 2024 n. 34690; Pres. Pistorelli; Rel. Cananzi; Pm (conf.) Fimiani; Ric. X

Cause di estinzione del reato - Remissione della querela - Efficacia - Mancanza di accettazione – Irrilevanza - Condizioni. (Cp, articoli 152 e 155)

Ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (nella specie, sebbene l'accettazione della querela fosse avvenuta da parte del difensore dell'imputato in assenza di procura speciale, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato doveva considerarsi estinto per remissione di querela, facendo applicazione del principio secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto: cfr. sezioni Unite, 25 febbraio 2004, Chiasserini).

Sezione VI, sentenza 1° luglio-9 settembre 2024 n. 34045; Pres. Aprile; Rel. Pacilli; Pm (diff.) Patarnello; Ric. X

Cause di non punibilità - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Condizioni ostative - Abitualità del comportamento - Apprezzamento. (Cp, articolo 131-bis)

In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente.

STUPEFACENTI

Sezione VI, sentenza 13 giugno-20 settembre 2024 n. 35367; Pres. De Amicis; Rel. Calvanese; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. Mazzini

Circostanza aggravante della ingente quantità – Presupposti - Apprezzamento - Effetti conseguenti alla innovata disciplina degli stupefacenti - Persistente validità dei principi affermati dalle sezioni Unite, 24 maggio 2012, Biondi - Applicabilità in caso di "droghe leggere". (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articoli, 73, comma 4, e 80, comma 2)

Pur dopo la modifica del sistema tabellare degli stupefacenti, realizzata per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità (articolo 80, comma 2, del dpr n. 309 del 1990), mantengono tuttora validità i criteri fissato dalla sentenza delle Sezioni unite, 24 maggio 2012, Biondi, fondato sul rapporto fra quantità massima detenibile come prevista nell'elenco allegato al Dm 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto. Con la precisazione che, con riferimento alle "droghe leggere", la soglia rimane fissata in kg. 2 di principio attivo (cfr. sezioni Unite, 30 gennaio 2020, Polito).

Sezione VI, sentenza 13 giugno-20 settembre 2024 n. 35367; Pres. De Amicis; Rel. Calvanese; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. X

Circostanza aggravante della ingente quantità - Presupposti - Apprezzamento - Necessità del sequestro della droga - Esclusione. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 80, comma 2)

La circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità di cui all'articolo 80, comma 2, del dpr n. 309 del 1990 può essere configurata anche in mancanza del sequestro della sostanza, e, quindi, senza determinazione peritale, purché vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato ponderale.

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