REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Maltrattamenti in famiglia - Elemento materiale - Atti violenti e di sopraffazione - Reazione della vittima - Irrilevanza. (Cp, articolo 572)
IL PRINCIPIO
Per la sussistenza del delitto di maltrattamenti, la condizione di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di suo completo abbattimento, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione di essa a succube dell'agente e potendo tale condizione perciò consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, senza che sporadiche reazioni vitali e aggressive possano escluderne lo stato di soggezione, a fronte di soprusi abituali.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di assoggettamento a fronte di soprusi abituali (sezione VI, 22 febbraio 2024, X.; nonché, in precedenza, sezione VI, 30 marzo 2021-7 luglio 2021 n. 25914; Pres. Costanzo; Rel. Rosati; Pm (conf.) Molino; Ric. X.). In questa stessa prospettiva, si è anche affermato che eventuali reazioni della vittima o la sussistenza di un clima caratterizzato da generale litigiosità non solo non sono incompatibili, sotto il profilo oggettivo, a fronte di abituali soprusi posti in essere dall'agente, con l'esistenza di uno stato di soggezione della persona offesa, ma non incidono neanche sulla sussistenza dell'elemento psicologico, che consiste nella sola coscienza e volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza (sezione III, 12 ottobre 2023, X.). Pertanto, il reato non è escluso neppure da un clima di litigiosità che caratterizza il rapporto tra autore e vittima, ciò perché quello che caratterizza il reato in esame non è quindi la circostanza che le offese siano o meno reciproche, quanto, piuttosto, l'asimmetria di posizione, nel contesto della coppia, che si genera per effetto dei comportamenti di una parte nei confronti dell'altra: rileva, cioè, il contesto diseguale di coppia in cui si consumano le condotte. In questa prospettiva, i maltrattamenti in famiglia si distinguono dalle liti ordinarie in quanto nel primo caso un soggetto, in posizione "sovraordinata" impedisce all'altra di esprimere il proprio essere; nelle liti ordinarie, invece, le parti si confrontano, anche con veemenza, ma in posizione paritaria. È pertanto possibile che il soggetto "maltrattato" sia sottomesso e tuttavia reagisca e, a sua volta, offenda l'altra parte, ma ciò non esclude il reato, perché anche in tali casi continua a esservi una posizione di disuguaglianza tra le parti e continua ad esservi un soggetto sopraffattore e un soggetto sopraffatto (sezione VI, 6 giugno 2024, X.).
STUPEFACENTI
Attività illecite - Detenzione illecita - Denaro rinvenuto nella disponibilità del detentore - Confisca del profitto - Legittimità - Esclusione - Ragione. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73; Cp, articolo 240)
IL PRINCIPIO
In relazione al reato di detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'articolo 240 del Cp, né ai sensi dell'articolo 73, comma 7-bis, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione, che possa consentire di ritenere tali somme come il "profitto" del reato.
La Corte ha motivato la propria corretta decisione in ragione del principio per cui, ai fini della confisca, è necessario sussista un nesso di diretta derivazione del profitto rispetto al reato oggetto del giudizio, onde va esclusa la confiscabilità, ex articoli 240 del Cp e 73, comma 7-bis, del Dpr n. 309 del 309, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell'imputato nelle ipotesi in cui il reato per cui viene pronunciata condanna sia la mera detenzione di sostanze stupefacenti quale condotta ex se improduttiva di incremento economico in capo all'agente. La Cassazione ha peraltro opportunamente chiarito che, proprio con specifico riferimento al reato di detenzione di sostanza stupefacente, può invece procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari (cosiddetta "confisca allargata"), prevista dall'articolo 240-bis del Cp, applicabile in forza del rinvio a esso operato dall'articolo 85-bis del Dpr n. 309 del 1990 - come modificato dal decreto legge 15 settembre 2023 n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023 n. 159, che ha tra l'altro esteso la disposizione anche alla fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990: ovvero quando si tratti di denaro, beni a altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Peraltro, ha puntualizzato il giudice di legittimità, laddove si voglia appunto applicare la confisca allargata in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, occorre da parte del giudice la soddisfazione di un preciso obbligo istruttorio e quindi motivazionale sul denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, che può essere sottoposto a confisca, infatti, solo nel caso in cui ricorrano le condizioni dal citato articolo 240-bis del Cp, costituite: dalla condanna o dal patteggiamento per uno dei reati elencati all'articolo 240 -bis del Cp (tra questi, quello di cui all'articolo 73 del Dpr n. 309 del 1990, anche nella fattispecie attenuata di cui al comma 5); dalla titolarità o dalla disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica; da1 la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza; nonché, secondo la migliore lettura giurisprudenziale (da ultimo, sezione I, 8 novembre 2022, Paludi), dal requisito ulteriore della ragionevolezza temporale, in forza del quale il momento dell'acquisto di valore sproporzionato al reddito o all'attività svolta non deve essere eccessivamente distante dall'epoca di realizzazione del reato-spia. Per completezza, vale ricordare che la "confisca allargata" ha natura di misura di sicurezza sebbene atipica, con funzione anche dissuasiva, poiché riveste una funzione di ostacolo preventivo, volto ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata (cfr. sezioni Unite, 17 dicembre 2003, Montella, nonché sezioni Unite 30 maggio 2001, Derouach). E vale altresì segnalare che, proprio in coerenza con tale natura giuridica, l'avvenuta estensione della disciplina anche al reato di cui all'articolo 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990 (per effetto del citato decreto-legge n. 123 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2023) si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'articolo 200, comma 1, del Cp, sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (sezione VI, 22 novembre 2023, Osawaru).
ARMI
Detenzione illegale di esplosivi - Caratteristiche - Differenze rispetto alla fattispecie contravvenzionale della detenzione abusiva di materie esplodenti. (Legge 2 ottobre 1967 n. 895, articolo 2; Cp, articolo 678)
Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi (articolo 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895), e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti (articolo 678 del Cp), la condotta avente a oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in un ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità.
Omessa custodia - Condizioni. (Legge 18 aprile 1975 n. 110, articolo 20 bis)
Ai fini dell'integrazione del reato di omessa custodia di armi, previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n. 110, è necessario che l'agente possa rappresentarsi, in relazione a circostanze specifiche, l'esistenza di una concreta situazione di fatto tale da richiedere l'adozione di cautele volte ad impedire che uno dei soggetti contemplati dalla predetta disposizione - minori incapaci, persone inesperte o tossicodipendenti - riescano ad impossessarsi delle armi. Trattandosi, peraltro, di reato di pericolo e di mera condotta, esso si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni.
FALLIMENTO
Reati fallimentari - Bancarotta - Bancarotta fraudolenta documentale - Diverse ipotesi. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 2)
L'articolo 216, comma 1, numero 2, della legge fallimentare prevede due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, che si trovano in rapporto di alternatività tra loro. La prima fattispecie (cosiddetta "specifica") consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell'alveo di tale ipotesi, occorrendo però che l'omessa tenuta della contabilità (al pari delle altre ipotesi) sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale- di bancarotta semplice documentale prevista dall'articolo 217 della legge fallimentare. La seconda fattispecie (cosiddetta "generale") è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, richiede il dolo generico e, sotto il profilo materiale, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Maltrattamenti in famiglia - Attenuante della provocazione - Incompatibilità . (Cp, articoli 62, numero 2, 572)
L'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di maltrattamenti e, più in generale, con il genus dei reati abituali, quelli, cioè, che si realizzano attraverso una serie di comportamenti antigiuridici di analoga natura, ripetuti e replicati nel tempo.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Corruzione - Competenza del funzionario corrotto - Rilevanza - Limiti. (Cp, articolo 319)
Ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria che impropria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia di mero fatto.
Corruzione - Funzionario corrotto rimasto ignoto - Irrilevanza. (Cp, articolo 319)
Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, a condizione che non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto.
REATO
Contravvenzioni - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - Configurabilità - Strumenti atti ad aprire serrature - Nozione - Fattispecie. (Cp, articolo 707)
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, l'espressione "strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature", contenuta nell'articolo 707 del Cp, deve essere intesa nella sua accezione più ampia e incondizionata, sì da farvi rientrare tutti gli arnesi idonei di per sé ad aprire le serrature ed altri analoghi congegni dotati di attitudine potenziale ad operare sulle medesime. Rientrano, dunque, in detta nozione non solo gli strumenti atti a forzare serrature poste all'esterno delle abitazioni, ma anche quelli idonei a scardinare congegni di protezione che possono trovarsi all'interno, a tutela dei beni ivi contenuti o custoditi (nella specie, tra gli oggetti ritenuti idonei ad integrare il reato vi era, oltre ad un cacciavite, anche un coltello da cucina).
Contravvenzioni - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli – Configurabilità - Concorso di persone. (Cp, articoli 110, 707)
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, è sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso nel reato, la consapevole disponibilità concreta e immediata, da parte di più persone, degli arnesi predetti, essendo irrilevante l'originaria appartenenza di essi a uno solo dei correi e dovendosi, viceversa, dare rilievo alla possibilità di questi ultimi di servirsene o di aiutare il proprietario a servirsene.
Fascismo - Apologia del fascismo - Condotta materiale - Esaltazione - Caratteristiche. (Legge 20 giugno 1952 n. 645, articolo 4)
La condotta dell'autore del reato di apologia del fascismo, previsto dall'articolo 4 della legge n. 645 del 1952, allorquando si manifesti nell'"esaltazione" pubblica di esponenti, fatti e metodi di detto partito, per essere punibile deve, comunque, essere idonea a determinare il risultato ovvero il concreto pericolo di una riorganizzazione del disciolto partito fascista, secondo i criteri di cui all'articolo 56 del Cp in tema di delitto tentato con una valutazione ex ante della sua potenzialità, indipendentemente dalle condizioni che in concreto possano articolare la realizzazione dell'evento. Quindi, la condotta di "esaltazione" deve essere suggestiva e comunque suscettibile di provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione del partito fascista ed è in proposito necessario che il giudice accerti, alla stregua di una valutazione da effettuarsi complessivamente, la sussistenza degli elementi di fatto (il contesto ambientale, il grado di immediata, o meno, ricollegabilità dello stesso contesto al periodo storico in oggetto e alla sua simbologia, il numero dei partecipanti, la ripetizione dei gesti) idonei dare concretezza al pericolo di "emulazione" insito nel reato secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale (la Corte ha altresì precisato che la condotta di esaltazione deve essere pubblica nel senso che, ai sensi dell'articolo 266, ultimo comma, del Cp, deve essere commessa: con il mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda; in un luogo pubblico, aperto al pubblico e in presenza di più persone; in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata).


