REATI CONTRO IL PATRIMONIO

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione II, sentenza 22 febbraio-18 aprile 2024 n. 16350; Pres. Rago; Rel. Cersosimo; Pm (diff.) Molino; Ric. De Rosa

Estorsione - Intermediario - Posizione di colui che operi per consentire la restituzione della refurtiva al derubato - Possibile rilevanza penale - Condizioni. (Cp, articolo 629)

Colui che conduca le trattative rivolte a far ottenere al derubato la restituzione della refurtiva contro il pagamento di una somma, ben può ritenersi responsabile di estorsione, ovvero di concorso in essa, quando agisca anche nell’interesse del ladro, contribuendo in tal caso con la sua condotta all’opera di pressione nei confronti del derubato oppure allorquando sia intervenuto nelle trattative per lucrare una somma di danaro. Ne discende che, invece, non risponde di concorso in estorsione colui che, per incarico della vittima di un furto e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, si metta in contatto con gli autori del reato, per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo.

Nota

In termini, Sezione II, 20 luglio 2017, Benestare; Sezione II, 18 gennaio 2017, Bonapitacola, che, quindi, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione alla stregua di concorso in estorsione della condotta dell’imputato, il quale, su sollecitazione della vittima di un furto, aveva prontamente individuato gli autori del fatto, mettendoli in contatto con la stessa, ed aveva poi provveduto alla fissazione e comunicazione a quest’ultima del prezzo del riscatto, nonché alla predisposizione di studiate modalità di rinvenimento del bene in modo che apparisse casuale; nonché, Sezione V, 21 gennaio 2015, Quatrosi e altri, laddove si è affermato che non è configurabile il concorso nel delitto di estorsione di colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima solo quando l’agente opera nell’esclusivo interesse di quest’ultima e per motivi di solidarietà umana, non rilevando invece a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che il mediatore sia con essa solidale.

REATO

REATO

Sezione IV, 27 marzo 2024- 30 aprile 2024 n. 17457; Pres. Piccialli; Rel. Bruno; Pm (conf.) Passafiume; Ric. Proc. Rep. Trib. Siracusa in proc. Brianti

Contestazione suppletiva - Contestazione in presenza di reato divenuto improcedibile - Legittimità - Fattispecie. (Cpp, articoli 129 e 517; Cp, articolo 625, numero 7)

In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all’articolo 85 del decreto citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l’imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante, per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio; ciò in quanto il pubblico ministero è investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l’azione penale per un reato correttamente circostanziato (fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di non doversi procedere ex articolo 129 del Cpp sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l’aggravante di cui all’articolo 625, numero 7, del Cp, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d’ufficio).

Nota

La Corte a supporto ha precisato che, in tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull’ ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli articoli 516 e 517 del Cpp, dovendo invece provvedere sul capo d’imputazione come modificato, stabilendo se sussista o meno la responsabilità penale dell’imputato. Inoltre, in parte motiva, il giudice di legittimità a ritenuto che la conclusione raggiunta non trova ostacolo nella decisione delle Sezioni unite 28 settembre 2023, Domingo, laddove si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Infatti, secondo la Corte il dictum delle sezioni Unite vale con riferimento alla sola circostanza aggravante soggettiva della recidiva nell’ipotesi di reato già prescritto, mentre non può essere esteso all’ipotesi di interesse della contestazione suppletiva di altra circostanza aggravante con effetto sulla procedibilità del reato. Nella vicenda esaminata dalle sezioni Unite, in vero, come emerge dalla motivazione della stessa sentenza Domingo, la possibilità per il pubblico ministero di contestare utilmente la recidiva, sì da dilatare il termine di prescrizione del reato, deve coniugarsi con il diritto della parte di beneficiare immediatamente della pronuncia liberatoria ex articolo 129 del Cpp allo spirare del termine di prescrizione, potendo profilarsi, in caso contrario, una ipotesi di disparità di trattamento in presenza di identiche situazioni: un imputato beneficerebbe o meno della sentenza favorevole in base al tempestivo rilievo (o meno) della causa di estinzione del reato da parte del giudice stesso, avvenuto prima o dopo la contestazione suppletiva ex articolo 517 del Cpp.

INDAGINI PRELIMINARI

INDAGINI PRELIMINARI

Sezione III, sentenza 14 dicembre 2023-18 marzo 2024 n. 11167; Pres. Ramacci; Rel. Aceto; Pm (parz. conf.) Di Nardo; Ric. Parenti e altro

Polizia giudiziaria - Dichiarazioni spontanee - Inutilizzabilità in dibattimento - Limiti. (Cpp, articolo 350, comma 7)

Il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta a indagine non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall’indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini.

Sezione IV, sentenza 10 gennaio-10 aprile 2024 n. 14711; Pres. Di Salvo; Rel. Cenci; Pm (conf.) non indicato; Ric. Hochkofler

Pubblico ministero penale - Attività - Prelievo coattivo di campioni biologici - Decreto urgente del pubblico ministero - Scansioni temporali per la convalida. (Cpp, articolo 359 bis)

In caso di prelievo coattivo di campioni biologici disposto con decreto dal pubblico ministero nei casi di urgenza ai sensi dell’articolo 359-bis del Cpp, la scansione temporale descritta nei commi 2 e 3 bis ai fini della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari è incentrata nel duplice termine di 48 ore (dall’effettuazione dell’atto alla richiesta di convalida) e di ulteriori 48 ore (dalla richiesta di convalida al provvedimento giudiziale), secondo lo stesso schema già previsto dagli articoli 390 e 449 del Cpp per le ipotesi di arresto.

INTERNET E INFORMATICA

INTERNET E INFORMATICA

Sezione II, sentenza 13 marzo-3 aprile 2024 n. 13559; Pres. Petruzzellis; Rel. Sgadari; Pm (conf.) Gargiulo; Ric. Velotti

Frode informatica - Indebito utilizzo dell’identità digitale altrui - Ambito di applicazione. (Cp, articolo 640 ter, comma 3)

In tema di frode informatica, la nozione di “identità digitale”, che integra l’aggravante di cui all’articolo 640 ter, comma 3, del Cp, non presuppone una procedura di validazione adottata dalla pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati (fattispecie in cui è stata ritenuta l’aggravante in un caso di accesso abusivo ad un conto corrente bancario attraverso una chiavetta elettronica idonea a comunicare il codice da utilizzare per l’accesso al servizio di home banking).

MISURE CAUTELARI

MISURE CAUTELARI

Sezione VI, sentenza 28 febbraio-2 aprile 2024 n. 13355; Pres. Di Stefano; Rel. Pacilli; Pm (conf.) De Masellis; Ric. Lo Presti

Misure cautelari personali - Contestazione - Facoltà del giudice di modificarla - Effetti. (Cpp, articoli 292 e seguenti, 309 e seguenti)

Il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l’eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale. E ciò senza che possa invocarsi, in senso contrario, la regola di giudizio fissata dall’articolo 521 del Cpp, in quanto la pronuncia della sentenza all’esito del giudizio e il controllo in sede incidentale sulla legittimità dell’applicazione delle misure cautelari si pongono su piani del tutto distinti.

PROVA PENALE

PROVA PENALE

Sezione III, sentenza 14 dicembre 2023-18 marzo 2024 n. 11167; Pres. Ramacci; Rel. Aceto; Pm (parz. conf.) Di Nardo; Ric. Parenti e altro

Attività ispettive e di vigilanza - Applicazione delle norme del codice di procedura penale - Condizioni. (Disposizioni di attuazione del Cpp, articolo 220)

L’espressione «quando...emergano indizi di reato», contenuta nell’articolo 220 delle disposizioni di attuazione del Cpp, tesa fissare il momento a partire dal quale, nell’ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l’obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire ai fini dell’applicazione della legge penale, deve intendersi nel senso che presupposto dell’operatività della norma sia non l’insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall’articolo 192 del Cpp, bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (sezioni Unite, 28 novembre 2001, Ranieri).

Sezione III, sentenza 14 dicembre 2023-18 marzo 2024 n. 11167; Pres. Ramacci; Rel. Aceto; Pm (parz. conf.) Di Nardo; Ric. Parenti e altro

Attività ispettive e di vigilanza - Applicazione delle norme del codice di procedura penale - Violazione - Conseguenze. (Disposizioni di attuazione del Cpp, articolo 220; Cpp, articolo 187 e seguenti)

La violazione dell’articolo 220 delle disposizioni di attuazione del Cpp non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza ma è necessario che l’inutilizzabilità o la nullità dell’atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui la citata disposizione rimanda.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione V, sentenza 14 marzo-10 aprile 2024 n. 14890; Pres. e Rel. Vessichelli; Pm (conf.) Lori e Epidendio; Ric. Proc. Rep. Trib. Catanzaro in proc. Bevacqua

Furto - Circostanze aggravanti - Furto di energia elettrica - Aggravante dell’essere il bene destinato a servizio pubblico - Contestazione in fatto - Modalità. (Cp, articolo 625, numero 7)

In tema di furto di energia elettrica, l’aggravante dell’essere il bene destinato a servizio pubblico [articolo 625, numero 7, del Cp] non è autoevidente, essendo connotata da componenti di natura valutativa [per esempio, non vi rientra il furto di energia elettrica auto-prodotta da un privato e destinata da questi al proprio uso personale], tuttavia l’aggravante, pur in assenza di formale contestazione, può essere ravvisata in fatto quando nel capo di imputazione si faccia comunque menzione di una condotta di furto di energia elettrica posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, rete, infatti, capace di dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica”.

REATI CONTRO LA PERSONA

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione III, sentenza 15 dicembre 2023-18 marzo 2024 n. 11168; Pres. Ramacci; Rel. Andronio; Pm (conf.) Baldi; Ric. X

Violenza sessuale- Condizioni di inferiorità psichica - Abuso - Irrilevanza del consenso (Cp, articolo 609 bis, comma 2)

Per escludere la configurabilità del reato di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa [articolo 609 bis, comma 2, numero 1, del Cp], non è sufficiente che la persona con la quale è intercorso il rapporto sessuale abbia acconsentito a compiere o a subire l’atto sessuale, ma è necessario accertare se tale consenso non si configuri quale conseguenza di una strumentalizzazione della inferiorità delta vittima da parte dell’autore del fatto, che abbia sfruttato le condizioni di minorata capacità di resistenza o di comprensione della natura dell’atto da parte del soggetto passivo mediante una condotta di induzione, consistente nel convincimento della vittima a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto, e di abuso che si verifica quando le condizioni di menomazione - che possono dipendere sia dal limitato processo evolutivo, mentale e culturale sia dalla minore età accompagnata da una compromessa situazione individuale - sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in una situazione precaria, viene ridotta a mezzo per soddisfare l’altrui libidine.

REATO

REATO

Sezione V, sentenza 14 marzo-10 aprile 2024 n. 14890; Pres. e Rel. Vessichelli; Pm (conf.) Lori e Epidendio; Ric. Proc. Rep. Trib. Catanzaro in proc. Bevacqua

Accusa penale - Contestazione suppletiva - Contestazione in presenza di reato divenuto improcedibile - Legittimità - Fattispecie. (Cpp, articoli 129 e 517; cp, articolo 625, numero 67)

Nel caso di improcedibilità del reato sopravvenuta, deve ritenersi consentita, in ossequio al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, la contestazione suppletiva del pubblico ministero avente ad oggetto una circostanza aggravante che consenta la procedibilità di ufficio del reato [affermazione resa relativamente al reato di furto di energia elettrica, in relazione a vicenda di contestazione supplettiva dell’aggravante di cui all’articolo 625, numero 7, del Cp, tale da rendere procedibile d’ufficio il reato pur a seguito della riforma introdotta con il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 che ha normalmente reso procedibile a querela il reato di furto, mantenendo la procedibilità d’ufficio, ai sensi dell’articolo 624, comma 3, del Cp, solo “ se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)”].

SANITÀ E BIOETICA

SANITÀ E BIOETICA

Sezione IV, sentenza 13 febbraio-14 marzo 2024 n.10658; Pres Ciampi; Rel. Cirese; Pm (conf.) non indicato; Ric. X

Colpa sanitaria - Lesioni colpose - Prescrizione - Decorrenza. (Cp, articoli 158 e 590)

Nel reato di lesioni personali colpose riconducibili a responsabilità medica, la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’insorgenza della malattia in fieri, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente.

Sezione IV, sentenza 13 febbraio-14 marzo 2024 n.10658; Pres Ciampi; Rel. Cirese; Pm (conf.) non indicato; Ric. X

Colpa sanitaria - Lesioni colpose - Querela - Termine per proporre la querela - Fattispecie in tema di prescrizione di farmaci off label da parte di farmacista. (Cp, articoli 124 e 590)

Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata. Nella specie, tale conoscenza era stata ravvisata nel momento in cui la persona offesa, dopo il ricovero, aveva ricevuto la cartella clinica da cui poteva di porre in relazione le lesioni patite con l’operato del professionista: trattavasi di un farmacista che aveva venduto pillole off label per favorire il dimagrimento, provocando diversi disturbi che imponevano il ricovero della persona offesa, in quanto le pillole, oltre a diuretici e vitamine, contenevano efedrina (sostanza solitamente usata per la cura dell’asma ma che nelle diete agisce aumentando il metabolismo cellulare e stimolando la secrezione di catecolamine) e naxeltrone (un antagonista degli oppiacei e che riduce l’attività dei centri cerebrali che controllano la sensazione di piacere collegata all’ingestione del cibo ma che è anche fortemente epatotossico e va dunque somministrato solo in caso di assoluta necessità).

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