CIRCOLAZIONE STRADALE
Guida sotto l'influenza dell'alcool - Circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Condizioni - Accertamento del nesso eziologico - Esclusione - Collegamento materiale tra il sinistro e lo stato di alterazione dell'agente - Sufficienza. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186, comma 2-bis)
IL PRINCIPIO
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'articolo 186, comma 2 bis, del codice della strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo.
La giurisprudenza è pacifica nel senso che, in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dal comma 2 bis dell'articolo 186 del codice della strada, nella nozione di "incidente stradale" deve intendersi ricompreso qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli; a tal fine non sono richiesti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni. Con la precisazione, comunque, che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, è necessario anche che sia accertato un coefficiente causale della condotta della conducente rispetto al sinistro (di recente, Sezione IV, 19 luglio 2018, Curci, in una fattispecie in cui l'aggravante è stata ritenuta nei confronti di un imputato che, a bordo della sua autovettura, risultava avere omesso di dare la precedenza a un veicolo proveniente dalla sua destra e aveva urtato contro di esso terminando, poi, la corsa contro un tronco di un albero; in termini, Sezione IV, 8 giugno 2016, Minese, dove si è precisato che nella nozione di "incidente stradale" rientra non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l'urto di un veicolo contro ostacoli fissi ovvero la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, dal momento che si tratta comunque di una maggiore pericolosità della condotta di guida, punita più gravemente a prescindere dall'evento che si è verificato effettivamente, che può avere o meno coinvolto altri veicoli o persone; nonché, Sezione IV, 22 febbraio 2022, Bruno).
MISURE CAUTELARI
Misure cautelari personali - Indizi - Differenze rispetto agli indizi valorizzabili ai fini della condanna. (Cpp, articoli 192 e 273)
IL PRINCIPIO
In tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 273 del Cpp, devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'indagato, ma che, tuttavia, consentono, per loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. Pertanto, la valutazione della prova in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito.
L‘affermazione è costante nella giurisprudenza di legittimità. Per l'effetto, da un lato, si è precisato che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale: al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'articolo 192, comma 2, del Cpp, ed è per questa ragione che l'articolo 273, comma 1 bis, del Cpp richiama l'articolo 192, commi 3 e 4, del Cpp, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (di recente, Sezione III, 10 dicembre 2024, Coccimiglio e altri). Mentre, dall'altro lato, si è ribadito che, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, è sufficiente la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio (cfr. tra le altre Sezione II, 7 dicembre 2017, Miele e altro).
ESECUZIONE PENALE
Divieto di un secondo giudizio - Ne bis in idem - Presupposti - Applicazione in tema di rapporti tra atti persecutori e diffamazione. ( Cpp, articolo 649; Cp, articoli 595 e 612-bis)
Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Pertanto, non sussiste violazione del divieto di bis in idem nel caso in cui, in esito al raffronto tra l'imputazione oggetto del giudicato e il fatto afferente alla nuova contestazione, emerga l'identità della condotta, ma non dell'evento naturalistico che ne è derivato (ciò che la Corte ha ritenuto valorizzando i rapporti tra la diffamazione e gli atti persecutori: non vi è coincidenza tra le due fattispecie di reato, giacché, pur volendo considerare i comportamenti denigratori come espressione delle condotte moleste necessarie ad integrare il delitto di atti persecutori, l'evento tipico di quest'ultimo reato, ossia l'effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, differisce da quello del delitto di diffamazione, che si identifica nella diffusione di dati capaci di gettare discredito sull'immagine globale della persona cui quelli si riferiscano; da queste premesse, la Corte ha annullato la sentenza che erroneamente aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di diffamazione aggravata e continuata sull'assunto che i fatti, integranti il detto delitto, già erano stati giudicati in altro processo celebrato a carico del predetto imputato per il reato di atti persecutori in danno della medesima parte offesa).
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Appello - Forma dell'impugnazione- Condizioni di ammissibilità dell'impugnazione- Necessità di depositare la dichiarazione o l'elezione dei domicilio - Contenuto. (Cpp, articolo 581, comma 1-ter)
L 'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'articolo 581, comma 1-ter, del Cpp (peraltro abrogato, dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, con decorrenza dal 25 agosto 2024), può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione, spettando piuttosto al difensore dell'appellante, in caso di plurime dichiarazioni o elezioni di domicilio, l'onere di indicare con chiarezza e in modo inequivoco nell'atto d'impugnazione quale sia la dichiarazione o elezione di domicilio da utilizzare per notificare all'imputato medesimo il decreto di citazione per il giudizio di appello, in modo tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire tale notificazione.
Impugnazioni penali - Appello - Forma dell'impugnazione - Condizioni di ammissibilità dell'impugnazione - Necessità di depositare la dichiarazione o l'elezione dei domicilio - Successiva abrogazione - Disciplina transitoria. ( Cpp, articolo 581, comma 1-ter)
La disciplina contenuta nell'articolo 581, comma 1 -ter, del Cpp [peraltro abrogato, dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, con decorrenza dal 25 agosto 2024], contenente l'onere, a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione, del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
IMPUTATO
Imputabilità - Capacità di intendere e di volere - Rilevanza di entrambe - Conseguenze. (Cp, articoli 85e 88)
In tema di imputabilità, il riferimento dell'articolo 85 del Cp sia alla capacità di intendere che a quella di volere rende evidente come la imputabilità debba essere congiuntamente riferita a entrambe tali attitudini, difettando essa in mancanza anche di una sola delle stesse (cfr. Sezioni unite, 25 gennaio 2005, Raso). In questa prospettiva, l'assenza della "capacità di volere" può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex articoli 85 e 88 del Cp, anche in presenza di accertata "capacità di intendere" (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita. È comunque onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente dell'impulso stesso.
PROVA PENALE
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Utilizzazione - Omessa allegazione dei decreti autorizzativi da parte del pubblico ministero - Omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame - Inefficacia della misura cautelare disposta - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione - Obbligo per il tribunale del riesame di acquisire d'ufficio i decreti - Sussistenza . (Cpp, articoli 266 e seguenti, 271 e 309)
In tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare e la successiva omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina l'inefficacia della misura ex articolo 309, comma 10, del Cpp, né l'inutilizzabilità delle captazioni, che consegue, invece, all'adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 267 e 268 del Cpp, obbligando, purtuttavia, il tribunale ad acquisire tali provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto specifica e tempestiva richiesta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione.
PUBBLICO MINISTERO
Pubblico ministero penale - Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame - Memoria del pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare - Inammissibilità - Sussistenza. (Cpp, articoli 51, comma 1, lettera b), 121 e 311)
Una procura della Repubblica territoriale, che non sia ricorrente, non assume la qualità di parte del procedimento di cassazione, che invece è attribuita, secondo la regola generale (articolo 51, comma 1, lettera b), del Cpp),alla Procura generale presso la Corte di cassazione, che diventa dunque l'esclusiva interlocutrice degli uffici territoriali del Pubblico Ministero, alla quale questi debbono perciò indirizzare le loro eventuali memorie e attraverso la quale le stesse possono essere poi sottoposte alla Corte di legittimità. Del resto, consentire al pubblico ministero non ricorrente di interloquire in Cassazione farebbe venire meno la funzione di supporto - che è svolta necessariamente in forma unitaria dalla Procura presso la Corte di Cassazione - alla funzione nomofilattica, determinando altresì un'indebita sovrapposizione di ruoli che, qualora le argomentazioni e le deduzioni proposte non fossero condivise dalla Procura generale, potrebbe dare luogo alla situazione di uffici del Pubblico ministero che, nello stesso grado, finiscano per rappresentare posizioni loro sostanzialmente contrastanti (da queste premesse, nell'ambito di un ricorso in materia cautelare proposto dall'indagato, la Cassazione ha dichiarato inammissibile la memoria scritta presentata dal Procuratore della Repubblica che aveva chiesto l'applicazione della misura).
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Autoriciclaggio - Profitto - Determinazione. (Cp, articolo 648 ter.1)
Il profitto del reato di autoriciclaggio (come anche quello dei reati di riciclaggio e reimpiego) deve essere individuato nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie.
Riciclaggio - Delitto presupposto - Dimostrazione - Contenuto - Limiti - Fattispecie. (Cp, articolo 648-bis)
Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di riciclaggio, il giudice è onerato dalla necessità di individuare quantomeno la tipologia dell'illecito che sia all'origine del bene oggetto dell'attività in contestazione, in quanto appunto di provenienza delittuosa, non risultando all'uopo sufficiente il richiamo ad indici sintomatici privi di specificità, né una ricostruzione meramente logica della sussistenza del delitto presupposto [nella specie, la Corte, accogliendo le censure degli imputati, ha annullato con rinvio la condanna, evidenziando l'errore in cui era incorso il giudice di merito, che aveva identificato il reato presupposto del delitto di riciclaggio in una fattispecie astratta solo ipotizzabile, ma mai concretamente verificata nei suoi elementi costitutivi].
REATI CONTRO LA PERSONA
Atti persecutori - Rapporti con la diffamazione. (Cp, articoli 15, 81, 595, 612-bis)
Il delitto di atti persecutori concorre con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'articolo 612 bis del Cp: ciò in quanto, pur volendo considerare i comportamenti denigratori come espressione delle condotte moleste necessarie a integrare il delitto di atti persecutori, l'evento tipico di quest'ultimo reato, ossia l'effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, differisce da quello del delitto di diffamazione, che si identifica nella diffusione di dati capaci di gettare discredito sull'immagine globale della persona cui quelli si riferiscano.


