REATI CONTRO LA PERSONA
Reati contro la libertà individuale - Atti persecutori - Elemento materiale - Stato di ansia o di paura - Dimostrazione. (Cp, articolo 612-bis)
IL PRINCIPIO
In tema di atti persecutori, la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante. Detta prova, quindi, può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.
Lo stalking costituisce un reato "di evento", giacché la condotta materiale [reiterati episodi di minacce o molestie] deve avere determinato, in forma alternativa, la realizzazione di uno tra tre tipi di evento previsti dall'articolo 612-bis del Cp: cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, sempre in alternativa, costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. Con riguardo all'evento "stato di ansia e di paura", è opinione consolidata che, a tal fine, è sufficiente che gli atti incriminati abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima (cfr., tra le altre, sezione V, 24 aprile 2015, B.), non essendo richiesto l'accertamento di uno "stato patologico", considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 612-bis del Cp non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (articolo 582 del Cp), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica. Da ciò deriva, dal punto di vista probatorio, la non necessità del riscontro di tale stato attraverso una certificazione sanitaria, in ipotesi attestante una "patologia" determinata dal comportamento persecutorio (ad esempio, un certificato medico attestante di una sindrome ansioso depressiva).
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Medico - Responsabilità professionale - Responsabilità omissiva - Accertamento - Giudizio controfattuale - Contenuto - Fattispecie. (Cp, articoli 41 e 589)
IL PRINCIPIO
In tema di responsabilità medica di natura omissiva, il rapporto di causalità tra omissione del sanitario ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. In proposito, è indubbio che coefficienti medio-bassi di probabilità c.d, frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica (e ancor più da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche), impongano verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta. Ma nulla esclude che anch'essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le cadenze tipiche della più aggiornata crițeriologia medico-legale, circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento. Viceversa, livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi dedotti da leggi di carattere universale, pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità o in numero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l'irrilevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi la "attendibilità" in riferimento al singolo evento e all'evidenza disponibile.
Va ricordato, in generale, che, in tema di responsabilità professionale del medico, il nesso causale tra il comportamento che si assume omissivo del medico e l'evento lesivo per il paziente può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Non è però consentito dedurre automaticamente dal "coefficiente di probabilità" espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, cosicché, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori eziologici alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto grado di credibilità razionale". L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio (cfr. sezioni Unite, 10 luglio 2002, Franzese; cfr. anche sezioni Unite, 24 aprile 2014, Espenhahn). Nella vicenda qui esaminata dalla Cassazione, all'imputata, nella qualità di radiologa in servizio presso una casa di cura era stato addebitato (in cooperazione con altro sanitario), di avere operato un'errata diagnosi su un paziente vittima di un sinistro stradale, che lamentava forti dolori addominali, da ritenere sintomi di un addome acuto; in particolare era stato ascritto alla imputata di non avere rilevato, dall'esame TC, i segni di una perforazione intestinale, di avere omesso di rilevare la presenza di aria libera nell'addome e la presenza di un versamento periepatico; in tal modo, determinando un ritardo diagnostico da porre in diretto rapporto causale con il successivo choc settico in peritonite post traumatica intervenuto successivamente, dopo che il paziente era stato trasferito altro nosocomio; determinando, quindi, l'impossibilità di procedere tempestivamente a un intervento laparotomico che, se eseguito nei tempi, avrebbe evitato il decesso con altissima probabilità [90%]. La Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando come i giudici di merito, con doppia conforme sentenza di condanna, aveva argomentato l'efficienza causale della condotta omissiva rispetto al decesso non limitando l'apprezzamento al solo dato statistico, pur elevato, delle percentuali di sopravvivenza del paziente.
EDILIZIA E URBANISTICA
Reati edilizi - Cause di non punibilità - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Condizioni. (Cp, articolo 131-bis)
Nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell'articolo 131-bis del Cp sono costituiti: dalla consistenza dell'intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell'immobile; dall'incidenza sul carico urbanistico; dall'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell'intervento. Ma possono costituire indici di particolare tenuità del fatto anche la modestia intrinseca dell'intervento edilizio e la condotta susseguente al reato, quale, ad esempio, l'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio, nonché la demolizione - o comunque rimozione - dell'abuso, purché, tuttavia effettuata spontaneamente ed immediatamente dopo la contestazione, e non solo a seguito, ed in ottemperanza, all'ordinanza di demolizione adottata dal Comune.
MISURE CAUTELARI
Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Obbligo di trasmissione degli atti favorevoli all'indagato. (Cpp, articolo 309, comma 5)
L'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al tribunale del riesame, ai sensi dell'articolo 309 comma 5, del Cpp, gli atti già presentati al giudice per le indagini preliminari e quelli successivamente assunti a favore dell'indagato è posto dal legislatore al fine di consentire al tribunale del riesame il diretto apprezzamento della loro idoneità ad influire positivamente nella valutazione della posizione dell'indagato che ha impugnato la misura cautelare personale emessa nei suoi confronti. Tra questi atti rientrano non solo l'interrogatorio di garanzia ex articolo 294 del Cpp, ma anche l'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero previsto dall'articolo 375 del Cpp: tali atti, quindi, vanno trasmessi da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, quando abbiano un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limitino alla mera contestazione delle accuse (la Corte ha precisato che l'eventuale esigenza di non compromettere gli sviluppi delle indagini non giustifica alcuna deroga all'operatività del disposto dell'articolo 309, comma 5, del Cpp, ma consente solo al pubblico ministero di oscurare parte del contenuto degli atti favorevoli con opportuni omissis, onde garantire il segreto investigativo, senza vanificarne la valenza favorevole per l'indagato).
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Fatti commessi in danno di congiunti - Non punibilità - Ambito di operatività - Deroga. (Cp, articolo 649)
La causa di non punibilità prevista dall'articolo 649 del Cp per fatti commessi a danno di congiunti è limitata ai soli delitti contro il patrimonio connotati da una minore gravità. Infatti, il comma 3 del citato articolo ne esclude l'applicabilità relativamente "ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone". Questa deroga opera in una duplice direzione: da un lato, con una diretta indicazione normativa, enumerando tre fattispecie di particolare ed evidente offensività (appunto i reati previsti e puniti dagli articoli 628, 629 e 630 del Cp) e dall'altro, con una clausola generale, riferita a tutti i reati inseriti nel Titolo XIII del Libro II del Codice penale, qualora siano in concreto commessi "con violenza alle persone". Ne deriva, quindi, che i reati di estorsione, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione sono dunque sempre punibili, anche quando perpetrati in danno dei congiunti indicati dal comma 1 dell'articolo 649 del Cp, pur se posti in essere senza violenza alle persone.
REATI CONTRO LA PERSONA
Reati contro la libertà individuale - Atti persecutori - Elemento materiale - Eventi alternativi. (Cp, articolo 612-bis)
Il delitto di atti persecutori si connota come reato abituale ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari. Pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.
REATO
Cause di estinzione del reato - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca - Udienza - Avviso - Indicazione dell'oggetto del procedimento - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità a regime intermedio. (Cpp, articoli 127, 178, comma 1, lettera c), e 464-octies; cp, articoli 168-bis e 168-quater)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è affetta da nullità generale a regime intermedio ex articolo 178, comma 1, lettera c), del Cpp l'ordinanza di revoca di cui all'articolo 464-octies del Cpp adottata a seguito di un'udienza fissata per una diversa finalità, in assenza di avviso contenente l'indicazione, sia pure in forma succinta, dell'oggetto del procedimento, stante la necessità di consentire alle parti la consapevole partecipazione al contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca. In altri termini, il giudice può procedere alla revoca dell'ordinanza di messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell'articolo 127 del Cpp, previo avviso alle medesime parti, mentre non è possibile procedere alla revoca de plano, ovvero all'esito di una udienza fissata per una diversa finalità, senza che sia preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca del beneficio.
Cause di non punibilità - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Condizioni - Rilevanza del bene giuridico protetto - Esclusione. (Cp, articolo 131-bis)
L'istituto della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull'utilità e necessità della pena. Pertanto, è pacifica la applicabilità anche ai reati edilizi della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del Cp, in quanto essa prevede una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l'altrettanto generale presupposto dell'offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta, avendo il legislatore affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile la causa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittale, e della non abitualità del comportamento.
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Medico - Responsabilità professionale - Responsabilità omissiva - Nesso di causalità - Accertamento - Certezza della causa dell'evento lesivo - Necessità. (Cp, articoli 41, 589 e 590-sexies)
In tema di responsabilità medica di natura omissiva, è indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o differito. Infatti, al fine di stabilire se sussista o meno il nesso di condizionamento tra la condotta del medico e l'evento lesivo, non si può prescindere dall'individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla "causa" dell'evento stesso, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto; il tutto, necessariamente, sulla base di una valutazione che va compiuta ex ante riportandosi al momento in cui la condotta, commissiva od omissiva, è stata posta in essere, avendo riguardo anche alla potenziale idoneità della stessa a dar vita ad una situazione di danno, riferendosi alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali.


