MISURE CAUTELARI

Misure cautelari personali - Condizioni generali di applicabilità delle misure - Gravi indizi di colpevolezza - Rapporti con la nozione di indizio rilevante per la condanna. (Cpp, articoli 192 e 273)

IL PRINCIPIO

Al fine dell'adozione della misura cautelare personale è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. La nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non è, infatti, omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale, in quanto, in sede cautelare, gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'articolo 192, comma 2, del Cpp, come si desume dal fatto che l'articolo 273, comma 1-bis, del Cpp richiama i commi 3 e 4 dell'articolo 192 del Cpp, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi.

Nota

L‘affermazione è costante nella giurisprudenza di legittimità. Per l'effetto, da un lato, si è precisato che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale: al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'articolo 192, comma 2, del Cpp, ed è per questa ragione che l'articolo 273, comma 1 bis, del Cpp richiama l'articolo 192, commi 3 e 4, del Cpp, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (di recente, Sezione III, 10 dicembre 2024, Coccimiglio ed altri). Mentre, dall'altro lato, si è ribadito che, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, è sufficiente la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio (cfr. tra le altre Sezione II, 7 dicembre 2017, Miele e altro). In altri termini, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 273 del Cpp, devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'indagato, ma che, tuttavia, consentono, per loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza: da ciò derivando che la valutazione della prova in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (cfr. Sezione III, 28 gennaio 2025, Ferrigno).

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Abuso d'ufficio - Indebita destinazione di denaro o di cose mobili- Rapporti- Successione di norme penali - Rapporti tra le fattispecie incriminatrici. (Cp, articoli 2, 314-bis e 323)

IL PRINCIPIO

Il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'articolo 314-bis del Cp, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024 n. 112, sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio di cui all'articolo 323 del Cp. Tra queste fattispecie incriminatrici, pertanto, non sussiste un rapporto di eterogeneità, ma un rapporto di specialità, che permette di ravvisare tra di esse un fenomeno di parziale successione di norme. Le due norme, infatti, hanno in comune diversi elementi (1) il soggetto attivo; 2) l'evento di ingiusto vantaggio patrimoniale o di danno ingiusto; 3) il dolo intenzionale; 4) la violazione di norme di legge da cui non residuano margini di discrezionalità) e si differenziano, perché nell'abuso d'ufficio l'atto del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio doveva essere compiuto genericamente "nello svolgimento delle funzioni o del servizio", mentre nel nuovo reato di indebita destinazione esso deve essere perpetrato nello svolgimento di particolari funzioni o di particolare servizio, in cui sia compreso il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui. Quest'ultimo requisito rende in effetti l'ambito di applicazione dell'articolo 314-bis del Cp più ristretto di quello dell'articolo 323 del Cp, perché comporta una parziale "riduzione dello spazio di rilevanza penale" delle condotte di indebita destinazione in precedenza ascrivibili al reato di abuso di ufficio in quanto il possesso o la disponibilità della res, richiesto dall'articolo 314-bis del Cp, sul modello del peculato, è, infatti, presupposto più stringente, e quindi maggiormente selettivo, rispetto a quello allora previsto dall'articolo 323 del Cp, che utilizzava la formula nello svolgimento delle funzioni o del servizio.

Nota

Sulla questione, in termini, Sezione V, 14 febbraio 2025, Proc. gen. App. Perugia in proc. Duca; Sezione I, 10 gennaio 2025, Alemanno; nonché, Sezione In termini, Sezione VI, 23 ottobre 2024, Felicita ed altri che, per prima, è intervenuta a chiarire i rapporti tra i reati di peculato [articolo 314 del Cp], il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o di cose mobili [articolo 314 bis del Cp] e l'abrogato reato di abuso d'ufficio [articolo 323 del Cp]. Secondo tale decisione, quanto ai rapporti con il reato di peculato, pur a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 314 bis del Cp, a seguito del decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024 n. 112, le condotte di distrazione qualificabili come peculato non sono suscettibili di diversa qualificazione e, pertanto, rimangono punibili ai sensi dell'articolo 314 del Cp: si tratta dei casi in cui la condotta distrattiva integra un'effettiva appropriazione perché la res è sottratta in modo definitivo dalla finalità pubblica per conseguire finalità private proprie o altrui e vi è, dunque, continuità nella qualificazione giuridica e, di conseguenza, nella risposta sanzionatoria, sempre affidata all'articolo 314 del Cp. La nuova fattispecie di reato, invece, secondo la Corte, assume rilievo rispetto a condotte in precedenza ascrivibili a titolo di abuso d'ufficio. La nuova norma incriminatrice, infatti, ha la funzione di sottrarre le condotte di indebita destinazione di denaro o cose mobili, ritenute nell'assetto previgente quale condotte di abuso di ufficio, all'irrilevanza penale conseguente all' abolitio criminis del reato di cui all'articolo 323 del Cp, realizzato con la legge 9 agosto 2024 n. 114, per evitare il contrasto con gli obblighi di criminalizzazione derivanti dal diritto dell'Unione europea [cfr. il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale: c.d. Direttiva PIF]. La nuova fattispecie di indebita destinazione, dunque, secondo la Cassazione, interviene solo sulle condotte di "abuso distrattivo" di fondi pubblici, finora sussunte nell'articolo 323 del Cp, cioè quelle consistenti nel "mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche", pur sempre compatibili con i fini istituzionali dell'ente di appartenenza dell'agente pubblico. Le condotte di indebita destinazione, originariamente ascrivibili alla fattispecie di abuso di ufficio, stante la continuità nella rilevanza penale del fatto, continueranno, dunque, ad essere punibili ai sensi dell'articolo 314 bis del Cp e si applicherà, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Cp, la lex mitior costituita dalla nuova cornice edittale. La Cassazione ritiene peraltro di dover precisare che il "recupero" nel portato normativo del nuovo articolo 314 bis del Cp delle condotte prima sanzionate a titolo di abuso d'ufficio non è stato integrale. Infatti, si è osservato, il legislatore, rispetto alle condotte di indebita destinazione punibili dalla disciplina previgente come abuso (distrattivo) d'ufficio, ha comunque inteso realizzare un'abrogatio sine abolitione parziale, rendendo non più punibili, neppure ex articolo 314 bis del Cp, le condotte che non abbiano comportato violazione di specifiche disposizioni di legge o di disposizioni che lasciano residuare margini di discrezionalità del pubblico agente. Un'ulteriore riduzione dello spazio di rilevanza penale delle condotte di indebita destinazione in precedenza ascrivibili al reato di abuso di ufficio, si realizza in relazione al presupposto della condotta: il possesso o la disponibilità della res, richiesto dall'articolo 314 bis del Cp, sul modello del peculato, è, infatti, presupposto più stringente, e quindi maggiormente selettivo, rispetto a quello allora previsto dall'articolo 323 del Cp, che utilizzava la formula "nello svolgimento delle funzioni o del servizio". Vi è, inoltre, abolitio criminis per le condotte distrattive aventi ad oggetto beni immobili, nell'assetto previgente punibili ai sensi dell'articolo 323 del Cp, ma attualmente non più contemplate dall'articolo 314 bis del Cp.

ESECUZIONE PENALE

Sezione I, sentenza 16 maggio-27 maggio 2025 n. 19806 - Pres. De Marzo; Rel. Russo; Pm (diff.) Baldi; Ric. Bianchini e altro

Giudice dell'esecuzione - Poteri - Apprezzamento del giudicato e degli atti del procedimento. (Cpp, articolo 666 e segg.)

Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive. Quindi, occorrendo, il giudice dell'esecuzione deve prendere conoscenza anche degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile trarre le risposte all'istanza proposta nell'incidente di esecuzione. Se è vero, quindi, che il giudice dell'esecuzione deve trarre gli elementi per la sua decisione dal contenuto della sentenza passata in giudicato, può peraltro farlo anche ricavando da essa gli elementi che in essa sono impliciti o non chiaramente espressi, perché non contestati o perché presupposto necessario di altri passaggi della decisione e, al medesimo fine, può conoscere anche degli atti del procedimento di cognizione.

NOTIFICAZIONI

Sezione III, sentenza 1° aprile-23 aprile 2025 n. 15805 - Pres. Di Nicola; Rel. Bove; Pm (diff.) Pratola; Ric. X

Notificazioni penali - Notificazioni all'imputato - Domicilio dichiarato o eletto - Temporanea assenza dell'imputato dal domicilio dichiarato o non agevole individuazione del luogo - Notifica presso il difensore - Legittimità. (Cpp, articoli 157 e 161)

In caso di dichiarazione o elezione di domicilio, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'articolo 161, comma 4, del Cpp, è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157 del Cpp (Sezioni unite, 22 giugno 2017, Tuppi).

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione I, sentenza 16-27 maggio 2025 n. 19806 - Pres. De Marzo; Rel. Russo; Pm (diff.) Baldi; Ric. Bianchini e altro

Indebita destinazione di denaro o di cose mobili - Elementi costitutivi - Disponibilità del denaro in capo all'agente - Significato. (Cp, articolo 314 bis)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 314-bis del Cp, non è necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la diretta disponibilità del denaro, essendo sufficiente la disponibilità giuridica (o mediata), ossia la possibilità di disporne, mediante un atto di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, e di conseguire quanto poi costituisca oggetto della condotta incriminata.

Sezione VI, sentenza 8 gennaio-8 maggio 2025 n. 17474 - Pres. Aprile; Rel. Riccio; Pm (parz. conf.) Gargiulo; Ric. Campailla e altri

Resistenza a un pubblico ufficiale - Concorso morale - Conseguenze in tema di aggravante del numero superiore a dieci persone. (Cp, articoli 337 e 339)

Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, assistendo a una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altro soggetto con il quale partecipi a una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine. La prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, presuppone in tale evenienza l'accertamento della presenza del singolo imputato nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati (nella specie, quindi, secondo la Corte correttamente era stata ravvisata l'aggravante del numero superiore a dieci persone).

REATO

Sezioni unite, sentenza 12 dicembre 2024-5 giugno 2025 n. 20989 - Pres. Cassano; Rel. Siani; Pm (conf.) Viola; Ric. Proc. gen. App. Bari in proc. Polichetti

Cause di estinzione del reato - Sospensione - Reati commessi fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - Disciplina applicabile. (Cp, articolo 2, comma 4, 159 e 161 bis; Cpp, articolo 344 bis; legge 23 giugno 2017 n. 103; legge 9 gennaio 2019 n. 3; legge 27 settembre 2021 n. 134)

La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'articolo 159 del Cp, nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3, prima, e dalla legge 27 settembre 2021 n. 134, poi, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

Sezione IV, sentenza 11 marzo-18 aprile 2025 n.15456 - Pres. Montagni; Rel. Cirese; Pm (conf.) Mignolo; Ric. Sesana e altro

Reato colposo - Cooperazione colposa - Condizioni. (Cp, articolo 113)

Per aversi cooperazione nel delitto colposo, non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, né la conoscenza dell'identità delle persone che cooperano, essendo sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza, da parte dell'agente, del fatto che altri soggetti - in virtù di un obbligo di legge, di esigenze organizzative correlate alla gestione del rischio, o anche solo in virtù di una contingenza oggettiva e pienamente condivisa - sono investiti di una determinata attività, con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti.

STUPEFACENTI

Sezione III, sentenza 13 marzo-18 aprile 2025 n. 15485 - Pres. Di Nicola; Rel. Di Stasi; Pm (diff.) Pratola; Ric. Miniello

Attività illecite - Detenzione per uso personale - Trasporto contestuale della droga - Assorbimento nell'illecito amministrativo. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articoli 73 e 75)

La condotta di trasporto di sostanza stupefacente di cui all'articolo 73, comma 1, del dpr n. n. 309 del 1990, ha in comune con quella di detenzione la disponibilità di fatto della sostanza tanto che qualora il soggetto detenga la droga per uso personale e contestualmente la porti con sé, il trasporto resta assorbito nella condotta lecita di detenzione a fini individuali

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