REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Autoriciclaggio - Condotta materiale - Utilizzo di operazioni bancarie - Rilevanza. (Cp, articolo 648 ter.1)
IL PRINCIPIO
Ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza, e ciò anche attraverso operazioni o flussi finanziari che risultino pienamente tracciabili. In una tale ottica, rientra tra le condotte idonee a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro anche la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem ed essendo comunque possibile qualsiasi trasferimento di fondi presso altro conto corrente anche acceso presso un differente istituto di credito.
È pacifico che il passaggio del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, intestato ad un terzo, costituisce una tipica modalità di ostacolo tale da integrare la condotta del reato di riciclaggio (di recente, sezione II, 5 aprile 2024, D'Ambrosio ed altri; sezione II, 28 settembre 2022, Paolella: nella specie, il passaggio era stato doppio, essendo transitato il denaro dal conto corrente del marito della ricorrente a quella della ricorrente stessa, che poi aveva effettuato un bonifico a favore di una società estera). Del resto, a supporto di tale conclusione vale la circostanza che integra il reato di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere "difficile l'accertamento" della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato: ciò che è appunto confermato dal dato testuale della norma incriminatrice di cui all'articolo 648 bis del Cp, laddove si attribuisce rilievo anche alla condotta dell'"ostacolare" (cfr. di recente Sezione V, 17 aprile 2018, Ratto e altri). In altri termini, la tracciabilità delle operazioni compiute di per sé non esclude la configurabilità del riciclaggio, perché per realizzare la condotta di detto reato non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (cfr. sezione II, 14 marzo 2019, La Gardenia srl).
SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA
Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniale - Controllo giudiziario delle aziende - Richiesta dell'azienda "interdetta" di applicazione del controllo - Apprezzamento del tribunale - Contenuto - Contrasto interpretativo - Rimessione alle sezioni Unite. (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 34 bis, commi 1 e 6, 84, comma 4)
IL PRINCIPIO
Sussistendo contrasto interpretativo, va rimessa alle sezioni Unite la questione se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall'articolo 34-bis, comma 6, del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159), il giudice, preso atto della sussistenza dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba svolgere esclusivamente un giudizio in merito al carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa e alle concrete possibilità dell'impresa di riallinearsi al contesto economico sano oppure possa anche valutare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa, presupposto dell'interdittiva disposta dal prefetto, e, nel caso di sindacato negativo, negare il controllo giudiziario richiesto volontariamente dall'impresa.
Secondo l'ordinanza di rimessione andrebbe privilegiata la lettura interpretativa secondo cui l'istanza avanzata dall'impresa possa essere rigettata solo nel caso in cui il tribunale ritenga tale pericolo di infiltrazione non occasionale, e, dunque, non emendabile con il semplice controllo giudiziario, mentre sarebbe irragionevole negare all'impresa l'accesso a tale misura quando tale pericolo sia considerato addirittura inesistente, atteso che, mentre non si potrebbe prescindere dalla verifica della contiguità mafiosa e del suo grado di contaminazione quando la misura sia stata richiesta dalla parte pubblica, diversamente, quando la iniziativa è dell'impresa stessa, dovrebbe aversi riguardo solo ad una prospettiva di adeguatezza della misura rispetto alla finalità perseguita di emenda dell'azienda che giustifica la sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia finché l'impugnazione in sede amministrativa sia pendente. Se non si ragionasse in questi termini, in definitiva, si perverrebbe ad una irragionevole disparità di trattamento a sfavore delle imprese più sane, comunque colpite dall'interdittiva antimafia, che non potrebbero mai avvalersi di tale istituto, rispetto a quelle che, presentando più evidenti sintomi di infiltrazione mafiosa, potrebbero invece beneficiare della sospensione dei divieti correlati alla misura interdittiva, ove tali elementi di collegamento con la criminalità organizzata fossero ritenuti superabili ed emendabili attraverso il controllo giudiziario (tra le altre, con chiarezza, Sezione II, 28 gennaio 2021, Gandolfi e altro; nonché, sezione VI, 17 settembre 2024, Furino Ecologia srl, secondo la quale la richiesta di controllo giudiziario avanzata dalla impresa attinta da interdittiva antimafia non può essere respinta per insussistenza del prerequisito del pericolo di infiltrazioni mafiose, già accertato dall'organo amministrativo, dovendosi preservare, in pendenza dell'impugnazione avverso la misura prefettizia, l'interesse della parte privata alla continuità dell'attività di impresa attraverso la sospensione dell'efficacia dei divieti nei rapporti con la pubblica amministrazione e tra privati che discendono dalla interdittiva). Vi è però il diverso orientamento (ragione per la quale la questione è stata rimessa alle sezioni Unite), secondo cui la richiesta di controllo volontario potrebbe essere rigettata non solo nel caso in cui si constatasse l'esistenza di una condizione di agevolazione dell'impresa a vantaggio di realtà associative di stampo mafioso, ma anche nell'ipotesi in cui si constatasse l'assenza della relazione anche pregressa tra azienda ed organizzazione criminale esterna: in altri termini, secondo questo orientamento, l'accertamento demandato al giudice della prevenzione non investirebbe solo l'occasionalità dell'agevolazione e la prognosi in merito al possibile recupero dell'impresa, ma anche la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa o della società, che costituisce il presupposto dell'interdittiva antimafia e l'oggetto della relativa impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (cfr., tra le altre, Sezione II, 20 maggio 2021, Imprecoge srl).
EDILIZIA E URBANISTICA
Reati edilizi - Costruzione abusiva - Acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune - Effetti sulla legittimazione del responsabile dell'illecito a impugnare l'ordine di demolizione. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 31, comma 9)
L'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo, poiché priva il condannato del diritto di proprietà del bene acquisito (o di altro diritto reale sullo stesso), fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine demolizione in capo al responsabile dell'illecito.
Reati edilizi - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Revoca in caso di acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune - Motivazione - Sindacato. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 31, comma 9; Cpp, articoli 665 e 676)
In tema di reati edilizi, costituisce ipotesi eccezionale ostativa alla esecuzione dell'ordine giurisdizionale di demolizione l'adozione dì una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del comune, sempre che il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere-dovere di sindacato sull'atto amministrativo, riconosca l'esistenza di specifiche esigenze che giustificano tale scelta. Al riguardo, non dissimilmente rispetto alle ipotesi della concessione in sanatoria e del condono, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare la legittimità del provvedimento amministrativo, disapplicandolo ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza. In questa prospettiva, il giudice dell'esecuzione può ritenere legittimamente adottata la delibera consiliare con la quale è stata dichiarata la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'immobile allorché ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto deve essere accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2) adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc. Per converso, il giudice dell'esecuzione deve escludere la legittimità della delibera che, rispetto ad un immobile abusivo, giustifichi il prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'opera limitandosi a rappresentare in modo generico la destinazione dell'immobile alla concessione in locazione.
FALLIMENTO
Reati fallimentari - Bancarotta - Bancarotta fraudolenta documentale - Diverse ipotesi. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 2)
Le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale previste dall'articolo 216, comma 1, numero 2, della legge fallimentare sono riconducibili a due tipologie differenti. La prima fattispecie (c.d. "specifica") consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, collegato alla previsione esplicita dello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. A tale fattispecie va ricondotta anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili, quando la condotta omissiva risulti sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico; mentre quando non sia configurabile un dolo specifico la condotta omissiva potrebbe essere sussunta nell'alveo della bancarotta documentale prevista dall'articolo 217 della legge fallimentare. La seconda fattispecie di bancarotta documentale è invece integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Dal punto di vista oggettivo il presupposto necessario è che sia avvenuto un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari. La fattispecie si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice; sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (nella specie, relativa ad un' ipotesi di sottrazione delle scritture contabili, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna rilevando l'inadeguatezza della dimostrazione del dolo specifico, collegato al fine di recare pregiudizio ai creditori; secondo la Corte di legittimità, l'accertamento sul dolo specifico, anzi, avrebbe dovuto essere ancor più rigoroso, mancando, nella specie, una concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, e non potendo, in tal caso, la prova giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale).
PENA
Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Diniego - Motivazione basata solo sui precedenti penali- Illegittimità. (Cp, articolo 20-bis; legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 53 e seguenti)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Maltrattamenti in famiglia - Elemento soggettivo - Dolo Contenuto. (Cp, articolo 572)
Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il dolo non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. Il dolo non viene meno neppure laddove le condotte siano state adottate per pretese finalità educative.
REATI CONTRO LA PERSONA
Atti sessuali con minorenne - Ipotesi prevista dall'articolo 609-quater, comma 3, del Cp - Condizioni. (Cp, articolo 609-quater, comma 3)
La condotta incriminata dall'articolo 609- quater, comma 3, del Cp è rappresentata dal compimento di atti sessuali con minore che abbia compiuto gli anni 14 (e non ancora gli anni 18) attuato attraverso l'"abuso", ovvero l'approfittamento e la strumentalizzazione, della fiducia, dell'autorità e della influenza (collegata alla qualità o all'ufficio ricoperto dall'agente o alle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità), mentre restano fuori del perimetro della norma incriminatrice le condotte di "costrizione" e quella di «induzione con abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica» che sono punite, invece, dalla più grave fattispecie di cui all'articolo 609- bis del Cp. Infatti, con la previsione dell'articolo 609-quater, comma 3, del Cp, in coerenza con l'individuazione del bene giuridico offeso dalla norma incriminatrice, da individuarsi nel corretto sviluppo della sessualità del minore, e non già nella sua libertà e autodeterminazione, il legislatore ha inteso punire, con una pena di molto inferiore a quella prevista per il delitto di violenza sessuale, il compimento di atti sessuali con minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni, il cui consenso non è né coartato, né indotto, ma solo, in qualche misura, condizionato da particolari legami che creano, nella prospettiva della vittima, affidamento e, nella prospettiva del soggetto agente, una posizione di preminenza di una parte nei confronti dell'altra.
Violenza sessuale - Condizioni di inferiorità psichica - Significato - Fattispecie. (Cp, articolo 609-bis, comma 2, numero 1)
In tema di violenza sessuale, la condizione di inferiorità psichica prevista all'articolo 609-bis, comma 2, numero 1, del Cp prescinde da fenomeni di patologia mentale, essendo ben riferibile a fattori di natura diversa, anche ambientale, connotati da tale consistenza ed incisività da viziare il consenso all'atto sessuale della persona offesa. Ciò che rileva è che il consenso si configura quale conseguenza di una strumentalizzazione della inferiorità della vittima da parte dell'autore del fatto, che abbia sfruttato le condizioni di minorata capacità di resistenza o di comprensione della natura dell'atto da parte del soggetto passivo mediante una condotta di induzione: sussiste, dunque, un consenso della vittima all'atto sessuale, ma esso è viziato dalla condizione di inferiorità e dalla strumentalizzazione di detta condizione da parte dell'autore del fatto (nella specie, correttamente era stata ravvisata la condizione di abuso in una relazione tra un uomo di 55 anni ed una ragazzina di 15 anni, attraverso la valorizzazione, in sede di merito, della relazione tra l'imputato e la persona offesa, che vedeva l'imputato, in considerazione del differenziale di età, in posizione dominante, quasi con funzione pedagogica; l'imputato, inoltre, era riuscito a far leva sulla psiche della minore, proponendosi alla minore, che viveva in una situazione di disagio familiare, priva di figure riferimento con pochi amici, come figura di riferimento, sostanzialmente il padre che le mancava).
REATO
Reati contro la incolumità pubblica - Delitti colposi di comune pericolo - Naufragio colposo - Nozione di naufragio. (Cp, articoli 428, commi 1 e 3, 449, comma 2)
Ai fini della sussistenza del delitto di naufragio colposo (articoli 428 e 449, comma 2, del Cp), perché si abbia naufragio non è necessario che il natante sia affondato, ma è sufficiente che lo stesso non sia più in grado di galleggiare regolarmente, risultando così inutilizzabile per la navigazione. La norma di cui all'articolo 428 del Cp, infatti, fa infatti riferimento - tenendoli distinti - al naufragio o alla "sommersione". Di conseguenza, per la configurabilità del naufragio, non vi deve essere la assoluta impossibilità di galleggiare (che porterebbe all'inabissamento del natante, e quindi alla diversa ipotesi di sommersione), bensì deve verificarsi la condizione per cui l'imbarcazione non possa navigare in condizioni di sicurezza, per il rischio che, navigando, possa, appunto, affondare.


