GIUSTIZIA

Sezione I, sentenza 6 febbraio-5 maggio 2025 n. 16666; Pres. Santalucia; Rel. Curami; Pm (conf.) Esposito; Ric. Ba.

Casellario giudiziale - Iscrizioni - Provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Iscrizione nel casellario giudiziale - Effetti. (Dpr 14 novembre 2002 n. 313, articolo 3, comma 1, lettera f); Cp, articolo 131-bis; Cpp, articoli 411, comma 1- bis, e 651- bis)

IL PRINCIPIO

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del Cp deve essere iscritto nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), del dpr 14 novembre 2002 n. 313, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione (sezioni Unite, 30 maggio 2019, Proc. Rep. Trib. Salerno in proc. De Martino). Deve però escludersi che la valutazione pregiudiziale sulla sussistenza del fatto e sulla sua attribuibilità all'indagato compiuta in sede di archiviazione costituisca un accertamento assimilabile ad una dichiarazione di colpevolezza nel senso inteso da tale disposizione, avvenendo in una fase anteriore al giudizio: conclusione confortata dal fatto che il provvedimento di archiviazione non produce gli effetti invece riservati dall'articolo 651-bis del Cpp alle dichiarazioni giudiziali dell'esimente. Ne deriva che l'iscrizione del provvedimento di archiviazione assolve esclusivamente ad una funzione di memorizzazione destinata ad esplicare i suoi effetti soltanto nell'ambito del circuito giudiziario ai fini della abitualità del comportamento, ostativa alla successiva, nuova applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Nota

Secondo le sezioni Unite (sentenza 30 maggio 2019, Proc. Rep. Trib. Salerno in proc. De Martino], il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis del Cp deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato e del datore di lavoro (articolo 24, comma 1, del dpr 14 novembre 2002 n. 313) nonché della pubblica amministrazione (articolo 28 del Dpr n. 313 del 2002). La Corte, in proposito, ha valorizzato, tra l'altro, gli argomenti già utilizzati nella sentenza delle sezioni Unite 25 febbraio 2016, Tushaj e nella Relazione ministeriale allo schema del decreto legislativo n. 28 del 2015, a seguito del quale è stato poi introdotto l'istituto di cui all'articolo 131 bis del Cp, evidenziando come la trascrizione delle iscrizioni è essenziale proprio e solo all'interno del sottosistema della particolare tenuità, consentendo di apprezzare la non abitualità del comportamento, giacché, diversamente, l'assenza di annotazione determinerebbe, incongruamente, la possibilità di concessione della non punibilità molte volte nei confronti della stessa persona. La memorizzazione del provvedimento di archiviazione nel casellario, inoltre, non è lesiva dell'articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui la speciale disciplina prevista dal comma 1 bis dell'articolo 411 del Cpp consente all'indagato di dispiegare le proprie difese dinanzi al giudice investito della richiesta di archiviazione per tenuità del fatto.

STUPEFACENTI

Sezione III, sentenza 25 febbraio-11 aprile 2025 n. 14220; Pres. Di Nicola; Rel. Di Stasi; Pm (conf.) Riccardi; Ric. Ti.

Fatto di lieve entità - Parametri di riferimento - Valutazione - Rilevanza della non occasionalità della condotta. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73, comma 5)

IL PRINCIPIO

In tema di sostanze stupefacenti, l'occasionalità del fatto, concernendo le modalità o circostanze dell'azione, costituisce elemento di fatto rilevante, unitamente agli altri parametri di riferimento, nell'apprezzamento della gravità complessiva della condotta ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 73, comma 5, primo periodo, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, mentre la non occasionalità, ove configurabile l'ipotesi delittuosa suddetta, costituisce - a seguito della modifica introdotta dall'art. 4, comma 3, del decreto legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023 n. 159 - elemento specializzante integrante l'aggravante speciale di cui all'articolo 73, comma 5, secondo periodo, dello stesso Dpr n. 309 del 1990. Inoltre, la non occasionalità, unitamente ad altri elementi e, quindi, nell'ambito di una valutazione unitaria di tutti gli indici normativi, può concorrere ad escludere la lieve entità del fatto.

Nota

Con il cosiddetto "Decreto Caivano" (decreto legge 15 settembre 2023 n. 123, come convertito, con modificazioni, con la legge 13 novembre 2023 n. 159), principalmente dedicato al contrasto del disagio e della criminalità minorili, non sono mancati interventi di portata più generale, in particolare proprio relativamente al "fatto lieve" in materia di sostanze stupefacenti. In primo luogo, si è intervenuti sul trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, innalzandosi la pena, attraverso l'aumento del massimo edittale (da quattro anni a cinque anni di reclusione). La previsione nel massimo della pena di cinque anni di reclusione non immuta, per vero, il regime dell'arresto (facoltativo) in flagranza, ma è di notevole rilevanza laddove, giusta il disposto dell'articolo 280, comma 2, del Cpp, consente l'applicabilità della custodia cautelare in carcere. Possibilità in precedenza consentita solo nell'ipotesi della trasgressione alle prescrizioni inerenti a misura cautelare gradata (articolo 280, comma 3, del Cpp). In secondo luogo, la pena per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990, viene ulteriormente aumentata (pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329) «quando la condotta assume caratteri di non occasionalità». È stato infatti aggiunto alla fine del comma 5 dell'articolo 73 il seguente periodo: «Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità». La "non occasionalità della condotta" assume quindi rilievo ai fini dell'applicazione della pena in esito al procedimento. È allora da cogliere il significato normativo della «non occasionalità della condotta». Al riguardo, per ovvie esigenze di garanzia, recependo - mutatis mutandis - taluni arresti intervenuti in tema di applicabilità della causa di non punibilità dell'articolo 131 bis del Cp, è da ritenere che le semplici denunce e/o i precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possano essere ritenuti sintomatici della non occasionalità solo a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale (arg. ex sezione V, 7 luglio 2022, Di Rocco). Va però considerato che la non occasionalità della condotta - stavolta anche supportata dai meri precedenti di polizia - può comunque rilevare (anche) ai fini della motivazione dell'arresto facoltativo in flagranza da parte della polizia giudiziaria, potendo consentire di ritenere "grave" la condotta, per la personalità dell'agente, così da giustificare l'arresto ex articolo 381, comma 4, del Cpp. È l'ipotesi, per intenderci, del piccolo spacciatore abituale, più volte denunciato o arrestato. In questo senso il novum assume immediata valenza operativa anche per la polizia giudiziaria, la quale, peraltro, dovrà documentare in modo adeguato le precedenti denunce/segnalazioni, sì da consentire poi un adeguato vaglio del giudice della convalida.

FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 5 marzo-28 marzo 2025 n. 12285; Pres. Guardiano; Rel. Morosini; Pm (parz. conf.) Sassone; Ric. Gu.

Reati fallimentari - Amministratore che prelevi dalle casse sociali somme corrispondenti al proprio compenso - Qualificazione - Bancarotta preferenziale o fraudolenta - Condizioni. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, commi 1, numero 1, e 3)

In assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configura il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso. In questa prospettiva, l'assenza della delibera e della disposizione statutaria in relazione alla quantificazione del compenso, onera il giudice di merito di verificare la congruità del compenso prelevato dall'amministratore per sé stesso, sia rispetto alla prestazione assicurata, sia in ordine alla funzionalizzazione della stessa all'interesse della società. Cosicché, se per un verso l'assenza di delibera e di previsione statutaria può costituire un indice di fraudolenza, in sé insufficiente però a dimostrare la distrazione con frode, la congruità (o meno) del prelievo a titolo di compenso costituisce un indice di non fraudolenza (o meno), riconducendo la condotta, secondo i presupposti suindicati, ora alla dinamica preferenziale, ora a quella distrattiva.

FISCO

Sezione III, sentenza 5 febbraio- 9 aprile 2025 n. 13810; Pres. Andreazza; Rel. Magro; Pm (parz. conf.) Molino; Ric. Ta.

Reati tributari - Occultamento o distruzione di documenti contabili - Elemento oggettivo - Impossibilità di ricostruzione del reddito - Significato. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articolo 10)

L'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume degli affari, richiesta per la configurabilità del reato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario e possibile procedere per l'accertamento fiscale all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi.

Sezione III, sentenza 5 febbraio-9 aprile 2025 n. 13810; Pres. Andreazza; Rel. Magro; Pm (parz. conf.) Molino; Ric. Ta.

Reati tributari - Occultamento o distruzione di documenti contabili - Condotta materiale. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articolo 10)

Integra il reato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 la condotta dell'amministratore che determini il mancato, prolungato rinvenimento dei documenti contabili nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, nella consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società.

IMPUTATO

Sezione V, sentenza 28 gennaio 2025-9 aprile 2025 n.13865; Pres. Scarlini; Rel. Muscarella; Pm (conf.) Ceroni; Ric. X

Imputabilità - Assunzione volontaria di sostanze stupefacenti - Cronica intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti - Imputabilità - Rilevanza - Differenze. (Cp, articoli 93 e 95)

L'azione esercitata sulla psiche del soggetto dagli stupefacenti volontariamente assunti non impedisce di ravvisare gli estremi del dolo diretto, per la cui esistenza non è richiesta una analisi lucida della realtà, ma solo che il soggetto sia in grado, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico, determinato dalle sostanze assunte, di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto. Invece, la situazione di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e di volere è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica.

GIUSTIZIA RIPARATIVA

Sezione V, ordinanza 28 marzo-15 aprile 2025 n. 14833; Pres. Pistorelli; Rel. Francolini; Pm (diff.) Parasporo; Ric. X

Accesso ai programmi di giustizia riparativa - Richiesta dell'imputato - Rigetto - Regime delle impugnazioni - Rimessione alle sezioni Unite. (Cpp, articolo 129- bis)

Va rimessa alle sezioni Unite, sussistendo contrasto interpretativo, la questione se, per quali motivi e in quali ipotesi sia ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia di riparativa di riferimento per l'avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis del Cpp.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione III, sentenza 4 marzo-30 aprile 2025 n. 16347; Pres. Andreazza; Rel. Galanti; Pm (conf.) Giordano; Ric. X.

Circonvenzione di persone incapaci - Condizione pregiudicata dalla vittima - Condizioni rilevanti - Fattispecie. (Cp, articolo 643)

Ai fini dell'applicazione del reato di cui all'articolo 643 del Cp, perché si abbia circonvenzione di incapace, non occorre che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, ma è sufficiente un'alterazione dello stato psichico che ne affievolisca le capacità critiche, in modo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione. Rientrano, quindi, nel paradigma della norma sia l'infermità psichica, sia ogni alterazione psichica derivante da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica (quindi catalogabile fra le malattie mentali quali psicosi e schizofrenie) o da una condizione soggettiva che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale (stati psiconeurologici), non importa se in modo definitivo o temporaneo, che la deficienza psichica, ossia un'alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressivo della infermità e non conseguente a uno stato patologico, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata e fragilità di carattere) ovvero da una anomala dinamica relazionale tra l'autore dell'induzione e l'autore dell'atto pregiudizievole, situazioni che comportino l'indebolimento della funzione volitiva o affettiva, inficiando il potere di critica e di difesa dall'altrui opera di suggestione, e siano comunque idonee a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità di autodeterminazione, in quanto i cedimenti intellettivi, volitivi o affettivi, compromettendo il pensiero critico, minano la autonoma determinazione del soggetto (il reato è stato ravvisato in una fattispecie in cui la vittima era il legale rappresentante formale di una società, soggetto invalido civile al 100% e con procedura di amministrazione di sostegno in atto, nonché soggetto ictu oculi privo di adeguate capacità di discernimento).

Sezione II, sentenza 1° aprile-9 aprile 2025 n. 13879; Pres. Pellegrino; Rel. Alma; Pm (conf.) Patarnello; Ric. Proc. gen. App. Roma in proc. El Me.

Ricettazione - Fatto di particolare tenuità - Circostanza attenuante - Sussistenza - Conseguenze - Prescrizione. (Cp, articoli 157 e 648, comma 2)

In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'articolo 157 del Cp, non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base.

REATO

Sezione III, sentenza 4 marzo-30 aprile 2025 n. 16347; Pres. Andreazza; Rel. Galanti; Pm (conf.) Giordano; Ric. X.

Reato continuato - Richiesta di applicazione dinanzi alla Cassazione - Inammissibilità. (Cpp, articoli 606 e 671; Cp, articolo 81, comma 2)

È inammissibile davanti alla Corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procede, ancora sub iudice, e altro reato, per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, potendo in tal caso la continuazione essere applicata in sede esecutiva.

STUPEFACENTI

Sezione III, sentenza 28 gennaio-4 aprile 2025 n. 13201; Pres. Di Nicola; Rel. Andronio; Pm (conf.) Parasporo; Ric. Fe.

Associazione finalizzata al traffico illecito di so­stanze stupefacenti - Elementi costitutivi - Struttura organizzativa - Differenza rispetto al concorso di persone nel reato. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74)

L'elemento aggiuntivo del delitto di cui all'articolo 74 del Dpr n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del corso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.

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