SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione III, sentenza 23 maggio 2025 n. 19333 - Pres. Ramacci; Rel. Liberati; Pm (conf.) Parasporo; Ric. Ma. e altro

Responsabilità amministrativa degli enti - Reato presupposto colposo - Responsabilità dell'ente - Presupposti - Interesse e vantaggio - Contenuto. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 5)

IL PRINCIPIO

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse o dal vantaggio, sono da riferire alla condotta anziché all'evento, e ricorrono, l'interesse, qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, e il vantaggio, qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme cautelari, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.

Nota

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, le categorie dell'interesse/vantaggio (cfr. articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001), rilevanti per fondare la responsabilità dell'ente, assumono rilievo anche quando il reato presupposto sia un reato colposo. L'ipotesi paradigmatica è rappresentata dall'addebito ex articolo 25 septies del decreto legislativo citato: l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento di produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale e anzi "favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, ne avrebbe "rallentato" i tempi. In questa prospettiva, ricorre, quindi, il requisito dell' "interesse" quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del "vantaggio", invece, quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto. Al riguardo, secondo la migliore lettura, la violazione della normativa può essere anche episodica e occasionale, e non necessariamente sistematica: l'articolo 25 septies, infatti, non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati e sarebbe eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti le condotte episodiche e occasionali. In altri termini, l'interesse dell'ente può sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata, allorché altre evenienze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra tale interesse e la trasgressione, pur se non espressiva di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari (di recente, Sezione IV, 12 giugno 2024, SMI Irrigazione di Antonio Pesola e C. snc). Ovviamente, vale precisare, la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'ente vanno riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico, giacché, indubbiamente, non rispondono all'interesse dell'ente, o non procurano allo stesso un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di norme antinfortunistiche, mentre, semmai, un vantaggio per l'ente potrebbe essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro.

STUPEFACENTI

Sezione IV, sentenza 14 giugno 2025 n. 22446 - Pres. Dovere; Rel. Cirese; Pm (conf.) non indicato; Ric. De.

Attività illecite - Detenzione illecita - Denaro rinvenuto nella disponibilità del detentore - Confisca del profitto - Legittimità - Esclusione - Ragione. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73; Cp, articolo 240)

IL PRINCIPIO

Ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 73 del dpr n. 309 del 1990, "nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del Cpp, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto". A tal fine, può costituire oggetto di confisca solo il prodotto o il profitto del reato per il quale l'imputato è stato condannato o ha patteggiato la pena, e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. Per l'effetto, non è consentita la confisca di somme rinvenute nella disponibilità di chi sia imputato della mera detenzione di sostanze stupefacenti, non essendo possibile fare riferimento a pregresse condotte di vendita non oggetto di imputazione, perché per poter procedere alla confisca a titolo di profitto occorre un collegamento eziologico tra il denaro ed il reato oggetto della contestazione. In tale ipotesi, semmai, ricorrendo le condizioni, può procedersi alla confisca allargata ex articolo 240 bis del Cp.

Nota

In tema di sostanze stupefacenti, vale il principio per cui, ai fini della confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del trasgressore, è necessario sussista un nesso di diretta derivazione del profitto rispetto al reato oggetto del giudizio, onde va esclusa la confiscabilità, ex articoli 240 del Cp e 73, comma 7 bis, del Dpr n. 309 del 309, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell'imputato nelle ipotesi in cui il reato per cui viene pronunciata condanna sia la mera detenzione di sostanze stupefacenti quale condotta ex se improduttiva di incremento economico in capo all'agente (tra le tante, Sezione IV, 6 giugno 2024, Kolaj. Peraltro, come è noto, proprio con specifico riferimento al reato di detenzione di sostanza stupefacente, può invece procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari [c.d. "confisca allargata"), prevista dall'articolo 240 bis del Cp, applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'articolo 85 bis del dpr n. 309 del 1990 - come modificato dal decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023 n. 159, che ha tra l'altro esteso la disposizione anche alla fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990: ovvero quando si tratti di denaro, beni a altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 20 giugno 2025 n. 23155 - Pres. Catena; Rel. Mele; Pm (parz. conf.) Parasporo; Ric. Su.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Elemento soggettivo - Dolo - Contenuto - Consapevolezza della pericolosità della condotta - Dimostrazione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)

La ricostruzione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo concreto si riverbera anche sulla configurazione dell'elemento psicologico, il quale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza, se non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, occorre la consapevolezza che si stanno compiendo operazioni sul patrimonio sociale idonee a cagionare danno ai creditori.

Sezione V, sentenza 20 giugno 2025 n. 23155 - Pres. Catena; Rel. Mele; Pm (parz. conf.) Parasporo; Ric. Su.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Reato di pericolo concreto - Conseguenze. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato di pericolo concreto, sicché è necessario che il fatto distrattivo abbia determinato un depauperamento dell'impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio della stessa con conseguente offesa alla massa dei creditori. In questa prospettiva, la necessaria valorizzazione del principio di offensività comporta l' esigenza di dover verificare l'attitudine del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori, alla luce della complessiva condizione in cui versa l'impresa, conseguendone l'irrilevanza delle operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta, tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio.

IMPUGNAZIONI

Sezione V, sentenza 20 giugno 2025 n. 23167 - Pres. Catena; Rel. Belmonte; Pm (conf.) Lori; Ric. Ba.

Impugnazioni penali - Appello - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale- Carattere eccezionale- Conseguenze - Motivazione. (Cpp, articolo 603)

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'articolo 603, comma 1, del Cpp, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia potenzialmente irrinunciabile per la capacità di eliminazione delle eventuali incertezze, ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a inficiare risultanze ritenute fondamentali per la decisione; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. In questa prospettiva, in ossequio al principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, il giudice deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti, cosicché egli, pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda, dando conto dell'uso del potere discrezionale connesso al convincimento di non potere decidere ex actis; non cosi, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità.

PROCEDIMENTO PENALE

Sezione I, sentenza 12 giugno 2025 n. 22071 - Pres. Mogini; Rel. Galati; Pm (conf.) Epidendio; Ric. To.

Riti alternativi al dibattimento - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sospensione condizionale della pena - Concedibilità - Presupposti. (Cpp, articoli 444 e seguenti; Cp, articolo 163)

In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto e il beneficio non può essere accordato d'ufficio.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, sentenza 26 maggio 2025 n. 19463 - Pres. Aprile; Rel. Tondin; Pm (conf.) Ceroni; Ric. De Ma.

Rifiuto di atti d'ufficio - Consulente d'ufficio nominato in una causa civile- Omesso deposito della relazione - Reato - Configurabilità. (Cp, articolo 328, comma 1)

È configurabile il reato di rifiuto di atti d'ufficio nel caso di omesso deposito della relazione da parte di un consulente tecnico nominato in una causa civile, nonostante ripetute sollecitazioni formali.

Sezione VI, sentenza 26 maggio 2025 n. 19463 - Pres. Aprile; Rel. Tondin; Pm (conf.) Ceroni; Ric. De Ma.

Rifiuto di atti d'ufficio - Dolo - Contenuto. (Cp, articolo 328, comma 1)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 328, comma 1, del Cp è sufficiente il dolo generico, in quanto l'avverbio "indebitamente", inserito nel testo della disposizione, connota l'elemento soggettivo, non nel senso di comportare l'esigenza di un dolo specifico, ma per sottolineare la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti (ciò che nella specie era stato adeguatamente dimostrato per avere un consulente tecnico nominato in una causa civile omesso il deposito della relazione, nonostante plurimi solleciti da parte del giudice, ritualmente comunicatigli).

Sezione V, sentenza 20 giugno 2025 n. 23158 - Pres. Catena; Rel. Pilla; Pm (conf.) Sturzo; Ric. Ra.

Riservatezza - Accesso abusivo a un sistema informatico - Violazione di corrispondenza - Concorso di reati. (Cp, articoli 81, 615 ter e 616)

Nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password, è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico che concorre con quello di violazione di corrispondenza, in relazione all'acquisizione del contenuto delle mail custodite nell'archivio.

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione V, sentenza 22 maggio 2025 n. 19096 - Pres. Pezzullo; Rel. Cirillo; Pm (parz. diff.) Balsamo; Ric. Br. e altro

Responsabilità amministrativa degli enti - Autore del reato presupposto - Rapporti qualificati con l'ente - Contenuto - Fattispecie. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 5)

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, assume rilevanza il rapporto tra autore del reato ed ente, in mancanza del quale il reato non può essere ricondotto neppure sotto il profilo oggettivo all'ente: l'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, infatti, alla lettera a), attribuisce rilievo alle persone che rivestono un ruolo apicale nell'ambito dell'ente, comprese quelle che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo sull'ente; mentre, alla lettera b), viene dato rilievo anche al rapporto tra l'ente e i soggetti subordinati a quelli che rivestono un ruolo apicale [da queste premesse, è stata annullata con rinvio la sentenza nella parte in cui aveva affermata la responsabilità dell'ente senza approfondire il tema della qualifica soggettiva rispetto all'ente dell'autore del reato presupposto, essendosi la decisione limitata a "generiche e confuse asserzioni", facendo riferimento, in alcuni casi, al ruolo di consulente della società che sarebbe stato rivestito dall'imputato e, in altri, al fatto che egli avrebbe lavorato nel settore commerciale dell'azienda di famiglia].

Sezione III, sentenza 23 maggio 2025 n. 19333 - Pres. Ramacci; Rel. Liberati; Pm (conf.) Parasporo; Ric. Ma. e altro

Responsabilità amministrativa degli enti - Presupposti - Interesse e vantaggio - Apprezzamento. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 5)

In tema di responsabilità degli enti, i criteri dell'interesse o del vantaggio per l'ente sono criteri distinti, operanti su piani diversi, uno (l'interesse) su quello soggettivo e l'altro (il vantaggio) su quello oggettivo. In particolare, l'interesse è il criterio soggettivo (indagabile ex ante) consistente nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di giovare all'interesse all'ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno. Il vantaggio, al contrario, è il criterio oggettivo (da valutare ex post), consistente nell'effettivo godimento, da parte dell'ente, di un vantaggio concreto dovuto alla commissione del reato. In altri termini, il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, mentre il riferimento al vantaggio evidenzia un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post.

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