FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 30 maggio 2025 n. 20221; Pres. Miccoli; Rel. Guardiano; Pm (parz. conf.) Ceroni; Ric. Gr.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Contratto di leasing - Condotte distrattive. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)

IL PRINCIPIO

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di leasing, anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare.

Nota

Si è già affermato che integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione le condotte di sottrazione o di dissipazione del bene oggetto di contratto di leasing, in quanto comportano un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore del medesimo bene e, allo stesso tempo, è gravata da un ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione alla società locatrice. Infatti, a fronte della disponibilità di fatto - la sola configurabile in capo all'utilizzatore - dovuta alla consegna del bene oggetto di contratto di leasing, la relativa appropriazione da parte sua integra distrazione, in quanto la sottrazione (o la dissipazione) del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore che avrebbe potuto essere conseguito - mediante riscatto al termine del rapporto negoziale - e, al tempo stesso, gravata di ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione (cfr. Sezione V, 5 ottobre 2021, Condoluci; cfr. anche Sezione V, 14 febbraio 2024, Schiavone, dove si è chiarito che per effetto della condotta distrattiva il patrimonio a garanzia dei creditori risulta decurtato non già della proprietà del bene che non appartiene all'impresa fallita ma dei diritti e delle facoltà nascenti dal negozio, a partire dalla possibilità di riscatto del bene nel momento di scadenza del rapporto).

PENA

Sezione I, sentenza 21 maggio 2025 n. 18940; Pres. Rocchi; Rel. Centonze; Pm (parz. conf.) Ceroni; Ric. Proc. gen. App. Campobasso in proc. Co.

Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Esecuzione - Competenza. (Cp, articolo 20-bis; cpp, articolo 661; legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 62)

IL PRINCIPIO

La competenza a provvedere nella materia delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (articolo 20-bis del Cp) si radica in capo al magistrato di sorveglianza, attesa la sequenza procedurale prefigurata dal combinato disposto degli articoli 661 del Cpp e dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 68. In particolare, l'articolo 661, comma 1, del Cpp, attribuisce espressamente la competenza all'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare al magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 689 citata. Diversamente, invece, per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità la competenza sull'esecuzione della misura, ai sensi dell'articolo 661, comma 1-bis, del Cpp, deve essere attribuita al giudice che ha irrogato la pena al condannato nel giudizio di cognizione, che deve provvedere a norma dell'articolo 63 della legge n. 689 del 1981

Nota

Nella specie, relativa alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, la Corte, con gli argomenti di cui in massima, ha così ritenuto essere attribuita al magistrato di sorveglianza la competenza funzionale in ordine a tutte le questioni interpretative relative all'esecuzione di tale strumento sanzionatorio: l'esplicita previsione, nel comma 1 dell'articolo 661 del Cpp, dell'ipotesi dell'irrogazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare a un soggetto sottoposto a un provvedimento restrittivo non può che comportare quindi - per la Cassazione - l'attribuzione della competenza a provvedere del magistrato di sorveglianza, che deve individuare l'arco temporale, comprensivo dell'indicazione dell'inizio e della conclusione della misura, nel quale la pena sostitutiva concretamente irrogata deve essere eseguita. In questa ipotesi di soggetto sottoposto a custodia cautelare, ha peraltro ancora osservato il giudice di legittimità, la sequenza procedimentale descritta dal combinato disposto degli articoli 661 del Cpp e 62 della legge n. 689 del 1981, comporta che l'instaurazione del procedimento di esecuzione relativa alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare sia affidata al pubblico ministero, che ha il compito di trasmettere l'estratto della sentenza di condanna irrevocabile al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo del domicilio del condannato, contestualmente alla notificazione del provvedimento di esecuzione al difensore dello stesso condannato; a sua volta, il magistrato di sorveglianza, investito dal pubblico ministero della competenza a provvedere sull'esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, deve compiere senza ritardo tutte le attività prescritte dall'articolo 62 della legge n. 689 del 1981 e, dopo avere verificato l'attualità delle prescrizioni, deve emettere, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione dell'estratto della sentenza, l'ordinanza di cui all'articolo 678, comma 1-bis, del Cpp. Sulla questione, in termini, cfr. anche sezione I, 12 gennaio 2024, Confl. comp. in proc. Manenti, dove si è affermata la competenza funzionale del magistrato di sorveglianza a decidere in materia di revoca della detenzione domiciliare.

APPELLO PENALE

Sezioni unite, sentenza 23 giugno 2025 n. 23406; Pres. Sarno; Rel. Scordamaglia; Pm (conf.) Gaeta; Ric. parte civile Ce. in proc. Sa.

Parte civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Sentenza di proscioglimento per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa - Impugnazioni - Appellabilità agli effetti civili. (Cpp, articoli 576 e 593; decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, articolo 2)

La parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa. Infatti, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, stabilita dalla seconda parte del comma 3 dell'articolo 593 del Cpp si riferisce esclusivamente all'imputato e al pubblico ministero, e non riguarda, al contrario, la parte civile, che rimane legittimata a proporre appello, ai soli fini della responsabilità civile, avverso qualsiasi tipo di sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, in applicazione della regola generale dettata dall'articolo 576 del Cpp, riferibile anche al procedimento davanti al giudice di pace in forza dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.

ESECUZIONE PENALE

Sezione I, sentenza 21 maggio 2025 n. 18938; Pres. Rocchi; Rel. Centonze; Pm (conf.) Pratola; Ric. Ru.

Ordine di esecuzione - Sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi - Inapplicabilità alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. (Cp, articolo 20-bis; Cpp, articoli 656, comma 5, e 661; legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 62)

La disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive [articolo 656, comma 5, del Cpp] non è applicabile alle pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dall'articolo 20-bis del Cp, che consente l'applicazione di tali strumenti sanzionatori su richiesta del condannato, senza prevedere espressamente che il pubblico ministero sia tenuto a sospendere l'ordine di esecuzione in pendenza del procedimento relativo alla concessione della misura in questione.Né potrebbe essere diversamente, atteso che l'articolo 656, comma 5, del Cpp non fa alcun riferimento alle pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dall'articolo 20-bis del Cp. Ne discende che la richiesta di una misura alternativa alla detenzione, presentata ai sensi dell'articolo 656, comma 5, del Cpp, è soggetta al termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione, che deve essere preventivamente sospeso dal pubblico ministero procedente; viceversa, la presentazione di un'istanza di applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi ex articolo 20-bis del Cp, non è soggetta alla sospensione prevista per le misure alternative alla detenzione dall'articolo 656, comma 5, del Cpp.

IMPUGNAZIONI

Sezione VI, sentenza 16 maggio 2025 n. 18593; Pres. Fidelbo; Rel. Capozzi; Pm (diff.) Picuti; Ric. Am.

Impugnazioni penali - Disposizioni generali - Reati contro l'ordine pubblico - Associazione di tipo mafioso - Contestazione della qualifica di capo, promotore o organizzatore - Interesse ad impugnare - Sussistenza. (Cpp, articolo 568, comma 4; Cp, articolo 416 bis)

Sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore, capo o promotore di un'associazione mafiosa, incidendo la qualifica sull'an e sul quomodo della cautela, non potendo i presupposti della misura cautelare e la sua modalità giustificarsi in base alla alternativa partecipazione semplice alla medesima associazione in assenza di specifica verifica a riguardo.

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione VI, sentenza 15 maggio 2025 n.18326; Pres. Di Stefano; Rel. Silvestri; Pm (conf.) Alemi; Ric. Pi. e altro

Datore di lavoro che costringa il lavoratore a prestazioni diverse da quelle dovute sotto minaccia del licenziamento - Estorsione - Configurabilità. (Cp, articolo 629)

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che costringa i lavoratori ad eseguire prestazioni lavorative diverse da quelle dovute (un numero di ore superiore), ad essere retribuiti in misura inferiore rispetto a quanto contrattualmente stabilito), nonché a non essere retribuiti per il lavoro straordinario eseguito e che, davanti alle loro proteste, risponda che, se non avessero accettato quelle condizioni, avrebbero dovuto dimettersi.

PROVA PENALE

Sezione III, sentenza 16 maggio 2025 n. 18464; Pres. Aceto; Rel. Mengoni; Pm (conf.) Parasporo; Ric. Co.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Intercettazioni ambientali - Esecuzione delle operazioni mediante un agente intrusore collocato all'interno di apparecchio elettronico portatile - Diritto di difesa - Messa a disposizione delle intercettazioni - Accesso esteso ai files di log. (Cpp, articoli 178, lettera c, 268, 309 e 523)

In tema di intercettazioni effettuate tramite captatore informatico, la richiesta del difensore di accesso ai supporti, magnetici o informatici, contenenti le registrazioni delle conversazioni utilizzate nella ordinanza cautelare riguarda anche i supporti contenenti i files di log, ossia quei files, in formato di testo, nei quali vengono indicate le operazioni compiute dall'utente durante una sessione di lavoro del proprio dispositivo elettronico, e che, rispetto alle intercettazioni svolte con il captatore, forniscono tutte le informazioni relative al momento, preciso, della programmazione della captazione, della sua effettuazione e dell'ascolto, o della "smarcatura", dell'intercettazione.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, sentenza 16 maggio 2025 n. 18589; Pres. Fidelbo; Rel. Silvestri; Pm (diff.) Gargiulo; Ric. Ha. Im. srl.

Frode nelle pubbliche forniture - Elementi costitutivi - Differenze rispetto all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture. (Cp, articoli 355 e 356)

Ai fini della configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture di cui all'articolo 356 del Cp, per distinguerlo correttamente da quello di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, di cui all'articolo 355 del Cp, è necessario un quid pluris rispetto al semplice inadempimento del contratto, che va individuato nella malafede contrattuale, intesa questa come espediente malizioso o inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Ne discende che sono estranei al paradigma criminoso di cui all'articolo 356 del Cp le condotte di mero inadempimento del contratto, qualora non siano frutto di un perseguito proposito fraudolento. Il comportamento fraudolento non deve, però, necessariamente estrinsecarsi nell'uso di artifici o raggiri, propri del delitto di truffa, né determinare un evento di danno per la pubblica amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la semplice malafede contrattuale, ovvero la presenza di un espediente malizioso o ingannevole idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Con la precisazione che la connotazione dell'elemento soggettivo in termini di "mala fede" può, in astratto, correttamente integrare la frode, ma non può comunque tramutarsi in una vuota formula di stile attraverso la quale si giunge a far coincidere la frode con il mero consapevole inadempimento.

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Sezione VI, sentenza 16 maggio 2025 n. 18593; Pres. Fidelbo; Rel. Capozzi; Pm (diff.) Picuti; Ric. Am.

Associazione di tipo mafioso - Condotte incriminate - Capo, promotore o organizzatore - Reato autonomo. (Cp, articolo 416-bis)

L'articolo 416 bis del Cp prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del capo o del promotore o dell'organizzatore del capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima. A tal riguardo, ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo, promotore o organizzatore è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno.

REATO

Sezione IV, sentenza 28 maggio 2025 n. 19862; Pres. Serrao; Rel. Mari; Pm (conf.) Tampieri; Ric. Ri.

Cause di non punibilità - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Sentenza che dichiara la non punibilità - Ricorribilità in cassazione. (Cp, articoli 131 bis; cpp, articoli 568 e 606)

Sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione avverso una sentenza dichiarativa della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis del Cp, trattandosi di pronuncia che: 1) ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso [articolo 651 bis del Cpp]; 2) è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale [articolo 3, lettera f), del Dpr n. 313 del 2002); 3) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 131 bis, comma 3, del Cp.

Sezione IV, sentenza 5 giugno 2025 n. 20939; Pres. Ciampi; Rel. Miccichè; Pm (conf.) Serrao D'Aquino; Ric. parte civile in proc. X

Reati contro la fede pubblica - Falsità in atti - Cartella clinica - Natura - Atto pubblico. (Cp, articoli 476 e seguenti)

La cartella clinica rientra nella categoria degli atti certificativi, essendo il documento in cui viene annotata, da parte del sanitario, oltre alla diagnosi, l'andamento della malattia e le terapie che vengono somministrate, costituendo lo strumento finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero. Si tratta, pertanto, di un atto pubblico in quanto esplicazione di potere certificativo e partecipe della natura pubblica dell'attività sanitaria cui si riferisce, anche laddove provenga da personale sanitario operante presso una struttura privata e non già presso una struttura pubblica ovvero accreditata con il Ssn. Del resto, anche se la struttura non è di natura pubblica né convenzionata con il Ssn, l'articolo 481 del Cp punisce la falsità ideologica commessa da "persone esercenti un servizio di pubblica necessità", ed in particolare la condotta di chi "nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità", confermando che non ha dunque rilievo la natura pubblica o privata della struttura, ma la natura certificativa dell'atto e la qualifica di esercente il servizio di pubblica necessità da parte del sanitario.

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