CIRCOLAZIONE STRADALE

Sezione IV, sentenza 16 gennaio-17 marzo 2025 n. 10480; Pres. Di Salvo; Rel. Calafiore; Pm (conf.) Tampieri; Ric. X

Guida sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento - Obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia - Condizioni. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186; disposizioni di attuazione Cpp, articolo 114)

IL PRINCIPIO
La polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli articoli. 356 del Cpp e 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp, non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura. Ciò perché la ragione della giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria; ed è comune all'ipotesi in cui la polizia giudiziaria si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Pertanto, l'ipotesi in cui non c'è necessità di dare l'avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi.

Nota

In termini, sezione IV, 19 febbraio 2020, Zanni, secondo la quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli articoli. 356 del Cpp e 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp, non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi; nonché, in precedenza, sezione IV, 19 febbraio 2019, Ellera. In tema, la Corte, nella sentenza qui massimata, ha comunque precisato che, nelle ipotesi in cui sia previsto l'avviso a fini di difesa ex articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp, ossia ai fini della facoltà di farsi assistere da un difensore al fine di garantire il controllo dello stesso sulla correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, la concreta effettuazione dell'avviso presuppone pur sempre che il soggetto che ne è destinatario sia in condizione tale da poterne comprendere il significato e decidere di conseguenza se avvalersi o meno della relativa facoltà. Cosicchè, qualora il soggetto destinatario dell'avviso si trovi in condizione tale da non poter comprendere quanto gli viene detto, l'atto, proprio perché urgente, non può essere differito senza vanificare lo scopo a cui è preordinato. Per tale ragione, in tale evenienza, non è configurabile a carico della polizia giudiziaria operante l'obbligo di attendere che l'interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa suddetta, sicché in casi di tal fatta l'avviso può essere pretermesso (sezione IV, 11 dicembre 2019, Maldarin).

MISURE CAUTELARI

Sezione V, sentenza 19 dicembre 2024-3 marzo 2025 n. 8594; Pres. Vessichelli; Rel. Masini; Pm (diff.) Sturzo; Ric. X

Misure cautelari personali - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Necessità della specificazione dei luoghi oggetto del divieto - Limiti. (Cpp, articolo 282-ter)

IL PRINCIPIO
Ai sensi dell'articolo 282 ter del Cpp, «con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento (ai luoghi frequentati dalla persona offesa) il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa». In tal caso, allorquando il provvedimento si sostanzi del divieto di avvicinamento alla vittima «con mantenimento di una distanza minima dalla persona offesa» (nella specie, di cinquecento metri), tale preminente statuizione, in quanto di carattere assorbente, rende superflua l'accurata specificazione dei luoghi abitualmente da lei frequentati. Infatti, il divieto di avvicinamento è a configurazione duplice. Nella prima parte della norma esso è proiettato sui luoghi "determinati"; la disgiuntiva "ovvero" impone poi di apprezzare la seconda parte del divieto medesimo, che riguarda non più i luoghi "determinati", ma più in generale il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai "luoghi" da essa frequentati. Cosicché, ove il divieto investa precipuamente la libertà dell'indagato di avvicinarsi ai "singoli" luoghi frequentati dalla persona offesa, anche eventualmente con l'indicazione cumulativa di una distanza minima rispetto a ciascuno di essi, il giudice è tenuto a selezionare esplicitamente e ad individuare i siti nel dettaglio; ma ove l'ordine riguardi, prevalentemente, l'obbligo di non avvicinarsi alla vittima ed ai luoghi da lei frequentati e di mantenersi comunque a una determinata distanza minima dalla medesima e dai medesimi diviene evidentemente ultroneo elencare i luoghi abitualmente frequentati dal soggetto offeso.

Nota

In questo senso, la Cassazione ha richiamato i principi stabiliti dalle sezioni Unite, 29 aprile 2021, X., secondo le quali il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa, ai sensi dell'articolo 282 ter, comma 1, del Cpp, può limitarsi ad indicare tale distanza. Al contrario, nel caso in cui, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o dell'obbligo di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente. A tal ultimo riguardo, le Sezioni unite hanno anche precisato che la chiara indicazione di quali siano i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa in relazione ai quali è posto il divieto di avvicinamento e/o l'obbligo di mantenere una determinata distanza serve a garantire che la persona offesa sia libera nei suoi contesti quotidiani; in questo caso, è finanche del tutto irrilevante che la persona offesa sia presente o meno: il divieto vale anche se all'indagato è noto che il soggetto protetto si trovi in tutt'altro posto; semplicemente, sia per la massima garanzia della vittima che per la facilità ed efficacia dei controlli, l'indagato deve sempre e comunque tenersi a distanza da tali luoghi che potranno anche essere indicati in forma indiretta, purché si raggiunga la finalità di dare certezza all'indagato sull'estensione del divieto. In termini, più di recente, sezione V, 17 marzo 2023, T.

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sezione IV, sentenza 16 gennaio-17 marzo 2025 n. 10480; Pres. Di Salvo; Rel. Calafiore; Pm (conf.) Tampieri; Ric. X

Guida sotto l'influenza dell'alcool - Circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Incidente stradale - Nozione - Fattispecie. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186, comma 2-bis)

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 bis, del codice della strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare serio pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. Quanto al significato da attribuire al verbo "provocare" utilizzato dal legislatore, è indubbio che lo stesso richiami la necessità che il sinistro sia determinato o favorito dalla condotta di guida del soggetto agente che si trovi in stato di ebbrezza, onde, per affermare la sussistenza dell'aggravante, è necessario che l'agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro e non già il mero suo coinvolgimento nello stesso. A tal fine, è necessario e sufficiente che l'incidente sia conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo.

ESECUZIONE PENALE

Sezione II, sentenza 21 gennaio-7 marzo 2025 n. 9485; Pres. Verga; Rel. Pardo; Pm (parz. conf.) Sturzo; Ric. Proc. gen. App. Torino e altri in proc. B. e altri

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione -Affidamento in prova - Esito positivo - Rilevanza ai fini della recidiva - Sussistenza. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 47; Cp, articoli 99 e 106)

L'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (cfr. sezioni Unite, 27 ottobre 2011, Marcianò). Ciò lo si desume dal combinato disposto dell'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario) ove è espressamente stabilito che «l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue», e dell'articolo 106 del Cp, dedicato agli «effetti dell'estinzione del reato o della pena», laddove, mentre il comma 1 prevede che «agli effetti della recidiva...si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena», nel successivo comma 2 si precisa, con una previsione derogatrice, che «tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali», con la conseguenza, quindi, che, ai fini della recidiva, non può tenersi conto delle condanne per le quali è intervenuto l'esito positivo dell'affidamento in prova trattandosi di causa di estinzione e della pena detentiva e degli effetti penali per espressa previsione del citato comma 12 dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario.

FISCO

Sezione II, sentenza 21 gennaio-7 marzo 2025 n. 9485; Pres. Verga; Rel. Pardo; Pm (parz. conf.) Sturzo; Ric. Proc. gen. App. Torino ed altri in proc. B. e altri

Reati tributari - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Utilizzazione delle fatture - Applicabilità del regime derogatorio previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000 - Identità tra i soggetti emittenti e utilizzatori - Esclusione. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articoli 2, 8 e 9)

In tema di reati tributari, il disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 che, in deroga alla regola generale fissata dall'articolo 110 del Cp, esclude il concorso di persone tra chi ha emesso la fattura per operazione inesistente e chi l'ha utilizzata, onde evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, non trova applicazione quando la medesima persona abbia proceduto in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti sia alla loro successiva utilizzazione.

Sezione II, sentenza 21 gennaio-7 marzo 2025 n. 9485; Pres. Verga; Rel. Pardo; Pm (parz. conf.) Sturzo; Ric. Proc. gen. App. Torino ed altri in proc. B. e altri

Reati tributari - Frode fiscale - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Ambito di operatività - Differenze. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articoli 2 e 3)

In tema di reati tributari, tra i reati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000 sussiste un rapporto di specialità reciproca, in quanto, accanto ad un nucleo comune costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, il primo presuppone l'utilizzazione di fatture o documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti, mentre il secondo richiede una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché l'impiego di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento ed il raggiungimento della soglia di punibilità; ne consegue che il discrimine tra le due fattispecie è costituito dalle diverse modalità di documentazione dell'operazione economica, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggiore capacità decettiva delle falsità commesse utilizzando tali documenti.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione II, sentenza 21 gennaio-7 marzo 2025 n. 9470; Pres. Verga; Rel. Pardo; Pm (conf.) Sturzo; Ric. M.

Riciclaggio - Condotta materiale - Fattispecie in tema di intestazione a terzi di un'autovettura di provenienza delittuosa. (Cp, articolo 648 bis)

Il reato di riciclaggio è configurabile pur in assenza di operazioni di trasformazione o alterazione della consistenza dell'oggetto materiale del reato. Ciò che si può verificare nel caso in cui, pur rimanendo intatto l'oggetto di origine illecita, l'attività di sostituzione interessi la titolarità di un bene mobile registrato mediante l'intestazione ad un differente proprietario dall'originario; anche in tal caso, infatti, pur non attuandosi alcuna condotta materiale di alterazione della consistenza materiale del bene, si attua una modifica della proprietà che è certamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; e quando tale attività viene effettuata mediante il trasferimento a titolo oneroso e, quindi, anche con la sostituzione del bene mobile registrato con l'importo del prezzo pagato la condotta appare certamente riconducibile al parametro applicativo dell'articolo 648 bis del Cp non essendosi esaurita nella semplice ricezione del bene, integrante la più lieve ipotesi di ricettazione prevista e punita dall'articolo 648 del Cp, ma essendosi attuate ulteriori attività comportanti proprio l'intestazione a terzi della titolarità e la sostituzione con il prezzo pagato (nella specie, il reato è stato quindi ritenuto nella condotta di colui il quale, ricevuta una autovettura sottratta a un noleggiatore, ne effettui la cessione a titolo oneroso a terzi sostituendo così il titolare del bene mobile registrato ed incamerando un prezzo per effetto della vendita).

REATO

Sezione II, 21 gennaio-7 marzo 2025 n. 9485; Pres. Verga; Rel. Pardo; Pm (parz. conf.) Sturzo; Ric. Proc. gen. App. Torino e altri in proc. B. e altri

Recidiva - Contestazione - Obbligatorietà - Applicazione da parte del giudice - Necessità - Esclusione. (Cp, articolo 99)

In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'articolo 99 del Cp, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr. Corte costituzionale, sentenza 14 giugno 2007 n. 192; nonché, sezioni Unite, 27 maggio 2010, Calibè). Il giudizio di maggiore pericolosità posto alla base della recidiva sfugge, quindi, ad automatismi, né può essere basato solo sui precedenti penali, ma va effettuato avuto riguardo al reato per cui si procede che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale (cfr. anche sezioni Unite, 24 febbraio 2011, Indelicato; sezioni Unite, 25 ottobre 2018, Schettino; sezioni Unite, 28 settembre 2023, Domingo).

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