FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 11 luglio 2025 n. 25631; Pres. Vessichelli; Rel. Mauro; Pm (conf.) Sturzo; Ric. Ro. e altro

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Bancarotta riparata - Condizioni. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)

IL PRINCIPIO

La bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno. In proposito, allorquando si invochi l'avvenuta riparazione della distrazione, l'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, ha l'onere di provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati.

Nota

L'istituto della "bancarotta riparata" è di costruzione giurisprudenziale. Al riguardo, si afferma, in modo ormai consolidato, che la cosiddetta "bancarotta riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno. Sussistono, invece, gli estremi della bancarotta per distrazione, e non quelli della bancarotta riparata, qualora l'attività restitutoria o riparatoria sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore. (di recente, sezione V, 12 aprile 2024, Rigoni; sezione V, 30 maggio 2023, Bortolato). In altri termini, l'istituto della "bancarotta riparata" presuppone la dimostrazione dell'avvenuta reintegrazione, nella sua effettività ed integralità, del patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, con conseguente annullamento del pregiudizio per i creditori (cfr. sezione V, 11 marzo 2022, Proc. Rep. Trib. Bologna in proc. Beccari e altri, che, da queste premesse, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva impropriamente riconosciuto la bancarotta riparata valorizzando dati inconferenti; in particolare, la riduzione dei canoni dovuti dalla società per l'affitto di immobili, in realtà inidonea a riparare alcunché, ma semmai valevole per il futuro; la sottoscrizione di strumenti partecipativi finanziari, trattandosi comunque di operazione avente un contenuto sinallagmatico, e non riparatorio; nonché, sezione V, 13 gennaio 2013, Radis). Pacifico, ai fini dell'applicazione dell'istituto, che è o comunque onere dell'amministratore che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti con finalità reintegratoria e gli atti distrattivi commessi (tra le tante, con chiarezza, sezione I, 20 aprile 2022, Cappelletti, nonché Sezione V, 28 giugno 2022, Dipinto). Di recente, in linea con quanto detto, cfr. Sezione V, 9 gennaio 2025, Marmo, dove, con chiarezza, si è ribadito che l'ipotesi della cd. bancarotta riparata ricorre nel caso in cui la condotta distrattiva dei beni aziendali venga annullata da un'attività di segno contrario, che, pur senza concretizzarsi in una restituzione del singolo bene sottratto, realizzi una piena e integrale reintegrazione del patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno, con la conseguente insussistenza dell'elemento materiale del reato; e si è parimenti riaffermato che è onere dell'amministratore, il quale si sia reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra gli atti distrattivi precedentemente perpetrati e i versamenti compiuti per reintegrare il suddetto patrimonio.

FISCO

Sezione III, sentenza 11 luglio 2025 n. 25599; Pres. Liberati; Rel. Magro; Pm (conf.) Molino; Ric. Proc. Rep. Trib. Macerata in proc. Vr.

Reati tributari - Definizione - Patteggiamento - Condizioni all'accesso - Pagamento del debito o ravvedimento operoso - Inosservanza - Ricorribilità in cassazione. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articolo 13-bis, comma 2; cpp, articoli 444 e 448, comma 2-bis)

IL PRINCIPIO

In materia di reati tributari, trattandosi di pena illegale, è consentito il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 448, comma 2- bis, del Cpp, avverso la sentenza di patteggiamento che abbia riconosciuto indebitamente la prevista diminuzione di pena pur in assenza del presupposto espressamente richiesto dalla legge per l'accesso al rito, costituito dalla estinzione integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, o dal ravvedimento operoso, come previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Nota

Ai sensi dell'articolo 13- bis, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000, non è possibile definire il giudizio con il patteggiamento, in mancanza del pagamento integrale dei debiti tributari di cui al comma 1 o il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. Quanto all'ambito di operatività della disciplina condizionante l'accesso al patteggiamento, il comma 2 dell'articolo 13- bis la esclude infatti giustamente con riguardo alle ipotesi previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 13: ossia relativamente ai reati di cui agli articoli 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 74 del 2000, perché per tali reati l'estinzione del debito tributario mediante pagamento ovvero il ravvedimento operoso non possono configurare una condizione per accedere al patteggiamento in quanto tali evenienze integrano una causa di non punibilità del reato, come tale concettualmente incompatibile con la definibilità con il rito alternativo (cfr. sezione III, 12 gennaio 2021, Matassini; sezione III, 22 ottobre 2019, Proc. gen. App. Brescia in proc. Vitali; sezione III, 12 aprile 2018, Proc. gen. App. Firenze in proc. Incerti). Secondo un orientamento giurisprudenziale, ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi anche relativamente al reato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo citato, sia pure per ragioni diverse. Infatti, l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili ivi sanzionati non sono correlati all'esistenza di un profitto o di un danno erariale quantificabili, per cui rispetto a tale fattispecie il preventivo accertamento dell'estinzione integrale del debito o del ravvedimento operoso risulta inesigibile, a meno che non si verifichi - e sia oggetto di contestazione- che nei confronti dell'imputato, in relazione alla peculiare condotta illecita descritta dal predetto articolo 10, sia eventualmente maturato uno specifico debito erariale che avrebbe potuto essere estinto dal contribuente con gli istituti all'uopo previsti dal sistema tributario (sezione III, 23 novembre 2018, Proc. Gen. App. Perugia in proc. Bianconi; nonché, sezione III, 12 aprile 2019, Proc. gen. App. Brescia in proc. Zucchelli; sulla questione, cfr., peraltro, sezione III, 26 febbraio 2019, Proc. gen. App. Perugia in proc. Di Cristina, secondo la quale, per il reato di cui all'articolo 10 citato, la possibilità di richiedere il patteggiamento, giusta la disciplina dettata dall'articolo 13 bis, comma 2, dello stesso decreto, sarebbe necessariamente subordinata, laddove possibile, al ravvedimento operoso: nella specie, consistente nell'esibizione, sia pure tardiva, delle scritture contabili e dei documenti eventualmente occultati e tuttavia non distrutti, e, in ogni caso, all'integrale estinzione del debito per imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, compresi interessi e sanzioni amministrative, riferito alle annualità oggetto di accertamento e in relazione alle quali la condotta illecita è stata tenuta.). Per converso, si è affermato che la preclusione al patteggiamento posta dall'articolo 13 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000, per il caso di mancata estinzione del debito tributario (comprese sanzioni amministrative e interessi) prima del dibattimento, opera anche con riferimento al reato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo citato, in quanto anche l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti genera il debito tributario, perché l'articolo 21, comma 7, del Dpr n. 633 del 1972 prevede che «se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica in fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura» (sezione III, 27 maggio 2022, Proc. gen. App. Perugia in proc. Canalicchio).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sezione IV, sentenza 27 giugno 2025 n. 23939; Pres. Vignale; Rel. Cappello; Pm (conf.) Esposito; Ric. Po.

Norme di comportamento - Guida di un veicolo - Comportamento in caso di effettuazione della manovra di retromarcia - Obbligo di controllo - Sussistenza - Fattispecie. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articoli 140 e 154; Cp, articoli 41 e 589-bis)

In tema di circolazione stradale, vi è la regola per cui la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone (o di altro utente della strada), se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi. Il conducente, quindi, tenuto a osservare detta particolare prudenza nell'eseguire tale manovra, non potrà dunque fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché l'eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente (nella fattispecie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale a carico del conducente di un'autovettura, cui era addebitato di avere effettuato una manovra di retromarcia non assicurandosi di poterlo fare senza creare pericolo agli altri utenti della strada, non tenendo così conto della posizione e della distanza del motociclo condotto dalla vittima, cosicché i due veicoli erano entrati in collisione e il conducente del motoveicolo riportava lesioni che ne avevano poi determinato il decesso).

FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 11 luglio 2025 n. 25631; Pres. Vessichelli; Rel. Mauro; Pm (conf.) Sturzo; Ric. Ro. e altro

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Reato di pericolo concreto - Conseguenze. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)

Poiché l'interesse tutelato dall'articolo 216 comma 1, numero 1, della legge fallimentare è quello dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti - che coincide con il patrimonio dell'impresa - ed avendo la bancarotta fraudolenta patrimoniale la natura di reato di pericolo dovendo le condotte distrattive essere idonee, alla stregua di un giudizio che va collocato ex ante, a mettere realmente a rischio la garanzia dei creditori, integra un atto distrattivo qualunque condotta dell'amministratore che determini un depauperamento del patrimonio dell'impresa o che sia anche solo potenzialmente idonea a porre in pericolo, seppur concreto, le ragioni dei creditori (nella specie, è stata ritenuta la natura distrattiva di un'operazione di mutuo che neppure risultava acquisita al patrimonio della società in quanto la somma mutuata era destinata ad una società controllata e incorporata, già in perdita alla data della fusione; sicché ciò aveva comportato per la società fallita sia l'esposizione alle richieste restitutorie provenienti dall'istituto di credito mutuante, sia il conseguente ed evidente danno per gli altri creditori, costretti a dover concorrere, vantando analoghe pretese, con l'ente mutuante).

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione II, sentenza 27 giugno 2025 n. 23949; Pres. Petruzzellis; Rel. Calvisi; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. Us.

Appropriazione indebita - Pretesa compensazione con un credito - Rilevanza - Condizioni. (Cp, articolo 646)

In tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile.

Sezione II, sentenza 27 giugno 20225 n. 23947; Pres. Petruzzellis; Rel. Calvisi; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. X.

Estorsione - Truffa aggravata dall'avere ingenerato nella vittima il timore di un pericolo immaginario - Differenze. (Cp, articoli 629 e 640, comma 2, numero 2)

Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'articolo 640, comma 2, numero 2, del Cp quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato. In altri termini, ciò che qualifica l'estorsione, è la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, la cui concretizzazione venga correlata alla volontà dell'agente.

Sezione II, sentenza 27 giugno 2025 n. 23950; Pres. Petruzzellis; Rel. Calvisi; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. De. Me.

Ricettazione - Oggetto materiale - Assegno falsificato - Effetti della depenalizzazione del reato presupposto. (Cp, articolo 648; decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7)

La ricezione di assegni con clausola di non trasferibilità falsificati dopo la abolitio criminis effettuata con il decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 non integra il reato di ricettazione perché non sussiste il delitto presupposto, dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa.

SPORT E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Sezione VI, sentenza 23 giugno 2025 n. 23333; Pres. Fidelbo; Rel. Silvestri; Pm (diff.) Picuti; Ric. Ch. e altri

Steward addetto agli impianti sportivi - Possesso della qualifica di incaricato di un pubblico servizio - Esclusione - Fattispecie. (Cp, articoli 319 e 358; dm 13 agosto 2019; legge 13 dicembre 1989 n. 401, articolo 6-quater)

Gli steward addetti agli impianti sportivi (cfr. Dm 13 agosto 2019) non assumono la qualità di incaricati di un pubblico servizio, giacché svolgono una attività complementare e accessoria rispetto a quella propria delle forze di polizia (principalmente, verifica del possesso di regolare titolo di accesso degli spettatori di un evento sportivo, prefiltraggio e filtraggio degli spettatori) svolta sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali, soli, assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia. Ciò è confermato dalla scelta del legislatore che ha inteso estendere agli steward, limitatamente a specifici reati, la tutela penale prevista per i pubblici agenti (cfr. articolo 6- quater della legge 13 dicembre 1989 n. 401): proprio questo specifico ampliamento della tutela penale conferma come non si tratti di incaricati di pubblico servizio, perché, laddove lo fossero, nei loro riguardi opererebbe l'ordinario statuto penale dei reati commessi in danno, ma anche da parte dei pubblici agenti, e non vi sarebbe stata nessuna esigenze di intervenire attesa la disposizione generale dell'articolo 358 del Cp (da queste premesse, la Corte, esclusa la qualità soggettiva di cui all'articolo 358 del Cp, ha annullato la sentenza di condanna per il reato di corruzione propria in una vicenda in cui uno steward aveva ricevuto da alcuni tifosi di una squadra di calcio una somma di denaro per consentire l'accesso allo stadio pur in assenza di biglietti).

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