LAVORO E FORMAZIONE
Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Comportamento negligente del lavoratore - Rilevanza - Condizioni e limiti. (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 18 e seguenti; Cp, articolo 41, comma 2)
IL PRINCIPIO
In tema di responsabilità dei destinatari dell'obbligo di garanzia per l'infortunio subito da un lavoratore, la colpa di quest'ultimo eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore, che ne sia conseguito, può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento quando, per la sua stranezza e imprevedibilità, non sia neppure collegato al segmento di lavorazione impegnato. In altri termini, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.
La giurisprudenza è nel senso che, in tema di infortuni sul lavoro, il principio informatore della materia è quello per cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore. All'interno dell'area di rischio, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. E in ogni caso perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente (tra le altre, sezione IV, 5 ottobre 2023, Fiochi e altro; sezione IV, 3 ottobre 2023, Bovini; nonché, sezione IV, 20 aprile 2023, Proc. gen. App. Palermo e altri in proc. Scopelliti).
REATO
Reati contro la fede pubblica - Falsità in atti - Falso in atto pubblico - Aggravante di cui all'articolo 476, comma 2, del Cp - Contestazione - Requisiti - Indicazione. (Cp, articolo 476, comma 2)
IL PRINCIPIO
In tema di falso, la circostanza aggravante della natura fidefacente dell'atto prevista dal comma 2 dell'articolo 476 del Cp avendo una componente valutativa non può ritenersi contestata in fatto sulla base della mera indicazione dell'atto che si assume essere stato falsificato, occorrendo che nel capo d'imputazione sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (cfr. sezioni Unite, 18 aprile 2019, Sorge).
Secondo le sezioni Unite (sentenza 18 aprile 2019, Sorge), infatti, non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'articolo 476, comma 2, del Cp, qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti (ossia espressa qualificazione dell'atto come fidefacente ovvero utilizzo di formulazioni testuali che descrivano in termini equivalenti la natura fidefacente dell'atto, nel riferimento alla fede privilegiata dello stesso o alla necessità della querela di falso perché la sua funzione probatoria sia esclusa), ovvero con l'esplicita indicazione della norma di cui al comma 2 dell'articolo 476 del Cp (che, essendo specificatamente ed esclusivamente riferita alla previsione della circostanza aggravante, identifica inequivocabilmente quest'ultima come inclusa nella contestazione). Le sezioni Unite hanno argomentato la conclusione soffermandosi sulla disciplina della contestabilità "in fatto" delle circostanze aggravanti e affermando che tale contestabilità deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Per l'effetto, secondo la Corte, è evidente che la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero che sono riferiti a mezzi od oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive, perché l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali (come nell' ipotesi dell'aggravante ex articolo 476, comma 2, del Cp), in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include "componenti valutative", risultando di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative, mentre ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, attraverso la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale, con pregiudizio dei diritti di difesa. La Corte ha ritenuto ricorrere tale ultima situazione con riguardo, appunto, alla aggravante di cui al comma 2 dell'articolo 476 del Cp, perché la struttura della fattispecie circostanziale comprende certamente un elemento materiale costituito dal compimento della condotta di falsificazione commessa da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, ma vi è anche un elemento valutativo, dato dalla possibilità di qualificare l'atto come facente fede fino a querela di falso o fidefacente, che trova un supporto normativo negli articoli 2699 e 2700 del codice civile; con la conseguenza, a tal ultimo riguardo, della necessità della verifica, da un lato, della titolarità, in capo al pubblico ufficiale, del potere di conferire all'atto l'efficacia fidefacente, e, dall'altro lato, della fede privilegiata delle attestazioni del documento su quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale o su quanto avvenuto in sua presenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE
Guida sotto l'influenza dell'alcool - Trattamento sanzionatorio - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Incompatibilità con il beneficio della sospensione condizionale della pena - Conseguenze - Richiesta dell'imputato - Rinuncia implicita alla sospensione condizionale della pena - Sussistenza - Ragioni. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186, comma 9-bis; Cp, articolo 163 e seguenti)
La richiesta della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti.
IMPUGNAZIONI PENALI
Ricorso per cassazione - Casi di ricorso - Difetto di motivazione - Sindacato di legittimità - Travisamento della prova - Deducibilità - Presupposti - Doppia pronuncia conforme - Limiti. (Cpp, articolo 606, comma 1, lettera e))
In caso di "doppia conforme" sentenza di condanna, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.
NOTIFICAZIONI
Notificazioni penali - Notificazioni all'imputato detenuto - Disciplina - Inosservanza - Nullità - Sanatoria - Condizioni. (Cpp, articolo 156)
Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio e che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa". Pertanto, le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, che è però soggetta alla sanatoria prevista dall'articolo 184 del Cpp (nella specie, la nullità doveva ritenersi sanata dalla mancata proposizione della questione nell'atto di appello).
PENA
Pene sostitutive di pene detentive brevi - Richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria - Rigetto a seguito di prognosi negativa di adempimento - Ammissibilità - Condizioni. (Cp, articolo 20 bis; cpp, articolo 545-bis; legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 53 e seguenti)
La sostituzione di pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che nell'esercizio del potere di sostituzione, deve tenere conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del Cp, e può rigettare la richiesta nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo, rigettando l'istanza qualora ritenga, sulla base di specifici elementi di fatto desumibili dagli atti o tal fine acquisibili, l'impossibilità di adempiere l'obbligazione pecuniaria conseguente alla conversione.
PUBBLICO MINISTERO
Procura europea - Esercizio dell'azione penale - Condizioni - Diritto di difesa - Tutela. (Regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017)
Il Procuratore Europeo Delegato non può depositare direttamente la richiesta di rinvio a giudizio come un ordinario Pubblico Ministero, ma è tenuto a inviare - unitamente a tutto il fascicolo d'indagine e agli eventuali atti difensivi - una relazione sulla vicenda al Procuratore Europeo che, sulla base di ciò, è tenuto a predisporre a sua volta una relazione da trasmettere alla Camera Permanente che, presa visione delle relazioni e dell'intero fascicolo, espone il proprio parere sulle determinazioni del Procuratore Europeo Delegato: si tratta di un mero passaggio interno nell'organizzazione amministrativa della Procura Europea, effettuato dopo aver preso piena cognizione del contraddittorio già instaurato, senza alcun pregiudizio, pertanto, dei diritti della difesa. Pertanto, la decisione della Camera permanente di esercitare l'azione penale, a seguito della relazione presentata dal Procuratore europeo, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell'imputato, già assicurato dalla sequenza procedimentale assicurata dal codice di procedura penale, visto che corrisponde alla decisione del pubblico ministero di chiedere o meno l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari o procedere con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione diretta a giudizio; in questa sequenza procedimentale, infatti, la facoltà per l'indagato di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio è espressamente prevista dall'articolo 415 bis, comma 3, del Cpp.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Truffa - Circostanze aggravanti - Ingenerare nella vittima il timore di un pericolo immaginario - Attività di mago e assimilati - Fattispecie. (Cp, articolo 640, comma 2, numero 2)
Integra il delitto di cui all'articolo 640, comma 2, numero 2, del Cp, del Cp, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime (nella specie, le persone offese avevano riferito di essersi determinate all'esborso di denaro, quale forma di sostegno dei progetti asseritamente salvifici proposti dalla persona imputata nell'errato convincimento che, in caso contrario, loro direttamente o la collettività, avrebbero subito potenziali danni: malattie, mancato concepimento di figli).
REATO
Reati contro l'ordine pubblico - Associazione per delinquere - Concorso di persone nel reato - Differenze. (Cp, articoli 110 e 416)
Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati-scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi.
Reati contro l'ordine pubblico - Associazione per delinquere - Dimostrazione - Attraverso i reati-fine. (Cp, articolo 416)
In tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima.
Reati contro l'ordine pubblico - Soggetto sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione - Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali - Ambito di operatività - Acquisizione ereditaria. (Legge 13 settembre 1982 n. 646, articolo 30)
L'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall'articolo 30, legge 13 settembre 1982, n. 646, è configurabile, con conseguente rilevanza penale della sua violazione, nell'ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria, fermo restando l'onere del giudice di verificare, dandone adeguata motivazione, l'idoneità della condotta tenuta a porre in pericolo il bene giuridico protetto, alla stregua del canone di offensività in concreto.


