PROVA PENALE

Sezione IV, sentenza 15 aprile-17 maggio 2025 n. 18649; Pres. Di Salvo; Rel. Cappello; Pm (conf.) Giorgio; Ric. Po.

Sequestro penale - Sequestro probatorio - Motivazione - Requisiti necessari - Individuazione - Fattispecie. (Cpp, articoli 253 e 354)

IL PRINCIPIO

Se è vero che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida- anche qualora abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (sezioni Unite, 19 aprile 2018, Botticelli), è altrettanto vero che tale onere di motivazione deve essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (nella specie, la Corte non ha accolto la doglianza della difesa, rilevando la congruità del decreto dal quale emergeva in maniera chiara il rinvenimento di 8 panetti di cocaina, sostanza che costituiva corpo di reato e della quale andava disposta comunque l'apprensione).

Nota

La decisione è in linea con i più recenti arresti con cui le sezioni Unite hanno a chiare lettere ribadito che il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, dovendosi escludere la sussistenza di una sorta di "obbligatorietà" del sequestro del corpo di reato tale da esonerare dall'obbligo di motivazione (sezioni Unite, 19 aprile 2018, Proc. Rep. Trib. Nuoro in proc. Botticelli e altri; in precedenza, sezioni Unite, 28 gennaio 2004, parte civile Ferazzi in proc. Bevilacqua). È stato in proposito puntualizzato che l' obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere comunque modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare [Sezione VI, 12 settembre 2018, Macis).

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione VI, sentenza 12 febbraio-27 maggio 2025 n. 19717; Pres. Fidelbo; Rel. Silvestri; Pm (conf.) Patarnello; Ric. Proc. Rep. Trib. Trani in proc. Da.Pe.

Responsabilità amministrativa degli enti - Sequestro preventivo "impeditivo" - Inammissibilità. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 34 e 53; cpp, articolo 321, comma 1)

IL PRINCIPIO

In tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, non è ammissibile il ricorso al sequestro impeditivo di cui al comma 1 dell'articolo 321 del Cpp, perché la disciplina sul sequestro preventivo dettata nei confronti dell'ente dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2001, è, nonostante la comune denominazione, assolutamente diversa per finalità, ambito di applicazione e regolamentazione dalla disciplina dell'omologa misura cautelare disciplinata dal codice di procedura penale nei confronti della persona fisica. In primo luogo, infatti, vale osservare che il citato articolo 53 prevede che oggetto del provvedimento cautelare "preventivo" possano essere solo le cose di cui è consentita la confisca e cioè, secondo quanto dispone l'articolo 19 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2001, il solo prezzo o profitto del reato ovvero, quando non sia possibile eseguire la confisca delle cose anzidette, somme di denaro, beni ed altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto anzidetti: proprio in questa prospettiva l'articolo 53 prevede che si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3 e 3-bis, 3-ter, 322- bis e 323 del Cpp, senza fare nessun riferimento all'articolo 321, comma 1, del Cpp, il quale, appunto, disciplina, nell'ambito del processo penale verso le persone fisiche, il cosiddetto sequestro preventivo impeditivo. In secondo luogo, milita il rilievo che, nell'ambito del sistema processuale e sanzionatorio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, non è neppure configurabile l'utilità di un ricorso alla misura cautelare ex articolo 321, comma 1, del Cpp, essendovi una "sovrapposizione" tra il sequestro preventivo impeditivo e la più grave delle misure cautelari previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 [l'interdizione dall'attività]: infatti, posto che tra i beni che possono essere oggetto di sequestro preventivo vi è anche l'azienda, attraverso il sequestro preventivo dell'azienda si conseguirebbe il medesimo effetto di un'interdizione totale dell'attività dell'ente, ciò senza limiti temporali particolari (se non quelli della conclusione del procedimento) e superando tutti gli ulteriori limiti previsti per l'applicazione della misura cautelare interdittiva.

Nota

La Corte cambia radicalmente e consapevolmente opinione rispetto al precedente di segno opposto, rappresentato da sezione II, 10 luglio 2018, Sunflower srl, laddove è stato invece ritenuto ammissibile il sequestro impeditivo di cui al comma 1 dell'articolo 321 del Cpp, nell'ambito del procedimento c carico dell'ente, sul rilievo che non sussisterebbe totale sovrapposizione e, quindi, alcuna incompatibilità di natura logica-giuridica fra il suddetto sequestro e le misure interdittive (vuoi per la temporaneità della misura interdittiva, laddove il sequestro è tendenzialmente definitivo ove, all'esito del giudizio di cognizione, sia disposta la confisca; vuoi perché, comunque, sotto il profilo degli effetti, mentre la misura interdittiva "paralizza" l'uso del bene "criminogeno" solo in modo indiretto, al contrario, il sequestro e la successiva confisca colpiscono direttamente il bene, eliminando, quindi, per sempre, il pericolo che possa essere destinato a commettere altri reati). In tale occasione, la Corte ha anche argomentato che è pur vero che l'articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede testualmente che, nei confronti degli enti, si possa applicare il solo sequestro preventivo (del prezzo o del profitto del reato) a fini di confisca di cui all'articolo 321, comma 2, del Cpp, non essendo espressamente previsto il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'articolo 321 del Cpp, ma tale sequestro "impeditivo" dovrebbe ritenersi ammissibile anche nei confronti dell'ente, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata che trova fondamento nell'amplissimo disposto dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 231 del 2001, a norma del quale "per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano [ .... ] in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271", e si giustificherebbe con il fatto che, diversamente, si teorizzerebbe per l'ente un regime privilegiato rispetto a quello generale previsto dal codice di rito, privando la collettività di un formidabile e agile strumento di tutela finalizzato ad eliminare dalla circolazione beni criminogeni.

ESECUZIONE PENALE

Sezione I, sentenza 23 gennaio-23 aprile 205 n. 15844; Pres. Santalucia; Rel. Monaco; Pm (conf.) Costantini; Ric. Ba.

Reato continuato - Continuazione in fase esecutiva - Reato satellite giudicato con rito abbreviato - Aumento di pena - Riduzione premiale prevista per il rito - Necessità - Conseguenze. (Cpp, articoli 442 e 671; Cp, articolo 81)

In tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'articolo 81 del Cp, è soggetto alla riduzione premiale di cui all'articolo 442 del Cpp, e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum.

Sezione I, sentenza 28 marzo-28 aprile 2025 n. 16073; Pres. Siani; Rel. Zoncu; Pm (conf.) Pedicini; Ric. X

Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena - Condizioni - Apprezzamento. (Cp, articolo 147)

In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico. A tal fine, il tribunale è sempre tenuto ad accertare, se del caso con l'ausilio di un perito, il reale stato patologico del detenuto, onde verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un'afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione della pena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispetto della dignità umana, essendo necessario, per il differimento, che la malattia da cui risulti affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando in proposito un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento reiettivo del differimento, basato sulla relazione del medico referente che aveva escluso una situazione sanitaria incompatibile con il regime carcerario e attestato del monitoraggio delle condizioni di salute da parte dei sanitari dell'istituto).

GIURISDIZIONE

Sezione VI, sentenza 17 febbraio-29 aprile 2025 n.16342; Pres. Aprile; Rel. Di Geronimo; Pm (parz. conf.) Lori; Ric. Lo.

Estradizione - Estradizione dall'estero - Misure cautelari - Applicabilità - Presupposti. (Cpp, articolo 714, comma 2)

Ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'articolo 714, comma 2, del Cpp, e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli articoli 274 e 275 del Cpp, con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalità dell'estradando, ed a graduare l'afflittività della singola misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere.

Sezione VI, sentenza 17 febbraio-29 aprile 2025 n.16342; Pres. Aprile; Rel. Di Geronimo; Pm (parz. conf.) Lori; Ric. Lo.

Estradizione - Estradizione dall'estero - Misure cautelari - Ricorso per cassazione - Declaratoria di nullità della misura - Conseguenze. (Cpp, articoli 714 e 719)

Nel caso in cui la Cassazione, in sede di estradizione dall'estero, dichiari la nullità dell'ordinanza cautelare per mancanza di motivazione, l'annullamento deve essere senza rinvio, con la conseguente liberazione dell'estradando. Il vizio di omessa motivazione, infatti, determina la nullità dell'ordinanza cautelare, con la conseguenza che, ove si disponesse l'annullamento con rinvio al fine di consentire alla Corte di appello di redigere una nuova motivazione e sanare il vizio originario, si determinerebbe il perdurare della limitazione della libertà personale dell'arrestato in difetto di un valido titolo cautelare. Rimane salva, ovviamente, la possibilità per il giudice del merito di procedere alla emissione di una nuova ordinanza cautelare, evidentemente emendata dal vizio che ha dato luogo all'annullamento.

MISURE CAUTELARI

Sezione IV, sentenza 15 aprile-17 maggio 2025 n. 18649; Pres. Di Salvo; Rel. Cappello; Pm (conf.) Giorgio; Ric. Po.

Misure cautelari personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari - Rischio di recidiva - Attualità - Significato. (Cpp, articolo 274, comma 1, lettera c))

In tema di misure cautelari personali, l'articolo 274, comma 1, lettera c), del Cpp, nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alta stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.

PROVA PENALE

Sezione I, sentenza 13 dicembre 2024-18 aprile 2025 n. 15507; Pres. Casa; Rel. Valiante; Pm (diff.) Perelli; Ric. X

Perizia - Apprezzamento del giudice sul sapere tecnico-scientifico - Competenza del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Condizioni - Limiti. (Cpp, articoli 187 e seguenti e articoli 220 e seguenti, 606, comma 1, lettera e))

In tema di prova scientifica, la Corte di cassazione deve stabilire, non la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, con la conseguenza che non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente argomentato.

Sezione I, 13 dicembre 2024-18 aprile 2025 n. 15507; Pres. Casa; Rel. Valiante; Pm (diff.) Perelli; Ric. X

Perizia - Attività del perito - Conclusioni - Valutazione difforme del giudice - Ammissibilità - Condizioni. (Cpp, articoli 192, 220 e seguenti)

In tema di valutazione della perizia, occorre considerare che l'iter del logico del ragionamento sviluppato dal perito deve svilupparsi attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, ovverosia la percezione dei dati storici e il successivo giudizio fondato sulla prima: è su tale percezione che il giudice deve portare la sua indagine, discostandosi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basino su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando l'iter logico del perito, rende inattendibili le sue conclusioni.

REATO

Sezione III, sentenza 20-9 maggio 2025 n. 17524; Pres. Ramacci; Rel. Galanti; Pm (parz. conf.) Pedicini; Ric. Proc. gen. App. Ancona in proc. Bu. e altro

Cause di estinzione del reato - Sospensione - Reati commessi fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - Disciplina applicabile. (Cp, articolo 2, comma 4, 159, comma 2, 161 bis; Cpp, articolo 344-bis;legge 23 giugno 2017 n. 103)

In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. "riforma Orlando"), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'articolo 2, comma 4, del Cp assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'articolo 159, comma 2, del Cp, nel testo previsto dall'articolo 11, lettera b), della legge cit. e l'articolo 161-bis del Cp, introdotto dalla legge 27 settembre 2021 n. 134 (la Corte, in parte motiva, ha sostenuto che l'interpretazione adottata è stata avallata dalle sezioni Unite della Corte, sentenza Polichetti, dove si è affermato il principio di diritto secondo cui «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017; mentre per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021»).

Sezione V, sentenza 28 febbraio-28 aprile 2025 n. 16012; Pres. Borrelli; Rel. Brancaccio; Pm (diff.) Sturzo; Ric. parte civile Consiglio notarile distrettuale di X in proc. Mo.

Reati contro la fede pubblica - Falsità in atti - Contenuto della falsità - Falsità innocua - Fattispecie. (Cp, articolo 476, comma 2)

È configurabile il reato di falso quando la falsità ricade, oltre che su contenuti alla prova dei quali l'atto è specificamente destinato, anche su requisiti formali e necessari dell'attestazione, quali i dati di presenza, relativi al tempo e al luogo di essa e di formazione dell'atto, asseverati dal pubblico ufficiale. In tale ipotesi, infatti, non può ritenersi sussistente il cd. falso innocuo, che è tale solo se la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto, non incide sul suo significato comunicativo e non ne altera il senso in alcun modo (nella specie, l'imputata, quale notaio delegato dal giudice per l'esecuzione immobiliare, aveva sottoscritto verbali di aste immobiliari deserte, attestando, contrariamente a quanto accertato, di averli redatti nella sede del tribunale e alla presenza di due avvocati: la Corte, accogliendo il ricorso della parte civile, ha annullato con rinvio, agli effetti civili, la sentenza che aveva mandato assolta l'imputata dal reato di falso in atto pubblico fidefacente sostenendo erroneamente che si fosse trattato di un falso innocuo).

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