REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione IV, sentenza 2 aprile-22 aprile 2025 n. 15701; Pres. Ciampi; Rel. Pezzella; Pm (conf.) Esposito; Ric. D. Pa.

Fatti lesivi provocati da un animale - Obbligo di custodia - Responsabilità - Ambito di applicazione. (Cp, articoli 40 e seguenti, 589 e seguenti, 672)

IL PRINCIPIO
L'obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista anche una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto tra l'animale e una data persona, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico, risultando finanche irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell'animale all'anagrafe canina o all'apposizione di un microchip di identificazione. La posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione, e discende anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013.

Nota

In termini, di recente, sezione IV, 20 giugno 2023, Latilla, secondo la quale l'obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione, anche di mera detenzione, tra l'animale e una data persona, essendo quindi a tal fine sufficiente una mera detenzione di fatto e non essendo invece necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico. Ma già in precedenza la Corte di cassazione ha avuto occasione di precisare che, in tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'articolo 672 del Cp relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico (tra le altre, sezione IV, 2 luglio 2010, Vallone, in una fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato sottolineando come gli accertamenti di merito avessero evidenziato che l'animale era sicuramente in suo possesso, essendo irrilevante il profilo della formale proprietà dell'animale, che l'imputato voleva ricondurre ad altro componente della propria famiglia).

STUPEFACENTI

Sezione IV, sentenza 15 aprile-17 maggio 2025 n. 18639; Pres Di Salvo; Rel. Vignale; Pm (conf.) Giorgio; Ric. Fi.

Attività illecite - Detenzione - Destinazione ad un uso non esclusivamente personale - Dimostrazione - Onere della prova a carico dell'accusa - Fattispecie. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73)

IL PRINCIPIO
Ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all'articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio. In questa ottica, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto non consente di presumere che la sostanza sia destinata ad uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente se le modalità del fatto siano tali da escludere tale destinazione. Nondimeno, però, il dato ponderale e il numero delle dosi ricavabili dalla sostanza detenuta, costituiscono un indizio della destinazione della sostanza ad uso di terzi e tale indizio assume maggiore rilevanza al crescere del numero delle dosi ricavabili (nella specie, il reato è stato ritenuto correttamente ravvisato, avendo il giudice di merito valorizzato, tra l'altro, proprio il dato ponderale della sostanza stupefacente del tipo marijuana detenuta, considerato di assoluto rilievo trattandosi di 1.742 dosi medie singole; e ciò anche alla luce della suddivisione della sostanza in tre sacchetti oltre che dell'insufficiente allegazione di una destinazione della sostanza ad un uso personale).

Nota

È assunto pacifico quello secondo cui, in presenza della condotta di detenzione di sostanze stupefacenti, non spetta all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (cfr., tra le tante, sezione VI, 18 settembre 2020, Canduci; nonché, sezione IV, 4 luglio 2023, Fragapane; sezione VI, 9 novembre 2023, Stranieri). In questa ottica, per soddisfare l'onere della prova a carico dell'accusa, è importante il comma 1-bis, lettera a), dell'articolo 75 del dpr n. 309 del 1990, perché indica gli "elementi sintomatici", oggettivi e soggettivi, dai quali si può argomentare la conclusione della destinazione a terzi della sostanza stupefacente. Da questi elementi, per poter pervenire alla condanna, occorre ovviamente che sia possibile inferirne la destinazione a terzi con rigore e certezza, attraverso un procedimento logico sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (cfr. sezione VI, 1° febbraio 2024, Nigro). Sulla questione, di recente, sezione IV, 8 aprile 2025, Guan, laddove si è affermato, appunto, che la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova mentre grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio. Per l'effetto, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.

ESECUZIONE PENALE

Sezione I, sentenza 23 gennaio-23 aprile 2025 n. 15839; Pres. Santalucia; Rel. Monaco; Pm (conf.) Aniello; Ric. D. Si.

Trattamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Procedimento - Relazione sull'osservazione intramuraria - Obbligo di acquisizione a carico del giudice - Sussistenza - Condizioni - Limiti. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 47; dpr 30 giugno 2000 n. 230, articoli 97 e 98)

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, la relazione dell'UEPE deve essere necessariamente acquisita nel solo caso in cui il periodo di detenzione sofferto sia idoneo, in ragione del lasso di tempo consistente, a consentire l'osservazione della personalità del detenuto e a elaborare il programma di trattamento.

Sezione I, sentenza 23 gennaio-23 aprile 2025 n. 15839; Pres. Santalucia; Rel. Monaco; Pm (conf.) Aniello; Ric. D. Si.

Trattamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Valutazione. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 47; dpr 30 giugno 2000 n. 230, articoli 97 e 98)

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta: a tal riguardo, peraltro, non basterebbe accertare la sola assenza di indicazioni negative, ma occorre invece verificare anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 20 marzo-28 aprile 2025 n. 15987; Pres. Miccoli; Rel. Sessa; Pm (parz. diff.) Lettieri; Ric. To.

Reati fallimentari - Bancarotta - Circostanze attenuanti - Danno patrimoniale di speciale tenuità - Parametri di valutazione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216 e 219, comma 3)

In tema di bancarotta, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento. Ne deriva che l'apprezzamento relativo alla particolare tenuità del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva, che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti. Con particolare riguardo, poi, alla bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori.

FISCO

Sezione III, sentenza 3 dicembre 2024-18 aprile 2025 n. 15472; Pres. Galterio; Rel. Zunica; Pm (conf.) Esposito; Ric. Ba.

Reati tributari - Indebita compensazione - Elemento soggettivo. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articolo 10 quater)

In tema di reato di cui all' articolo 10 quater del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, sotto il profilo soggettivo, l'inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il Fisco.

IMPUGNAZIONI PENALI

Sezione II, sentenza 15 aprile-23 aprile 2025 n. 15770; Pres. Pellegrino; Rel. Alma; Ric. Gu. e altro

Appello - Concordato in appello - Ricorso per cassazione - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cpp, articoli 599- bis, 606 e seguenti, 610, comma 5-bis)

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex articolo 599-bis del Cpp che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex articolo 129 del Cpp e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (per l'effetto, a fronte di un ricorso con cui ci si doleva genericamente del trattamento sanzionatorio, ma in assenza di illegalità della pena, la Corte lo ha dichiarato inammissibile con procedura de plano ex articolo 610, comma 5-bis, del Cpp).

INTERNET E INFORMATICA

Sezione VI, sentenza 1° aprile-8 aprile 2025 n. 13585; Pres. Di Stefano; Rel. Tondin; Pm (parz. conf.) Salvadori; Ric. Ca.

Sequestro penale - Sequestro probatorio - Dati informatici - Provvedimento - Necessità del provvedimento del giudice - Fattispecie. (Cpp, articoli 253 e 254 bis)

L'accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede il controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, che [secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, intervenuta con la decisione della Grande Camera, 4 ottobre 2024, Causa C-548/21, intervenuta sull'interpretazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali] devono essere "terzi" rispetto all'organo che richiede l'accesso. Ne consegue che tale funzione di controllo non può essere esercitata dal pubblico ministero, per la sua natura di parte processuale, a prescindere dal suo statuto di autonomia. Laddove quindi il pubblico ministero abbia proceduto direttamente al sequestro dei dati ritenuti utili ai fini delle indagini ciò può determinare un pregiudizio dei diritti della difesa, con conseguente nullità dell'atto (ciò che però nella specie è stato escluso, per essere intervenuto comunque, rispetto al sequestro, il tribunale del riesame, adito ai sensi dell'articolo 324 del Cpp, per cui l'interessato non aveva subito alcuna lesione dei propri diritti fondamentali al rispetto della vita privata e dei dati personali, essendovi stata una valutazione del giudice sul provvedimento di sequestro, effettuata con pieni poteri di cognizione, e ciò aveva garantito un esame effettivo e indipendente circa la necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati).

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione V, sentenza 4 aprile-28 aprile 2025 n. 16008; Pres. Pistorelli; Rel. Cuoco; Pm (diff.) Ceroni; Ric. Ia.

Furto - Elemento soggettivo - Contenuto. (Cp, articoli 624 e 625)

Il profilo soggettivo del reato di furto si sostanzia nella consapevolezza dell'altruità della cosa sottratta, nella volontarietà della sottrazione e dell'impossessamento e nello specifico fine di trarre profitto per sé o per altri. Ne discende che l'opinione di impossessarsi della cosa altrui con il consenso dello avente diritto o l'ignoranza dell'altruità del bene sottratto fa venir meno il dolo del reato di furto, per la cui sussistenza è necessaria la coscienza di agire contro o senza la volontà del titolare.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Pres. Di Stefano; Rel. Di Nicola Travaglini; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. Proc. gen. App. Catanzaro in proc. X

Reati contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Inottemperanza - Applicabilità del fatto di particolare tenuità in caso di inottemperanza - Esclusione. (Cp, articoli 131-bis e 570-bis)

L'articolo 570-bis del Cp punisce la condotta di chi "si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli", e , a tal riguardo, deve escludersi, a fronte di un accertato protratto e totale inadempimento del versamento dell'assegno di mantenimento, per anni, a favore del figlio minorenne, che possano incidere sull'offensività della norma incriminatrice regalie o la supplenza di terzi (la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha pertanto annullato la sentenza che aveva applicato la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del Cp, valorizzando erroneamente le regalie che nel tempo il genitore inottemperante aveva effettuato in favore del figlio).

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione IV, sentenza 11 marzo-18 aprile 2025 n. 15456; Pres. Montagni; Rel. Cirese; Pm (conf.) Mignolo; Ric. X e altro

Omicidio stradale - Configurabilità - Condizioni. (Cp, articolo 589-bis)

In tema di circolazione stradale, è ravvisabile la fattispecie di cui all'articolo 589 bis del Cp [anziché quella di cui all'articolo 589 del Cp] non solo quando la violazione della normativa sulla circolazione stradale sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada fattispecie in cui erano imputati i responsabili degli enti gestori della strada per il crollo di un cavalcavia a seguito del quale un utente era deceduto e altri erano rimasti feriti].

REATO

Sezione VI, sentenza 25 marzo-23 aprile 2025 n. 15785; Pres. Di Stefano; Rel. Di Nicola Travaglini; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. Proc. gen. App. Catanzaro in proc. X

Cause di non punibilità - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Inapplicabilità - Ragioni. (Cp, articoli 131-bis e 570-bis)

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui all'articolo 570-bis del Cp, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio (la Corte ha precisato che si tratta di un reato "a consumazione prolungata" in cui ciascuna omessa contribuzione aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato)

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