PROVA PENALE
Mezzi di prova - Gps e positioning - Mezzi atipici - Utilizzabilità. (Cpp, articolo 187 e seguenti)
IL PRINCIPIO
In tema di pedinamento elettronico, i dati di positioning e GPS, costituiscono mezzi di ricerca della prova atipici, che ben possono risultare da informative di polizia giudiziaria nelle quali vengano trasfusi e così entrare a far parte del materiale probatorio utilizzabile ai fini del giudizio attraverso la deposizione degli ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano condotto le indagini, senza essere assoggettato alla disciplina delle operazioni di intercettazioni telefoniche.
In termini, sezione VI, 9 marzo 2023, Proc. gen. App. Caltanissetta ed altri in proc. Bonfirraro e altri, secondo la quale la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (cosiddetto "pedinamento elettronico") è mezzo di ricerca della prova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia la disciplina di cui all'articolo 132, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i principi affermati dalla sentenza della Cgue del 5 aprile 2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di "data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni. Sulla questione anche sezione V, 27 febbraio 2002, Bresciani e altro, dove si è affermato che la localizzazione tramite sistema satellitare (così detto GPS) degli spostamenti di un soggetto nei confronti del quale sono in corso indagini, benché comporti un controllo non poco invasivo a carico del soggetto medesimo, non è in alcun modo assimilabile alla attività di intercettazione, prevista dagli articoli 266 e seguenti del Cpp e non necessita quindi di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari; nonché, sezione IV, 21 aprile 2022, Bresciani, per la quale la localizzazione "da remoto", a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS), degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, né in una lesione dell'inviolabilità del domicilio.
STUPEFACENTI
Circostanza attenuante della collaborazione - Concedibilità - Condizioni - Fattispecie. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73, comma 7)
IL PRINCIPIO
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'articolo 73, comma 7, Dpr n. 309/1990 è necessario un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (nella specie, correttamente secondo la Corte di legittimità, era stata esclusa l'attenuante essendosi argomentato che le dichiarazioni rese dall'imputato non avevano prestato alcun significativo contributo alle indagini, né per l'interruzione dei traffici criminali).
La giurisprudenza è nel senso che il giudice deve riconoscere l'attenuante della "collaborazione" (articolo 73, comma 7, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309) solo in presenza di un comportamento collaborativo realmente utile ed efficiente. Deve trattarsi, cioè, di un contributo "completo", per quanto ovviamente a conoscenza del collaborante, che si sia risolto nella sottrazione all' attività criminosa di risorse (mezzi finanziari, stupefacenti, umane), anche se non necessariamente considerevoli dal punto di vista quantitativo, e che sia risultato, in concreto, "utile" e "proficuo" nel contrasto delle attività criminose presenti o future. A tal fine, il giudice deve spiegare le ragioni in forza delle quali ritenga sussistenti tali caratteristiche, soffermandosi sulle circostanze rilevanti: in primo luogo, la completezza ed esaustività della collaborazione (il dichiarante deve aver fornito tutto il suo patrimonio di conoscenze); in secondo luogo, le risorse in concreto sottratte all'attività criminosa (sequestri di quantitativi di sostanze stupefacenti, chiamate in correità di complici, ecc.); in terzo luogo, la concreta utilità per il contrasto dell'attività criminosa determinatasi a seguito del contributo collaborativo (apprezzamento particolarmente approfondito specie quando le risorse sottratte risultassero oggettivamente non considerevoli). Il giudice, invece, deve negare l'attenuante, dovendone ovviamente spiegare le ragioni, specie a fronte di un'esplicita richiesta in tal senso dell'interessato, in presenza di un contributo collaborativo incompleto o, comunque, in concreto, non definibile come utile, significativo, proficuo nell'ottica del contrasto delle attività criminose (in tal senso, sezione IV, 13 novembre 2008, Madda; nonché, sezione IV, 2 aprile 2009, Maida; più di recente, sezione III, 10 dicembre 2020, Dangelo e altro, per la quale l'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 73, comma 7, cit. può essere riconosciuta soltanto in presenza di un contributo di particolare incidenza, efficace ed utile per interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, dovendosi invece escludersi l'efficacia di dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio o che riguardano circostanze di rilevanza marginale: nella specie, il diniego dell'attenuante era stato motivato correttamente, secondo la Corte, sul rilievo che le informazioni offerte erano intervenute con riferimento a reati già consumati e risultanti dal tenore delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate).
CIRCOLAZIONE STRADALE
Guida sotto l'influenza dell'alcool - Circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale- Incidente stradale - Nozione - Ambito di applicabilità. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186, comma 2 bis)
Il concetto di "incidente stradale", rilevante ai dell'integrazione dell'aggravante prevista dal comma 2 bis dell'articolo 186 del codice della strada, è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente. La previsione, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo, derivanti dalle inadeguate condizioni che psicofisiche nelle quali l'agente si pone alla guida. Quindi, ciò che rende la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo, essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento dell'aggravante, la dipendenza causale dell'incidente dalla condotta alla guida del conducente, e rimanendo escluso dall'area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica.
LAVORO E FORMAZIONE
Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Ambito di applicazione - Committente che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo - Responsabilità - Condizioni. (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 26)
In tema di infortuni sul lavoro, è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo. Il committente, dunque, nel caso di affidamento di lavori in economia, ha l'obbligo primario di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, in quanto il contratto che in questo caso si conclude tra le parti è, senz'altro, un contratto assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto per il quale trova applicazione il decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare l'articolo 26. Ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è del resto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto scritto, essendo sufficiente che, nella fase di progettazione dell'opera, intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi. Alla posizione di garanzia in tal modo assunta è connesso anche, ai sensi del citato articolo 26 l'obbligo di fornire ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare.
PROVA PENALE
Sequestro penale - Sequestro preventivo - Sequestro finalizzato alla confisca - Presupposti - Periculum in mora - Necessità - Motivazione - Generico riferimento all'incapienza del patrimonio societario - Insufficienza. (Cpp, articolo 321, comma 2)
La motivazione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 321, comma 2, del Cpp deve avere a oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l'apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile, senza che rilevi, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa) (cfr. Sezioni unite, 24 giugno 2021, Ellade) [nella specie, invece, erroneamente il giudice della cautela aveva motivato ancorando l'affermazione del periculum alla titolarità di un patrimonio societario non tale da garantire in prospettiva quello suscettibile di confisca, senza però valorizzare le ragioni per le quali il bene, nelle more del giudizio, poteva essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, e, quindi, per la Corte, erroneamente era stato adottato un automatismo decisorio basato sul collegamento del pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento all'incapienza della società].
REATI CONTRO LA PERSONA
Atti persecutori - Condotta materiale - Rilevanza anche delle molestie indirette - Fattispecie. (Cp, articolo 612 bis)
Ai fini del delitto di atti persecutori, possono rientrare nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata, come le condotte eventualmente anche dirette verso soggetti che siano legati alla vittima da un rapporto qualificato di vicinanza, da intendersi non solo in senso formale, ma come idoneità della relazione interpersonale, secondo l'id quod plerumque accidit, a giustificare il verificarsi dell'evento di danno anche nei riguardi della persona offesa. Ciò che può verificarsi ponendo in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, ma agendo nella consapevolezza che la parte offesa venga posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita così da determinare, quale conseguenza voluta, l'impossibilità o, comunque, la difficoltà per la persona offesa di trovare un lavoro o di frequentare un determinato luogo.
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti - Invio - Consumazione - Rilevanza ai fini della competenza. (Cp, articolo 612 ter, Cpp, articoli 8 e 9)
In tema di revenge porn, le condotte di "invio", come quelle di "pubblicazione" e di "diffusione", punite dall'articolo 612 ter, commi 1 e 2, del Cp, si consumano nel momento in cui l'autore digiti, quando le medesime avvengano attraverso strumenti informatici, il comando che ne dispone l'invio o la diffusione, non potendosi pertanto dare rilievo alcuno al pervenimento delle immagini all'indirizzo o alla destinazione scelta. Se ne deduce che, anche ai fini della individuazione del giudice competente per territorio, irrilevante è il luogo in cui le immagini sessualmente esplicite sono state ricevute, costituendo, il pervenimento delle stesse, un momento successivo alla già avvenuta consumazione del reato (nella specie, non essendo stato individuato il luogo di consumazione del reato e non potendosi pertanto fissare la competenza per territorio ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Cpp, la Cassazione ha ritenuto dovesse farsi riferimento alle regole supplettive stabilite dall'articolo 9 del Cpp e, in particolare, esclusa l'applicabilità del comma 1, relativa al luogo ove si sia consumata parte della condotta, alla regola prevista dal comma 2 dello stesso articolo 9, basata sul luogo di residenza dell'imputato).
Reati contro la libertà individuale - Atti persecutori - Elemento materiale - Lesioni volontarie - Rilevanza. (Cp, articolo 612 bis)
Integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi cagiona lesioni personali volontarie a danno della persona offesa, trattandosi di una modalità di consumazione del reato che rientra nella nozione di molestia, in quanto concretizza un'indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.
STUPEFACENTI
Istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti di persona minore - Condotta materiale - Istigazione - Significato. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 82)
Il delitto di induzione all'uso di sostanze stupefacenti, aggravato dalla minore età del soggetto passivo (articolo 82, comma 2, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309), sussiste quando la condotta dell'agente si caratterizza per la coazione psicologica del soggetto passivo ovvero si risolve nell'apprezzabile sollecitazione, suggestione, persuasione del medesimo al fine di determinarlo al consumo della droga, dovendosi invece escludere che l'elemento oggettivo del suddetto reato sia integrato attraverso la richiesta o l'invito ad utilizzare lo stupefacente ovvero quando lo stesso agente si limiti a rafforzare la decisione assunta autonomamente dal minore di procedere a tale utilizzo.
Istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti di persona minore - Pregresso utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del minore - Irrilevanza. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 82)
Poiché la ratio della norma incriminatrice di cui all'articolo 82 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309 è quella di sanzionare qualsiasi condotta idonea a determinare o incentivare la volontà altrui di fare uso di sostanze stupefacenti, a prescindere dall'eventuale pregresso consumo da parte della persona offesa, la circostanza che il minore abbia già in precedenza fatto uso di sostanze stupefacenti non incide in alcun modo sulla configurabilità del reato, dal momento che la norma in questione ha una finalità di tutela generale ed individuale, mirata a prevenire qualsiasi forma di influenza o persuasione sull'altrui volontà.


