PENA
Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Semilibertà e detenzione domiciliare - Esecuzione - Competenza - Attribuzione al magistrato di sorveglianza. (Cp, articolo 20-bis; cpp, articoli 661, 667, comma 4, 678, comma 1-bis; legge 24 novembre 1981 n. 689, articoli 62, 64, 66, 68)
IL PRINCIPIO
Il sistema dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e del controllo sull'adempimento delle loro prescrizioni non contempla in alcuna eventualità l'intervento del pubblico ministero e neppure alcun coinvolgimento mediante la richiesta di pareri preventivi, nemmeno nell'ipotesi in cui sia chiamato ad emettere provvedimento di cumulo.
Ha argomentato la Cassazione, in parte motiva, che è solo l'impulso avente ad oggetto l'avvio dell'esecuzione che è affidato al pubblico ministero che ha il compito di trasmettere la sentenza al magistrato di sorveglianza (articolo 661, comma 1, del Cpp; articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689). L'articolo 62 citato, a sua volta, stabilisce che il magistrato di sorveglianza, ricevuta la sentenza, procede a norma dell'articolo 678, comma 1-bis, del Cpp, conseguendone che deve emettere senza formalità e senza contraddittorio, con le modalità descritte dall'articolo 667, comma 4, del Cpp, l'ordinanza con cui conferma o modifica le modalità esecutive e le prescrizioni della pena. Tale ordinanza, secondo il comma 1 dell'articolo 62 citato, è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato, o in mancanza all'Arma dei Carabinieri, nonché all'Uepe. La competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza nella cura dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive risulta confermata anche dalle procedure stabilite agli articoli 64, 66 e 68 della legge n. 689 del 1981: i provvedimenti di modifica delle loro modalità esecutive, di revoca a causa dell'inosservanza delle prescrizioni, di sospensione della loro esecuzione sono adottati, infatti, dal magistrato di sorveglianza senza alcuna iniziativa o coinvolgimento del pubblico ministero, in quanto gli organi di polizia e l'Uepe, che controllano il condannato sottoposto a tali sanzioni, riferiscono eventuali problematiche o violazioni direttamente al magistrato stesso, il quale, senza interessare il pubblico ministero o acquisire il suo parere, altrettanto direttamente provvede. Da queste premesse in diritto, la Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato, ritenendolo abnorme, il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, nell'ambito di un procedimento esecutivo della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, modificate le prescrizioni, aveva poi restituito gli atti al pubblico ministero, ordinandogli di emettere l'ordine di esecuzione e di annotarlo, insieme al fine pena, sullo stato di esecuzione; si trattava, secondo la Cassazione, dell'imposizione di un adempimento non previsto dall'ordinamento e è del tutto privo di efficacia, dal momento che l'esecuzione della sanzione ha inizio con la consegna al condannato dell'ordinanza stessa. Sulla tematica, in senso conforme, di recente, sezione I, 8 maggio 2025, che ha appunto affrontato il tema della competenza in sede di esecuzione in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, affermando che: la competenza a provvedere nella materia delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (articolo 20-bis del Cp) si radica in capo al magistrato di sorveglianza, attesa la sequenza procedurale prefigurata dal combinato disposto degli articoli 661 del Cpp e dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 68. In particolare, l'articolo 661, comma 1, del Cpp, attribuisce espressamente la competenza all'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare al magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 689 citata. Diversamente, invece, per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità la competenza sull'esecuzione della misura, ai sensi dell'articolo 661, comma 1-bis, del Cpp, deve essere attribuita al giudice che ha irrogato la pena al condannato nel giudizio di cognizione, che deve provvedere a norma dell'articolo 63 della legge n. 689 del 1981.
PROCEDIMENTO PENALE
Riti alternativi al dibattimento - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Condizione di ammissibilità per taluni reati collegata alla restituzione del prezzo o del profitto - Finalità e condizioni - Conseguenze. (Cpp, articolo 444, comma 1-ter)
IL PRINCIPIO
La ratio dell'articolo 444, comma 1-ter, del Cpp è quella di escludere che l'autore dei reati contro la pubblica amministrazione, tassativamente indicati [articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del Cp; tra i quali non rientra l'articolo 321 del Cp] possa fruire dei benefici connessi al patteggiamento (riduzione della pena), ove non abbia provveduto a rinunciare al vantaggio economico derivante dal reato con riferimento al profitto o al prezzo del reato. La restituzione del prezzo o del profitto del reato, quale condizione processuale di ammissibilità del rito del patteggiamento, va modulata con riguardo alla imputazione per la quale è stata esercitata l'azione penale e il suo adempimento prescinde dall'interesse personale dell'avente diritto alla restituzione, essendo al contrario rilevante il solo interesse dell'imputato ad accedere al patteggiamento, con la conseguenza che, anche ove la restituzione non sia materialmente o giuridicamente possibile, come nel caso di estinzione dell'ente depauperato dal peculato o di morte della persona danneggiata (si pensi al peculato commesso dal tutore dell'incapace, o al sopravvenuto decesso della vittima della concussione), tale condizione trova comunque applicazione, essendo sempre suscettibile di esecuzione nelle forme del deposito presso la cancelleria del giudice che procede. La restituzione del profitto o del prezzo del reato resta peraltro in ogni caso affidata al vaglio del giudice che procede, il quale potrebbe, all'esito della definizione del patteggiamento, non disporla, ma provvedere, in alternativa, alla confisca dei valori offerti in restituzione, ove ne ricorrano i presupposti di legge. Ciò vale sempre nel caso in cui il reato sia la corruzione, atteso che diversamente dal peculato o dalla concussione, la restituzione del prezzo o del profitto del reato non potrebbe mai essere eseguita, non essendovi un soggetto danneggiato dal reato, trattandosi di un reato a concorso necessario che esclude il diritto alla restituzione da parte del corruttore nei confronti del corrotto, con la conseguenza che la somma offerta in restituzione dal corrotto per poter accedere al patteggiamento sarebbe sempre e solo suscettibile di confisca in caso di accoglimento della richiesta di pena patteggiata.
In materia di reati contro la pubblica amministrazione, nel tempo, sono state introdotte disposizioni finalizzate ad implementare gli strumenti utilizzabili per "spogliare" il reo del profitto ottenuto dall'attività illecita. Sicuramente, la norma di maggiore interesse è proprio l'articolo 444, comma 1-ter del Cpp, che fonda una vera e propria condizione meramente processuale di ammissibilità del rito speciale del patteggiamento, tanto che la sentenza che avesse accolto il patteggiamento in assenza della previa restituzione sarebbe una sentenza illegale, ricorribile in cassazione. Accanto a tale istituto si segnalano anche a) la previsione di una nuova misura sanzionatoria, rappresentata dalla riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta illecita del funzionario (articolo 322 quater del Cp); e b) la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale all'effettivo pagamento della somma prevista a titolo di riparazione pecuniaria e, comunque, alla restituzione del profitto del reato (articolo 165, comma 4, del Cp). Sull'istituto previsto dall'articolo 444, comma 1-ter, del Cpp, si è affermato che la disposizione che l'ha introdotto (come è noto, la legge 27 maggio 2015 n. 69), avendo configurato "una condizione meramente processuale di ammissibilità del rito del patteggiamento", si colloca conseguentemente nell'ambito delle norme a natura esclusivamente procedimentale, applicabili quindi in tutte le ipotesi in cui la richiesta di applicazione della pena viene formulata dopo l'entrata in vigore della disposizione, anche laddove il reato cui la richiesta si riferisca sia stato commesso in epoca precedente (sezione VI, 25 gennaio 2017, Proc. gen. App. Trieste in proc. Mirelli: secondo la Corte, a diversa conclusione si sarebbe dovuto pervenire laddove si fosse trattato di una norma di diritto penale sostanziale, quale quella che introduce la sanzione della confisca del profitto del reato di cui all'articolo 322-ter del Cp, perché in tal caso, proprio la natura sostanzialmente sanzionatoria della disposizione, ne avrebbe impedito l'applicazione retroattiva a fatti di reato commessi prima della sua introduzione).
ESECUZIONE PENALE
Trattamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca in caso di sopravvenienza di una misura cautelare - Condizioni. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 47, comma 11)
L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione. Infatti, a fronte del disposto normativo secondo cui «l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alla prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova» (articolo 47, comma 11, dell'ordinamento penitenziario], si deve escludere ogni automatismo tra revoca della misura ed emissione del provvedimento cautelare, spettando al giudice la valutazione circa la sopravvenuta incompatibilità, alla luce delle ragioni giustificative dell'ordinanza cautelare, del nuovo quadro di riferimento, rispetto alle condizioni presenti al momento della concessione della misura alternativa: e ciò, specialmente laddove i fatti posti a fondamento dell'ordinanza genetica siano antecedenti alla decisione di applicazione del beneficio penitenziario.
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Riti alternativi al dibattimento - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Condizione di ammissibilità per taluni reati collegata alla restituzione del prezzo o del profitto - Mancanza - Ricorribilità della sentenza di patteggiamento. (Cpp, articoli 444, comma 1-ter, e 606)
In tema di patteggiamento nei reati contro la pubblica amministrazione, è ricorribile per cassazione la sentenza pronunciata in difetto della restituzione integrale del prezzo o del profitto prevista ex articolo 444, comma 1-ter, del Cpp, dal momento che essa ratifica un accordo illegale, concluso violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito; vizio quindi deducibile ex articolo 606, lettera c), del Cpp, secondo il regime generale delle impugnazioni.
PENA
Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Incompatibilità con la sospensione condizionale della pena- Condizioni- Limiti (Cp, articoli 20-bis e 163; legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 61-bis)
L'incompatibilità tra le sanzioni sostitutive previste dall'articolo 20-bis del Cp e l'applicazione della sospensione condizionale della pena è stata espressamente stabilita dall'articolo 61-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, così come inserito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (Riforma Cartabia). Pertanto, il divieto di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nei casi in cui sia disposta la sospensione condizionale della pena non può valere per i fatti commessi prima del richiamato novum introdotto con la Riforma Cartabia, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'articolo 2, comma 4, del Cp, che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato.
PROCEDIMENTO PENALE
Riti alternativi al dibattimento - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Condizione di ammissibilità per taluni reati collegata alla restituzione del prezzo o del profitto - Rapporti tra la restituzione e la confisca (Cpp, articolo 444, comma 1-ter; Cp, articoli 240 e 322-ter)
In tema di patteggiamento nei reati contro la pubblica amministrazione, la confisca del profitto del reato non può essere disposta nel caso di restituzione integrale della somma illecitamente ottenuta dal reato (ai sensi dell'articolo 444, comma 1-ter del Cpp), poiché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione afflittiva contrastante i principi costituzionali. Per converso, la confisca del profitto, ove disposta, non ha un effetto sanante rispetto alla inosservanza della condizione di ammissibilità del rito del patteggiamento prevista dal citato articolo 444, comma 1-ter, del Cpp, che costituisce una condizione processuale di ammissibilità del rito del patteggiamento.
PROVA PENALE
Testimonianza - Persona offesa - Valutazione della prova - Apprezzamento. (Cpp, articoli 192, 194 e 196)
Le dichiarazioni della persona offesa dal reato possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. Qualora, peraltro, risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione. 275312).
REATI CONTRO LA PERSONA
Reati contro la libertà sessuale - Casi di minore gravità - Parametri di riferimento - Configurabilità - Valutazione - Criteri. (Cp, articoli 133 e 609 bis, comma 3)
In tema di reati sessuali, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'articolo 609-bis, ultimo comma, del Cp, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità.
Reati contro la libertà sessuale - Tentativo - Casi di minore gravità - Parametri di riferimento - Configurabilità - Valutazione - Criteri. (Cp, articoli 56, 133 e 609-bis, comma 3)
In tema di reati sessuali, nell'ipotesi del tentativo, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'articolo 609-bis, ultimo comma, del Cp, non si deve tener conto dell'azione effettivamente compiuta dall'agente, ma di quella che lo stesso aveva intenzione di porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà, non potendo tuttavia prescindersi, nell'ambito di una valutazione globale del fatto, dalla considerazione delle modalità attuative del reato, degli atti compiuti, del grado di invasività della condotta realizzata, nonché del danno psichico direttamente cagionato e non di quello che ipoteticamente sarebbe derivato dal compimento degli atti sessuali.


