REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione V, sentenza 19 febbraio-14 aprile 2025 n. 14565 - Pres. Catena; Rel. Bifulco; Pm (conf.) Epidendio; Ric. Bu. e altri

Furto - Circostanze aggravanti - Destrezza - Nozione. (Cp, articoli 624 e 625, comma 1, numero 4)

IL PRINCIPIO

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo [cfr. Sezioni unite, 27 aprile 2017, Quarticelli].

Nota

In tema, cfr. Sezioni unite, 27 aprile 2017, Quarticelli, secondo le quali la circostanza aggravante della destrezza di cui all'articolo 625, comma 1, numero 4, del Cp, richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore della cosa (da queste premesse, la Corte ha escluso l'aggravante, per l'effetto annullando senza rinvio la sentenza di condanna per mancanza di querela, in una vicenda in cui l'imputato, all'interno di un esercizio commerciale, risultava avere asportato un computer portatile, prelevato dal bancone in un momento di distrazione del titolare e dei clienti presenti: in tale condotta, secondo le Sezioni unite, difettavano i presupposti della destrezza come sopra ricostruita).

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione V, sentenza 19 febbraio-14 aprile 2025 n.14581 - Pres. Catena; Rel. Belmonte; Pm (conf.) Epidendio; Ric. X.

Atti persecutori - Reiterazione delle condotte - Necessità - Condizioni. (Cp, articolo 612 bis)

IL PRINCIPIO

Il reato di stalking, rientrando nella categoria dei reati abituali, può risultare configurato anche da "due sole condotte di minaccia o molestia" come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, anche se le condotte siano commesse in un breve arco di tempo, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. Un solo episodio, per quanto grave, non assumerebbe, invece, rilievo.

Nota

La giurisprudenza è costante nel ritenere che integrano il reato di atti persecutori, che costituisce reato abituale, anche due sole condotte tra quelle descritte dall'articolo 612 bis del Cp, anche laddove reiterate in un arco di tempo molto ristretto, purché si tratti di atti autonomi; mentre, invece, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato di ansia e di paura o altro degli eventi naturalistici del reato, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice de qua, potendolo essere, semmai, alla stregua di precetti diversi (di recente, Sezione V, 14 maggio 2024, X.; Sezione V, 13 settembre 2023, X.; Sezione V, 10 febbraio 2021, X.; Sezione V, 19 giugno 2019, S., secondo la quale, tuttavia, è pur sempre necessario che si tratti di atti autonomi, il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice, mentre, un solo episodio, per quanto grave, non assumerebbe rilievo; Sezione V, 11 febbraio 2019, C. ed altro; Sezione V, 3 aprile 2017, parte civile C. in proc. P. ed altro; sezione V, 3 luglio 2015, M.). Sul punto, cfr. anche Sezione V, 16 dicembre 2015, M., secondo cui il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva: la caratteristica dell'incriminazione è, quindi, la reiterazione (anche solo per due volte) delle condotte, le quali possono essere o no autonomamente perseguibili come reati, potendo infatti rilevare anche comportamenti non specificamente oggetto di norme incriminatrici di parte speciale - quali appostamenti, pedinamenti, ecc.- purché l'abitualità - e, quindi, la ripetizione- degli stessi si traduca nella percezione di atti persecutori idonei a cagionare uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice; nonché, con specifico riguardo alla collocazione temporale degli atti persecutori, Sezione V, 8 luglio 2019, M., per la quale il delitto previsto dell'articolo 612 bis del Cp, quale reato abituale improprio a reiterazione necessaria delle condotte, è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento. Nella medesima prospettiva, con specifico riguardo alla collocazione temporale degli episodi oggetto di incriminazione, cfr. Sezione V, 17 novembre 2020, X., la quale, sul rilievo della non necessità che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale, ha ravvisato il reato in una vicenda in cui i fatti incriminati si erano svolti nell'arco della stessa mattinata e si erano consumati nello stesso luogo.

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sezione I, sentenza 21 novembre 2024-13 marzo 2025 n. 10044 - Pres. Binenti; Rel. Valiante; Pm (conf.) Sassone; Ric. Ve.

Guida sotto l'influenza dell'alcool - Trattamento sanzionatorio - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Esecuzione - Attivazione a cura del pubblico ministero - Fattispecie. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186, comma 9 bis; cpp, articolo 655)

Ove, in tema di guida in stato di ebbrezza, sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata. Non grava, quindi, sull'obbligato l'onere di avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività che è tenuto a svolgere. Mentre, in generale, l'organo che, a norma dell'articolo 655 del Cpp, cura l'esecuzione dei provvedimenti di condanna è il pubblico ministero: è quest'organo, quindi, che, per effetto dell'articolo 5 del decreto del Ministero della Giustizia in data 26 marzo 2001, ha il compito di eseguire la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, mediante comunicazione della sentenza di condanna all'ente individuato nella sentenza, e di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro (la Corte, quindi, ha escluso la sussistenza di un onere dell'obbligato di promuovere l'esecuzione e ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice che, all'udienza fissata per la verifica del buon esito dei lavori di pubblica utilità sostitutivi della pena detentiva, aveva invece revocato la sostituzione su istanza del pubblico ministero, ripristinando la pena sostituita, sull'erroneo presupposto che il condannato, mai avvisato, fosse tenuto d'iniziativa a prendere contatto con l'ente presso cui avrebbe dovuto svolgersi l'attività a favore della collettività).

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione III, sentenza 23 gennaio-9 aprile 2025 n. 13809 - Pres. Ramacci; Rel. Magro; Pm (conf.) Manuali; Ric. Proc. Rep. Trib. Bari in proc. Urgo

Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Destinatari delle norme - Criteri di individuazione - Necessità di avere riguardo non alla qualifica ma alle funzioni in concreto esercitate. (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 2 e 299; codice civile, articolo 2087)

A norma dell'articolo 299 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (Esercizio di fatto di poteri direttivi), le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Deriva dal disposto di tale norma che l'assunzione degli obblighi relativi alla posizione di garanzia prescinde da qualunque formalizzazione del rapporto di lavoro, radicandosi sul mero espletamento in linea di fatto delle funzioni proprie del datore di lavoro, indipendentemente dalla regolarità o meno, sotto il profilo civilistico, contributivo, fiscale, e via discorrendo, di tale assetto fattuale. In altri termini, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (fattispecie in cui emergeva l'esserci un rapporto di lavoro di fatto, con conseguente assunzione dal parte dell'imputato di tutti gli obblighi datoriali, in quanto il lavoratore era risultato incaricato della prestazione proprio dall'imputato, che aveva fornito al lavoratore le direttive per l'esecuzione delle opere oltre agli indumenti da lavoro).

PROCEDIMENTO PENALE

Sezione III, sentenza 14 gennaio-5 marzo 2025 n. 9130 - Pres. Andreazza; Rel.. Di Stasi; Pm (diff.) Di Nardo; Ric. Al.

Testimonianza - Polizia giudiziaria - Testimonianza indiretta - Inapplicabilità rispetto a dichiarazioni ricevute nell'ambito di attività amministrativa - Fattispecie. (Cpp, articolo 195)

Non sussiste il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 195, comma 4, del Cpp con riguardo alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale durante l'inchiesta amministrativa dallo stesso effettuata anteriormente al procedimento penale, difettando in tal caso il necessario presupposto soggettivo della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria [fattispecie in tema di reati fiscali, in cui dichiarazioni ricevute dal teste da parte dei fornitori della ditta di cui all'imputazione erano state ricevute dal pubblico ufficiale durante la sua inchiesta amministrativa, o ispezione fiscale, e quindi quando egli non rivestiva ancora la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria].

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione II, sentenza 28 gennaio-12 marzo 2025 n. 9965 - Pres. Pellegrino; Rel. Sgadari; Pm (conf.) Ceniccola; Ric. Za. e altro

Confisca per equivalente - Profitto e prodotto del reato - Nozione - Differenze - Confisca dell'intera somma riciclata quale prodotto - Ragioni. (Cp, articoli 648-bis e 648-quater)

In tema di confisca per equivalente, il profitto del reato di riciclaggio di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. Del resto, il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano a essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanziano le fattispecie incriminatrici, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex articolo 648 quater, commi 1 e 2, del Cp. Ai sensi di tale ultima disposizione, infatti, è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell'attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi.

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione V, sentenza 19 febbraio-14 aprile 2025 n.14581 - Pres. Catena; Rel. Belmonte; Pm (conf.) Epidendio; Ric. X

Reati contro la libertà individuale - Atti persecutori - Elemento materiale - Eventi alternativi. (Cp, articolo 612-bis)

Il delitto di stalking è reato abituale, a struttura causale e non di mera condotta, che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, e che si caratterizza per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, sentenza 6 febbraio-19 marzo 2025 n. 10941 - Pres. De Amicis; Rel. Ianniciello; Pm (conf.) Riccardi; Ric. La.

Istigazione alla corruzione - Elemento materiale - Apprezzamento del valore dell'utilità oggetto della condotta e l'attività amministrativa - Fattispecie. (Cp, articolo 322, comma 1)

In tema di istigazione alla corruzione: a) l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio ex ante, sicché il reato può essere escluso solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta, salvo che non si connoti dei caratteri della assoluta risibilità; b) la serietà dell'offerta va, comunque, correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del richiesto nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca [da queste premesse, è stata ritenuta corretta la contestazione in una vicenda caratterizzata dall'offerta della somma di 50,00 euro avanzata dall'imputato nei confronti di un brigadiere dei Carabinieri per evitare di essere contravvenzionato, vuoi perché l'offerta si era tradotta nella corresponsione di un'utilità economica ictu oculi non priva di qualunque consistenza, vuoi perché il contesto dell'offerta era stato motivatamente apprezzato in termini di serietà sì da escludere che il fatto dovesse essere interpretato solo come atto di dileggio da ricondurre nel paradigma normativo dell'oltraggio].

REATI TRIBUTARI

Sezione III, sentenza 14 gennaio-5 marzo 2025 n. 9130 - Pres. Andreazza; Rel.. Di Stasi; Pm (diff.) Di Nardo; Ric. Al.

Amministratore di fatto - Nozione - Presupposti - Fattispecie. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74)

In tema di reati tributari, che ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di "amministratore di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale [nella specie, la Corte ha evidenziato che correttamente il giudice di merito aveva evidenziato plurimi elementi di fatto dimostrativi della qualifica gestore di fatto della ditta individuale di cui all'imputazione, riferibile all'imputato, rimarcando che il predetto era titolare di una procura speciale che gli conferiva il potere di compiere tutti gli atti di gestioni concernenti l'azienda, e, di fatto, aveva concretamente agito in maniera continuativa nella gestione dell'attività di impresa, curando in maniera esclusiva i rapporti con i fornitori e svolgendo anche pratiche in materia fiscale].

REATO

Sezione V, sentenza 19 febbraio-14 aprile 2025 n.14581 - Pres. Catena; Rel. Belmonte; Pm (conf.) Epidendio; Ric. X

Razzismo - Reati commessi con la finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso - Circostanza aggravan­te - Presupposti. (Cp, articolo 604-ter)

La circostanza aggravante prevista dall'articolo 604-ter del Cp è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente.

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