REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Maltrattamenti in famiglia - Consumazione - Abitualità - Effetti ai fini della prescrizione. (Cp, articoli 157 e 572)
IL PRINCIPIO
Il reato di maltrattamenti in famiglia, configurando un'ipotesi di reato abituale, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti; fermo restando che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di maltrattamento compiuta si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita a un illecito strutturalmente unitario. Ne deriva che il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'ultima condotta tenuta.
È pacifico che il reato di maltrattamenti è un reato abituale essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali, per una serialità minima in cui ogni condotta successiva si riallaccia alla precedente dando vita ad un illecito strutturalmente unitario [tra le tante, Sezione VI, 15 ottobre 2019, X.; Sezione VI, 22 gennaio 2020, C. ed altri]. In questa prospettiva, quindi, il reato di cui all'articolo 572 del Cp è escluso solo dalla episodicità e dalla occasionalità degli atti di maltrattamento. Mentre, peraltro, per la configurabilità del reato non occorre che gli atti lesivi dell'integrità fisica e morale della persona offesa si protraggano per un periodo di tempo particolarmente prolungato, essendo sufficiente che essi siano reiterati e riconducibili a una volontà unitaria (cfr. Sezione III, 19 settembre 2023, X.).
SOCIETÀ E IMPRESE
Responsabilità amministrativa degli enti - Reato commesso nell'ambito dell'attività di una società facente parte di un gruppo - Estensione della responsabilità - Condizioni. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 5 e seguenti)
IL PRINCIPIO
In tema di responsabilità degli enti, qualora il reato presupposto ex decreto legislativo n. 231 del 2001 sia stato commesso nell'ambito dell'attività di una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo citato, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato.
La Cassazione (cfr. Sezione II, 27 settembre 2016, Riva ed altri; cfr. anche Sezione V, 18 gennaio 2011, Tosinvest ed altri) si è già espressa nel senso che la società capogruppo (la c.d. holding) o altre società facenti parte di un "gruppo" possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo ad un generico "interesse di gruppo". In questa prospettiva, infatti, l'interesse e/o il vantaggio devono essere verificati in concreto, nel senso che, per fondare l'estensione della responsabilità, la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto. In altri termini, per l'estensione della responsabilità devono ricorrere due condizioni: 1) nella consumazione del reato presupposto deve avere concorso anche almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, e 2) in ogni caso, il fatto illecito deve risultare essere stato commesso perseguendo anche l'interesse della controllante o dell'altra società del gruppo, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo ad un generico "interesse di gruppo" per ritenere soddisfatto il presupposto indicato dall'articolo 5, comma 1, del decreto citato (commissione del reato "nell'interesse o a vantaggio" dell'ente). È soprattutto quest'ultima una precisazione importante, perché chiarisce, definitivamente, che, per fondare l'addebito infragruppo, l'interesse e/o il vantaggio devono essere verificati in concreto, nel senso che, per fondare l'estensione della responsabilità, occorre la dimostrazione che l'illecito è stato commesso anche, specificamente, nell'interesse o a vantaggio della holding o di altra facente parte del gruppo, le quali, dalla commissione dell'illecito sottostante, devono ricevere una potenziale o effettiva utilità, ulteriore e diversa da quella potenziale o attuale conseguente all'essere parte del gruppo.
MISURE CAUTELARI
Misure cautelari personali - Estinzione delle misure - Istanza di revoca - Delitto commesso con violenza alla persona - Obbligo di notificazione alla persona offesa - Violazione - Effetti - Fattispecie. (Cpp, articolo 299, comma 3)
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'articolo 299, comma 3, del Cpp, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore. Per l'effetto, in caso di nomina del difensore da parte della persona offesa, ove il difensore stesso non sia stato posto a conoscenza dell'istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare, in violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 299, comma 3, del Cpp, così da non potere controdedurre rispetto ai diritti della persona assistita, il provvedimento di modifica comunque emesso è nullo ai sensi dell'articolo 178, lettera c), del Cpp (secondo la Corte, quindi, rilevata la mancata notifica al difensore di fiducia, correttamente il tribunale del riesame, aveva ripristinato la misura restrittiva custodiale, accogliendo l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quelle dell'obbligo di dimora e del divieto di avvicinamento alla persona offesa).
Sequestro probatorio - Dati informatici - Principio di proporzione- Contenuto- Effetti sulla motivazione del provvedimento di sequestro. (Cpp, articoli 253 e 254 bis)
Il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari si applica anche al sequestro probatorio e, a maggior ragione, in caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, perché il sequestro di tali dispositivi costituisce una misura particolarmente invasiva della sfera personale, dato che l'accesso a tali supporti fornisce, non solo informazioni limitate a particolari condotte degli interessati, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale. In questa prospettiva, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Furto - Circostanze aggravanti - Esposizione alla pubblica fede - Autovettura lasciata chiusa sulla pubblica via - Sussistenza dell'aggravante. (Cp, articoli 624 e 625, numero 7)
In tema di furto, sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell'auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione furtiva; tale circostanza ricorre non solo in relazione all'azione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili.
Riciclaggio - Consumazione - Fattispecie in tema di smontaggio di un'autovettura. (Cp, articolo 648 bis)
Il delitto di riciclaggio si perfeziona con il mero compimento di attività intese a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, sicché risponde del reato di riciclaggio consumato [e non del tentativo] chi venga sorpreso a effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura quando risultino già asportate le targhe e il vano motore.
REATI CONTRO LA PERSONA
Violenza privata - Picchettaggio - Reato configurabilità - Condizioni. (Cp, articolo 610)
Nel c.d. picchettaggio ostruzionistico (nella specie, svolto per impedire l'accesso degli studenti ad una mensa universitaria), è configurabile il reato di violenza privata ove l'azione costrittiva sia attuata in maniera più incisiva del mero impedire l'accesso, in esito a un "litigio", ovvero a un confronto, pur acceso, con eventuali utenti dissenzienti rispetto alla manifestazione di protesta.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interruzione di un pubblico servizio - Oggetto della condotta - Mensa universitaria - Reato - Configurabilità. (Cp, articoli 340 e 358)
È configurabile quale servizio pubblico l'attività di ristorazione svolta da un'impresa privata appaltatrice del servizio di mensa universitaria, trattandosi di un servizio che è comunque preordinato a dare migliore attuazione, al livello locale, al diritto agli studi (e ad accedere, in particolare, ai più altri gradi dell'istruzione), che trova il proprio sostrato costituzionale negli articoli 3, 34 e 117, ultimo comma, della Costituzione (fattispecie in tema di reato di interruzione di un pubblico servizio ex articolo 340 del Cp).
SOCIETÀ E IMPRESE
Responsabilità amministrativa degli enti - Prescrizione del reato presupposto - Effetti sulla responsabilità dell'ente - Conseguenze. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 8, comma 1, lettera b), e 22)
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l'intervenuta prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito non ne determina l'estinzione per il medesimo motivo nei confronti dell'ente, giacché il relativo termine, una volta esercitata l'azione, rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica. In presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, pertanto, il giudice, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato: l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto deve essere intesa, infatti, nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché, però, risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto n. 231 del 231.
Responsabilità amministrativa degli enti - Prescrizione del reato presupposto - Effetti sulla responsabilità dell'ente - Presupposti per la condanna dell'ente. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 8, comma 1, lettera b), 22, 34, 35, 66; Cpp, articolo 129)
In caso di intervenuta prescrizione del reato presupposto, mentre l'affermazione della innocenza della persona fisica al quale viene contestato il medesimo reato richiede, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Cpp, l'evidenza della relativa prova, la condanna dell'ente presuppone, al contrario, la prova positiva - oltre ogni ragionevole dubbio - della sua responsabilità, secondo il criterio indicato nell'articolo 533 del Cpp, che trova applicazione nel procedimento a carico degli enti sia in ragione delle clausole estensive del codice di procedura penale e delle relative regole dettate per l'imputato (articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 231 del 2001) sia perché in caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria si impone la pronuncia di esclusione di responsabilità dell'ente (articolo 66 del decreto cit.).
TERRORISMO
Associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico - Condotta di partecipazione - Requisiti di tipicità - Individuazione. (Cp, articolo 270-bis)
Ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione a un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del Cp, è sufficiente, in presenza di una struttura organizzata, che la condotta di adesione ideologica del soggetto si sostanzi in seri propositi criminali, volti a realizzare una delle finalità associative, senza che - ancora una volta - sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, l'inizio della materiale esecuzione del programma criminale.
Associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico - Configurabilità in caso di attività violente di lotta alla blasfemia ai danni dell'Islam - Fattispecie. (Cp, articolo 270-bis)
La lotta alla blasfemia ai danni dell'Islam, se attuata con forme di violenza potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività, e insieme e correlativamente grave danno al Paese in cui tali forme si manifestano, è perfettamente sussumibile nella fattispecie della condotta con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del Cp, interpretata in linea con i principi di offensività e materialità che la rendono compatibile con un ordinamento penale dal volto costituzionale, con ciò dovendosi escludere che ne derivi ogni possibilità di ingiustificata incriminazione a tale titolo del semplice dissenso o di mere prese di posizioni ideologiche, ancorché radicali ed eversive (nella specie, il reato di cui all'articolo 270-bis del Cp è stato così correttamente contestato ai membri di un'associazione, radicata sul territorio nazionale, denominata gruppo Gabar e collegata alle formazioni criminali omonime operanti dal 2020 in Francia e in altri Paesi europei, che si proponeva la commissione di atti di violenza con finalità di terrorismo, del tipo dell'attentato commesso lo stesso anno a Parigi da Zaheer Hassan Mahmood presso la sede della rivista satirica francese Charlie Hebdo).


