MISURE CAUTELARI
Confisca - Confisca facoltativa - Confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato - Condizioni - Fattispecie in tema di associazione finalizzata al traffico di droga. (Cp, articolo 240, comma 1; cpp, articolo 321, comma 2)
IL PRINCIPIO
Ai fini della individuazione delle «cose che servirono a commettere il reato» suscettibili di confisca è necessario l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa e il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla res nella realizzazione dell'illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo sicché, nel caso di autovettura usata per agevolare il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, non è sufficiente il semplice impiego, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale; collegamento desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali al mezzo, strumentali per l'occultamento o il trasporto di droga (nella specie, in cui l'autovettura sequestrata a fini di confisca era stata utilizzata come staffetta rispetto all'altra autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente, pur non risultando essere stato adottato alcun accorgimento o alcuna modifica del veicolo, secondo la Corte il nesso strumentale tra questo e la condotta contestata quale presupposto necessario per l'adozione del sequestro era stato adeguatamente motivato, valorizzando che si trattava di un'attività associativa di traffico di droga ex articolo 74 del Dpr n. 309 del 1990, in relazione alla quale l'autovettura era utilizzata per un'attività assolutamente rilevante nella consueta organizzazione di reperimento e trasporto dello stupefacente).
La decisione è in linea con l'interpretazione giurisprudenziale più corretta. È, infatti indubitabile che il veicolo utilizzato per il trasporto della droga (ovvero, più in generale, per commettere una delle condotte illecite previste dall'articolo 73 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309), sia in caso di condanna che in caso di "patteggiamento" (cfr., in proposito, articolo 445, comma 1, del Cpp), può essere oggetto di confisca "facoltativa" ex articolo 240, comma 1, del Cp, a meno che non risulti appartenente (realmente e non fittiziamente) a persona estranea al reato (cfr. articolo 240, comma 3, del Cp). Peraltro, vertendosi appunto in ipotesi di confisca facoltativa, la relativa determinazione di applicare la misura di sicurezza non è lasciata alla discrezionalità "libera" del giudice, occorrendo, invece, a tal fine, la dimostrazione, di cui il giudice deve dare contezza con puntuale motivazione, di una particolare "correlazione diretta" tra la res e il reato, dalla quale derivi un giudizio di "pericolosità" derivante dal mantenimento della cosa nella disponibilità del reo che legittima il provvedimento ablativo. Ne deriva che l'assoggettabilità a confisca facoltativa del veicolo, quale cosa servita alla commissione del reato, è condizionata all'accertamento di uno specifico, strutturale e non occasionale "nesso strumentale" tra la res e il reato. Deve essere dimostrato, cioè, il "diretto carattere strumentale" della cosa (per esempio, quando il veicolo sia stato modificato per occultare la sostanza) rispetto alla consumazione del reato e deve potersi formulare una prognosi negativa sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento della disponibilità del veicolo da parte dell'imputato. In questa prospettiva, va precisato, anche quando il veicolo non abbia subito modifiche particolari, può disporsi la confisca, se e in quanto si dimostri motivatamente - con riferimento alle modalità della condotta, alla distanza tra il luogo di approvvigionamento e quello dello spaccio e alla conseguente necessità di disporre di un idoneo veicolo anche per le quantità ingenti da trasportare- che esiste la possibilità di analoghi futuri illeciti e, rispetto a tale reiterazione dell'attività criminosa, che esiste una concreta e specifica relazione con la detenzione del veicolo (in termini, tra le tante, sezione IV, 18 dicembre 2009, Gubert; nonché, sezione VI, 5 ottobre 2010, Proc. Rep. Trib. Rimini in proc. Baldini; sezione VI, 29 marzo 2012, Hamr El Hank, secondo cui, in particolare, per la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto della sostanza stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma è necessario un "collegamento stabile" con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato: da queste premesse, nella specie, la Corte ha annullato, limitatamente alla confisca dell'autovettura, una sentenza di patteggiamento dove il giudice non aveva indicato le ragioni dell'applicazione della misura ablativa, in una vicenda in cui, del resto, senza che vi fosse alcun riferimento all'autovettura, risultava che la droga era detenuta in un sacchetto).
REATO
Cause di estinzione del reato - Sospensione condizionale della pena - Beneficio subordinato all'adempimento di un obbligo risarcitorio - Condizioni - Apprezzamento delle condizioni economiche del condannato - Necessità. (Cp, articoli 163 e 165)
IL PRINCIPIO
Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato. Infatti, solo una preventiva valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche del condannato costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso in ragione delle sue condizioni economiche. Le prestazioni previste dall'articolo 165 del Cp, del resto, assolvono ad una funzione special-preventiva, al fine di favorire la risocializzazione del condannato, e, dunque, è irragionevole condizionare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo di risarcimento che non possa essere sostenuto dal condannato e che, dunque, si riveli inesigibile.
Superando un precedente orientamento di segno contrario, la giurisprudenza di legittimità è da tempo nel senso che giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato [tra le tante, Sezione II, 18 aprile 2024, Cuccuru; nonché, Sezione IV, 12 dicembre 2023, Parisi, che, nella specie, ha coerentemente ha censurato la decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, omettendo di valutare la condizione reddituale sulla cui base l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato]. Secondo questa lettura interpretativa, la condizione economica del condannato deve essere valutata anche al fine di salvaguardare il principio di eguaglianza in materia penale, che sarebbe violato qualora la sospensione condizionale della pena fosse indiscriminatamente subordinata al pagamento di una somma di denaro senza previamente valutare se il condannato sia in condizione di ottemperarvi (cfr. ancora Sezione IV, 12 dicembre 2023, Parisi). In questo senso cfr. anche la sentenza n. 49 del 1975 della Corte costituzionale, secondo la quale l'articolo 165 del Cp riconosce al giudice il potere di subordinare o meno all'adempimento dell'obbligo di risarcimento la sospensione della pena, a seguito però della valutazione della capacità economica del condannato, potere che costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico del reo in funzione delle sue condizioni economiche.
MISURE CAUTELARI
Reali - Sequestro penale - Sequestro preventivo - Sequestro finalizzato alla confisca - Presupposti - Periculum in mora - Necessità - Motivazione -Ambito di applicazione - Sequestro in ambito tributario. (Cpp, articolo 321, comma 2; Cp, articolo 240; decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articolo 12-bis)
Il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 deve contenere la concisa motivazione anche del pericolo nel ritardo, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini di imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del danaro [la Corte ha chiarito che una motivazione di tal genere finirebbe con il giustificare inammissibilmente qualunque sequestro preventivo che avesse ad oggetto somme di danaro o altri beni fungibili e che non fosse stato disposto a sorpresa; cosa che in materia tributaria, nella quale la contestazione penale è assai frequentemente preceduta da un'attività di verifica fiscale operata in sede amministrativa, appare di non abituale occorrenza].
NOTIFICAZIONI
Notificazioni penali - Notificazioni all'imputato detenuto - Disciplina - Irrilevanza della dichiarazione o elezione di domicilio-Inosservanza - Nullità - Sanatoria - Condizioni. (Cpp, articolo 156)
Le notificazioni all'imputato detenuto devono essere sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. Pertanto, le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'articolo 184 del Cpp (sezioni Unite, 27 febbraio 2020, S.). Tale conclusione è in linea con la disciplina dell'articolo 156 del Cpp, da cui si desume che: lo stato di detenzione comporta ex se la necessità che la notificazione sia sempre svolta mediante consegna personale al destinatario nel luogo in cui è ristretto (comma 1), anche se diverso da un istituto penitenziario (comma 3), e non può essere superato da alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, precedente o concomitante; la sola eccezione al principio enunciato è rappresentata dalla detenzione per altra causa non risultante dagli atti (comma 4), giacché in tale evenienza lo stato di detenzione può non risultare dagli altri, mentre nelle altre ipotesi l'autorità giudiziaria che procede nei confronti di un imputato detenuto, non può non sapere il suo status, da cui l'obbligo di notifica personale.
PROCEDIMENTO PENALE
Procedimento per decreto - Decreto di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva - Possibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità - Formalità - Richiesta di sostituzione non accompagnata dalla formulazione dell'atto di opposizione- Rigetto - Conseguenze in tema di impugnazione. (Cpp, articolo 459, comma 1-ter)
L'articolo 459, comma 1-ter, del Cpp, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, prevede che, quando è stato emesso il decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, "anche senza formulare atto di opposizione". Nel caso in cui tale opposizione non sia stata proposta unitamente all'istanza di sostituzione, per scelta dell'interessato, il provvedimento di rigetto di quest'ultima istanza non può essere equiparato alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e non risulta, pertanto, impugnabile.
PROCESSO PENALE
Accusa penale - Contestazione - Udienza preliminare - Modifica da parte del giudice - Condizioni - Contraddittorio preventivo - Mancanza - Abnormità strutturale. (Cpp, articoli 423, comma 1 bis, e 606)
In seguito all'introduzione, con la Riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150 del 2022), dell'articolo 423, comma 1-bis, del Cpp, deve ritenersi abnorme, sotto il profilo strutturale, il decreto che dispone il giudizio che, senza la previa sollecitazione del contraddittorio, modifichi la qualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero nella propria richiesta, escludendo una circostanza aggravante. Il legislatore della riforma ha, infatti, espressamente riconosciuto il potere del giudice dell'udienza preliminare di sindacare la genericità dell'imputazione e quello di riqualificare il fatto contestato, quando la definizione giuridica non è corretta, ma ha condizionato il loro esercizio all'attivazione del contraddittorio preventivo, in difetto del quale il giudice che modifichi l'imputazione esercita un potere che, in quelle forme, non gli è riconosciuto dalla legge processuale.
SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA
Guardia di finanza - Collusione del finanziere - Condotta materiale - Consumazione. (Legge 9 dicembre 1941 n. 1383)
Il delitto di collusione militare previsto dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 si perfeziona con il solo fatto dell'accordo, il cui oggetto è costituito dalla frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi, accordo che deve consistere nell'indicazione o apprestamento di qualsiasi espediente, o altro mezzo fraudolento, dotato di potenzialità lesiva dell'interesse dello Stato alla percezione dell'entrata tributaria, sicché l'interesse protetto viene messo in pericolo da condotte collusive finalizzate sia all'evasione di imposta che all'elusione di un accertamento attivato ex post. Il delitto de quo, infatti, introduce una deroga al generale principio stabilito dall'articolo 115 del Cp, secondo cui l'accordo o l'istigazione alla commissione di un reato non sono di per sé punibili se non seguiti dalla effettiva commissione dello stesso, alla quale consegue non solo l'attribuzione di rilevanza penale al semplice accordo tra il finanziere e l'estraneo diretto alla commissione di un reato di frode fiscale, ma anche la punibilità dell'intesa collusiva mirata all'attuazione della frode fiscale mediante la commissione di illeciti finanziari penalmente irrilevanti, ovvero mediante comportamenti diretti ad eludere o sviare le attività di accertamento e controllo della polizia tributaria.
Guardia di finanza - Collusione del finanziere - Elemento soggettivo. (Legge 9 dicembre 1941 n. 1383)
Nel delitto di collusione militare previsto dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, poiché il fine di "frodare la finanza" connota l'elemento soggettivo, qualificandolo quale dolo specifico, e non è elemento costitutivo del reato, la fattispecie assume la fisionomia del reato di mero pericolo per la cui integrazione non è necessario il raggiungimento dello scopo fraudolento, essendo sufficiente che la condotta infedele del finanziere sia idonea a determinare l'insorgenza del pericolo di compromissione dell'interesse erariale.
Guardia di finanza - Collusione del finanziere - Elemento materiale - Esercizio da parte del finanziare di attività d'istituto - Necessità - Esclusione. (Legge 9 dicembre 1941 n. 1383)
Per la configurabilità del delitto di collusione di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, un determinato servizio d'istituto, funzionale alla frode fiscale che forma oggetto dell'accordo criminoso, ma è sufficiente che l'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di finanza, perché è solo ad essa che fa riferimento l'obiettività giuridica della norma incriminatrice. Infatti, la norma incriminatrice ha una duplice oggettività giuridica: essa tutela, in modo rafforzato, l'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi e alla regolarità del gettito fiscale, e, insieme, tutela l'obbligo di fedeltà del finanziere rispetto all'Istituzione e alla disciplina del Corpo.


