INTERNET E INFORMATICA
Sequestro penale - Sequestro probatorio - Dati informatici - Principio di proporzione – Contenuto - Effetti sulla motivazione del provvedimento di sequestro. (Cpp, articoli 253 e 254-bis)
IL PRINCIPIO
Il sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici postula che il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, debba illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
Nella specie, il decreto del pubblico ministero aveva motivato la necessità di acquisire i cellulari della persona offesa e dei terzi non indagati, colleghi di lavoro, con i quali la denunziante aveva avuto screzi, per verificare i contenuti di eventuali comunicazioni tra gli stessi utili per le indagini, ma tale prospettazione aveva ha indotto il tribunale del riesame ad annullare il sequestro, qualificato come meramente esplorativo in difetto dell'ostensione di elementi specifici idonei a giustificare l'adozione della misura. La Corte ha condiviso tale conclusione, rigettando il ricorso del pubblico ministero, non condividendo l'assunto del pubblico ministero ricorrente secondo cui l'oggetto delle informazioni da ricercare e la loro perimetrazione temporale sarebbe stata demandata alla fase di estrazione della copia forense nel contraddittorio tra le parti, dovendo invece l'ambito dell'esigenza investigativa di ricerca della prova essere già delineato e puntualmente motivato nella fase genetica al fine di apprezzare sia il vincolo di pertinenzialità che la finalità probatoria perseguita oltre che il rispetto del requisito della proporzionalità. La decisione è in linea con la costante giurisprudenza della Cassazione secondo cui il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari si applica anche al sequestro probatorio e, a maggior ragione, in caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, perché il sequestro di tali dispositivi costituisce una misura particolarmente invasiva della sfera personale, dato che l'accesso a tali supporti fornisce, non solo informazioni limitate a particolari condotte degli interessati, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale. In questa prospettiva, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati [così, di recente, Sezione VI, 4 febbraio 2025, Ric. Griffo ed altro; nonché Sezione IV, 29 maggio 2025 Grumo ed altri].
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Maltrattamenti in famiglia - Consumazione - Abitualità - Effetti ai fini della prescrizione Fattispecie. (Cp, articoli 157 e 572)
IL PRINCIPIO
Nel reato di maltrattamenti in famiglia, tipicamente abituale, la flagranza si protrae fin tanto che perdurano le condotte maltrattanti, ossia di norma fino alla cessazione della convivenza, ove non residuino anche successivamente alla interruzione di quella rilevanti legami comprovanti un persistente obbligo di solidarietà familiare. È da tale data che deve essere computato il periodo di tempo necessario per la maturazione della prescrizione, in base alla legge in tale momento vigente, stante la indiscussa natura sostanziale dell'istituito della prescrizione penale (secondo la Corte, era stato erroneamente calcolato il termine di prescrizione del reato, perché solo per i fatti commessi a decorrere dall'ottobre 2012, cioè dalla entrata in vigore della modifica apportata dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 172 del 2012 all'articolo 157, comma 6, del Cp, il termine prescrizionale del delitto in questione è stato raddoppiato, con la conseguenza che la prescrizione del reato di maltrattamenti in famiglia, in presenza di atti interruttivi del relativo temine, è pari a 15 anni; nella specie, invece, in cui il reato si era consumato nel gennaio 2012, con la cessazione della convivenza, doveva continuare ad applicarsi l'ordinario termine che, considerata la pena edittale massima applicabile ratione temporis, era pari ad anni 7 e mesi 6; per l'effetto, la Corte ha annullato la condanna per il reato di maltrattamenti per essere il reato estinto per prescrizione).
È pacifico che il reato di maltrattamenti è un reato abituale essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali, per una serialità minima in cui ogni condotta successiva si riallaccia alla precedente dando vita ad un illecito strutturalmente unitario [tra le tante, Sezione VI, 15 ottobre 2019, X.; Sezione VI, 22 gennaio 2020, C. ed altri]. In questa prospettiva, quindi, il reato di cui all'articolo 572 del Cp è escluso solo dalla episodicità e dalla occasionalità degli atti di maltrattamento. Mentre, peraltro, per la configurabilità del reato non occorre che gli atti lesivi dell'integrità fisica e morale della persona offesa si protraggano per un periodo di tempo particolarmente prolungato, essendo sufficiente che essi siano reiterati e riconducibili ad una volontà unitaria (di recente, Sezione III, 19 settembre 2023, X.). Di recente, si è così affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia, configurando un'ipotesi di reato abituale, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti; fermo restando che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di maltrattamento compiuta si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario. Ne deriva che il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'ultima condotta tenuta (Sezione VI, 13 marzo 2025, Proc. Rep. Trib. Bari in proc. X.).
EDILIZIA E URBANISTICA
Reati edilizi - Permesso di costruire in sanatoria - Requisiti - "Doppia conformità" - Realizzazione di abuso edilizio in violazione della normativa antisismica - Applicabilità - Esclusione. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 36, 44 e 45)
In tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cosiddetta "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.
Reati edilizi - Permesso di costruire in sanatoria - Rilascio condizionato alla esecuzione di interventi volti a ricondurre il manufatto a conformità urbanistica - Illegittimità - Effetto estintivo - Esclusione - Ragioni. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 36, 44 e 45)
È illegittimo, e tale da non determinare l'estinzione del reato edilizio di cui all'articolo 44, lettera b), del dpr n. 380 del 2001, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere alla loro integrale originaria rispondenza sostanziale alla disciplina urbanistica.
ESECUZIONE PENALE
Regime penitenziario - Detenuto sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario - Proroga - Motivazione . (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 41 bis, comma 2 bis)
I decreti di proroga del regime differenziato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, richiedono una congrua motivazione in ordine alla persistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza che la misura mira a prevenire, non potendosi consentire, con una sorta di inammissibile automatismo, immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni del tutto apparenti o stereotipate, inidonee a giustificare, in termini di concretezza e attualità, il mantenimento della misura.
Regime penitenziario - Detenuto sottoposto al regime di cui all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario - Proroga - Presupposti - Apprezzamento. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 41 bis, comma 2-bis)
In ordine alla proroga del regime differenziato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, per l'apprezzamento della "capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva" si richiede non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso L'accertamento, quindi, si caratterizza per avere ad oggetto non già il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, ma quello di un eventuale collegamento del soggetto con il contesto criminale nel quale si sono manifestati i fatti delittuosi e, a tal fine, deve essere valutato è non già l'effettivo realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, ovviamente interrotti dalla sottoposizione al regime differenziato, ma la necessità di mantenere il regime differenziato in quanto idoneo a impedire tali contatti, in ragione della permanenza delle condizioni di pericolo che ne avevano giustificato l'adozione e non necessariamente per il sopravvenire di nuovi elementi.
FALLIMENTO
Reati fallimentari - Bancarotta - Bancarotta fraudolenta documentale - Ipotesi distinte - Contestazioni alternativa - Ammissibilità - Condizioni. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216, comma 1, numero 2)
È ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione. Tuttavia, a fronte di un'imputazione alternativa, il giudice deve poi individuare la fattispecie concreta e sussumerla in una delle due ipotesi oggetto d'imputazione, che rimangono distinte sotto il profilo strutturale, oggettivo e soggettivo.
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze - Impugnazione presentate presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello previsto - Inammissibilità - Limiti. (Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 152, articolo 87 bis; cpp, articolo 591)
Non è causa di inammissibilità la trasmissione dell'atto di gravame ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione, purché riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ed indicato nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. In altri termini, è da ritenere rituale il deposito presso l'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, quando l'indirizzo di posta elettronica utilizzato sia, comunque, riferibile all'ufficio, pur non essendo quello specificamente designato per la ricezione e deposito degli atti penali, sempre che tale indirizzo sia indicato nel provvedimento del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Invasione di terreni o edifici - Occupazione di alloggio di edilizia popolare - Causa di giustificazione dello stato di necessità - Applicabilità - Condizioni. (Cp, articoli 54 e 633)
L'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo. Ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Violazione di sigilli - Elemento psicologico - Contenuto. ( Cp, articolo 349)
L'elemento psicologico del reato di violazione di sigilli è configurabile anche nella forma del dolo eventuale, non rilevando l'eventuale buona fede dell'agente cui incombe l'obbligo, nei casi dubbi, di interpellare il proprio difensore ovvero la stessa autorità procedente.
REATO
Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Manovre speculative su merci- Caratteristiche - Fattispecie. (Cp, articolo 501-bis)
Ai fini della configurabilità del reato di manovre speculative su merci [articolo 501-bis del Cp], è necessario che la condotta speculativa, posta in essere da colui che esercita un'attività produttiva o commerciale con una certa stabile continuità, comporti un aumento ingiustificato dei prezzi di beni di prima necessità, tale da determinare – per le dimensioni dell'impresa, la notevole quantità delle merci oggetto della manovra e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del mercato – una situazione di serio pericolo e di eventuale nocumento per l'economica pubblica generale, con effetti, quindi, non limitati in un ambito meramente locale di mercato [nella specie, la Corte, rigettando il ricorso della procura generale, ha condiviso gli argomenti della sentenza che aveva mandato assolta l'imputata, cui era stato addebitato di avere acquisito e rivenduto a prezzi speculativi meno di novemila mascherine nel periodo di emergenza Covid, evidenziando che tale condotta non aveva determinato un concreto pericolo per il mercato interno, avuto riguardo al fabbisogno nazionale specifico di milioni di mascherine a causa della pandemia da coronavirus].


