MISURE CAUTELARI

Sezione III, sentenza 22 dicembre 2025 n. 41052 - Pres. Ramacci; Rel. Aceto; Pm (conf.) Dall'Olio; Ric. Manes

Misure cautelari reali - Sequestro penale - Sequestro probatorio - Motivazione - Requisiti necessari - Individuazione - Fattispecie. (Cpp, articoli 253 e 354)

IL PRINCIPIO

Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Né il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale [nella specie, a fronte del decreto di convalida di immobili di cui si ipotizzava l'abusiva realizzazione mancante delle ragioni probatorie a base del provvedimento cautelare, la Corte ha annullato il decreto e l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva ritenuto di poter integrare la motivazione apparente del decreto indicando la necessità di compiere accertamenti anche di carattere tecnico volti ad appurare la effettiva consistenza dei manufatti gravanti sull'area e la loro datazione].

Nota

La decisione è in linea con i più recenti arresti con cui le Sezioni unite hanno a chiare lettere ribadito che il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, dovendosi escludere la sussistenza di una sorta di "obbligatorietà" del sequestro del corpo di reato tale da esonerare dall'obbligo di motivazione [Sezioni unite, 19 aprile 2018, Proc. Rep. Trib. Nuoro in proc. Botticelli e altri; in precedenza, Sezioni unite, 28 gennaio 2004, parte civile Ferazzi in proc. Bevilacqua]. È stato in proposito puntualizzato che l' obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere comunque modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare [Sezione VI, 12 settembre 2018, Macis].

PENA

Sezione VI, sentenza 19 dicembre 2025 n.40822 - Pres. De Amicis; Rel. Ricciarelli; Pm (diff.) Lettieri; Ric. Filomeno

Legge penale - Interpretazione delle norme sanzionatorie - Principio di proporzionalità della pena- Rilevanza - Fattispecie in tema di istigazione alla corruzione. (Costituzione, articoli 25 e 27; cp, articolo 322)

IL PRINCIPIO

Ai fini della corretta interpretazione delle norme sanzionatorie penali, oltre al principio di offensività, volto ad assicurare la rispondenza delle norme penali ai principi desumibili dagli articoli 25, comma 2, e 27 della Costituzione, la Corte costituzionale ha recentemente aggiunto [cfr. sentenza n. 113 del 2025] quello di proporzionalità della pena. Tale principio è stato affermato in funzione di un'interpretazione adeguatrice, che si ponga a fianco del principio di offensività, al fine di selezionare i fatti che possano dirsi effettivamente ricompresi nella fattispecie astratta, considerata l'entità della forbice edittale, ove incompatibile per sproporzione rispetto a fatti di minima consistenza. In altri termini, il principio di proporzionalità può costituire un ausilio, al fine di valutare la rispondenza della condotta, in termini di necessaria offensività, rispetto al tipo previsto, come a voler sottendere che ciascuna fattispecie possa applicarsi a condotte che riflettano un idoneo grado di offensività, tale da giustificare quella forbice edittale. E ciò è tanto più rilevante nei casi in cui non possa applicarsi la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del Cp, potendosi in tali casi prospettare che alla base di quell'esclusione vi sia la considerazione che la condotta possa dirsi rilevante, in quanto di per sé la sua integrazione postuli un determinato grado di idoneità offensiva [affermazione resa in una fattispecie in cui era contestato il reato di istigazione alla corruzione: la Corte, apprezzata la condotta, ha ritenuto che l'offerta non fosse connotata né da reale serietà né, soprattutto, da specifica idoneità offensiva, così da giustificare l'inflizione di una pena comunque elevata e altamente afflittiva, concludendo nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza per insussistenza del fatto].

Nota

La giurisprudenza di legittimità, per soddisfare l'esigenza di fornire della norma incriminatrice un'interpretazione in linea con il principio di offensività, nel presupposto che l'astratta e formale rispondenza al tipo non possa costituire parametro sufficiente, in vista di un'interpretazione costituzionalmente adeguata, è consolidata nel senso che la condotta di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, posta in essere dal privato debba necessariamente caratterizzarsi, per essere punibile, dalla presenza di un'offerta che sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale. Al riguardo, si è così puntualizzato che l'offerta, valutata ovviamente con giudizio ex ante, deve essere apprezzata avendo riguardo alla sua serietà ed alla sua idoneità offensiva, correlata al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del pubblico ufficiale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è verificato [ex pluribus, Sezione VI, 8 luglio 2024, Zhu Youyu; nonché, Sezione VI, 23 ottobre 209, Faleburle]. Qui, la Cassazione introduce, nell'apprezzamento valutativo del giudice, unitamente al principio di offensività, anche quello di proporzionalità della pena, valorizzato dalla Corte costituzionale, tra l'altro di recente nella sentenza n. 113 del 2025. In tale occasione, come è noto, il giudice delle leggi, hanno affermato che la ratio garantistica di tale principio - posto a tutela, in primis, della libertà della persona e della sicurezza delle sue libere scelte di azione - non si oppone a che il giudice possa (e talvolta debba) interpretare restrittivamente una disposizione incriminatrice, escludendone l'applicazione allorché sia chiaro che il suo testo plus dixit quam voluit: ogniqualvolta, cioè, la sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta sia preclusa dall'interpretazione corretta di quest'ultima, imposta dal suo rapporto con la pena prevista dal testo normativo, alla luce, appunto, del principio costituzionale di proporzionalità della pena.

GIUDICE

Sezione II, sentenza 11 dicembre 2025 n. 39950 - Pres. Pellegrino; Rel. Perrotti; Pm (conf.) Cocomello; Ric Pedalino e altro

Giudici onorari di pace - Competenza penale - Destinazione a comporre il collegio qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del Cpp - Nullità - Ragioni - Limiti - Fattispecie. (Cpp, articoli 33, 178, 179; decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, articoli 12 e 30)

Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del Cpp, introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ex articolo 33 del Cpp, la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179 del Cpp, in relazione all'articolo 178, comma 1, lettera a), del Cpp, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento [nella specie, peraltro, la Corte ha escluso la dedotta nullità, poiché al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017, era stata già esercitata l'azione penale, con il rinvio a giudizio dell'imputato, dovendo così trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 2017, secondo cui "per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale"].

PENA

Sezione V, sentenza 26 gennaio 2026 n. 3237 - Pres. Pistorelli; Rel. Masini; Pm (parz. conf.) Birritteri; Ric. Proc. gen. App. Roma ed altri in proc. Bianchi ed altro

Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena - Circostanze attenuanti generiche - Apprezzamento del giudice di merito - Rilevanza anche degli indicatori relativi alla capacità a delinquere - Apprezzamento anche della condotta susseguente al reato - Motivazione - Fattispecie. (Cp, articoli 62-bis, 132 e 133)

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche [articolo 62-bis del Cp] non deve essere vincolata alle evidenze che connotano il fatto criminoso, nel senso che i fattori di potenziale valorizzazione "attenuante", che si affianchino a quelli tipizzati dall'ordinamento penale, non devono essere necessariamente ricavati dall'esame dello specifico episodio antigiuridico e porsi in legame inscindibile con esso, soprattutto quando si tratti degli indicatori relativi alla capacità a delinquere di cui all'articolo 133, comma 2, del Cp. In altre parole, le "circostanze diverse" che possono essere prese in considerazione dal giudice "qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena" possono essere di natura oggettiva o soggettiva, ovvero riferibili alla condotta e/o alla personalità dell'autore nelle sue diverse manifestazioni e, proprio in ragione dell'ampiezza dei parametri di riferimento, non devono essere ponderate in stretta correlazione al "fatto" inteso nella sua dimensione storica e al grado dell'offesa all'interesse protetto che ne sia scaturito. Ciò che, del resto, trova conferma nelle direttrici tracciate dalla sentenza della Consulta n. 183 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 62- bis del Cp nella parte in cui non consente di valutare, ai fini dell'eventuale concessione delle generiche, la condotta del reo susseguente al reato [la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale, pur riconoscendo la rilevanza possibile anche del comportamento successivo al reato, nello specifico ha ritenuto che la concessione delle generiche ad un imputato di un omicidio non era supportata da argomentazioni appaganti, non essendosi spiegato adeguatamente come la partecipazione dell'imputato ai programmi carcerari e la sua iscrizione all'università avessero avuto concreto rilievo ai fini dello sviluppo di una significativa introspezione in relazione al gravissimo delitto commesso, tanto da meritare il beneficio sanzionatorio].

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione III, sentenza 19 dicembre 2025 n. 40784 - Pres Ramacci; Rel. Gentili; Pm (diff.) Molino; Ric. X.

Reati contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - Violenza sessuale di gruppo - Contributo dei concorrenti. (Cp, articoli 110, 609-bis e 609-octies)

Il delitto di violenza sessuale di gruppo [articolo 609-octies del Cp] costituisce una fattispecie di reato a carattere necessariamente plurisoggettivo nella quale la pluralità di soggetti agenti è richiesta quale elemento costitutivo del reato, con la caratteristica che, affinché la pluralità di soggetti agenti integrino gli estremi del reato e non una ordinaria ipotesi di concorso di persone nel reato di violenza sessuale, è necessaria la contemporanea presenza sul luogo del reato di almeno due persone, delle quali almeno una ponga in essere l'atto tipico della violenza sessuale e l'altra si ponga in una posizione quanto meno di consapevole agevolazione causale della condotta dell'altro. Rispetto alla violenza sessuale di gruppo, peraltro, non può escludersi, in linea di principio, l'ipotesi del concorso ex articolo 110 del Cp, la quale, tuttavia, può, di fatto estrinsecarsi, nelle sole forme del concorso morale che si realizzi da parte di soggetto che sia rimasto personalmente assente all'episodio di violenza sessuale di gruppo ma che abbia istigato gli esecutori materiali al compimento del reato ovvero ne abbia, ab externo, agevolato l'opera.

Sezione III, sentenza 19 dicembre 2025 n. 40784 - Pres Ramacci; Rel. Gentili; Pm (diff.) Molino; Ric. X.

Reati contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - Violenza sessuale di gruppo - Reato autonomo. (Cp, articoli 609-bis e 609-octies)

L'ipotesi incriminatrice della violenza sessuale di gruppo [articolo 609-octies del Cp], lungi dal costituire una ipotesi aggravata del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del Cp, è un reato autonomo, come dimostrato dalla stessa struttura normativa della fattispecie, la quale presuppone la sussistenza di tutti gli elementi strutturali della ipotesi di cui all'articolo 609-bis del Cp più l'elemento specializzante della compresenza di più soggetti partecipi dell'episodio criminoso; ma come attestato anche dalla indicazione normativa [articolo 609-octies, comma 3, del Cp], secondo cui "Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter": una tale puntualizzazione non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere ove attraverso la fattispecie di cui all'articolo 609-octies del Cp si fosse semplicemente inteso prevedere una ipotesi aggravata della fattispecie generale di cui all'articolo 609-bis del Cp, posto che all'illecito previsto da tale norma sono naturalmente applicabili, senza la necessità di alcuna norma che ne prevede l'estensione, le ipotesi di aggravante disciplinate dall'articolo 609-ter del Cp.

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione V, sentenza 15 dicembre 2025 n. 40239 - Pres. Scarlini; Rel. Morosini; Pm (diff.) Sturzo; Ric. Inzerillo ed altro

Amministratore di diritto - Responsabilità dell'amministratore di diritto in presenza di un amministratore di fatto - Condizioni - Applicazione in tema di bancarotta fraudolenta documentale. (Cp, articoli 40, comma 2, e 110; cc, articolo 2392; Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216, comma 1, numero 2)

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, non è consentita l'automatica esenzione da responsabilità dell'amministratore solo formale della società, che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita, atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex articolo 2392 del codice civile dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili, non essendo quindi esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'articolo 40, comma 2, del Cp. Tuttavia, nemmeno può, altrettanto automaticamente, affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato. È infatti necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale: a tal fine, non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti con l'amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ma è necessario che l'amministratore formale nell'abdicare agli obblighi da cui è gravato sia consapevole dello scopo perseguito dall'effettivo gestore e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada.

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