REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Maltrattamenti in famiglia - Arresto in flagranza differita - Condizioni. (Cp, articolo 572; Cpp, articolo 382-bis)
IL PRINCIPIO
In caso di arresto nella flagranza "differita" (articolo 382-bis del Cpp), dove cioè l' apprezzamento sulla commissione del reato cessa di essere "diretto" per divenire invece mediato da una qualche forma di foto, video oppure audio-documentazione, laddove si verta nell'ipotesi del reato di maltrattamenti in famiglia - che, oltre ad essere caratterizzato dal requisito dell'abitualità, configura un reato di durata, caratterizzato anche da condotte, di per sé, prive di rilievo penale - è necessaria una considerazione complessiva degli elementi acquisiti, anche attraverso la richiamata documentazione, dai quali deve emergere altresì la prova del dolo di sopraffazione nell'imputato. Pertanto, allo scopo di evitare indebite restrizioni della libertà personale nei casi della flagranza differita, laddove gli elementi non siano molti o siano non particolarmente significativi, occorrerà che dalle riprese emerga con massima evidenza il disvalore dei comportamenti, così da indiziarne il plausibile inserimento in un contesto maltrattante.
In definitiva, ha osservato la Corte in parte motiva, ai fini dell'arresto in flagranza differita di cui all'articolo 382-bis del Cpp, la documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, nel caso in cui si proceda per il delitto di maltrattamenti e difettino altri elementi indiziari che ne connotino l'abitualità, devono dare inequivocabilmente atto di una condotta lesiva che non risulti isolata, ma sia ascrivibile a un più ampio contesto di reiterata sopraffazione riferibile all'agente. Al riguardo, ha ulteriormente precisato la Cassazione, assai di rado, in tema di maltrattamenti, la documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica sarà integrabile dalla sola denuncia della persona offesa, a tal fine occorrendo, piuttosto, che ricorrano elementi indiziari ulteriori, perché soltanto dagli uni (gli elementi indiziari ulteriori) e dall'altra (la documentazione di cui alla disposizione processual-penalistica in materia di arresto differito) potrà solitamente evincersi l'evidenza sia della proiezione nel tempo delle condotte prevaricanti sia della loro finalizzazione a produrre quello stato vessazione che, secondo il diritto vivente, rappresenta l'evento costitutivo del reato
REATI CONTRO LA PERSONA
Diffamazione - Diffamazione commessa con il mezzo della stampa - Cause di giustificazione - Diritto di cronaca giudiziaria - Contenuto - Limiti. (Cp, articoli 51 e 595)
IL PRINCIPIO
In tema di diffamazione a mezzo stampa, vale il principio, che fonda il corretto esercizio del diritto di cronaca, per cui la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria, né conferire rilievo a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale.
In altri termini, secondo una costante e corretta lettura interpretativa, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca concernente la fase delle indagini preliminari, il criterio della verità postula la necessaria coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nel quadro del complessivo contesto investigativo, purché siffatti dati siano propalati attraverso una narrazione asettica, senza gratuite enfasi o indebite anticipazioni di responsabilità, non essendo consentite al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato e, a fortiori, dell'indagato fino alla sentenza definitiva (di recente, Sezione V, 15 aprile 2025, Milosa). Nello stesso senso, si è così affermato che, in tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria: il criterio della verità della notizia deve essere cioè riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (Sezione V, 16 novembre 2010, Lillo).
EDILIZIA E URBANISTICA
Concessione in sanatoria - Estinzione del reato urbanistico - Estinzione dei reati in materia antisismica - Esclusione. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 36, 93 e seguenti, 98)
In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica. Infatti, la disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, come si ricava da quanto dispone il comma 3 dell'articolo 98 del dpr n. 380 del 2001, il quale stabilisce non soltanto che, con il decreto o la sentenza di condanna, il giudice deve ordinare la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità dalla specifica disciplina, ma anche che possa impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi a essa, fissando il relativo termine.
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Appello - Modalità di presentazione - Deposito telematico - Necessità - Utilizzo di modalità alternative non consentite - Inammissibilità. (Cpp, articoli 111-bis, 175-bis, 582 e 591; dm 29 dicembre 2023 n. 217, articolo 3)
A decorrere dalle date considerate dall'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto ministeriale n. 217 del 2023 e fuori dai casi previsti dall'articolo 175-bis del Cpp [malfunzionamento dei sistemi informatici], l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'articolo 111-bis del Cpp è inammissibile, ai sensi degli articoli 582 e 591, comma l, lettera c), del Cpp, senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l'impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione [nella specie, il presidente del tribunale aveva sospeso l'operatività dell'applicativo APP, con conseguente possibilità di depositare gli atti di impugnazione a mezzo PEC o in formato analogico, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 14 aprile 2025, ma nel momento in cui i ricorrenti avevano depositato le rispettive impugnazioni - l'una trasmessa a mezzo PEC, l'altra con deposito cartaceo in cancelleria- non erano segnalati malfunzionamenti del portale deputato al deposito telematico degli atti: la corte di cassazione ha condiviso la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni decisa dalla corte di appello, sul rilievo che gli atti di appello erano stati depositati con modalità diverse da quelle previste dal legislatore].
MISURE CAUTELARI
Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Inquinamento probatorio - Condizioni. (Cpp, articolo 274, comma 1, lettera a))
In materia di esigenze cautelari, il pericolo di inquinamento probatorio va identificato in tutte quelle situazioni in cui l'indagato abbia dimostrato, con la propria condotta illecita o sulla base della personalità manifestata, di voler inquinare le prove, e deve essere ancorato a comportamenti concreti dell'interessato. Tale esigenza, infatti, implica la sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento, essendo tuttavia insufficiente la generica eventualità che l'indagato prepari una strategia difensiva, concordata con gli altri indagati, occorrendo invece la manifestazione dell'intento di incidere concretamente sulla genuinità delle fonti di prova, al fine di turbarne o deviarne le corrette modalità di acquisizione ovvero la concertazione di linee difensive comuni da parte di più indagati.
Misure cautelari reali - Confisca - Responsabilità amministrativa degli enti - Confisca del profitto - Nozione - Contenuto - Limiti. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 5 e 19)
In tema di responsabilità degli enti, l'esatta individuazione del requisito dell'interesse/vantaggio dell'ente in conseguenza del reato presupposto riverbera i suoi effetti anche sulla legittimità della confisca che presuppone un imprescindibile rapporto di derivazione causale tra il profitto confiscabile ex articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e il reato presupposto dell'illecito contestato all'ente: ciò dovendosi tenere conto che il profitto confiscabile è identificabile con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall'illecito.
PROVA PENALE
Prova documentale - Acquisizione di messaggi WhatsApp forniti da uno dei conversanti- Legittimità. (Cpp, articolo 234)
L'acquisizione di screenshots di messaggi WhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa del reato di atti persecutori) non richiede un provvedimento giudiziale, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato, dovendosi quindi escludere profili di violazione della segretezza della corrispondenza, poiché la tutela dell'articolo 15 della Costituzione riguarda le ingerenze esterne, non la disponibilità da parte dei partecipanti.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Appropriazione indebita - Appropriazione indebita ai danni di una società - Condotta commessa dal legale rappresentante - Legittimazione alla proposizione della querela da parte del singolo socio - Configurabilità. (Cp, articoli 120 e 646)
La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita posto in essere dal legale rappresentante ai danni della società da lui amministrata spetta al singolo socio (nella specie, il presidente vicario), che assume la posizione non solo di danneggiato dal reato, ma anche di persona offesa titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio. Del resto, se, di regola, nei reati patrimoniali commessi ai danni di una società la legittimazione a proporre querela appartiene soltanto al legale rappresentante, sarebbe irragionevole affermare il medesimo principio quando la condotta illecita sia stata posta in essere proprio da quest'ultimo.
Danneggiamento - Danneggiamento del cosiddetto "braccialetto elettronico" - Configurabilità dell'ipotesi di danneggiamento in danno di cosa destinata a un pubblico servizio. (Cp, articoli 625, numero 7, e 635, comma 2, numero 1)
Il danneggiamento del c.d. "braccialetto elettronico" rientra nella previsione di cui all'articolo 635, comma 2, numero 1, del Cp, con riferimento alle cose destinate a pubblico servizio, incluse tra quelle indicate nell'articolo 625, numero 7, del Cp, per le quali è prevista la procedibilità di ufficio, non trattandosi di cosa esposta per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, per le quali, invece, il danneggiamento è procedibile solo a querela di parte: il "braccialetto elettronico", infatti, non può essere incluso tra le cose esposte per necessità o destinazione alla pubblica fede, in quanto è affidato all'esclusiva custodia della persona cui è apposto, mentre tale strumento di controllo a distanza assolve ad un servizio pubblico, svolto dagli organi di polizia addetti alla vigilanza, che si servono dell'ausilio del dispositivo di controllo a distanza per prevenire e reprimere la commissione di ulteriori reati, prima di tutto quello di evasione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Maltrattamenti in famiglia - Arresto obbligatorio in flagranza - Condizioni. (Cp, articolo 572; Cpp, articolo 380, comma 2, lettera l ter)
In caso di arresto obbligatorio in flagranza per il reato di maltrattamenti, tipicamente abituale, onde evitare indebite restrizioni della libertà personale e, dunque, nel segno di una lettura costituzionalmente orientata del sistema, occorre che il singolo episodio cui assiste la polizia giudiziaria, pur non integrando un'autonoma ipotesi di reato, si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione. Di conseguenza, l'arresto è legittimo, per esempio, in casi in cui tale situazione sia desumibile dalla constatazione, da parte delle forze dell'ordine, delle condizioni dell'abitazione, dalle modalità con le quali era stato richiesto l'intervento d'urgenza, dalle condizioni soggettive in cui è stata trovata la persona offesa, dal comportamento del presunto reo al momento dell'arrivo degli operanti (come quando, nonostante la presenza degli stessi, questi non riesca ad evitare di continuare ad inveire contro la vittima).
SOCIETÀ E IMPRESE
Responsabilità amministrativa degli enti - Prescrizione del reato presupposto - Effetti sulla responsabilità dell'ente - Conseguenze. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 8, comma 1, lettera b), e 22)
In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, a fronte della prescrizione del reato presupposto, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o a cui vantaggio l'illecito fu commesso, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e, verificata, quantomeno in via incidentale, la sussistenza del fatto di reato, deve accertare la ricorrenza dei presupposti dell'illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell'articolo 533 del Cpp, regola che trova applicazione sia in forza delle clausole estensive delle norme del codice di rito contenute negli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sia in forza dell'articolo 66 stesso decreto, che, in caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria, impone di dichiararlo in sentenza.
Responsabilità amministrativa degli enti - Presupposti - Interesse e vantaggio - Apprezzamento. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 5)
In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 all' "interesse o al vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.


