INTERNET E INFORMATICA
Mezzi di ricerca della prova - Accertamenti urgenti da parte della polizia giudiziaria sui dati contenuti in dispositivi informatici o telematici - Legittimità - Condizioni. (Cpp, articolo 354, comma 2)
IL PRINCIPIO
Tenendo conto dell'elaborazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [cfr. la decisione della Grande Camera, 4 ottobre 2024, Causa C-548/21, intervenuta sull'interpretazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali] e del disposto dell'articolo 354 del Cpp [relativo agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, ivi compresi quelli relativi a dati, informazioni o programmi informatici, ovvero a sistemi informatici o telematici], è da ritenere che la polizia giudiziaria possa accedere legittimamente, e nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea, ai contenuti di un dispositivo elettronico, senza preventiva autorizzazione del giudice, ove ricorrano casi di urgenza e sia prevista l'esperibilità di un effettivo controllo su tale attività in tempi brevi da parte di un giudice (la Corte ha altresì precisato che il difetto di una preventiva autorizzazione del giudice in relazione al sequestro di un dispositivo informatico, per un verso, non comporta l'inutilizzabilità della prova, bensì, diversamente, la nullità dell'atto, e, per altro verso, non implica la deducibilità di tale invalidità quando sul sequestro si sia pronunciato il tribunale del riesame, poiché questo intervento giurisdizionale garantisce un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati).
In parte motiva, la Cassazione ha affermato che, secondo la disciplina dettata dal comma 2 del citato articolo 354, in linea generale, la polizia giudiziaria, ove ciò sia urgente per evitare alterazioni, dispersioni o modifiche, può procedere, prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, ad accedere a dati, informazioni e programmi informatici, nonché a sistemi informatici o telematici, e ad estrarne copia. Mentre, secondo la sentenza della Corte giustizia 4 ottobre 2024, Causa C-548/21, la disciplina euro-unitaria non osta a una normativa nazionale che conceda alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se tale normativa, in particolare, subordini l'esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. Tale principio è stato applicato in una fattispecie in cui militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri e funzionari dell'Amministrazione finanziaria erano entrati in un'agenzia di scommesse, per effettuare un'ispezione amministrativa finalizzata alla verifica della puntuale applicazione delle disposizioni in materia di scommesse sportive. All'interno del locale era stato rinvenuto un personal computer su cui si era proceduto ad accedere ai dati in esso contenuti, acquisendosi i dati relativi alle scommesse (accesso ai siti di scommesse di natura sospetta, accertamento delle transazioni relative a scommesse sportive). La Corte, condividendo le argomentazioni del tribunale del riesame, ha ritenuta la legittimità dell'accesso ai dati informatici compiuto dalla polizia giudiziaria con una consultazione del dispositivo limitata a quanto appariva necessario ai fini della verifica della regolare attività di scommesse, accedendosi solo a siti di natura sospetta, come rilevati dalla cronologia, ed utilizzando le credenziali già preimpostate. Inoltre, un controllo sull'operato della polizia giudiziaria era stato possibile in tempi estremamente contenuti, mediante la proposizione del riesame, la cui ordinanza era stata oggetto del ricorso. Di qui, il rigetto del ricorso. A supporto, la Corte ha ritenuto opportuno affrontare anche il tema della necessità di controllo in tempi ragionevoli del giudice sull'attività della polizia giudiziaria (come preteso, in particolare, da Sezione VI, 1° aprile 2025, Campanile), evidenziando come tale controllo ci fosse stato proprio da parte del tribunale del riesame. Vale in proposito ricordare che, secondo la citata sentenza Campanile, l'accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede il controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, che (secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, intervenuta con la citata decisione della Grande Camera, 4 ottobre 2024, Causa C-548/21) devono essere "terzi" rispetto all'organo che richiede l'accesso. Ne consegue, secondo tale decisione, che tale funzione di controllo non può essere esercitata dal pubblico ministero, per la sua natura di parte processuale, a prescindere dal suo statuto di autonomia. Laddove quindi il pubblico ministero abbia proceduto direttamente al sequestro dei dati ritenuti utili ai fini delle indagini ciò può determinare un pregiudizio dei diritti della difesa, con conseguente nullità dell'atto: ciò che però, nella specie, la sentenza Campanile ha escluso, per essere intervenuto comunque, rispetto al sequestro, il tribunale del riesame, adito ai sensi dell'articolo 324 del Cpp, per cui l'interessato non aveva subito alcuna lesione dei propri diritti fondamentali al rispetto della vita privata e dei dati personali, essendovi stata una valutazione del giudice sul provvedimento di sequestro, effettuata con pieni poteri di cognizione, e ciò aveva garantito un esame effettivo e indipendente circa la necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati.
LAVORO E FORMAZIONE
Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Contenuto - Comportamento del lavoratore - Attivazione di un rischio eccentrico nell'ambito delle proprie mansioni - Abnormità - Sussistenza. (Codice civile, articolo 2087; Dpr 9 aprile 2008 n. 81, articolo 18; Cp, articolo 41)
IL PRINCIPIO
La condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia comunque tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (ciò che nella specie è stato escluso, essendo risultato che l'infortunato, al momento del fatto lesivo, stava svolgendo i compiti assegnatigli, rientranti in quelli normalmente eseguiti, e la situazione non rivestiva i caratteri di imprevedibilità, eccezionalità ed eccentricità del rischio richiesti per l'interruzione del nesso di causalità).
In tema di infortuni sul lavoro, è pacifico che l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio, giacché al datore di lavoro, che è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81). Tale assunto, beninteso, va precisato nel senso che, ovviamente, un tema di responsabilità del datore di lavoro non può basarsi automaticamente solo sulla posizione di garanzia, giacché occorre pur sempre apprezzare positivamente la colpa di organizzazione che abbia in ipotesi avuto incidenza sulla verificazione dell'infortunio: l'addebito presuppone, cioè, la prova delle criticità del sistema di sicurezza e la rilevanza causale di tali criticità nella verificazione dell'infortunio, risultando allora di norma irrilevante il comportamento negligente, trascurato, imperito del lavoratore. Alla regola che pone il datore di lavoro (colpevole, nei sensi indicati) come onerato anche di controllare e prevenire la "colpa" del lavoratore, si fa un'unica eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, del Cp), in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore: in tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell'evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore, finisce con l'essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento dannoso (l'infortunio), che, per l'effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore. In proposito, si è correttamente precisato che l'esonero da responsabilità del datore di lavoro può verificarsi non solo in presenza di comportamenti definibili come "abnormi" del lavoratore, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, ma anche in caso di comportamenti "eccentrici" rispetto ai compiti richiesti: nell'uno come nell'altro caso infatti è impraticabile dimostrare la colpa efficiente del datore di lavoro (cfr., in parte motiva, Sezioni unite, 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri; nonché, di recente, Sezione IV, 29 marzo 2023, Menga; Sezione IV, 12 giugno 2025, Mirabello, secondo la quale il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia tale da attivare un rischio "eccentrico" o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, con esclusione, in tal caso, della responsabilità del garante se ed in quanto questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento di chi riveste la posizione di garanzia).
FISCO
Reati tributari - Frode fiscale - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti - Elemento soggettivo - Contenuto. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, articolo 2)
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il solo dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, ne accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per perfezionamento del reato.
GIUDICE
Giudice penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che ha concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di riesame di misura cautelare personale - Incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione - Insussistenza. (Cpp, articoli 34 e 623, comma 1, lettera a))
Nel caso di annullamento con rinvio da parte della cassazione di una ordinanza adottata dal tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali non sussiste incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice che abbia concorso a pronunciare l'ordinanza annullata, in quanto, come già puntualizzato dalla Corte costituzionale, con specifico riguardo alle ordinanze cautelari reali [cfr. sentenza n. 91 del 203], ma con argomenti estensibili anche alle misure personali, il giudice cautelare e il giudice della cognizione sono chiamati a operare valutazioni di tipo decisorio nettamente differenti, in quanto soltanto nel secondo caso viene in rilievo l'adozione di una decisione circa la colpevolezza sulla base della valutazione del materiale probatorio, destinata a confluire nella pronuncia di condanna o di assoluzione.
IMPUGNAZIONI PENALI
Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze - Impugnazione presentate presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello previsto - Inammissibilità - Limiti. (Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 152, articolo 87 bis; Cpp, articolo 591)
In tema di presentazione dell'impugnazione, nel sistema delineato in via transitoria dall'articolo 87-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, l'atto di gravame trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che lo stesso sia stato inoltrato, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso nell'elenco.
LAVORO E FORMAZIONE
Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Posizione di garanzia - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Pluralità di posizioni di garanzia - Responsabilità dei diversi garanti - Configurabilità - Condizioni. (Cp, articolo 40 e seguenti)
In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato. In altre parole, quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia e l'evento non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedimento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Cp.
MISURE CAUTELARI
Misure cautelari reali - Sequestro penale - Sequestro probatorio- Indagini preliminari - Richiesta di restituzione - Competenza del pubblico ministero - Istanza indirizzata al giudice per le indagini preliminari - Provvedimento - Nullità assoluta per incompetenza funzionale. (Cpp, articoli 127, 253, 263)
L'articolo 263, comma 4, del Cpp, nel disciplinare il procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, competente a decidere sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro è il pubblico ministero, che provvede con decreto motivato; il comma 5 dello stesso articolo 263 sancisce, poi, che, contro il decreto, è ammessa opposizione al giudice che procede (e, quindi, al giudice per le indagini preliminari), il quale decide col rito camerale a norma dell'articolo 127 del Cpp. Pertanto, in tema di sequestro probatorio, la restituzione delle cose sequestrate può essere richiesta, durante la fase delle indagini preliminari, al solo pubblico ministero procedente da parte dell'interessato, che potrà rivolgersi al giudice per le indagini preliminari solo in sede di opposizione avverso l'eventuale decreto reiettivo, sicché se l'interessato, nella medesima fase, adisce direttamente il giudice per le indagini preliminari il provvedimento che questi emette, previo parere del pubblico ministero, deve ritenersi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.


