PROCEDIMENTO PENALE
Sospensione del procedimento con messa alla prova - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Differenze - Diniego della messa alla prova - Interesse a ricorrere - Sussistenza. (Cp, articoli 20-bis, 168-bis e segg.; Cpp, articoli 464-bis e seguenti 545-bis e 568)
IL PRINCIPIO
Sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione per ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova a fronte di una pronuncia di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex articolo 545-bis del Cpp, perché la sospensione del procedimento con messa alla prova è più favorevole sul piano sostanziale e processuale.
In parte motiva, la Corte si è soffermata sulle differenze degli istituti della sospensione del procedimento con messa alla prova e delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, valorizzando gli elementi per cui il primo istituto è da ritenere più favorevole. Infatti, la messa alla prova da un punto di vista sostanziale si configura come causa di estinzione del reato, mentre dal punto di vista processuale si caratterizza per l'assenza di una condanna e di una attribuzione di colpevolezza: l'esito positivo della messa alla prova, quindi, comportando l'estinzione del reato, determina la cessazione della punibilità e di tutti gli effetti penali, non costituendo quindi ostacolo alla configurabilità della recidiva o alla concessione di una futura sospensione condizionale della pena. Diversa è invece la categoria delle sanzioni sostitutive, che attengono evidentemente al trattamento sanzionatorio, e che, nella nuova disciplina introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, perseguono soprattutto l'obiettivo, nel solco dei principi dettati dall'articolo 27 della Costituzione, solo di scongiurare il rischio che brevi periodi di detenzione possano pregiudicare il fine rieducativo della pena e il reinserimento sociale del condannato. Esse presuppongono, comunque, un accertamento di responsabilità e, in caso di mancata esecuzione ovvero in presenza di gravi e reiterate violazioni, comportano il ripristino della pena detentiva sostituita. Inoltre, non comportando l'estinzione del reato, la sentenza di condanna assume rilevanza ai fini della successiva contestazione della recidiva e può costituire ostacolo alla concessione di una futura sospensione condizionale della pena. A dimostrazione del fatto che la sospensione è più favorevole della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità vi è anche il rilievo della differente disciplina in tema di iscrizione sul casellario giudiziale, giacché solo per la sospensione del procedimento è esclusa tale iscrizione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Furto - Condizioni di procedibilità - Querela - Querela del responsabile del punto vendita - Legittimità - Fattispecie. (Cpp, articoli 336 e seguenti; Cp, articoli 624 e 625)
IL PRINCIPIO
La querela è proponibile non soltanto dal titolare del bene oggetto di furto, ma anche dal soggetto avente una detenzione qualificata sul bene, a fini di custodia o di vendita, in quanto il bene giuridico tutelato dal reato di furto è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento ma anche dal possesso, inteso, nel diritto penale, nel senso di detenzione qualificata della cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Ne consegue, dunque, l'insussistenza della necessità ai fini della querela che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che abbia poteri di rappresentanza del proprietario, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è anche il detentore (la Corte ha così accolto il ricorso del procuratore avverso avverso la sentenza che, invece, aveva ritenuto invalida la querela sporta dal responsabile dell'esercizio commerciale all'interno del quale il furto sarebbe stato commesso, in quanto non legale rappresentante della società esercente il commercio e privo di poteri di rappresentanza della detta società proprietaria dei beni).
La sentenza è in linea con quanto già affermato dalle Sezioni unite (sentenza 18 luglio 2013, Sciuscio), secondo le quali il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, di gestirla o di disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino od illecito. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce. In termini, più in generale, cioè al di là della questione della legittimazione a proporre la querela in caso di furto in danno di esercizio commerciale, sempre richiamando i principi delle Sezioni unite, è stata ritenuta correttamente presentata la querela di soggetto che si era qualificato detentore e custode di tutta la merce presente in un cantiere, compreso quella oggetto di furto, affidatogli dalla ditta che ne era proprietaria: trattavasi, infatti, secondo la Corte, di detentore qualificato della cosa, che aveva instaurato un autonomo potere di custodia capace di instaurare una relazione di fatto con la res rilevante ai fini della legittimazione a proporre querela. In termini, successivamente, Sezione V, 1° luglio 2021, Agresta; nonché, Sezione IV, 1° febbraio 2022, Negro ed altro, secondo la quale, quindi, in caso di furto di merce in un esercizio commerciale, la responsabile del punto vendita, quale persona che esercitava il possesso sulla merce esposta in vendita e quale persona tenuta alla custodia della stessa, risulta pienamente legittimata a proporre querela in relazione alle condotte sottrattive della merce suddetta; Sezione IV, 20 dicembre 2023, P,, per la quale, ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno.
ESECUZIONE PENALE
Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Liberazione anticipata - Applicabilità - Giudice competente - È il magistrato di sorveglianza. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articoli 54 e 69-bis; legge 24 novembre 1981 n. 689, articoli 53 e 56-bis)
Anche nel caso in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex articolo 56-bis della legge n. 689 del 1981 è applicabile il beneficio della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 57 e 76 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 47, comma 12-bis, e 54 dell'ordinamento penitenziario. Al riguardo, il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto è il magistrato di sorveglianza a fronte dell'inequivoca indicazione normativa contenuta nell'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario, il cui comma 4 prevede espressamente che "il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza" ed al comma 5 che "avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio".
IMPUGNAZIONI
Parte civile - Interesse all'impugnazione o a partecipare al giudizio di impugnazione - Finalità e limiti. (Cpp, articoli 568, 576 e 651)
È ravvisabile in capo alla parte civile l'interesse a impugnare la sentenza penale di condanna che escluda una aggravante o riconosca un'attenuante o, comunque, a resistere all'altrui impugnazione su tali punti, che, lungi dall'operare in via esclusiva quali fattori di commisurazione della sanzione da infliggere al responsabile, esplicano effetti anche sull'individuazione delle conseguenze pregiudizievoli e sulla liquidazione del risarcimento con esiti vincolanti nel successivo giudizio civile. L'interesse della parte civile è, pertanto, correlato all'effetto extra-penale che il giudicato di condanna proietta sul successivo giudizio civile di danno.
MINORI
Accertamento sull'età - Esame radiografico del polso - Rilevanza - Condizioni e limiti. (Dpr 22 settembre 1988 n. 448, articolo 8)
In tema di accertamento dell'età dell'indagato/imputato, l'esame radiografico del polso costituisce uno strumento idoneo per valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva e esso deve prevalere rispetto alle eventuali diverse indicazioni fornite da documenti d'identità di dubbia efficacia identificativa e fidefacente. Invece, i dati emergenti da un documento d'identità estero di provenienza certa e di autenticità verificata (come un passaporto accompagnato dal visto d'ingresso rilasciato dall'autorità italiana) possono prevalere sulle diverse risultanze dell'esame radiografico, in considerazione del margine di errore delle tabelle di comparazione.
PROCEDIMENTO PENALE
Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ambito di operatività - Furto in abitazione e furto con strappo - Applicabilità. (Cp, articoli 168 bis e seguenti, 624-bis; Cpp, articoli 464 bis e seguenti, 550)
La fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 624-bis del Cp rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa l'operatività dell'istituto della sospensione del processo per messa alla prova, dal momento che questo è applicabile, secondo la dizione dell'articolo 168-bis del Cp ai delitti indicati nel comma 2 dell'articolo 550 del Cpp sulla citazione diretta a giudizio, tra i quali detto reato è ricompreso.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Appropriazione indebita - Vendita - Mancata restituzione della caparra o acconto - Disciplina sanzionatoria. (Cp, articolo 646)
Nella vendita, la mancata restituzione della caparra non configura l'ipotesi criminosa di cui all'articolo 646 del Cp difettando il presupposto essenziale dell'impossessamento di cosa altrui, poiché la somma data a tale titolo passa nel patrimonio dell'accipiens, il quale ne diventa proprietario ed è tenuto in caso di adempimento a imputarla alla prestazione dovutagli e in caso di inadempimento alla restituzione di danaro in quantità doppia: nel caso in cui, quindi, il contratto venga meno, tra le parti matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica. Diversa è, invece, l'ipotesi della vendita di cose di terzi, con contestuale ricezione dell'acconto sul prezzo, ove il venditore riceve dal compratore parte delle somme che vengono destinate all'acquisizione di quel determinato bene e non entrano nella proprietà dello stesso venditore che, pertanto, non può usufruirne liberamente dovendo destinarle al reperimento di quella cosa che ha posto in vendita pur non essendone ancora proprietario. La vendita di cose di terzi è, infatti, contratto con effetti obbligatori che, proprio per tale sua particolare natura, non cagiona il trasferimento immediato della proprietà del bene ma comporta per il venditore l'onere di reperire il bene e trasferirlo immediatamente all'acquirente. In tale ipotesi, il venditore è onerato a destinare le somme ricevute all'acquisto del bene dal terzo, con la necessaria conseguenza che il mancato reperimento del bene altrui posto in vendita e la mancata restituzione o la destinazione delle somme ad altro e differente scopo integra proprio l'ipotesi di appropriazione indebita.
REATI CONTRO LA PERSONA
Omicidio volontario - Circostanze aggravanti - Fatto commesso dall'autore del reato di atti persecutori nei confronti della stessa vittima - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie. (Cp, articoli 575 e 576, comma 1, numero 5.1)
L'omicidio volontario è aggravato, ai sensi dell'articolo 576, comma 1, numero 5.1, del Cp, dall'essere stato commesso dall'autore del reato di atti persecutori in danno della stessa vittima, non lo è per le caratteristiche personali del soggetto agente, ossia l'essere l'autore un persecutore, ma per ciò che egli ha fatto, vale a dire per il fatto persecutorio commesso. L'aggravante è così configurabile, nella sua dimensione fattuale, in tutte le situazioni in cui gli atti persecutori e l'omicidio presentano non solo contestualità spazio-temporale, ma si pongono altresì in una prospettiva finalistica unitaria, mentre deve essere esclusa - e la condotta persecutoria rimane autonomamente punibile - qualora l'omicidio della vittima a opera dello stesso persecutore avviene a distanza consistente di tempo (nella specie, secondo la Corte la sentenza impugnata aveva correttamente ravvisato l'aggravante dando conto dello stretto legame cronologico e funzionale tra le condotte di stalking e l'omicidio, apprezzando altresì che quest'ultimo era stato commesso a esito di una precedente pressante attività persecutoria e di controllo, come estremo atto finale, onde le azioni criminose dovevano considerarsi compiute nella stessa prospettiva finalistica unitaria al condizionamento e, in ottica finale, all'annientamento della personalità della vittima, progressivamente limitata e impedita, nell'esercizio della sua libertà di determinazione).
REATI TRIBUTARI
Reati fiscali - Prova per presunzione - Utilizzabilità - Condizioni e limiti. (Cpp, articoli 187 e seguenti; decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74)
Nel processo penale, ai fini della prova degli illeciti tributari, il giudice può avvalersi delle risultanze degli accertamenti fiscali - anche induttivi - quali fonti di prova atipiche, fermo restando l'autonoma valutazione ex articolo 192 del Cpp e l'assenza di ogni predeterminazione del peso probatorio. Infatti: a) non esiste alcun divieto normativo in tal senso; b) l'accertamento induttivo (anche tramite studi di settore) è utilizzabile in penale, come indizio da vagliare criticamente; c) l'eventuale giudicato tributario non spiega automatica incidenza nel penale, ma può essere valutato ex articolo 238-bis del Cpp in compatibilità con le risultanze del processo. Pertanto, i dati del c.d. "spesometro" (oggi confluiti in sistemi informativi più evoluti) possono assumere valenza probatoria nei reati tributari, specie ove corroborati da ulteriori riscontri (acquisizione delle fatture presso i destinatari, incrocio con operazioni passive/crediti IVA, ecc.) (la Corte, in parte motiva, h richiamato anche i principi desumibili dalla giurisprudenza sovranazionale, secondo cui la presunzione d'innocenza non impedisce l'uso di presunzioni o di indizi, ma vieta che si determini una inversione dell'onere della prova o si faccia discendere la responsabilità penale da mere supposizioni: in sede penale, quindi, non vige alcuna inversione dell'onere della prova, pur potendo il giudice può utilizzare gli esiti dell'accertamento tributario come indizi e trarne argomenti di prova se e nella misura in cui li ritenga attendibili, alla luce delle massime di esperienza e di eventuali riscontri).
REATO
Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti - Adesione del concorrente a proposito criminale che prevede condotte di violenza alla persona - Degenerazione in evento più grave - Concorso anomalo - Configurabilità - Esclusione. (Cp, articoli 110 e 116)
L'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, che prevede l'impiego eventuale anche della violenza alla persona, implica il consenso preventivo all'agire materiale di uno solo degli attori, conseguendone che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'articolo 110 del Cp, e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo articolo 116, nell'aggressione consumata, persino in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi (cfr. Sezioni unite, 18 dicembre 2008, Antonucci ed altri).


