IMPUGNAZIONI

Sezioni Unite, sentenza 22 gennaio 2026 n. 2647; Pres. Cassano; Rel. Guardiano; Pm (conf.) Gargiulo; Ric. Bir.

Impugnazioni penali - Appello - Concordato in appello - Richiesta - Rigetto - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. (Cpp, articoli 599-bis, 606 e seguenti)

IL PRINCIPIO

Il provvedimento con il quale la corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex articolo 599-bis del Cpp, dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione.

Nota

Le sezioni Unite si sono trovate a risolvere la questione controversa se, avverso l'ordinanza della corte di appello che respinga la richiesta di concordato sui motivi avanzata ex articolo 599-bis del Cpp, sia proponibile o no ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio. La risposta negativa è stata argomentata partendo dalla ricostruzione della ratio dell'istituto del concordato in appello, individuata nella finalità di decongestionare il carico eccessivo di processi pendenti in appello, attraverso un meccanismo deflattivo, imperniato sull'accelerazione consensuale della definizione del giudizio di secondo grado, resa possibile dalla rinuncia ai motivi di appello ritenuti sovrabbondanti e dalla contestuale selezione condivisa dalle parti del motivo (o dei motivi) irrinunciabili. Proprio da tale funzione il giudice di legittimità ha fatto discendere la conclusione che il provvedimento con cui non viene accolto il concordato ha "natura meramente ordinatoria e processuale", non avendo altra funzione se non quella di non consentire lo svolgimento di un giudizio meramente eventuale e anticipato, tanto che, una volta venuta meno la possibilità di imprimere l'accelerazione perseguita dalle parti, il giudizio di appello rientra nello schema ordinario, destinato a concludersi con una decisione piena, che deve prendere in considerazione tutti i motivi di impugnazione, compresi quelli originariamente rinunciati (cfr. i commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 599-bis del Cpp). È proprio dalla natura ordinatoria e non decisoria del provvedimento di rigetto che le Sezioni unite, coerentemente, hanno fatto discendere la non impugnabilità mediante ricorso per cassazione del provvedimento reiettivo, al pari di quanto si verifica per tutti i provvedimenti meramente ordinatori o processuali che, lungi dall'investire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decidono unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali, come nel caso dell'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo. Le sezioni Unite, nel completare il proprio ragionamento, hanno anche argomentato, a supporto della soluzione adottata, l'insussistenza di un interesse a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento reiettivo del concordato, perché la parte che si è visto non accolto il concordato è restituita nella ordinaria pienezza dei suoi poteri di parte appellante, tanto che il giudice è tenuto a pronunciarsi su tutti i motivi originariamente proposti, ivi compresi quello o quelli non rinunciati. La parte, in definitiva, non solo vede impregiudicato il suo diritto di ottenere dal giudice una risposta su tutti i motivi di appello originariamente proposti, ma conserva integro anche il suo diritto di proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio di secondo grado attraverso il ricorso per cassazione: con tale rimedio, anzi, a differenza di quanto avviene nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza che recepisce il concordato con rinuncia ai motivi di appello, la parte può far valere tutti i vizi contemplati dall'articolo 606 del Cpp.

PROVA PENALE

Sezione VI, sentenza 15 dicembre 2025 n. 40216; Pres. De Amicis; Rel. Di Nicola Travaglini; Pm (conf.) Ceroni; Proc. gen. App. Salerno in proc. X

Testimonianza - Persona offesa - Valutazione della prova - Apprezzamento - Necessità dell'acquisizione di riscontri esterni - Esclusione - Condizioni. (Cpp, articoli 192, 194 e 196)

IL PRINCIPIO

La testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'articolo 192, commi 3 e 4, del Cpp, riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", ovverosia i "riscontri" [Sezioni unite, 19 luglio 2012, Bell'Arte ed altri]. Anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione iuris tantum di attendibilità (o presunzione di veridicità), essendo il giudice tenuto a valutarne il contenuto verificando l'attendibilità intrinseca del racconto e la credibilità soggettiva del testimone. Al riguardo, vale un complesso di regole di esperienza, validate dalla giurisprudenza, quali il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo), il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri).

Nota

La giurisprudenza è consolidata nel sensi che le regole dettate dall'articolo 192, comma 3, del Cpp non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Sezioni unite, 19 luglio 2012, Bell'Arte ed altri; più di recente, Sezione V, 27 aprile 2023, Giuca; Sezione V, 13 settembre 2023, X.; Sezione III, 12 ottobre 2023, X.). In questa prospettiva, quindi, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non applicandosi nei suoi confronti l'articolo 192, comma 3, del Cpp, e tuttavia, sussistendo un interesse di natura patrimoniale, occorre una verifica più penetrante e rigorosa, rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (tra le altre, Sezione IV, 26 gennaio 2022, De Robertis; nonché, Sezione II, 25 novembre 2020, Antinori ed altro, dove si è precisato che la necessità di un rigoroso vaglio dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, specie se costituitasi parte civile, non si traduce nella parificazione della stessa al dichiarante coinvolto nel fatto, in relazione al quale la necessità del reperimento di riscontri esterni è stabilita dall'articolo 192, comma 3, del Cpp: in altri termini, l'imposto vaglio rinforzato dell'attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni eteroaccusatorie non equivale certamente alla negazione dell'autonomo valore probatorio delle stesse, cosicché, qualora possa risultare opportuna l'acquisizione di positive conferme esterne a tali dichiarazioni, queste possono consistere in qualsiasi elemento di fatto idoneo ad escludere l'intento calunniatorio della persona offesa, ma non devono risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione della stessa, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva; Sezione V, 9 gennaio 2024,. X., dove si è affermato che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, appare opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi; ancora, Sezione III, 12 marzo 2025, X., ove la precisazione che, quando risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione).

ESECUZIONE PENALE

Sezione I, sentenza 12 gennaio 2026 n. 1050; Pres. De Marzo; Rel. Filocamo; Pm (conf.) Piccirillo; Ric. Proc. Gen. App. Roma in proc. Car.

Reato continuato - Rideterminazione della pena unica - Sentenze che abbiano a oggetto reati già unificati ex articolo 81 del Cp dal giudice della cognizione - Modalità operative - Indicazione. (Cp, articolo 81, comma 2; Cpp, articolo 671)

In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'articolo 81, comma 2, del Cp, deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave [da individuare tenendo conto delle pene concretamente, comprensive delle eventuali riduzioni operate per i riti premiali in ipotesi coltivati] ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per il reato ritenuto più grave, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

Sezione V, sentenza 1° dicembre 2025 n. 38791; Pres. Pezzullo; Rel. Morosini; Pm (conf.) Lori; Ric. Egi.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Elemento oggettivo - Prova della distrazione nel caso di cambio di amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa - Fattispecie. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216, comma 1, numero 1)

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è illegittima l'affermazione della responsabilità dell'amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento - all'atto della redazione dell'inventario da parte del curatore - di dati beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa, considerato che, in tal caso, la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna nei confronti dell'imputata evidenziando che questa aveva dismesso la carica di amministratrice oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento, non aveva neppure proseguito in una gestione di fatto, né aveva concorso con il soggetto subentratogli nell'amministrazione).

IMPUGNAZIONI

Sezione I, sentenza 22 gennaio 2026 n. 2545; Pres. Boni; Rel. Di Giuro; Pm (conf.) Lori; Ric. Proc. gen. App. Rma in proc. Cal. e altro

Impugnazioni penali - Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento - Impugnabilità unitamente alla sentenza - Eccezioni - Ordinanza declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie. (Cpp, articolo 586)

La previsione di cui all'articolo 586 del Cpp, che impone l'impugnazione congiunta dell'ordinanza con la sentenza definitoria del giudizio, non trova applicazione nei confronti dell'ordinanza che abbia dichiarato inammissibile l'appello, perché tale ordinanza ha natura definitoria del procedimento, trattandosi di un provvedimento che, precludendo ogni ulteriore esame nel merito, è equiparabile a una sentenza appellata (nella specie, è stato ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale, avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal procuratore della Repubblica avverso una sentenza di primo grado).

Sezione I, sentenza 22 gennaio 2026 n. 2545; Pres. Boni; Rel. Di Giuro; Pm (conf.) Lori; Ric. Proc. gen. App. Rma in proc. Cal. e altro

Impugnazioni penali - Presentazione dell'impugnazione - Luogo di presentazione - Impugnazione depositata presso la cancelleria di giudice diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato - Conseguenze - Fattispecie. (Cpp, articolo 582)

In tema di impugnazioni, ai sensi dell'articolo 582 del Cpp, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, l'atto deve essere presentato esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha reso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, perché non incombe certamente sulla cancelleria di quell'ufficio l'onere di trasmettere l'atto al giudice competente [nella specie, peraltro, la Corte, accogliendo la doglianza del procuratore generale, ha ritenuto non tardivo l'appello pur erroneamente presentato dal procuratore della Repubblica presso la cancelleria della corte di assise di appello, in quanto quell'ufficio, il giorno successivo, e comunque tempestivamente ai fini della ritualità dell'appello, aveva trasmesso l'impugnazione alla corte di assise di primo grado, che aveva emesso il provvedimento impugnato].

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione III, 9 luglio 2025-5 dicembre 2025 n. 39397; Pres. Di Stasi; Rel. Vergine; Pm (conf.) non indicato; Ric. X

Atti sessuali con minorenne - Rapporto di affidamento - Anche in caso di atti commessi fuori dell'ambiente o dell'orario scolastico - Sussistenza. (Cp, articolo 609- quater, comma 1, numero 2)

Il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilievo in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l'ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell'adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all'adulto da un altro adulto per specifiche ragioni. Ne consegue che il rapporto di affidamento esistente tra insegnante - nella specie, istruttore sportivo - e minori non può essere ritenuto escluso per il fatto che gli atti illeciti oggetto dell'imputazione si svolgano fuori dall'ambiente e dall'orario scolastico, perché ciò che conta è la relazione che sussiste fra i due soggetti, evidentemente non circoscrivibile al solo contesto in cui nasce e si manifesta principalmente.

SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA

Sezione V, sentenza 5 dicembre 2025 n. 39434; Pres. Romano; Rel. Borrelli; Pm (conf.) Birritteri; Ric. Proc. Rep. Trib. Milano in proc. Tod's spa

Misure di prevenzione - Declaratoria di incompetenza da parte del giudice della prevenzione - Inoppugnabilità da parte del pubblico ministero - Fattispecie. (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 7, comma 10-ter, e 10, comma 4; Cpp, articoli 28, 568 e 680)

In assenza di una regolamentazione specifica materia di prevenzione che regoli le impugnazioni delle decisioni sulla competenza, deve ritenersi che la disciplina di riferimento sia quella prevista dal codice di procedura penale, giusta il richiamo dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 alle regole - in quanto applicabili - sulla proposizione e sulla decisione delle impugnazioni in materia di misure di sicurezza, disciplinate dall'articolo 680 del Cpp, il cui comma 3 rinvia, a sua volta, alle disposizioni generali del codice di rito sulle impugnazioni. Ne consegue che, anche in materia di misure di prevenzione, vale il principio generale secondo cui i provvedimenti dichiarativi di incompetenza - in qualsiasi forma essi si concretizzino -sono inoppugnabili, salvo che siano abnormi, giusta il disposto dell'articolo 568, comma 2, del Cpp e possono solo dare luogo all'elevazione di conflitto ex articolo 28 dello stesso codice da parte del giudice ritenuto competente (da queste premesse, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il giudice della prevenzione, adito per l'applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 159 del 2011, aveva declinato la propria competenza, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero ritenuto competente, come previsto dall'articolo 7, comma 10-ter, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011 proprio nei casi di declaratoria di incompetenza del giudice della prevenzione).

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