REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, sentenza 22 gennaio 2026 n. 2560 - Pres. Fidelbo; Rel. Costanzo; Pm (conf.) Piccirillo; Ric. Marangi

Malversazione a danno dello Stato - Distrazione dei fondi erogati per il sostegno al credito in periodo di emergenza COVID 19 - Reato - Sussistenza - Fattispecie. (Cp, articolo 316-bis)

IL PRINCIPIO

Nel quadro della legislazione d'emergenza volta a sostenere le imprese colpite dalla pandemia da Covid-19 il reato di malversazione ex articolo 316-bis del Cp è configurabile nel caso in cui, dopo l'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica ex articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020 n. 40 (c.d. decreto liquidità), gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge. Il reato de quo è configurabile, infatti, anche in relazione a un finanziamento erogato sulla base di garanzie pubbliche, che, pur essendo materialmente concesso da un istituto finanziario sulla base di un contratto di diritto privato, è regolato da norme pubblicistiche, perché la legge qualifica espressamente l'operazione di finanziamento agevolato - realizzata mediante l'intervento di un fondo pubblico che presta la garanzia gratuitamente e automaticamente - come una forma di intervento pubblico nell'economia vincolata alla realizzazione dello scopo, corrispondente a un pubblico interesse, di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia (nella specie, l'imputato aveva utilizzato per fini personali il finanziamento ottenuto per far fonte ai danni subiti a causa del Covid-19).

Nota

In termini, Sezione VI, 6 maggio 2022, Proc. Rep. Trib. Rimini in proc. Sogliani, dove si è infatti affermato che, in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di malversazione ex articolo 316-bis del Cp nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, del finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge. In termini, altresì, Sezione VI, 13 febbraio 2024, Proc. Rep. Trib. Frosinone in proc Crescenzi. La Corte, nella sentenza massimata, nel richiamare detto precedente, prende le distanze espressamente da altra decisione (Sezione VI, 15 aprile 2021, Rainone ed altro), dove, invece, è stato escluso che, in presenza di un finanziamento erogato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020 n. 40 (c.d. decreto liquidità) e assistito dalla garanzia di Sace spa (Sezione speciale per l'assicurazione del Credito all'Esportazione, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti spa), l'omessa destinazione delle somme così ottenute alle finalità di interesse generale previste dalla suddetta disciplina potesse configurare la condotta sanzionata dall'articolo 316 bis del Cp, dovendosi escludere rilievo il fatto che gli impegni assicurativi assunti da Sace spa nei confronti dell'Istituto di credito erogante fossero, a loro volta, garantiti per legge dallo Stato, con garanzia a prima richiesta e senza regresso. In pratica, per pervenire alla conclusione dell'insussistenza del reato di malversazione, la citata sentenza Rainone aveva argomentato che, rispetto al paradigma normativo dell'articolo 316 bis del Cp (applicabile ai contributi, alle sovvenzioni o ai finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse), il finanziamento erogato ai sensi della disciplina contenuta nel c.d. decreto liquidità (decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020 n. 40), sebbene connotato da onerosità attenuata e destinato alla realizzazione a sua volta delle finalità di interesse pubblico previste dall'articolo 1 del decreto citato (cfr., in particolare, comma 1, lettere n) e n-bis), è pur sempre proveniente da un soggetto privato erogatore (di norma, un istituto di credito). Inoltre, si è ancora precisato, il rapporto accessorio rispetto a quello principale di finanziamento, avente a oggetto la garanzia della SACE spa (a sua volta coperta da garanzia dello Stato) in favore del finanziatore, opera solo per l'ipotesi dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria, mentre, di contro, la (mera) condotta di sviamento delle somme erogate dalla finalità legale cui le stesse sono destinate, ove non accompagnata dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione delle somme erogate, non può comportare l'attivazione della garanzia pubblica e riverbera i propri effetti solo nell'ambito del rapporto principale di mutuo: al riguardo, visto che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata, l'eventuale inottemperanza incide sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, il quale potrà ricevere tutela (solo) in sede civile attraverso rimedi che consentono la messa in mora del mutuatario ovvero la risoluzione del contratto di mutuo.

REATO

Sezione V, sentenza 18 dicembre 2025 n. 40760 - Pres. Pistorelli; Rel. Pilla; Pm (conf.) Monferini; Ric. Pruiti

Cause di non punibilità - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto- Reato continuato - Compatibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cp, articolo 81, comma 2, 131-bis)

IL PRINCIPIO

La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131 bis del Cp, salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, a integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale. In questa ottica, in presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'articolo 131 bis citato, tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (cfr. Sezioni unite, 27 gennaio 2022, Ubaldi) (nella specie, secondo la Corte, aveva fatto corretta applicazione di questi principi,laddove aveva escluso l'applicabilità dell'articolo 131-bis del Cp proprio valorizzando la reiterazione dello stesso comportamento per almeno tre volte in un arco temporale relativamente breve tale da escludere la non abitualità della condotta).

Nota

Secondo le Sezioni unite, la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-bis del Cp, salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, a integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale. In questa ottica, in presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'articolo 131 bis citato, tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sezioni unite, 27 gennaio 2022, Ubaldi).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sezione IV, sentenza 19 dicembre 2025 n. 40815 - Pres. e Rel. Di Salvo; Pm (conf.) non indicato; Ric. Proc. Rep. Trib. Mantova in proc. El Houri.

Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e definizione del procedimento con il rito del "patteggiamento"- Applicabilità. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186; cpp, articoli 444 e 445)

La sanzione amministrativa accessoria prevista per la contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada va irrogata anche laddove vi sia stata sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità e anche in caso di applicazione di pena ex articolo 444 del Cpp, in quanto il divieto, eccezionale, di cui all'articolo 445 del Cpp non riguarda le sanzioni amministrative accessorie.

MISURE CAUTELARI

Sezione I, sentenza 18 dicembre 2025 n. 40780 - Pres. Rocchi; Rel. Russo; Pm (conf.) Esposito; Ric. Sanges

Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle misure - Ultrasettantenne - Custodia in carcere - Condizioni - Limiti - Valutazione del giudice - Fattispecie. (Cpp, articolo 275, comma 4)

La presunzione di cui all'articolo 275, comma 4, del Cpp, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'articolo 275, comma 3, del Cpp, sicché, in tal caso, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza". Al riguardo, il giudizio sull'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non può fondarsi esclusivamente sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato commesso, ma richiede una complessa valutazione, che tenga conto dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie dell'indagato, atta a raggiungere la certezza che lo stesso, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, prosegua nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (nella specie, correttamente, secondo la Corte, il giudice della cautela non si era fermato alla gravità del fatto, ma aveva concentrato il giudizio anche sulla personalità del condannato, valorizzando negativamente la personalità violenta e aggressiva dell'indagato il quale era gravato da una condanna irrevocabile e da carichi pendenti per fatti di violenza).

Sezione II, sentenza 18 dicembre 2025 n. 40748 - Pres. Caputo; Rel. Florit; Pm (conf.) Lori; Ric. Longoni

Misure cautelari reali - Confisca - Sequestro preventivo e confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non giustifichi la provenienza - Presupposti - Contestazione della sproporzione - Rapporti con l'onere di allegazione della provenienza legittima dei beni a carico dell'interessato - Fattispecie. (Cp, articolo 240-bis)

Relativamente all'istituto di cui all'articolo 240-bis del Cp, preliminarmente a ogni onere dimostrativo posto in capo all'interessato (sia egli indagato - se nella fase dell'indagine vi sia stato il sequestro - ovvero imputato - nel corso del processo - ovvero condannato - se la sentenza è passata in giudicato e ci si trova in sede di esecuzione), v'è l'onere da parte della parte pubblica di indicare (e per il giudice di accertare), se non il collegamento con l'attività delittuosa per cui vi è stata condanna, quanto meno la "sproporzione" del valore di quanto sequestrato/confiscato, rispetto alla capacità reddituale o alle attività economiche riferibili all'interessato. Tale preliminare accertamento (della sproporzione tra redditi/patrimonio, da un lato, e beni sottoposti a sequestro/confisca, dall'altro) costituisce la premessa per l'operatività della disposizione e del conseguente onere posto a carico dell'interessato di allegare gli elementi dai quali, in contrasto a quanto sostenuto dall'accusa, si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione il provvedimento che aveva disposto la confisca assumendo che l'interessato non aveva giustificato il legittimo possesso dei beni, in un contesto in cui, peraltro, mai gli era stata contestata la sproporzione del valore di tali beni rispetto alle proprie capacità reddituali o alla propria attività economica).

Sezione VI, sentenza 22 dicembre 2025 n. 41150 - Pres. Aprile; Rel. D'Arcangelo; Pm (diff.) Lettieri; Ric. Giardino

Misure cautelari reali - Sequestro penale - Sequestro preventivo - Oggetto - Cose pertinenti al reato - Nozione - Rapporto meramente occasionale tra la cosa e il reato - Rilevanza - Esclusione. (Cpp, articolo 321, comma 1)

La nozione di "cosa pertinente al reato", cui fa riferimento l'articolo 321, comma 1, del Cpp, ha una portata più ampia di quella impiegata nell'articolo 253 del Cpp, in quanto ricomprende il corpo del reato e, oltre a qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa, senza estendersi, però, sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e l'illecito penale. Nell'articolo 321 cit., quindi, il legame di pertinenzialità esprime un nesso causale tra res e reato che assume una duplice valenza: nella prospettiva di una causalità consumata, se la libera disponibilità del bene può aggravare o protrarre le conseguenze di un reato già commesso, o di una causalità potenziale, se la libera disponibilità del bene può agevolare la commissione di ulteriori reati. In questa prospettiva, il sequestro preventivo di somme di denaro (e, dunque, di un bene normalmente non destinato alla commissione di reati), può essere disposto nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile, nei sensi suindicati, qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso (in parte motiva, la Corte ha così specificato che le somme di danaro rinvenute nella disponibilità del corruttore possono essere sequestrate ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del Cpp quale prezzo del reato di corruzione solo se e in quanto si dimostri, nei limiti delibatori propri della tutela cautelare reale, che siano state promesse al pubblico agente in esecuzione di uno scambio di natura corruttiva e, dunque, vi sia uno specifico nesso strumentale tra proposta corruttiva e danaro offerto).

SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA

Sezione I, sentenza 19 dicembre 2025 n. 40778 - Pres. Rocchi; Rel. Masi; Pm (conf.) Patarnello; Ric. Iacopino

Misure di prevenzione patrimoniale - Misure di prevenzione patrimoniale - Confisca di prevenzione - Beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo - Ambito della contestazione da parte del terzo. (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 19, 24 e 26)

In tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva e autonoma disponibilità di fatto del proposto; disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa e approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare.

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