LAVORO E FORMAZIONE

Sezione IV, sentenza 2 maggio 2026 n. 17013; Pres. Montagni; Rel. Arena; Pm (conf.) Salvadori; Ric. Bar.

Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Ambito di applicazione - Committente privato non professionale - Responsabilità - Condizioni - Fattispecie. (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 26 e 90; Cp, articolo 589)

IL PRINCIPIO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica assume una posizione di garanzia in relazione all'obbligo di una preventiva verifica sull'idoneità tecnico-professionale della persona chiamata a svolgere i lavori. Pertanto, il committente privato, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna pronunciata a carico dell'imputata cui era stata addebitato di avere colposamente causato la morte di un lavoratore, in quanto, nella veste di committente privata di lavori di posa di una canalina in plastica destinata al passaggio di un cavo per antenna, non aveva verificato i requisiti tecnico-professionali del lavoratore incaricato un uomo di settantasette anni che al momento del fatto non svolgeva più l'attività di elettricista essendo stata la sua ditta "cancellata" da oltre diciotto anni, dunque, privo di una organizzazione professionale e in quanto non aveva assicurato l'adozione di corrette modalità di esecuzione in sicurezza avendo messo a disposizione della vittima una scala inadeguata rispetto ai rischi di caduta, circostanza che aveva contribuito al tragico evento).

REATI CONTRO LA PERSONA

Sezione V, sentenza 21 maggio 2026 n. 18422; Pres. Miccoli; Rel. Giordano; Pm (conf.) Passafiume; Ric. X.

Diffamazione - Diffamazione tramite internet - Elementi costitutivi - Differenze rispetto all'ingiuria - Fattispecie. (Cp, articoli 594 e 595)

IL PRINCIPIO

L'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (fattispecie in cui correttamente era stato ritenuto integrato il delitto di diffamazione, considerato che la persona offesa e l'imputato si erano rispettivamente bloccati sui profili social, sicché la prima non poteva neppure in astratto essere presente virtualmente al momento della pubblicazione nella bacheca virtuale del post offensivo della sua reputazione, tanto che la pubblicazione del post gli è stata riferita da altri, che ne avevano avuto contezza leggendo la bacheca dell'imputato).

Nota

In altri termini, si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti - fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o "virtualmente", nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione - l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione (cfr. sezione VI, 23 marzo 2023, Amurri, in una fattispecie relativa a scritto offensivo recapitato alle persone offese e a terzi in una occasione conviviale, in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata in termini di diffamazione la condotta dell'imputato non presente alla serata]: è quest'ultima l'ipotesi verificatasi nella fattispecie all'attenzione della Cassazione, nella sentenza qui massimata, proprio in ragione del fatto che la persona offesa, bloccata sul profilo social dell'autore del fatto, era impedita della possibilità di conoscere il contenuto del post nel momento in cui questo era messo in rete. In parte motiva, in coerenza con il principio di cui in massima, la Cassazione ha altresì chiarito che: integra, invece, la fattispecie dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, e non il delitto di diffamazione, la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una video "chat", alla presenza di altre persone invitate nella "chat", in quanto, appunto, l'elemento distintivo tra i due delitti è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (sezione V, 25 febbraio 2020, Sala); mentre, per contro, integra il delitto di diffamazione, e non l'ipotesi depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, l'invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una "chat" condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell'immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito (sezione V, 10 giugno 2022, Ciancio).

GIUDICE

Sezioni unite, sentenza 29 maggio 2026 n. 19652; Pres. Mogini; Rel. Boni; Pm (diff.) Casella; Confl. comp. in proc. Bruno e altri

Misure cautelari disposte dal giudice incompetente - Giudice che ricevendo la misura provvisoria pur dichiarandosi incompetente emetta la misura - Successivo conflitto - Insussistenza - Ragione - Conseguenze sulla misura applicata. (Cpp, articoli 27 e 28)

Non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur. ritenendosi incompetente ai sensi dell'articolo 27 del Cpp, invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'articolo 28 del Cpp, disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all'articolo 27 del Cpp dal secondo giudice resta, pertanto, valida ed efficace.

MISURE CAUTELARI

Sezione III, sentenza 18 maggio 2026 n. 17664; Pres. Liberati; Rel. Battistini; Pm (conf.) Costantini; Ric. Proc. Rep. Trib. Palermo in proc. Esposto

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Distanza temporale tra la commissione dei delitti fine e il provvedimento coercitivo - Attualità delle esigenze cautelari - Individuazione - Delitto di associazione di tipo mafioso - Differenza. (Cpp, articoli 274 e 275; Cp, articolo 416-bis; Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74)

In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'articolo 74 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, pur in presenza della presunzione di cui all'articolo 275, comma 3, del Cpp, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazione del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'articolo 416-bis del Cp, sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, delle tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo.

Sezione III, sentenza 18 maggio 2026 n. 17664; Pres. Liberati; Rel. Battistini; Pm (conf.) Costantini; Ric. Proc. Rep. Trib. Palermo in proc. Esposto

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Pericolo di recidiva - Contenuto. (Cpp, articolo 274, comma 1, lettera c))

In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera c), del Cpp non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, non la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

Sezione VI, sentenza 14 maggio 2026 n.17491; Pres. Costanzo; Rel. Criscuolo; Pm (conf.) Lori; Ric. Litrico

Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Previsione del previo interrogatorio- Omissione - Eventuale illegittimità - Conseguenze - Nullità a regime intermedio dell'ordinanza – Deducibilità. (Cpp, articoli 178 e 291, comma 1-quater)

L'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall'articolo 291, comma 1-quater, del Cpp integra una nullità cosiddetto "a regime intermedio" ex articolo 178, comma 1, lettera c), del Cpp che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio di garanzia (vedi sezioni Unite, 15 gennaio 2026, V.M.).

PENA

Sezione I, sentenza 13 maggio 2026 n. 17243; Pres Centofanti; Rel. Russo; Pm (conf.) Esposito; Confl. comp. in proc. Vello

Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Lavoro di pubblica utilità sostitutivo - Esecuzione - Competenza - Conseguenze in tema di concessione della liberazione anticipata. (Cp, articolo 20-bis; cpp, articolo 661; legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 63; legge 26 luglio 1975 n. 354, articoli 54 e 69-bis)

In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. Tale conclusione poggia sul disposto dell'articolo 69-bis della legge n. 354 del 1975 – come sostituito, da ultimo, dal decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024 n. 112 – che è l'unica disposizione del sistema che regola l'istituto della liberazione anticipata sotto l'aspetto procedurale, ed ha portata generale, non contenendo essa alcun distinguo inerente le diverse categorie di soggetti possibili beneficiari della premialità (in proposito, la Corte ha evidenziato che l'articolo 69-bis citato prevede espressamente, al suo comma 4, che il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio "è adottato dal magistrato di sorveglianza", mentre il comma 5 della disposizione stabilisce, poi, che avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al "tribunale di sorveglianza" competente per territorio).

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione IV, sentenza 14 maggio 2026 n. 17569; Pres. Dovere; Rel. Branda; Pm (conf.) non indicato; Ric. Smrekar e altro

Responsabilità professionale - Giudizio esplicativo e giudizio controfattuale - Differenze - Accertamento della causa della morte e accertamento della colpa - Fattispecie. (Cp, articoli 41 e seguenti, 589, 590-sexies)

In tema di colpa medica, occorre distinguere tra giudizio esplicativo e giudizio controfattuale. Il primo è volto ad accertare, con certezza processuale, che cosa sia realmente accaduto e quale sia stata la causa dell'evento (ad esempio, la causa della morte del paziente), ricostruendo l'eziologia sulla base di leggi scientifiche, regole di esperienza e dati clinico-diagnostici disponibili; il secondo, invece, opera su un piano ipotetico e postula, una volta chiarito il fatto storico, la verifica ex post dell'efficacia salvifica della condotta doverosa omessa (vale a dire se, e con quale grado di credibilità razionale, l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato più tardi o con minore intensità). Il giudizio controfattuale – imponendo di stabilire se la condotta doverosa omessa, ove tenuta, avrebbe evitato l'evento – presuppone l'accertamento di ciò che è accaduto, ossia l'esito del giudizio esplicativo, che deve raggiungere la soglia della certezza processuale [nella specie, è stato rigettato il ricorso del medico, evidenziandosi come la decisione di condanna avesse correttamente proceduto ad esaminare i diversi profili rilevanti per fondare l'addebito: l'accertamento della causa della morte: l'infarto del miocardio, desunto dalla convergenza dei dati strumentali e autoptici; il giudizio controfattuale: la tempestiva rivascolarizzazione avrebbe, con elevata probabilità, impedito il decesso; l'accertamento della colpa: l'errata diagnosi di mialgia dorsale aveva precluso l'attivazione del percorso terapeutico doveroso, e ciò nonostante che l'esame elettrocardiografico avesse evidenziato segni tipici di una stenosi critica dei vasi coronarici, onde, colposamente, il sanitario aveva omesso di effettuare gli esami ematici per la ricerca degli enzimi cardiaci e di attivare il trasferimento della donna nel reparto di cardiologia o nella sala di emodinamica ove la paziente avrebbe potuto essere sottoposta a coronarografia e angioplastica con eventuale apposizione di stent].

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione II, sentenza 5 maggio 2026 n. 16218; Pres. Imperiali; Rel. Agostinacchio; Pm (diff.) Viola; Ric. MA.RI. Company srl

Responsabilità da reato degli enti - Cancellazione dell'ente - Estinzione dell'illecito. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 28 e seguenti; Cp, articolo 150)

In tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato [secondo la Corte, la questione va risolta alla stregua dell'articolo 2495, comma 2, del codice civile, norma che prevede un meccanismo di portata generale che non consente di stabilire effetti differenti a seconda che le cancellazioni dal registro delle imprese siano "fisiologiche", come nell'ipotesi della cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare, ovvero "fraudolente", cioè predisposte per eludere le sanzioni conseguenti agli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio].

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