REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione II, sentenza 25 novembre 2025 n. 38234; Pres. Beltrani; Rel. Minutillo Turtur; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. X.

Truffa - Truffa on line - Aggravante della minorata difesa - Sussistenza - Condizioni. (Cp, articoli 61, numero 5, e 640)

IL PRINCIPIO

Ricorre la circostanza aggravante della minorata difesa in tema di truffa contrattuale nel caso in cui l'autore del fatto abbia tratto specifici vantaggi dall'utilizzazione della rete, come nell'ipotesi di una contrattazione e di contatti intercorsi interamente on line, trattandosi di un contesto idoneo a porre l'acquirente in una situazione di evidente debolezza e disparità quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore, e ciò specie allorquando a questo si accompagni l'agevole sottrazione da parte dell'asserito venditore alle conseguenze della sua condotta, come avviene nel caso in cui vengano fornite generalità false.

Nota

È principio costante quello secondo cui, in tema di truffa, sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'articolo 61, numero 5, del Cp, abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui si trova l'agente, determina una posizione contrattuale di maggior favore per quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. Tuttavia, perché possano ravvisarsi le condizioni della minorata difesa occorre la "costante" distanza tra alienante e acquirente nel corso della trattativa, che si dipana interamente su piattaforma digitale: è solo tale modalità di contrattazione che pone obiettivamente l'acquirente in una situazione di sfavore, in quanto questi è costretto ad affidarsi alle immagini, che non consentono una verifica della qualità del prodotto; a ciò aggiungendosi che la trattativa telematica consente di vendere ed acquistare (anche) sotto mentite spoglie, rendendo complessa l'identificazione del contraente e ostacolando certamente il controllo sulle caratteristiche qualitative del prodotto offerto, oltre che l'affidabilità dell'alienante. Quindi, l'aggravante non è configurabile quando la trattativa prenda avvio dall'ostensione di un bene su una piattaforma telematica, ma poi si sviluppi attraverso contatti telefonici o messaggi istantanei, ovvero incontri in presenza, perché in tal caso non può dirsi che uno dei contraenti versi necessariamente in una condizione di particolare vulnerabilità, giacché questi risulta piuttosto esposto ad ordinarie azioni fraudolente, non necessariamente agevolate dalla condizione sfavorevole in cui è posta la vittima di truffe contrattuali che si consumano attraverso trattative svolte interamente "a distanza", su piattaforma telematica digitale (di recente, Sezione II, 9 maggio 2023, Masi). In termini, cfr. anche Sezione II, 14 gennaio 2021, Proc. Rep. Trib. Bologna in proc. Hudorovich, secondo cui sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'articolo 61, numero 5, del Cp, abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta [in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva revocato la misura cautelare adottata nei confronti dell'indagato ritenendo insussistente l'aggravante della minorata difesa in relazione ad una truffa svolta attraverso contatti tenuti esclusivamente via internet; nonché, Sezione II, 13 aprile 2022, Proc. gen. App. Catanzaro in proc. Carino, per la quale è ravvisabile l'aggravante della "minorata difesa" - con riferimento alle circostanze di luogo (fisico), note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'articolo 61, numero 5, del Cp, abbia approfittato - nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on line, poiché, in tale caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di forza e di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta; vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu. Infatti, la distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con l'utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l'agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l'utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l'aggravante in questione, che connota, in tali casi, la condotta dell'agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice; condotta con la quale l'agente pone in vendita, con le anzidette modalità, un prodotto del quale non dispone o non si vuole privare a prezzi convenienti per catturare l'attenzione e l'interesse dell'acquirente che consulta le vetrine virtuali.

REATO

Sezione V, sentenza 18 dicembre 2025 n. 40764; Pres. Pistorelli; Rel. Morra; Pm (diff.) Birritteri; Ric. Ciu. e altro

Reato continuato - Condizioni - Applicazione in tema di fatti diversi di bancarotta. (Cp, articolo 81, comma 2)

IL PRINCIPIO

Nel caso in cui venga richiesta la continuazione tra diversi reati di bancarotta, ciò che conta, ai fini della verifica imposta al giudice sull'unicità del medesimo disegno criminoso, non è l'epoca di emissione delle sentenze dichiarative dei diversi fallimenti, ma si deve tenere conto dell'epoca di commissione delle singole condotte delittuose (distrattive, appropriative, dissipative, ecc.) eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione.

Nota

Correttamente si è evidenziato che, nel caso in cui venga richiesta la continuazione tra diversi reati di bancarotta, l'indagine del giudice non può limitarsi all'esame alle epoche di emissione delle sentenze dichiarative di diversi fallimenti, ma deve tener conto, qualora sia possibile, anche dei vari momenti nei quali i singoli comportamenti del reo, destinati a costituire elementi dei reati che siano poi venuti a consumazione, abbiano avuto concreta manifestazione. Infatti, ciò che caratterizza la continuazione tra i reati è l'identità del disegno criminoso, che richiede che il soggetto agente, antecedentemente alla commissione del primo reato, si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, quanto meno nelle linee essenziali, una serie di condotte criminose, poi in tutto o in parte realizzate. Trattandosi, quindi, di un elemento di tipo prettamente psicologico che lega i reati, la prova della sua sussistenza può essere indirettamente ricavata da elementi esteriori, tra cui un peso indubbiamente determinante è rivestito proprio dalla distanza cronologica tra le condotte, in base alla massima di esperienza per cui qualsiasi progetto viene generalmente realizzato in tempi ragionevoli e, quanto maggiore è il tempo trascorso tra una condotta delittuosa e l'altra, tanto più verosimile sarà ritenere che la seconda non fosse stata programmata fin dall'inizio o che comunque un eventuale progetto unitario fosse stato abbandonato, prima dell'insorgenza di una distinta e autonoma deliberazione criminosa. Proprio da questi principi, qui la Cassazione ha ritenuto erroneo il diniego della invocata continuazione tra diversi fatti di bancarotta motivato in sede di merito sulla base della significativa distanza temporale non tra i fatti oggetto delle condotte incriminate bensì sulla base della mera distanza temporale tra le sentenze di fallimento. In termini, cfr. Sezione I, 5 febbraio 2019, Baldini, dove si è appunto affermato che, in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta; nonché, analogamente, Sezione I, 14 dicembre 2010, Sica.

FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 26 novembre 2025 n. 38315; Pres. Miccoli; Rel. Mauro; Pm (diff.) Parasporo; Ric. Vis.

Reati fallimentari - Bancarotta - Bancarotta fraudolenta documentale - Ipotesi distinte. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216, comma 1, numero 2)

L'articolo 216, comma 1, numero 2, della legge fallimentare prevede due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: nella prima parte dell'articolo si fa riferimento alla bancarotta cosiddetta "specifica" che si configura nel caso di sottrazione, distruzione o falsificazione, omessa consegna (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; a tali condotte è parificata anche l'omessa tenuta, pur se parziale, dei libri contabili, purché anch'essa sia sorretta, come le altre ipotesi, da dolo specifico, in quanto, diversamente, non sarebbe possibile distinguerla da quella, analoga sotto il profilo materiale, di bancarotta semplice documentale prevista dall'articolo 217 della legge fallimentare. Nella seconda parte dell'articolo viene invece sanzionata la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. In tale ipotesi, a differenza della prima, dunque, si effettua un accertamento sui libri contabili, i quali vengono rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari, e, ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice, è sufficiente il dolo generico in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" ha riguardo alla condotta e non alla volontà dell'agente (la Corte ha anche precisato che è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, sia nel senso di più reati, sia di fatti alternativi, in quanto tale metodo risponde a un'esigenza della difesa, posto che l'imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale; con la precisazione, peraltro, che, se è vero che la bancarotta fraudolenta documentale specifica e quella generale, se effettivamente contestate, possono ricorrere entrambe, esse però possono convivere in relazione non alla medesima condotta, ma a condotte storicamente diverse susseguitesi nel tempo, pur dando vita a un reato unico, essendo unica la determinazione criminosa).

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Sezione I, sentenza 5 dicembre 2025 n. 39449; Pres. Santalucia; Rel. Russo; Pm (diff.) Cocomello; Ric. Car.

Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Imprenditore che versa denaro alla associazione - Imprenditore colluso e imprenditore vittima - Fattispecie. (Cp, articoli 110 e 416-bis)

La corresponsione di denaro a un sodalizio criminale da parte di un imprenditore può avvenire a titolo vario, e sulla base di rapporti di forza molto diversi con la consorteria, e può assumere rilievo ai fini della ravvisabilità del concorso esterno, trattandosi cioè di condotta che può portare al rafforzamento del sodalizio, solo quando il pagamento ripetuto di somme di denaro alla cosca avvenga nel contesto di un rapporto di reciproci vantaggi, che per l'imprenditore possono consistere anche nell'aiuto fornitogli dalla cosca ad imporsi sulle altre attività economiche del territorio. In tal caso, si è in presenza di un imprenditore "colluso", che è colui il quale entra in rapporto sinallagmatico con l'associazione, con reciprocità di vantaggi per le parti contraenti dell'accordo, mentre deve ritenersi imprenditore "vittima" colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione che lo costringe, o lo induce, a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno [nella specie, relativa a vicenda cautelare, la Corte ha accolto la doglianza dell'indagato che, per escludere la contestazione provvisoria a titolo di concorso esterno nell'associazione mafiosa, assumeva di trovarsi nella posizione dell'imprenditore-vittima, perché egli sarebbe stato costretto a scendere a patti con l'organizzazione mafiosa ed a cederle una parte dei propri profitti derivanti dalla partecipazione ad appalti pubblici, e ciò aveva supportato con l'allegazione delle denunce presentate per il danneggiamento di beni aziendali e con le dichiarazioni rese nel verbale di interrogatorio davanti al pubblico ministero, in cui aveva indicato le date dei pagamenti alla cosca, le persone cui sono stati consegnati, i luoghi in cui è avvenuta la consegna, e le specifiche causali di essi].

REATO

Sezione IV, sentenza 26 novembre 2025 n. 38304; Pres. Ferranti; Rel. D'Auria; Pm (parz. conf.) Esposito; Ric. Proc. Rep. Trib. Arezzo in proc. Hal. e altri

Condizioni di procedibilità - Querela - Formalità della querela - Querela presentata da una società commerciale - Condizioni. (Cpp, articolo 336 e seguenti)

In tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'articolo 2384 del codice civile, che costituisce la fonte della legittimazione. Ne deriva che la procura speciale prevista dall'articolo 122 del Cpp è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da soggetto terzo, che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico.

Sezione I, sentenza 5 dicembre 2025 n. 39445; Pres. Santalucia; Rel. Monaco; Pm (conf.) De Masellis; Ric. L. Nig.

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone - Concorso del terzo nel reato - Configurabilità - Condizioni. (Cp, articoli 110, 393 e 629)

Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (nella specie, in sede cautelare, correttamente era stata ravvisata la contestazione provvisoria a titolo di estorsione, in quanto l'indagato, che pure aveva agito in presenza di un credito legittimo, aveva perseguito un vantaggio ulteriore e diverso per sé rispetto al solo soddisfacimento del credito) [cfr. Sezioni unite, 16 luglio 2020, Filardo].

SANITÀ E BIOETICA

Sezione IV, sentenza 11 dicembre 2025 n. 39828; Pres. Serrao; Rel. Miccichè; Pm (diff.) Passafiume; Ric. parte civile X in proc. X e altri

Responsabilità professionale del medico - Esame delle condizioni cliniche del paziente e controllo dei referti - Competenza del medico - Sussistenza - Delegabilità al personale infermieristico - Esclusione - Ragioni. (Cp, articolo 589 e 590-sexies)

In tema di colpa professionale, compete al medico l'esame delle condizioni cliniche del paziente ricoverato e preso in carico, inclusa la verifica della disponibilità di referti relativi agli accertamenti clinico-diagnostici svolti, funzionali a orientare le scelte di intervento e di cura, trattandosi di attività non delegabili al personale infermieristico, al quale spettano compiti di natura meramente ausiliaria. Quindi, compete al medico, titolare delle funzioni elettive di diagnosi e decisione delle terapie praticabili, il controllo quotidiano e costante dei referti relativi alla posizione di ogni degente, dal quale può dipendere la tempestività di specifiche scelte terapeutiche e conseguentemente la tutela immediata e diretta della salute e della vita dell'assistito. Tale controllo, conseguentemente, non può essere delegato, in modo generalizzato, al personale infermieristico, il quale, seppur investito della salvaguardia della salute e della vita del paziente svolge solo compiti di ausilio e di supporto del personale medico, in ragione di una cooperazione funzionale nell'interesse del paziente diretta al puntuale e corretto adempimento delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, di esclusiva competenza dei medici.

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