MISURE CAUTELARI

Sezione III, sentenza 19 febbraio 2026 n. 6740; Pres. Aceto; Rel. Galanti; Pm (conf.) Costantini; Ric. Ci.

Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Previsione del previo interrogatorio - Pluralità di reati a carico di diversi indagati - Esclusione per uno di essi del previo interrogatorio - Disciplina applicabile nell'ipotesi di misura riguardante più persone. (Cpp, articolo 291, comma 1-quater)

IL PRINCIPIO

In tema di misure cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex articolo 12 del Cpp o probatoriamente collegati ex articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del Cpp, quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, del Cpp, non può però effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo (cfr. sezioni unite, 15 gennaio 2026, V., non ancora depositata).

Nota

L'articolo 291, comma 1-quater, del Cpp, come introdotto dalla legge 9 agosto 2024 n. 114 (con vigenza dal 25 agosto 2024), prevede che il giudice, prima di disporre la misura cautelare, deve procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, qualora la misura sia finalizzata a soddisfare il pericolo di commissione di ulteriori reati di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del Cpp. La norma prevede la deroga a tale regola nelle seguenti, tassative ipotesi: a) quando si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del Cpp o di cui all'articolo 362, comma 1 ter, del Cpp o, comunque, per gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale; b) nel caso in cui sussistano le esigenze cautelari del pericolo di fuga dell'indagato ovvero di inquinamento delle prove, ai sensi dell'articolo art. 274, lettere a) e b), del Cpp. La norma fa salva comunque (giusta la clausola di riserva: "Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, del Cpp. ...") la disciplina prevista già per la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ("Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1 bis dell'articolo 294"). Qui la Corte ha affrontato la questione della disciplina applicabile nell'ipotesi di procedimento plurisoggettivo. Secondo l'opinione preferibile, la regola generale dell'interrogatorio di garanzia preventivo di cui all'articolo 291, comma 1-quater, del Cpp non può trovare applicazione nel caso in cui il giudice sia investito di una richiesta che riguardi più reati per taluno dei quali sia prevista una deroga, ma tale eccezione può ammettersi solo nel caso in cui la contestazione riguardi lo stesso soggetto e non invece soggetti diversi, in quanto, in questo ultimo caso, deve darsi prevalente rilievo al fatto che la regola del previo interrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato, il quale non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati, che debbano rispondere di reati più gravi o nei cui confronti siano specificamente ravvisabili esigenze che impongono un intervento a sorpresa. In questo senso si è espressa la sentenza massimata, richiamando, in parte motiva, una recente pronuncia delle Sezioni unite, ancora non depositata (sezioni Unite, 15 gennaio 2026, V.).

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Sezione VI, sentenza 6 marzo 2026 n. 8812; Pres. Giordano; Rel. Benedetti; Pm (conf.) Lori; Ric. X.

Maltrattamenti in famiglia - Aggravante del fatto commesso in presenza di minore - Disciplina applicabile. (Cp, articolo 572, comma 2)

IL PRINCIPIO

Dall'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019 n. 69, che ha nuovamente introdotto al comma 2 dell'articolo 572 del Cp la previsione di una circostanza aggravante, non più comune, ma a effetto speciale, se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di persona in stato di gravidanza o di persona con disabilità, espungendo, nel contempo, dall'articolo 61, numero 11-quinquies del Cp il riferimento all'articolo 572 del Cp, nel caso che la condotta di maltrattamenti sia stata commessa in presenza o in danno di un minore, l'unica circostanza applicabile è quella prevista dal comma 2 dell'articolo 572 del Cp.

Nota

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 572, comma 2, del Cp, già prevista dall'articolo 61, numero 11 quinquies, del Cp, nella forma della commissione del delitto di maltrattamenti "in presenza…di un minore di anni diciotto", non è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza, richiedendosi soltanto che l'azione si svolga "in presenza" del minore e non già che questi abbia raggiunto un'età o un grado di sviluppo intellettivo o psicologico tale da poter apprezzare la natura violenta o offensiva dell'agire che venga perpetrato intorno a sé. Tale soluzione, del resto, è coerente con la ratio dell'elemento circostanziale, correlata all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultano più vulnerabili e, dunque, più sensibili ed esposti ai riverberi negativi degli agiti aggressivi realizzati in loro presenza. Tanto più che costituisce un approdo ormai consolidato della neuropsichiatria infantile che anche bambini molto piccoli siano in grado di percepire quanto avviene nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di assorbire gli avvenimenti violenti che avvengano intorno a sé, con inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità [cfr. Sezione V, 9 gennaio 2024, X.]. Analogamente, si è affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, la prescritta "presenza" del minore alla commissione del fatto postula la sola percezione visiva o auditiva di quanto accaduto da parte del predetto, indipendentemente dalla sua età, dal grado di maturazione psico-fisica raggiunto o dalla capacità di registrare e interiorizzare gli eventi delittuosi, ciò in quanto il concetto di percezione coinvolge tutte le componenti sensoriali attraverso cui un individuo è in grado di assimilare l'evento di cui è stato partecipe. Né è necessario che la presenza del minore sia "vigile", di guisa che il fatto che il minore in presenza del quale siano compiute determinate condotte illecite sia sveglio oppure no appare irrilevante, posto che la condizione del sonno, di per sé transitoria, è suscettibile di interrompersi al cospetto di azioni e movimenti esterni, talora anche lievi, non potendosi peraltro escludere affatto che, in alcune fasi del sonno o comunque nella condizione di dormiveglia, possa essere percepito ciò che accade nella realtà circostante, con conseguenti ripercussioni negative nella sfera emotiva e cognitiva del minore [Sezione III, 27 novembre 2025, X.].

IMPUGNAZIONI PENALI

Sezione II, sentenza 13 marzo 2026 n. 9827; Pres. Verga; Rel. Cardamone; Pm (conf.) Molino; Ric. Mo.

Appello - Modalità di presentazione - Deposito telematico - Necessità - Utilizzo di modalità alternative non consentite - Inammissibilità. (Cpp, articoli 111-bis, 175-bis, 582 e 591; dm 29 dicembre 2023 n. 217, articolo 3)

A decorrere dalle date considerate dall'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto ministeriale n. 217 del 2023 e fuori dai casi previsti dall'articolo 175-bis del Cpp (malfunzionamento dei sistemi informatici), l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'articolo 111-bis del Cpp è inammissibile, ai sensi degli articoli 582 e 591, comma l, lettera c), del Cpp, senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l'impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione. Né la disciplina in tema di deposito telematico può essere oggetto di una interpretazione adeguatrice, diretta a valorizzare la capacità di un deposito non telematico di raggiungere lo scopo a cui l'atto di appello è diretto, vuoi a fronte dell'univoco tenore della normativa, vuoi perché, comunque, ammettere un'interpretazione estensiva o flessibile del sistema, tale da consentire il deposito a mezzo di posta elettronica certificata, invece che mediante il portale telematico, finirebbe per annullare ogni requisito di forma e si porrebbe in contrasto con il principio di legalità processuale e con la ratio legis, che ha inteso realizzare un "percorso telematico" con finalità di semplificazione e di più efficiente accesso alla giustizia da parte dei cittadini.

MISURE CAUTELARI

Sezione III, sentenza 19 febbraio 2026 n. 6740; Pres. Aceto; Rel. Galanti; Pm (conf.) Costantini; Ric. Ci.

Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Previsione del previo interrogatorio - Pluralità di reati contestati all'indagato - Esclusione per uno di questi reati del previo interrogatorio - Deroga - Successivo annullamento della misura per il reato che consentiva di non procedere all'interrogatorio preventivo - Effetti. (Cpp, articolo 291, comma 1-quater)

In tema di misure cautelari personali, il giudice, a fronte della contestazione di una pluralità di reati, taluno soltanto dei quali consenta la non effettuazione dell'interrogatorio preventivo ex articolo 291, comma 1- quater, del Cpp, deve effettuare l'interrogatorio successivo, ex articolo 294 del Cpp, in relazione a tutti i reati ritenuti configurabili, stante la natura speciale di tale ultima disposizione e, quindi, la sua portata derogatrice rispetto alla regola generale dell'interrogatorio anticipato. Peraltro, ove intervenga successivamente una pronuncia del tribunale del riesame che annulli l'ordinanza genetica per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato che consentiva di non procedere all'interrogatorio preventivo di cui all'articolo 291-quater del Cpp, il provvedimento cautelare emesso per i residui reati risulta "originariamente" nullo ex articolo 292, comma 3-bis, del Cpp, essendo venute meno, con efficacia ex tunc, le ragioni di connessione oggettiva che consentivano l'elisione dello strumento di garanzia.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione II, sentenza 13 febbraio 2026 n. 5983; Pres. Ariolli; Rel. Cardamone; Pm (conf.) Condemi; Ric. Al.

Estorsione - Elemento materiale - Violenza o minaccia rivolte a destinatario diverso dal soggetto passivo del reato - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni. (Cp, articolo 629)

Integra il delitto di estorsione la condotta dell'agente che rivolga la violenza o la minaccia a persona Integra il reato di estorsione la condotta dell'agente che rivolga la violenza o la minaccia a persona diversa dal soggetto al quale è richiesto l'atto di disposizione patrimoniale, sempre che la condotta sia idonea ad influire sulla volontà quest'ultimo.

REATO

Sezione V, sentenza 4 marzo 2026 n. 8593; Pres. Catena; Rel. Agnino; Pm (diff.) Lettieri; Ric. De Bi. e altri

Cause di estinzione del reato - Prescrizione - Reato permanente - Decorrenza della prescrizione. (Cp, articolo 157 e seguenti)

In presenza di un reato permanente, in caso di contestazione cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza cioè indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale, restando però confermato che, in tali ipotesi, il termine finale di consumazione coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, dal quale decorre il termine di prescrizione del reato.

Sezione V, sentenza 4 marzo 2026 n. 8593; Pres. Catena; Rel. Agnino; Pm (diff.) Lettieri; Ric. De Bi. e altri

Reati contro l'ordine pubblico - Associazione per delinquere - Struttura associativa - Componenti dello stesso nucleo familiare. (Cp, articolo 416)

In tema di associazione a delinquere, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato associativo desumibili dalla continuità e sistematicità dell'attività criminosa (nella specie, reati di contraffazioni di marchi e modelli industriali registrati) e dalla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, la massima sintonia e la piena conoscenza reciproca, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso ed insidioso.

TERRORISMO

Sezione I, sentenza 2 marzo 2026 n. 8188; Pres. Boni; Rel. Lanna; Pm (parz. conf.) Tocci; Ric.Sa.

Detenzione di materiale con finalità di terrorismo - Anticipazione della soglia di rilevanza penale - Asserito contrasto con i principi costituzionali di legalità, tassatività, offensività e ragionevolezza- Manifesta infondatezza. (Costituzione, articolo 25; Cp, articolo 270- quinquies.3, inserito dal decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025 n. 80)

La condotta tipizzata prevista dall'articolo 270-quinquies.3 del Cp, costituita dal detenere o procurarsi, in maniera consapevole, "materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 1975 n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale", mira a realizzare una forte anticipazione della punibilità, mediante la repressione di condotte solo potenzialmente atte alla successiva concretizzazione di azioni materialmente lesive, di matrice terroristica, e deve essere assistita, sotto il profilo psicologico, dal dolo generico, integrato dalla mera coscienza e volontà di procurarsi o detenere materiale conforme alla descrizione normativa, cui si aggiunge il dolo specifico ulteriore, integrato dalla finalità di terrorismo, con la precisazione che l'utilizzo nella norma dell'avverbio "consapevolmente" vale ad escludere la possibile rilevanza del dolo eventuale. Proprio l'esistenza di questo specifico criterio selettivo della rilevanza penale delle condotte, costituito dall'elemento psicologico, ossia dalla finalità terroristica, esclude il sospetto di mancata conformità della fattispecie legale ai principi costituzionali - di legalità, tassatività, offensività e ragionevolezza- asseritamente derivante dalla forte anticipazione della soglia di rilevanza penale.

STUPEFACENTI

Sezione III, sentenza 2 marzo 2026 n. 8018; Pres. Aceto; Rel. Corbo; Pm (conf.) Costantini; Ric. So.

Attività illecite - Detenzione - Destinazione a un uso non esclusivamente personale - Dimostrazione - Condizioni - Fattispecie. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 73 del dpr n. 309 del 1990, ciò che rileva è che la sostanza stupefacente sia detenuta per un uso diverso da quello della consumazione personale (sulla base di questo principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità che aveva argomentato la destinazione della droga a terzi, valorizzando, nell'assenza tra l'altro dell'allegazione da parte dell'imputato di avere detenuto la droga per uso personale, il notevole quantitativo di marijuana detenuto, da cui erano ricavabili ben 782 dosi medie singole, anche in considerazione della rapida deperibilità della sostanza e dell'assenza di strumenti di conservazione della stessa, risultando comunque irrilevante in tale contesto probatorio, che l'imputato avesse o meno disponibilità economiche adeguate ad acquistare la droga rinvenuta nella sua disponibilità).

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