EDILIZIA E URBANISTICA
Reati edilizi - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Doverosità - Principio di proporzionalità - Rilevanza ai fini dell'eventuale sospensione - Limiti - Fattispecie. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 31 e 44; Costituzione, articoli 2 e 3; Cedu, articolo 8)
IL PRINCIPIO
In tema di abusi edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna è doveroso, in quanto incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che sia ancora tale, e in fase di esecuzione esso è suscettibile di revoca solo quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività. Rispetto alla doverosità dell'ordine di esecuzione, il principio di proporzionalità, valorizzato dalla Corte Edu (richiamando l'articolo 8 della Cedu), opera solo nella successiva fase dell'esecuzione, potendosi accedere alla sospensione di tale esecuzione, valorizzandosi, nell'ottica di comparare gli interessi coinvolti, una serie di situazioni, quali: la consapevolezza dell'autore dell'abuso di agire illegalmente, ovvero, in caso contrario, quale fosse il grado della sua colpa; quali siano stati i tempi a disposizione del medesimo, dopo la definitività della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile, e comunque per trovare una soluzione alle proprie esigenze abitative; quali siano le effettive condizioni di salute e socio-economiche dell'interessato (nella specie, la Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva tout court revocato l'ordine di demolizione richiamando le condizioni di salute dell'interessato, mentre lo stesso pubblico ministero ricorrente si era limitato a esprimere parere favorevole - non alla revoca ma solo- alla sospensione dell'ordine di demolizione, ciò al fine di sollecitare i servizi sociali e assistenziali al rinvenimento di soluzioni idonee alla salvaguardia delle condizioni di salute dell'interessato).
L'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna è doveroso, incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che sia ancora tale, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell'abuso, e, in fase di esecuzione, esso è passibile di revoca solo quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (condono e rilascio di permesso in sanatoria). L'insuperabilità dell'ordine di demolizione quale scelta necessaria del legislatore, a fronte di taluni tipi di abuso edilizio, trova ulteriore conferma nella disciplina di cui all'articolo 31, comma 3, del dpr n. 380 del 2001, che ha solo introdotto, a certe condizioni, un possibile, più ampio intervallo di tempo entro cui deve procedersi alla demolizione ordinata dal comune, prevedendo, in caso di inosservanza, l'acquisizione delle opere di diritto gratuitamente al patrimonio del comune (di recente, Sezione III,16 aprile 2025, Proc. Rep. Trib. Napoli in proc. X.). È semmai rispetto all'eventuale sospensione dell'ordine di esecuzione che può operare il principio di proporzionalità evocato dalla giurisprudenza della Corte EDU (richiamando l'articolo 8 della Cedu), attraverso la valorizzazione di alcune circostanza oggettive e soggettive: essenzialmente, la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un tribunale indipendente; la disponibilità di un tempo sufficiente per "legalizzare" la situazione, se giuridicamente possibile, o per trovare un'altra soluzione alle proprie esigenze abitative agendo con diligenza; l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui verrebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola; la consapevolezza dell'illegalità della costruzione da parte degli interessati al momento dell'edificazione ed alla natura ed al grado della illegalità realizzata (Sezione III, 18 gennaio 2022, D'Auria ed altro).
PROVA PENALE
Disposizioni generali - Valutazione - Analisi comparativa del Dna - Violazione dei Protocolli internazionali - Certezza degli esiti - Esclusione - Valenza indiziante - Esclusione - Mero dato processuale - Sussistenza - Fattispecie. (Cpp, articoli 192, 359 e 360)
IL PRINCIPIO
In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. Infatti, se pure gli esiti dell'indagine genetica condotta sul Dna, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del Cpp, tuttavia perché possa riconoscersi siffatta valenza è necessario che la custodia del reperto contenente il materiale genetico e la successiva estrazione comparazione avvengano in conformità alle regole esperienziali codificate e sulla base premesse fattuali non controverse (fattispecie in cui la Corte, rigettando il ricorso del procuratore generale, ha ritenuto correttamente motivato l'assunto della corte di appello che aveva negato valenza dimostrativa alle analisi sul Dna su un berretto utilizzato nel corso di una rapina in banca, argomentandolo convincentemente dalla mancanza di integrità della catena di custodia del berretto in questione, che non era stato tempestivamente individuato e sequestrato al momento del primo accesso della polizia giudiziaria sul luogo della rapina, bensì undici giorni dopo in occasione di successivo sopralluogo, su segnalazione di una dipendente dalla banca, con modalità non chiare e conseguente inosservanza, nella fase dell'acquisizione della traccia biologica, dei protocolli di settore, funzionali ad assicurare la genuinità della stessa, eliminando il rischio di inconsapevoli contaminazioni o di degradazione e alterazione per fattori ambientali).
In termini, Sezione II, 20 giugno 2024, Ndreca; Sezione II, 6 luglio 2022, Cospito; nonché, Sezione V, 27 marzo 2015, Knox ed altri, dove si è appunto affermato che l'analisi comparativa del Dna svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, priva di certezza gli esiti cui perviene, sicché non è possibile conferire a essi una valenza indiziante, costituendo, piuttosto, un mero dato processuale, sprovvisto di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. Secondo un diverso orientamento, però, in tema di indagini genetiche, l'eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del Dna, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria, non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (Sezione VI, 24 febbraio 2022, Neagu, dove, quindi, si è ritenuta immune da censure la decisione di merito che aveva attribuito all'imputato l'utilizzo del guanto da cui era stato estratto il Dna, pur se il prelievo non era avvenuto con guanti sterili, stante la mancanza sul supporto di tracce riferibili a soggetti diversi). Quest'ultimo orientamento è stato espressamente considerato e consapevolmente disatteso dalla sentenza qui massimata, sulla base del rilievo che l'inosservanza di basilari regole cautelari nella repertazione dei campioni, conformi a quelle asseverate scientificamente a garanzia della genuinità della traccia, costituisce un vulnus alla procedura complessa di formazione della prova, che incide sull'efficacia rappresentativa della stessa, specialmente nel caso in cui essa costituisca l'unica fonte a supporto del quadro probatorio.
ESECUZIONE PENALE
Trattamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Determinazione della pena residua da espiare - Revoca ex tunc - Apprezzamento. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 47)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente - alla luce dei principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987- il tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta. Né osterebbe alla disposta revoca ex tunc del beneficio la dedotta fruizione della liberazione anticipata in relazione a uno dei semestri della prova, attesa l'inesistenza di automatismi tra la pena espiata in affidamento in prova e il riconoscimento del corrispondente periodo di liberazione anticipata, trattandosi di valutazioni che rilevano su piani differenti.
GIUDICE
Capacità del giudice - Giudice onorario di pace - Assegnazione della trattazione di procedimenti diversi da quelli a citazione diretta - Conseguenze - Nullità o mera inosservanza dei criteri organizzativi tabellari - Rimessione alle sezioni Unite. (Cpp, articoli 33, 178, comma 1, lettera a), 179, 550; decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, articolo 11, comma 6)
Devono essere rimesse alle sezioni Unite, in ragione della loro speciale importanza e al fine di dirimere l'insorgere di potenziali contrasti interpretativi, le questioni: a) se la violazione dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale, integri una nullità assoluta ai sensi degli articoli 33, 178, comma 1, lettera a), 179 del codice di procedura penale, ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità; b) se, nel caso in cui sia ravvisabile una causa di nullità, questa, nell'ambito dei processi oggettivamente cumulativi, riguardi tutti i reati che ne costituiscono oggetto ovvero solo quelli che non rientrano nella previsione dell‘articolo 550 del codice di procedura penale.
INTERNET E INFORMATICA
Mezzi di ricerca della prova - Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici - Proporzionalità della misura - Necessità - Obbligo di motivazione - Contenuto - Fattispecie in tema di perimetrazione temporale dei dati da ricercare e apprendere. (Cpp, articoli 253 e 275)
Per garantire il rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, in caso di sequestro probatorio avente a oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, è necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (nella specie si procedeva a carico degli indagati per reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e il pubblico ministero aveva disposto la perquisizione e il sequestro probatorio dei dispositivi informatici in uso agli indagati "limitatamente alla ricerca e l'apprensione dei dati relativi al periodo del mandato del Sindaco del Comune", quindi per un arco temporale più ampio rispetto a quello della formale contestazione; secondo la Corte, il pubblico ministero, con riferimento alla perimetrazione dell'arco temporale dei dati da apprendere, aveva correttamente fatto riferimento all'obiettiva complessità e pluralità delle contestazioni e della ampiezza del segmento temporale oggetto di indagine e ciò giustificava una perimetrazione temporale dei dati da acquisire coincidente con l'intero mandato del Sindaco).
MISURE CAUTELARI
Sequestro penale - Impugnazione - Richiesta di riesame - Persona sottoposta alle indagini - Legittimazione a proporre l'impugnazione - Condizioni. (Cpp, articoli 257 e 322)
La persona sottoposta alle indagini, anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene, può proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro ove alleghi un interesse concreto e attuale, oggettivamente sussistente, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione di un pregiudizio, correlata all'accoglimento dell'impugnazione.
REATO
Cause di estinzione del reato - Remissione della querela - Remissione tacita per mancata comparizione in udienza del querelante - Udienza predibattimentale - Esclusione. (Cp, articolo 152, comma 3, numero 1; cpp, articolo 554-bis, comma 4)
La mancata presenza - che è facoltativa - del querelante all'udienza predibattimentale non consente di ritenere sussistente la remissione tacita della querela. Infatti, l'articolo 152 del Cp stabilisce che vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela e quando, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone: ma nell'udienza predibattimentale la persona offesa non è citata come testimone, e il disposto dell'articolo 554-bis, comma 4, del Cpp, laddove stabilisce che, quando il reato è perseguibile a querela, il giudice verifica se il querelante, "ove presente", è disposto a rimettere la querela, presuppone la presenza solo facoltativa del querelante all'udienza predibattimentale.
SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA
Misure di prevenzione - Impugnazioni - Diversità del termine previsto per l'appello e per il ricorso per cassazione - Questione di legittimità costituzionale - Disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza. (Costituzione, articoli 3, 24, 111 e 117; decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 6 e 10)
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia), come modificato dal decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito dalla legge dalla legge 9 giugno 2025 n. 80, laddove prevede il più breve termine di giorni dieci per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla corte di appello nella materia delle misure di prevenzione rispetto a quello di giorni trenta contemplato, dal medesimo articolo 10, nel testo modificato, per proporre appello contro i provvedimenti del tribunale, sollevata prospettandosi una ingiustificata disparità di trattamento e la violazione del diritto di difesa (articoli 3, 24, 111 e 117, comma 1, della Costituzione). Ciò perché la diversità del termine è giustificata non solo dalla diversità degli istituti in comparazione ma, soprattutto, dal differente novero dei motivi che possono essere dedotti nell'uno e nell'altro caso: se in sede di appello possono farsi valere sia errori di fatto che errori di diritto nonché vizi della motivazione della decisione del tribunale, l'articolo 6 dello stesso codice delle leggi antimafia consente la proposizione del ricorso per cassazione solo per far valere vizi che si concretano in una violazione di legge. Né il più ridotto termine previsto per il ricorso in cassazione può ritenersi pregiudizievole rispetto all'esercizio del diritto di difesa da parte degli interessati poiché essi sono tenuti a conferire procura speciale all'avvocato, giacché nel termine di dieci giorni non vi è alcun ostacolo tale da comportare l'impossibilità o anche la mera difficoltà per compiere tale adempimento anche per un soggetto che in quel momento si trovi in un luogo diverso rispetto a quello dove il difensore ha lo studio professionale, potendo la procura essere spedita attraverso un corriere o a mezzo posta celere o, ancora, ritirata da un delegato del difensore nel luogo dove si trova la persona che deve conferirla.


