CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO

Sezione VI, sentenza 19 dicembre 2025 n. 40906; Pres. Aprile; Rel. Di Giovine; Pm (conf.) Alemi

Libertà personale - Detenzione in condizioni inumane e degradanti - Spazio individuale minimo intramurario - Modalità di computo - Arredi fissi - Rilevanza - Spazio minimo individuale intramurario - Fattori compensativi del trattamento detentivo - Rilevanza - Condizioni. (Costituzione, articolo 27; legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 35-ter; Cedu, articolo 3)

IL PRINCIPIO

Nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'articolo 3 della Cedu, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello. Peraltro, ai fini dei rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario, i fattori compensativi del trattamento detentivo, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'articolo 3 della Cedu derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione [Sezioni unite, 24 settembre 2020, Ministero della giustizia].

Nota

Secondo le sezioni Unite, nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'articolo 3 della Convenzione Edu, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello [sezioni Unite, 24 settembre 2000, Ministero della giustizia]. In proposito, con riguardo ai rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario, con specifico riferimento al profilo di lesione integrato dalla ristrettezza dello spazio all'interno della camera di pernottamento, in caso di spazio a disposizione pro-capite inferiore ai tre metri quadri, si è affermato che esiste, per vincolo convenzionale, una forte presunzione di disumanità del trattamento, superabile dalla compresenza di fattori compensativi che (costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività), se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'articolo 3 della Cedu derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore ai tre metri quadrati; mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. Al riguardo, si è precisato, per la determinazione dello spazio a disposizione, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano non solo i letti a castello, ma anche il letto singolo del soggetto ristretto, in quanto anch'esso arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno [Sezione I, 8 febbraio 2024, Barone].

GIUSTIZIA RIPARATIVA

Sezioni Unite, sentenza 9 febbraio 2026 n. 5166; Pres. Montagni; Rel. Scordamaglia; Pm (conf.) Balsamo; Ric. X.

Richiesta dell'imputato di essere inviato a un Centro di giustizia riparativa - Diniego - Mezzi di impugnazione esperibili. (Cpp, articoli 129-bis, 568 e seguenti)

IL PRINCIPIO

Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

Nota

Le sezioni Unite hanno dovuto risolvere il contrasto interpretativo sorto sulla impugnabilità o no del provvedimento che abbia rigettato la richiesta dell'imputato di essere inviato al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa [articolo 129-bis del Cpp]. Ciò a fronte di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, tale da fondare tre orientamenti distinti. Il primo di tali orientamenti ha negata l'impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa, richiamando il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e qualificando il provvedimento di rigetto come non giurisdizionale, perché attinente all'ordine di un "servizio pubblico di cura della relazione tra persone". Il secondo, invece, ha ammesso una impugnabilità del diniego, pur se limitata ai soli reati procedibili a querela rimettibile, perché in riferimento ad essi il provvedimento di invio al Centro per la giustizia riparativa potrebbe determinare un effetto giuridicamente significativo sul processo penale, essendone prevista la possibilità di sospensione per consentire l'estinzione del reato da remissione tacita della querela ex articolo 152, comma 3, numero 2, del Cp in caso di fruttuosa partecipazione delle parti al programma riparativo. Il terzo orientamento, infine, ha riconosciuta l'impugnabilità generalizzata del rigetto della richiesta di invio alla struttura di mediazione, valorizzando la natura endoprocedimentale della decisione e gli effetti sostanziali discendenti dal percorso riparativo suscettibili di riverberarsi sul processo penale, quantomeno sul piano della determinazione del trattamento sanzionatorio, a prescindere dal regime di procedibilità del reato oggetto di accertamento. Le Sezioni unite hanno ritenuto di recepire quest'ultimo orientamento, esprimendosi cioè nel senso che è impugnabile, unitamente alla sentenza che conclude il grado di giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, senza alcuna distinzione tra i reati in relazione al loro regime di procedibilità. A supporto la Corte ha considerato sia un'interpretazione letterale della norma di cui all'articolo 129-bis del Cpp, sia un'esegesi sistematica della disciplina organica della giustizia riparativa, come dettata nel Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (articoli 42-67), da cui, in particolare, viene valorizzato che la auspicata ricomposizione tra l'autore del reato e la vittima è comunque suscettibile di riverberarsi positivamente sul processo penale, comportando, in alcuni casi, l'estinzione del reato, in altri, una più benevola determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato. La Corte si è poi soffermata sul rimedio impugnatorio (non previsto dalla legge) da esperire contro l'ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, che individua non nel ricorso immediato per cassazione ma nell'appello, da proporsi con lo stesso mezzo esperito avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'articolo 586 del Cpp: questo perché, in assenza della previsione di uno specifico mezzo di impugnazione è da accogliere la soluzione in grado di assicurare la tutela più ampia all'imputato, evitando che i suoi diritti siano penalizzati e consentendogli di sollecitare un controllo sull'ordinanza negativa non limitato alle violazioni di legge e ai vizi della motivazione, ma esteso alle "scelte di merito compiute dal giudice nell'esercizio della sua vasta discrezionalità". Ovviamente, contro la decisione resa in appello è poi previsto il ricorso per cassazione, secondo le regole generali.

ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione VI, sentenza 8 gennaio 2026 n. 543; Pres. De Amicis; Rel. D'Arcangelo; Pm (diff.) De Masellis; Ric. Proc. Rep. Trib. Torre Annunziata in proc. Di Dom. e altro

Traduzione degli atti - Interprete - Nomina - Obbligo - Condizioni - Fattispecie. (Cpp, articolo 143)

L'accertamento inerente alla conoscenza della lingua italiana è oggetto di una valutazione squisitamente di merito, che rimane insindacabile in sede di legittimità, laddove risulti motivata in maniera logica ed esaustiva [nella specie, risultava adeguatamente motivata la conoscenza della lingua italiana attraverso la valorizzazione dell'epoca remota della residenza dell'imputato in Italia e della circostanza che questi nel corso di tale periodo aveva avviato e gestito un'attività commerciale nel territorio nazionale e ottenuto il rilascio della carta di identità: circostanze ritenute significativamente indicative di uno stabile inserimento nel contesto sociale e lavorativo italiano, incompatibile con una persistente incapacità di comprendere e utilizzare la lingua del paese ospitante].Sezione II, sentenza 22 dicembre 2025 n. 41139; Pres. Caputo; Rel. Cersosimo; Pm (diff.) Cuomo; Ric. Hu.INTERNET E INFORMATICAMezzi di ricerca della prova - Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici - Proporzionalità della misura - Condizioni - Ragionevole durata del vincolo- Possibilità di prorogarne la durata - Legittimità - Condizioni - Mezzi di tutela. (Cpp, articoli 253 e 275)In tema di sequestro probatorio avente a oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei files rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, che possono essere accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati. Peraltro, l'indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo (e di una scansione prevedibile delle operazioni) all'atto dell'adozione del decreto di sequestro lascia ferma la possibilità per il pubblico ministero di prorogare il termine originariamente indicato e di modularlo progressivamente in ragione delle obiettive evenienze del caso concreto. Mentre l'inosservanza o l'eccessiva durata del termine fissato potranno, semmai, essere sindacate dal titolare dei beni sequestrati, proponendo una istanza di restituzione ai sensi dell'articolo 262 del Cpp e, in caso di rigetto, ricorrendo al giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame, che potranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno il canone di proporzionalità temporale e se sia giustificata o meno la perdurante protrazione del vincolo reale.

MISURE CAUTELARI

Sezione V, sentenza 7 gennaio 2026 n. 434; Pres. Catena; Rel. Belmonte; Pm (diff.) Lori; Ric. X.

Misure cautelari personali - Particolari modalità di controllo tramite braccialetto elettronico - Impraticabilità del ricorso al braccialetto elettronico - Applicazione di altra misura cautelare - Apprezzamento del giudice - Esclusione di ogni automatismo. (Cpp, articoli 275, 275-bis, 282-ter)

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, che applichi la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con adozione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275- bis del Cpp [c.d. braccialetto elettronico], disponga automaticamente l'applicazione congiunta di altra misura, anche più afflittiva, quale è il divieto di dimora, per il caso in cui sia accertata la non fattibilità delle anzidette modalità di controllo, per la impossibilità di rispettare la distanza di 500 metri dal luogo di abitazione/domicilio della persona offesa, ovvero per il caso in cui l'organo delegato per l'esecuzione accerti comunque la non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico, dovendo, piuttosto, rivalutare la fattispecie concreta e, pertanto, aggravare o attenuare la misura, in conformità alle regole generali di adeguatezza e proporzionalità [cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2024; Sezioni unite, 28 aprile 2016, Lovisi].

PROCEDIMENTO PENALE

Sezione II, sentenza 19 dicembre 2025 n. 41027; Pres. Verga; Rel. Mostarda; Pm (conf.) Marzagalli; Ric. Proc Rep. Trib. Vasto in proc. X.

Accusa - Contestazione - Contestazione in fatto di una circostanza aggravante - Sufficienza - Condizioni. (Cpp, articoli 521 e 522)

Ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica espressa con enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, gli elementi integranti l'aggravante siano descritti o contenuti nel capo d'imputazione e l'imputato sia quindi posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa su tali elementi, salva l'ipotesi in cui la circostanza abbia natura "valutativa", vale a dire non sia ictu oculi integrata da elementi fattuali oggettivi e necessiti, dunque, di una valutazione e qualificazione degli stessi.

Sezione II, sentenza 5 dicembre 2025 n. 39419; Pres. Caputo; Rel. Sbrana; Pm (conf.) Gargiulo; Ric. X.

Circostanze del reato - Circostanze aggravanti - Attribuibilità soggettiva - Fattispecie in ordine all'aggravante della minore età dei correi. (Cp, articoli 59, 110 e 112, comma 1, numero 4)

In tema di attribuibilità soggettiva delle circostanze aggravanti, è necessario e sufficiente accertare che la circostanza sia conosciuta dall'agente, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa [affermazione resa relativamente all'aggravante della minore età dei correi, di cui all'articolo 112, comma 1, numero 4, del Cp, che è stata ritenuta correttamente contestata in una vicenda in cui la ignoranza dell'età dei concorrenti, dedotta dall'imputato in chiave difensiva, non poteva essere ritenuta credibile per la sistematicità delle diverse condotte di rapina poste in essere dall'imputato con il concorso di minori, e risultando comunque l'eventuale ignoranza quanto meno addebitabile a colpa dell'imputato, che aveva omesso qualsiasi verifica in ordine all'età dei correi pur dovendo ritenersi prevedibile che alcuno di essi potesse essere minorenne, in ragione della sua stessa età, da poco maggiorenne].

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione V, sentenza 18 dicembre 2025 n. 40755; Pres. Pezzullo; Rel. Giordano; Pm (conf.) Giordano; Ric. Pa. Im. Ex. srl.

Responsabilità amministrativa degli enti - Affermazione della responsabilità - Presupposti - Colpa di organizzazione - Contenuto - Accertamento- Fattispecie. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 5 e 6)

La responsabilità da reato degli enti non può essere desunta dalla sola prova del reato presupposto, postulando, invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione [nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'affermazione della responsabilità a carico dell'ente per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-bis, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231, dipendente dal reato di cui all'articolo 474 del Cp, ascritto al legale rappresentante, evidenziando come la decisione si fosse limitata ad accertare la sussistenza del delitto presupposto e a porre in rilievo, sul piano oggettivo, l'evidente vantaggio economico per la società ricorrente, derivante dalla commercializzazione dei numerosi beni contraffatti, omettendo, però, qualsivoglia valutazione circa la colpa di organizzazione; secondo il giudice di legittimità, tale profilo deve essere sempre doverosamente vagliato, anche qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto che rivesta nell'ente una posizione apicale, adottando il criterio epistemico-valutativo della c.d. "prognosi postuma", proprio dell'imputazione della responsabilità per colpa: si deve, cioè, idealmente collocarsi nel momento in cui l'illecito è stato commesso e verificare se il "comportamento alternativo lecito", ossia l'osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della compliance alle regole cautelari di tipo globale].

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