LAVORO E FORMAZIONE
Datore di lavoro che costringa il lavoratore a prestazioni diverse da quelle dovute sotto minaccia del licenziamento - Qualificazione - Estorsione - Configurabilità - Differenze rispetto alla fattispecie incriminatrice dello sfruttamento del lavoro. (Cp, articoli 603- bis e 629)
IL PRINCIPIO
È ravvisabile il reato di estorsione (articolo 629 del Cp) nelle condotte che, pur venute ad essere consumate nell'ambito del rapporto di lavoro, si caratterizzano per la realizzazione di un ingiusto profitto con correlativo altrui danno. Integra, quindi, la fattispecie estorsiva la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, prospetti al dipendente la perdita dell'occupazione ove non accetti le condizioni deteriori prospettate, perché ciò permette la realizzazione di un ingiusto profitto: una tale condotta, infatti, non può qualificarsi ex articolo 603-bis del Cp, ma la stessa deve ricondursi all'ipotesi dell'articolo 629 del Cp in ragione della plurioffensività del reato e ciò perché il reato è effettivamente plurioffensivo, arrecando danno sia al lavoratore quale persona fisica che al patrimonio dello stesso, depauperato dalle migliori retribuzioni e condizioni cui avrebbe avuto diritto.
La Corte, non condividendo l'assunto difensivo che invocava la qualificazione della condotta contestata [l'avere costretto numerosi lavoratori stranieri a sopportare accettare retribuzioni inferiori a quelle dovute e condizioni di lavoro illegittime sotto la minaccia del licenziamento] nella ipotesi criminosa di cui all'articolo 603-bis del Cp, anziché in quella di estorsione, prevista dall'articolo 629 del Cp, ha ritenuto di dovere puntualizzare la differenza tra i due reati, ravvisata in primo luogo nella diversa oggettività giuridica: l'uno, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è reato contro la persona, inserito nel titolo XII del codice penale, e punisce tutte le condotte di cosiddetto "caporalato" o sfruttamento delle attività lavorative subordinate che, poste in essere ai danni di lavoratori, appaiono idonee a realizzare l'approfittamento dello stato di bisogno della vittima imponendogli condizioni umilianti e gravose sotto i diversi profili dell'orario di lavoro, delle condizioni o della retribuzione; il delitto di cui all'articolo 629 del Cp, invece, è ipotesi di reato contro il patrimonio in cui la violenza o minaccia di un fatto ingiusto sono strettamente finalizzate e correlate alla realizzazione di un profitto contra ius: cosicché, ogni qual volta le attività intimidatorie siano poste in essere ai danni di lavoratori dipendenti e permettano di realizzare un profitto ingiusto con rispettivo danno, la fattispecie integrata è sempre e certamente l'estorsione in luogo dello sfruttamento del lavoro. Ciò che è confermato anche dalla formulazione letterale dell'articolo 603-bis del Cp, la cui clausola di apertura specifica che la norma è configurabile «salvo che il fatto costituisca più grave reato» e cioè integri, appunto, la generale ipotesi di estorsione. In tema, la giurisprudenza è pacifica nel senso che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate (di recente, Sezione VI, 7 novembre 2024, Piscopo e altro; nonché, Sezione II, 13 luglio 2023, Miceli e altro, che, nel ritenere corretta la qualificazione in termini di estorsione della condotta di un soggetto che, con la minaccia del licenziamento, aveva costretto il lavoratore ad accettare una retribuzione inferiore a quanto spettantegli, rinunciando a pretendere il dovuto adeguamento, ha precisato che la prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia contra ius quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, né conformi a giustizia).
REATI CONTRO LA PERSONA
Atti persecutori - Minacce gravi e reiterate - Effetti - Irrevocabilità della querela - Ragione. (Cp, articolo 612- bis, comma 4)
IL PRINCIPIO
Ai sensi del comma 4 dell'articolo 612-bis del Cp, laddove le minacce integranti condotte di stalking siano gravi e reiterate, la querela- che fonda la procedibilità per il delitto di atti persecutori - non è più revocabile, e, ove la persona offesa rimetta quella già presentata, detta remissione non spiega alcuna efficacia sulla procedibilità (la Corte ha, in proposito, corretto le considerazioni dei giudici di merito che avevano comunque ritenuto irrilevante la intervenuta remissione della querela, ma sull'assunto erroneo che il reato di stalking aggravato ai sensi del comma 4 dell'articolo 612-bis del Cp integrasse una fattispecie procedibile d'ufficio, mentre, invece, la ricorrenza delle minacce gravi poste in essere in danno della vittima costituisce una limitazione alla revocabilità della querela, coerentemente con la ratio sottesa a tale previsione, dettata dall'esigenza di prevenire le situazioni - frequenti nella pratica, per la prostrazione e l'assoggettamento che caratterizza le vittime di stalking - in cui la remissione non sia volontaria e libera proprio in rapporto alla coartazione determinata dall'invasività delle condotte, il che rende inopportuno affidare interamente alle determinazioni della persona offesa la perseguibilità del reato).
È irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi. Infatti, il richiamo contenuto nell'articolo 612 bis, comma 4, del Cp all'articolo 612, comma 2, del Cp, quanto ai "modi" di formulazione della minaccia («la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi cui all'articolo 612, comma 2, del Cp») non può intendersi limitato a quelli considerati nell'articolo 339, comma 2 (commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone pur senza uso di armi), cui ulteriormente rinvia l'articolo 612, comma 2, del Cp, posto che non vi sono elementi, di natura letterale o sistematica, che consentano di escludere la "gravità" delle minacce dalle modalità esecutive richiamate dall'articolo 612 bis in tema di procedibilità del reato. Tale soluzione interpretativa, inoltre, è in linea con i principi di cui all'articolo 55 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne, in attuazione della quale la legge 15 ottobre 2013 n. 119 ha introdotto la disposizione in tema di irrevocabilità della querela (cfr. Sezione V, 18 febbraio 2019, Proc. gen. App. Cagliari in proc. X).
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Appello - Concordato in appello - Rigetto della richiesta - Diritto delle parti di concludere nel merito - Obbligo di rinvio dell'udienza - Non necessità. (Cpp, articolo 599-bis)
In tema di concordato in appello, in caso di rigetto della richiesta, sussiste il pieno diritto delle parti di discutere il procedimento, dovendosi cioè consentire alle parti di discutere il merito, diversamente risultando impediti sia l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, sia la partecipazione al giudizio da parte del pubblico ministero. In occasione del rigetto della richiesta, peraltro, non sussiste né l'obbligo di rinviare ad altra udienza, né alcuna norma che vieti alla corte di appello di procedere a una trattazione unitaria del processo, raccogliendo, contestualmente, oltre alla proposta di concordato, anche le conclusioni delle parti.
LAVORO E FORMAZIONE
Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Datore di lavoro - Obbligo di formazione del lavoratore - Violazione - Conseguenze (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 16 e seguenti)
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile con il personale bagaglio di conoscenza del lavoratore.
MISURE CAUTELARI
Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Previsione del previo interrogatorio - Eccezioni - Ricorrenza del rischio di recidiva relativamente a gravi reati - Apprezzamento limitato ai reati per cui si procede - Esclusione - Apprezzamento relativo ai reati che si teme possano essere commessi. (Cpp, articolo 291, comma 1 quater)
In materia di interrogatorio preventivo, l'articolo 291, comma-1 quater, del Cpp, nell'indicare i reati [i delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale] relativamente ai quali, stante il pericolo di reiterazione, è possibile evitare l'interrogatorio preventivo, ha riguardo al tipo di reati che si teme potranno essere commessi e non ai reati già commessi per i quali si procede. Infatti, il tenore letterale della norma non fa esplicito riferimento ai reati per i quali si sta procedendo, come accade in altre norme del codice di procedura penale, bensì fa riferimento alla esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c) in una dimensione prospettica, che guarda al futuro e non al passato, che impone, cioè, una previsione: anche quindi il pericolo di recidiva, come, del resto, vale per il pericolo di fuga e per il pericolo di inquinamento probatorio, è calibrato in senso teleologico, lasciandosi alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento in punto di sussistenza o no del pericolo di commissione di uno dei reati indicati [nella specie, secondo la Corte, il tribunale aveva giustificato il pericolo di commissione di gravi reati con uso di armi, valorizzando, in chiave prospettica, il persistente possesso di armi da parte dell'indagato e il perdurare di ragioni di inimicizia con la persona offesa].
Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Previsione del previo interrogatorio - Trasmissione di atti di indagine successivi all'interrogatorio - Necessità di reiterare l'interrogatorio prima della decisione. (Cpp, articolo 291, comma 1 quater)
In tema di misure cautelari personali, l'interrogatorio preventivo previsto dall'articolo 291, comma 1 quater, del Cpp deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura al fine di consentire all'indagato di estrarne copia e di approntare un'adeguata difesa, con la conseguenza che, qualora successivamente al suo espletamento, e prima dell'emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero alleghi ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall'indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio anch'esso preceduto dalla previa ostensione degli atti all'indagato ed al suo difensore, la cui mancanza determina la nullità per violazione del diritto di difesa. È infatti pur vero che non sussiste a carico del pubblico ministero un obbligo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari tutti gli atti di indagine compiuti nella loro integralità, in quanto è legittimato a selezionare il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice [mentre l'obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato], ma è anche vero che, quando il pubblico ministero ritenga di depositare nuovi elementi di prova, ciò comporta che il giudice competente a decidere sulla richiesta è tenuto a svolgere un nuovo interrogatorio che possa assolvere alla funzione di contraddittorio preventivo sul materiale probatorio posto a base della richiesta cautelare.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Maltrattamenti in famiglia - Applicabilità in presenza di genitorialità condivisa pur in assenza di convivenza - Esclusione - Modifica normativa estensiva - Inapplicabilità per i fatti pregressi. (Cp, articoli 2 e 572; legge 2 dicembre 2025 n. 181)
A seguito della legge 2 dicembre 2025 n. 181, la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del Cp), è stata estesa anche alle condotte poste in essere in danno di persona non più convivente, "nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione". Trattasi, peraltro, di una modifica che non può valere per i fatti pregressi, stanti i principi in tema di successione di leggi penali nel tempo (articolo 2 del Cp), considerando che si tratta di modifica in malam partem. Pertanto, per i fatti commessi in epoca precedente al richiamato novum normativo va data continuità alla interpretazione giurisprudenziale secondo cui la genitorialità condivisa in assenza di convivenza non poteva integrare un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato.
REATI CONTRO LA PERSONA
Codice Rosso - Disciplina di tutela - Assunzione di informazione entro tre giorni dalla vittima del reato - Omissione - Conseguenze processuali - Esclusione - Fattispecie. (Cpp, articolo 362, comma 1-ter; Cp, articolo 572)
La disposizione contenuta nell'articolo 362, comma 1-ter, del Cpp, fondante l'obbligo posto a carico del pubblico ministero di assumere, entro il termine di tre giorni, informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, non prevede alcuna sanzione processuale né quale conseguenza della mancata audizione della vittima del reato né per il caso di inosservanza del termine, potendo, al più, ravvisarsi, a carico del pubblico ministero inadempiente, ricorrendone i presupposti soggettivi e oggettivi, una violazione di carattere disciplinare. Infatti, quello di tre giorni è un termine ordinatorio dalla cui mancata osservanza non conseguono effetti processuali, benché l'articolo 124 del Cpp imponga ai magistrati di osservare le norme del codice anche quando l'inosservanza non comporta nullità o altra sanzione processuale [nella specie, relativa a impugnazione cautelare, è stato dichiarato inammissibile il ricorso dove si sosteneva che la mancata escussione nel termine di legge della persona offesa del reato di maltrattamenti avrebbe inficiato il quadro indiziario a carico, tenuto conto delle altre risultanze valorizzate a supporto della misura].
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Traffico di influenze illecite - Riformulazione normativa - Conseguenze - Ambito di operatività- Traffico di influenze millantate - Esclusione. (Cp, articolo 346-bis)
La vigente formulazione dell'articolo 346-bis del Cp, come da ultimo modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, confina la condotta incriminata dal reato di traffico di influenze illecite alla sola "utilizzazione intenzionale" di "relazioni esistenti", con conseguente espunzione dall'area di rilevanza penale dell'ipotesi della vanteria di relazioni inesistenti (il cosiddetto traffico di influenze "millantate"), oggi non più coperta dalla fattispecie di millantato credito (articolo 346 del Cp, abrogato dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3).
REATO
Imputabilità - Capacità di intendere e di volere - Perizia psichiatrica espletata in precedente e diverso procedimento - Valore vincolante ai fini del giudizio - Esclusione. (Cp, articoli 85, 88 e 89)
L'accertamento dell'infermità di mente dell'imputato va effettuato in relazione al fatto concreto addebitato ed al tempo in cui è stato commesso, onde la perizia psichiatrica espletata in altro procedimento, relativo a diverso fatto, non è mai vincolante nel giudizio successivo, nel quale la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato è correttamente compiuta alla stregua di un accertamento peritale del tutto indipendente da quello eseguito in precedenza. Possono semmai essere valutati anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, ma devono essere relativi ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei.


