FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 9 aprile 2026 n. 13137; Pres. Catena; Rel. Belmonte; Pm (conf.) Passafiume; Ric. Ve.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimonia­le - Distrazione - Prova - Mancato reperimento dei beni - Onere di dimostrarne la destinazione a carico del fallito. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)

IL PRINCIPIO

Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa, in presenza della quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, a opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, in quanto le condotte descritte all'articolo 216, comma 1, numero 1, della legge fallimentare hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie.

Nota

È principio pacifico quello secondo cui, in tema di prova del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni e valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'articolo 192 del Cpp, al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, non costituendo in alcun modo inversione dell'onere della prova il fatto che sia rimessa all'interessato la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato (tra le tante, sezione V, 16 gennaio 2008, Fiori ed altro; sezione V, 3 febbraio 2020, Sagaria; sezione V, 20 maggio 2022, Marini e altro). In altri termini, il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni od utilità nella disponibilità della società fallita costituisce circostanza idonea a fondare la ragionevole presunzione della loro distrazione, in mancanza di giustificazione, da parte dell'imputato, in ordine alla loro destinazione al soddisfacimento di esigenze della società od al perseguimento dei relativi fini, senza che ciò possa implicare indebita inversione dell'onere probatorio (sezione V, 8 marzo 2013, Dalla Mora; nonché, sezione V, 11 aprile 2013, Giacalone, secondo la quale, quindi, la mancanza o l'uscita di beni o risorse finanziarie nella disponibilità della società fallita, in mancanza di giustificazione, integrano la prova del reato di bancarotta fraudolenta).

REATO

Sezione VI, sentenza 2 aprile 2026 n. 12501; Pres. Fidelbo; Rel. Di Geronimo; Pm (diff.) Vanorio; Ric. Du.

Cause di estinzione del reato - Morte del reo anteriore alla condanna - Prevalenza del proscioglimento nel merito sulla declaratoria di estinzione del reato - Sussistenza - Condizioni - Ragioni. (Cpp, articoli 129, comma 2, e 620; Cp, articolo 150)

IL PRINCIPIO

Anche a seguito della morte dell'imputato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'articolo 129, comma 2, del Cpp, ossia nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere si arresta alla mera "constatazione" della causa di proscioglimento. In tal modo, si coniuga il dato testuale dell'articolo 129, comma 2, del Cpp con l'esigenza di garantire in ogni caso la prevalenza dell'interesse all'affermazione di innocenza dell'imputato, anche ove questi sia nelle more deceduto, posto che permane ugualmente un interesse natura morale, ma anche patrimoniale in capo agli eredi, di veder riconosciuta l'insussistenza del fatto o la non commissione dello stesso da parte de cuius.

Nota

A supporto, la Corte ha richiamato una precedente, sia pure remota, pronuncia delle sezioni Unite, dove si è affermato che il fatto della sopravvenienza di una causa estintiva del reato, operativa ex nunc, non può porre nel nulla la realtà acquisita nel procedimento che il fatto ascritto all'imputato non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall'imputato stesso. Una siffatta realtà, hanno osservato le sezioni Unite, deve prevalere anche nel caso in cui la causa estintiva del reato sia quella della sopravvenuta morte del reo; ciò sia per la rilevanza sostanziale del riconoscimento dell'innocenza di una persona accusata, che non cessa per effetto della sua morte, residuando l'interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria, sia perché, permanendo talune conseguenze non indifferenti nonostante l'estinzione del reato (la morte del reo non estingue infatti le obbligazioni civili derivanti dal reato e quelle concernenti le spese processuali ed, eventualmente di mantenimento in carcere), non v'è ragione - in virtù del principio di eguaglianza e per considerazioni di economia processuale - che i congiunti e gli eredi del defunto ne debbano subire il peso solo per la casualità della sopravvenienza della morte del loro dante causa, rispetto alla miglior sorte dell'imputato vivente, che avrebbe viceversa il vantaggio di vedere riconosciuta la propria innocenza, sia, infine, perché la norma di riferimento (ora, l'articolo 129, comma 2, del Cpp; in precedenza, l'articolo 152, comma 2, del Cpp del 1930) non fa distinzione tra le cause estintive ed il suo senso più pregnante è quello della tutela dell'innocenza della persona vivente al momento in cui è stata promossa l'azione penale (sezioni Unite, 4 febbraio 1992, Musumeci). La Cassazione, inoltre, nell'affermare il principio di cui in massima ha preso espressamente le distanza dall'opposto orientamento secondo cui, invece, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, dovrebbe imporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Cpp (cfr. sezione IV, 20 aprile 2022, Regazzoni; nonché, sezione III, 12 maggio 2016, Patti).

ESECUZIONE PENALE

Sezione I, sentenza 26 marzo 2026 n. 11348; Pres. Casa; Rel. Siani; Pm (diff.) Marzagalli; Ric. X.

Detenzione domiciliare - Modifica delle prescrizioni - Decreto del magistrato di sorveglianza - Ricorribilità in cassazione . (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articoli 47 ter e 69, comma 7)

Il provvedimento (che deve essere motivato: articolo 69, comma 7, dell'ordinamento penitenziario) del magistrato di sorveglianza che interviene sulle modifiche relative alla detenzione domiciliare è ricorribile per cassazione per violazione di legge, in quanto provvedimento idoneo a incidere sulla libertà personale, rientrando tra i motivi di doglianza quello relativo alla presenza di una motivazione effettiva e non apparente.

Sezione I, sentenza 26 marzo 2026 n. 11348; Pres. Casa; Rel. Siani; Pm (diff.) Marzagalli; Ric. X.

Detenzione domiciliare - Necessità di prevedere in ordine alle indispensabili esigenze di vita del detenuto - Conseguenze - Diniego generico. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 47 ter; cpp, articolo 284)

In forza del rinvio operato dall'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario all'articolo 284 del Cpp, deve ritenersi che anche in caso di detenzione domiciliare, come in quello di arresti domiciliari, sia possibile concedere al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario al fine di attendere alle sue "indispensabili esigenze di vita", quali quelle connesse all'acquisizione delle risorse alimentari o sanitarie. Se è pur vero che la valutazione in ordine alle "indispensabili esigenze di vita" deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'articolo 284, comma 3, del Cpp, a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata, deve peraltro ritenersi gravata da motivazione gravemente carente l'ordinanza che, non risultando il provvedimento ammissivo alla detenzione domiciliare avere previsto - in modo rigoroso e tenendo conto del necessario sistema di controlli - il modo ordinario di conseguimento per il detenuto domestico delle risorse sanitarie e alimentari per lui necessarie, abbia genericamente rigettato l'istanza del detenuto di autorizzazione ad assentarsi per il tempo strettamente necessario a provvedere alla acquisizione di tali risorse.

FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 9 aprile 2026 n. 13137; Pres. Catena; Rel. Belmonte; Pm (conf.) Passafiume; Ric. Ve.

Bancarotta - Bancarotta fraudolenta - Momento consumativo. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216)

Il momento consumativo del reato di bancarotta è costituito dalla dichiarazione di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente.

Sezione V, sentenza 9 aprile 2026 n. 13137; Pres. Catena; Rel. Belmonte; Pm (conf.) Passafiume; Ric. Ve.

Bancarotta - Bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare - Reato di pericolo concreto - Atto distrattivo - Concreta idoneità dello stesso a incidere sulle pretese creditorie - Valutazione della qualità del distacco patrimoniale - Necessità - Sussistenza - Fattispecie. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)

Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la "qualità" del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori [nella specie, in cui si discuteva della distrazione di alcuni mezzi meccanici vetusti, erroneamente la corte di merito, pur dando atto di un valore attualizzato minimale dei beni sottratti, proprio in ragione della loro obsolescenza, si è era limitata a sostenere che si trattava di beni "che avevano quanto meno un valore in termini di rottamazione" dimenticando di procedere alla necessaria verifica circa la pericolosità concreta della condotta].

IMPUGNAZIONI PENALI

Sezione I, sentenza 26 marzo 2026 n. 11574; Pres. De Marzo; Rel. Natalini; Pm (conf.) Epidendio; Ric. Fr.

Giudizio di rinvio - Annullamento per difetto di motivazione - Vincolo per il giudice di rinvio- Limiti. (Cpp, articoli 606, comma 1, lettera e), 623 e 627)

Nel caso di annullamento della sentenza di merito, da parte della Corte di cassazione, per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero di determinare il proprio apprezzamento mediante autonoma e rinnovata valutazione della situazione di fatto concernente il capo o il punto annullato, restando vincolato al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, solo se, secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, di decisiva rilevanza ai fini della decisione, fermo il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato. Il medesimo giudice del rinvio - fermo tale limite, nonché quello di conformarsi all'interpretazione data in sede di legittimità su eventuali connessi temi di diritto - non è neppure obbligato ad esaminare solo le questioni specificate nella sentenza rescindente, isolandole dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze già censurate in sede di legittimità.

PROCEDIMENTO PENALE

Sezione IV, sentenza 7 aprile 2026 n.12779; Pres. Dovere; Rel. Branda; Pm (diff.) non indicato; Ric. Am.

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Presupposti - Prognosi positiva e Programma di trattamento - Rilevanza. (Cp, articolo 168 bis e seguenti; Cpp, articolo 464-bis e seguenti)

La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati. Si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'articolo 133 del Cp, conseguendone che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Sezione II, sentenza 26 marzo 2026 n. 11585; Pres. Messini D'Agostini; Rel. Cersosimo; Pm (diff.) Pedicini; Ric. X.

Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo - Abitualità - Significato - Rilevanza del fattore temporale - Condizioni e limiti. (Cp, articolo 572)

Nel reato di maltrattamenti, l'abitualità delle condotte idonee a ledere la persona offesa può sussistere anche quando queste, singolarmente delittuose o meno, siano realizzate in un arco temporale non necessariamente prolungato, purché la loro reiterazione sia idonea a determinare uno stato di sopraffazione e soggezione della persona offesa, anche in un contesto cronologico contenuto. La durata del periodo nel quale si sviluppano le condotte maltrattanti costituisce, infatti, un elemento non decisivo ai fini della configurabilità del reato, fermo restando che, in presenza di una convivenza di breve durata, è necessario che i comportamenti vessatori si presentino con carattere continuativo e ravvicinato. In tale prospettiva, quanto più ridotto è il periodo di convivenza, tanto più intensa deve risultare la reiterazione e la gravità delle condotte, al fine di integrare quel clima di abituale vessazione che connota la fattispecie.

REATO

Sezione V, sentenza 23 marzo 2026 n. 10995; Pres. Miccoli; Rel. Mele; Pm (diff.) Ceroni; Ric. Gi.

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Violenza sulle cose - Reazione allo spoglio del possesso - Liceità della condotta - Condizioni - Immediatezza della reazione - Necessità. (Cp, articolo 392)

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno venga spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria. Lo spazio riconosciuto dall'ordinamento per l'esercizio dell'autotutela privata è, infatti, di stretta interpretazione, essendo circoscritto alla sola ipotesi di immediatezza dell'azione, per non vedere irrimediabilmente sacrificate le proprie ragioni, potendosi, quindi, escludere il reato nella sola ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte di colui che usi violenza sulle cose al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di spoglio, sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto.

Sezione V, sentenza 23 marzo 2026 n. 10995; Pres. Miccoli; Rel. Mele; Pm (diff.) Ceroni; Ric. Gi.

Reati contro l'amministrazione della giustizia - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Violenza sulle cose - Nozione - Fattispecie in tema di sostituzione della serratura. (Cp, articolo 392)

Ai fini dell'integrazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il comma 2 dell'articolo 392 del Cp delinea la nozione di "violenza sulle cose" idonea ad integrare la fattispecie delittuosa, individuandola espressamente nel danneggiamento della cosa, nella sua trasformazione o nella mutazione della destinazione. Per espressa previsione normativa, dunque, la nozione di violenza rilevante ai fini dell'integrazione del reato, non è circoscritta al danneggiamento materiale, ma comprende altresì l'alterazione della cosa e il cambiamento della sua destinazione. Ne consegue la configurabilità del reato in presenza della condotta del concedente che, al fine di ottenerne la restituzione del bene, anziché rivolgersi al giudice, si faccia ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso.

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