REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Truffa on line - Aggravante della minorata difesa - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. (Cp, articoli 61, numero 5, e 640)
IL PRINCIPIO
In tema di truffa on line è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della "Rete" (ciò che nella specie è stato escluso in quanto soltanto l'iniziale "contatto" tra gli inserzionisti e l'imputato era avvenuto on line, ma ciò non era sufficiente ad integrare la predetta circostanza aggravante, risultando che le successive trattative erano state condotte telefonicamente; per l'effetto, la Corte, nell'annullare la sentenza di condanna, ha rinviato al giudice di merito la verifica sulla presenza della querela, necessaria per la procedibilità del reato, in quanto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 640 del Cp, si procede a querela di parte se il reato è aggravato dall'essere il fatto commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione (comma 2, numero 2-ter), mentre si procede d'ufficio quando ricorre l'aggravante circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), del Cp (comma 3)).
È principio costante quello secondo cui, in tema di truffa, sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'articolo 61, numero 5, del Cp, abbia approfittato (cfr. articolo 640, comma 3, del Cp), nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui si trova l'agente, determina una posizione contrattuale di maggior favore per quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. Tuttavia, perché possano ravvisarsi le condizioni della minorata difesa occorre la "costante" distanza tra alienante ed acquirente nel corso della trattativa, che si dipana interamente su piattaforma digitale: è solo tale modalità di contrattazione che pone obiettivamente l'acquirente in una situazione di sfavore, in quanto questi è costretto ad affidarsi alle immagini, che non consentono una verifica della qualità del prodotto; a ciò aggiungendosi che la trattativa telematica consente di vendere ed acquistare (anche) sotto mentite spoglie, rendendo complessa l'identificazione del contraente e ostacolando certamente il controllo sulle caratteristiche qualitative del prodotto offerto, oltre che l'affidabilità dell'alienante. Quindi, l'aggravante non è configurabile quando la trattativa prenda avvio dall'ostensione di un bene su una piattaforma telematica, ma poi si sviluppi attraverso contatti telefonici o messaggi istantanei, ovvero incontri in presenza, perché in tal caso non può dirsi che uno dei contraenti versi necessariamente in una condizione di particolare vulnerabilità, giacché questi risulta piuttosto esposto a ordinarie azioni fraudolente, non necessariamente agevolate dalla condizione sfavorevole in cui è posta la vittima di truffe contrattuali, che si consumano attraverso trattative svolte interamente "a distanza", su piattaforma telematica digitale (di recente, Sezione II, 9 maggio 2023, Masi; nonché, Sezione II, 24 ottobre 2025, X., secondo la quale, appunto, ricorre la circostanza aggravante della minorata difesa in tema di truffa contrattuale nel caso in cui l'autore del fatto abbia tratto specifici vantaggi dall'utilizzazione della rete, come nell'ipotesi di una contrattazione e di contatti intercorsi interamente on line, trattandosi di un contesto idoneo a porre l'acquirente in una situazione di evidente debolezza e disparità quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore, e ciò specie allorquando a questo si accompagni l' agevole sottrazione da parte dell'asserito venditore alle conseguenze della sua condotta, come avviene nel caso in cui vengano fornite generalità false).
REATI CONTRO LA PERSONA
Violenza sessuale - Consenso della persona offesa - Necessità - Conseguenze in caso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte della vittima. (Cp, articolo 609-bis)
IL PRINCIPIO
Il consenso al compimento di atti sessuali, sia pure non espressamente menzionato dalla attuale norma incriminatrice di cui all'articolo 609- bis del Cp, costituisce elemento "negativo" della fattispecie, nel senso che un consenso validamente espresso esclude la tipicità del fatto. Corollario di tale impostazione sistematica è che, laddove l'atto sessuale sia compiuto nei confronti di persona che si trovi in condizioni di minorata difesa a seguito di assunzione (anche volontaria) di sostanze alcoliche o stupefacenti in grado di offuscare la capacità di giudizio e quindi di espressione di libero consenso, sussiste il reato di violenza sessuale per costrizione per costrizione, di cui all'articolo 609-bis, comma 1, del Cp, e non quello di violenza sessuale per induzione, di cui all'articolo 609- bis, comma 2, del Cp.
In tema di violenza sessuale, per assunto pacifico, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica", previste dall'articolo 609 bis, comma 2, numero 1, del Cp, anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente (tra le altre, Sezione III, 19 gennaio 2018, P. e altro; nonché, di recente, Sezione III, 29 aprile 2025, X.). Per l'effetto, sussiste il reato di violenza sessuale laddove l'atto sessuale sia compiuto nei confronti di persona che si trovi in condizioni di minorata difesa a seguito di assunzione (anche volontaria) di sostanze in grado di offuscare la capacità di giudizio e quindi di espressione di libero consenso. Infatti, l'assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l'assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all'articolo 609-bis, comma 1, del Cp, e non quello di violenza sessuale per induzione di cui all'articolo 609- bis, comma 2, del Cp [di recente, in linea con la sentenza qui massimata, Sezione III, 21 ottobre 2025, X.]. Questa ricostruzione interpretativa, come esattamente osservato dalla sentenza qui pubblicata, si basa sull'assunto che il consenso al compimento di atti sessuali, sia pure non espressamente menzionato dalla attuale norma incriminatrice di cui all'articolo 609- bis del Cp, costituisce elemento "negativo" della fattispecie, nel senso che un consenso validamente espresso esclude la tipicità del fatto. Consenso che, va soggiunto, deve investire non solo l'an dell'atto sessuale ma anche il "tipo" di atto sessuale da compiere, e deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, potendosi la revoca del consenso intervenuta in itinere desumere da fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (Sezione III, 21 ottobre 2025, X.). Va altresì ricordato che, poiché, come si è detto, la mancanza del consenso costituisce requisito, ancorché implicito, della fattispecie incriminatrice, l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non sembra configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto l'errore si sostanzia in un errore inescusabile sulla legge penale (cfr. Sezione III, 5 ottobre 2017, S.).
Omicidio preterintenzionale - Elemento soggettivo - Dolo misto a prevedibilità in concreto. (Cp, articolo 584)
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. Ai fini della prevedibilità "in concreto" dell'evento mortale, è necessario valorizzare tutte le eventuali circostanze del caso concreto che facciano prevedere l'evento morte o un concreto pericolo per l'incolumità della vittima, tenuto conto, in ogni caso, che nell'omicidio preterintenzionale la prevedibilità in concreto dell'evento mortale si atteggia in termini peculiari, posto che la condotta dolosa di base già è volta a realizzare una forma, sia pure meno grave, di aggressione della persona offesa, di modo che l'accertamento avrà ad oggetto, sostanzialmente, la proiezione in concreto della pericolosità in astratto, al fine di verificare se l'agente avesse un margine di effettiva "prevedibilità" delle conseguenze della propria condotta. Al riguardo, il giudice, ai fini dell'apprezzamento della eventuale prevedibilità "in concreto", deve compiere un giudizio di prognosi postuma: è tenuto cioè a collocarsi in una "prospettiva" analoga a quella che aveva il soggetto agente, nel momento del compimento della condotta dolosa, in modo da valutare se, considerate le peculiari circostanze del caso concreto, quello specifico evento, hic et nunc verificatosi, fosse annoverabile, ex ante, tra le conseguenze prevedibili della condotta voluta.
Violenza sessuale - Violenza sessuale di gruppo - Mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto in esito a Corte costituzionale n. 2022 del 2025 - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni. (Cp, articolo 609- octies)
In tema di violenza sessuale, è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto, riconosciuta per effetto della declaratoria di incostituzionalità, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2025, sopravvenuta alla decisione in grado di appello, dell'articolo 609-octies del Cp, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi; ma ciò a condizione che non emergano, dalle decisioni di merito, elementi di particolare allarme sociale tali da escludere, ictu oculi, la configurabilità stessa della diminuente speciale, perché laddove emergano elementi schiaccianti di gravità del fatto, essi precludono la rivalutazione del merito di tale sopravvenienza favorevole all'imputato.
REATO
Cause di giustificazione - Legittima difesa - Eccesso colposo - Presupposti - Accertamento. (Cp, articoli 52 e 55)
I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende, invece, i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad una ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'articolo 55 del Cp, mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante. Il giudizio di accertamento della legittima difesa e/o dell'eventuale eccesso colposo deve essere effettuato con giudizio ex ante - e non già ex post - delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento - e non a posteriori - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente di cui all'articolo 52 del Cp.
Reati contro la personalità dello Stato - Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - Stato islamico - Riconoscimento della natura terroristica. (Cp, articolo 270-bis)
In tema di associazione con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-bis del Cp, la natura terroristica di una cellula periferica dell'organizzazione denominata "Stato islamico" [ISIS] trova fondamento in molteplici pronunzie della Corte di legittimità ed è riconosciuta come tale a livello internazionale in plurime risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a far data dall'agosto 2014 e in documenti del Consiglio dell'Unione Europea, che hanno carattere vincolante anche in forza del rinvio contenuto all'articolo 270-sexies del Cp.
Reati contro la personalità dello Stato - Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - Terrorismo islamico - Condotta materiale - Caratteristiche. (Cp, articolo 270-bis)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 270-bis del Cp, occorre considerare che l'organizzazione terroristica transnazionale di matrice islamica [nella specie, ISIS] si conforma non ad una struttura statica, bensì cellulare, caratterizzata da estrema flessibilità, sia esterna, poiché in condizioni di operare contemporaneamente in più Stati, attraverso contatti, anche a distanza, tra gli adepti spesso connotati da marcata sporadicità, che interna, siccome protesa, secondo le finalità prefissate, ad una progressiva espansione. Del resto, la stessa modalità di creazione dell'affectio societatis tra i sodali e la struttura internazionale terroristica Isis è essa stessa peculiare, proprio poiché influenzata da una propaganda di adesione improntata ad un modello spontaneista e privo di formalismi, spesso avulso da qualsiasi contatto fisico tra soggetti che siano esponenti riconosciuti dell'organizzazione terroristica islamistica di riferimento e persone aderenti ai gruppi o cellule che compiono poi gli attentati. Quindi, attese le assolute peculiarità dei gruppi terroristici di matrice islamica, l'adesione può avvenire anche con modalità "aperte", non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe. È solo da escludere che la natura di reato di pericolo presunto del reato di cui all'articolo 270-bis del Cp, con conseguente anticipazione della soglia di punibilità, possa tradursi nella criminalizzazione di condotte che rimangano confinate sul piano della mera ideazione o adesione psicologica ad un'ideologia pur violenta ed estrema, sottraendosi così alla valutazione di conformità al principio di offensività, che deve informare tanto la astratta predisposizione normativa che la applicazione concreta da parte del giudice.
SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA
Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato - Sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 - Rivalutazione della pericolosità sociale anche qualora la detenzione si sia protratta per meno di due anni - Necessità - Mancata effettuazione - Reato di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - Configurabilità - Esclusione. (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 14, comma 2- ter, e 75)
In tema di misure di prevenzione, il ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 [intervenuta sull'articolo 14, comma 2-ter del decreto legislativo n. 159 del 2011], che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni, sicché, quando non vi si provveda, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude la configurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 159 del 2011.


