MISURE CAUTELARI
Sequestro preventivo e confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non giustifichi la provenienza - Presupposti - Ragionevolezza temporale tra il momento dell'acquisizione dei beni e quello dell'accertata pericolosità - Fattispecie. (Cp, articolo 240-bis)
IL PRINCIPIO
Presupposto ineludibile della confisca di cui all'articolo 240-bis del Cp, è, oltre all'esistenza di una sproporzione, al momento dell'acquisto di ciascun bene, tra reddito dichiarato o proventi dell'attività economica e valore del bene, il rispetto del criterio di "ragionevolezza temporale", il quale costituisce anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, nel senso che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nell'arco di tempo in cui è accertata la pericolosità sociale, sicché il momento dell'acquisto dei beni da sottoporre a confisca deve risultare a distanza temporale ragionevole dal reato presupposto, tanto se antecedente, quanto se successivo. In particolare, il concetto di "ragionevolezza temporale" implica che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di positivo accertamento (si vedano sezioni unite, sentenza 25 febbraio 2021, Crostella) (nella specie, secondo la Corte la confisca era stata erroneamente adottata, perché immotivatamente era stato ritenuto sussistente il sussistente il requisito della ragionevolezza temporale avendo riguardo all'epoca molto remota degli acquisti dei beni oggetto di confisca e quella successiva della condanna per i "reati spia" per i quali il ricorrente era stato condannato).
A supporto, la sentenza ha richiamato l'importante precedente dove le Sezioni unite (sentenza 25 febbraio 2021, Crostella) hanno chiarito che la confisca in casi particolari, disciplinata dall'articolo 240-bis del Cp (cosiddetta confisca allargata o "per sproporzione"): 1) ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, con finalità preventiva e trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente; 2) costituisce un'ipotesi di confisca obbligatoria, la quale non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, bensì beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta; 3) opera in caso di accertata responsabilità per taluni reati elencati tassativamente, i quali costituiscono "spia", ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite e fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose; 4) è prevista "una semplificazione probatoria" che si realizza mediante lo svincolo dell'oggetto dell'ablazione dal reato e l'onere gravante sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare di giustificare la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa; 5) l'accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall'articolo 240-bis del Cp fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall'attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona; 6) presupposti ineludibili della misura sono, oltre all'esistenza di una sproporzione, al momento dell'acquisto di ciascun bene, tra reddito dichiarato o proventi dell'attività economica e valore del bene, il rispetto del criterio di "ragionevolezza temporale", il quale costituisce anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, nel senso che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nell'arco di tempo in cui è accertata la pericolosità sociale, sicché il momento dell'acquisto dei beni da sottoporre a confisca deve risultare a distanza temporale ragionevole dal reato presupposto, tanto se antecedente, quanto se successivo; 7) il concetto di "ragionevolezza temporale" implica che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di positivo accertamento. Sulla rilevanza dell'epoca dell'acquisto del bene, si veda anche sezione V, sentenza 5 luglio 2022, Facciolo e altro, secondo la quale la presunzione di illegittima acquisizione dei beni da confiscare da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione di quest'ultimo.
REATO
Reato continuato - Determinazione della pena base - Obbligo di indicazione del reato più grave - Reati di pari gravità e di eguale intensità dolosa - Insussistenza. (Cp, articolo 81, comma 2)
IL PRINCIPIO
In tema di reato continuato, il giudice non è tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, il reato ritenuto più grave nell'ipotesi di pari gravità e di eguale intensità dolosa. Ne consegue che in tal caso non è richiesta la determinazione degli aumenti per ogni singolo reato satellite, atteso che l'aumento complessivo rende agevole, in considerazione della pari gravità, l'individuazione dell'aumento operato per ciascuna ipotesi di reato.
In termini, sezione VI, sentenza 14 aprile 2008, Rinaldo, laddove si è affermato, appunto, che, in tema di reato continuato, il giudice non è tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, il reato ritenuto più grave nell'ipotesi di pari gravità e di eguale intensità dolosa. Ne consegue che in tal caso non è richiesta la determinazione degli aumenti per ogni singolo reato satellite, atteso che l'aumento complessivo rende agevole, in considerazione della pari gravità, l'individuazione dell'aumento operato per ciascuna ipotesi di reato (fattispecie relativa ad una pluralità di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti per i quali è prevista la medesima pena edittale nel minimo e nel massimo). Sul punto, la sentenza qui massimata ha chiarito che la soluzione interpretativa adottata non è in contrasto con i principi espressi dalle sezioni Unite (sentenza 24 giugno 2021, Pizzone), dove si è sostenuto che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, precisandosi, altresì, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'articolo 81 del Cp e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. L'assenza di contrasto è stato affermato in ragione del fatto che il principio espresso dalle Sezioni unite riguarda l'ipotesi di reati puniti con pene di specie diversa, e quindi di diversa gravità, non risultando contraddetta la diversa soluzione qui adottata nel caso di reati di pari gravità.
FALLIMENTO
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Reato di pericolo concreto - Conseguenze. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)
La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione si configura come un reato di pericolo concreto, per la cui integrazione non è necessario che ricorra alcun nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento. Pertanto, essa è configurabile ove l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse a impieghi estranei alla sua attività, essendo sufficiente che la condotta distrattiva sia idonea, semplicemente, a depauperare le ragioni della massa dei creditori, anche determinando un peggioramento della situazione patrimoniale della società, come nel caso di un mero aggravamento del dissesto già verificatosi.
FISCO
Reati tributari - Accertamento- Presunzioni legali in materia tributaria - Natura giuridica - Valore probatorio nel processo penale - Utilizzabilità - Condizioni - Limiti - Differenze rispetto ai rilievi induttivi. (Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74; Cpp, articolo 187 e seguenti)
Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa. Diversamente, ben altra portata probatoria, rispetto alle mere presunzioni, hanno i rilievi induttivi, accompagnati inevitabilmente da analisi documentali, contabili e testimoniali.
MISURE CAUTELARI
Impugnazioni - Riesame - Provvedimento di applicazione o di convalida di misura cautelare reale - Motivazione per relationem - Sufficienza - Motivazione mancante - Potere integrativo del tribunale del riesame - Insussistenza - Ragioni. (Cpp, articoli 309, comma 9, e 324, comma 7)
Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 al comma 9 dell'articolo 309 del Cpp, sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'articolo 324, comma 7, dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. Pertanto, in sede di riesame avverso misure cautelari reali, il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto dei citati articoli. 324, comma 7, e 309, comma 9, del Cpp.
PROCEDIMENTO PENALE
Riti alternativo al dibattimento - Giudizio abbreviato - Riduzione ulteriore di un sesto della pena in caso di mancata impugnazione - Ambito di applicazione. (Cpp, articoli 442, comma 2-bis)
Il beneficio sanzionatorio di cui all'articolo 442, comma 2-bis, del Cpp, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (in caso di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, "quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione"), trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche rispetto ai procedimenti penali pendenti, in fase di impugnazione, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, attraverso la ridefinizione in melius della pena. Nondimeno, poiché tale disciplina di favore corrisponde ad una ratio deflattiva che collega alla totale acquiescenza, e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l'ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta, l'imputato non potrebbe sollecitare la restituzione nel termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato una volta che sia stata pronunciata, all'esito del giudizio ordinario, una sentenza di condanna; e dopo che, avverso la stessa, sia stato proposto appello e che, una volta introdotto il giudizio di secondo grado, non sia stata formalizzata alcuna rinunzia all'appello; e, infine, dopo che l'imputato abbia formulato i motivi d'impugnazione anche in ordine alla responsabilità, insistendo nelle censure sulle statuizioni in punto di responsabilità, con una condotta processuale incompatibile con il conseguimento della riduzione di un sesto sulla pena inflitta.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Rapina - Rapina impropria - Configurabilità anche quando l'impossessamento sia avvenuto con artifici o raggiri. (Cp, articolo 628, comma 2)
Il presupposto del delitto di rapina impropria non è necessariamente costituito da un previo reato di furto seguito da violenza o minaccia, potendo esso consistere in qualsiasi condotta che abbia comportato una sottrazione della cosa, intesa come qualunque atto mediante il quale la res sia passata dalla sfera di disponibilità della vittima a quella dell'agente, anche ove l'impossessamento sia avvenuto mediante artifici o raggiri. Dalla struttura dell'articolo 628 del Cp si ricava, infatti, che, nella rapina impropria, non rileva la modalità dell'impossessamento, bensì l'esistenza di una sottrazione seguita dall'uso di violenza o minaccia, finalizzato ad assicurare il profitto o l'impunità (da queste premesse, è stata rigettata la doglianza che assumeva l'erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché come truffa sul presupposto che la disponibilità del denaro sarebbe stata conseguita mediante artifici e raggiri e non a seguito di una sottrazione violenta).
REATO
Condizioni di procedibilità - Querela - Natura giuridica - Reato in relazione al quale, durante il giudizio, venga prima introdotto il regime di procedibilità a querela e poi ripristinato quello di perseguibilità d'ufficio - Applicazione della legge più favorevole - Sussistenza - Ragioni. (Cp, articoli 2, comma 4, 120 e seguenti; Cpp, articolo 336)
In tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Cp, attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela.
SOCIETÀ
Responsabilità amministrativa degli enti - Presupposti -Fattispecie in tema di sequestro. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 5, 6 e 7)
La responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione. Da ciò consegue che il sequestro del profitto del reato, fonte di responsabilità amministrativa dell'ente, deve essere motivato avendo riguardo alla fattispecie complessa che integra il fumus dell'illecito, comprendente, oltre al reato presupposto, l'interesse o il vantaggio dell'ente e il ruolo dell'agente, secondo i modelli di imputazione previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (nella specie, la Corte ha annullato un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di una società, rilevando come fosse del tutto assente la motivazione in ordine al fumus con riguardo allo specifico illecito amministrativo contestato, dotato di autonomia giuridica e necessitante di specifica esposizione degli elementi atti ad integrarlo, secondo lo standard proprio della fase).


