REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Truffa - Artifici o raggiri - Terapie sperimentali non validate - Rappresentazione non veridica degli effetti benefici sperabili - Reato - Sussistenza. (Cp, articolo 640)
IL PRINCIPIO
Integra il delitto di truffa aggravata il comportamento del sanitario che induca i pazienti [nella specie, affetti da sclerosi multipla] ad un protocollo farmacologico non supportato da alcuna evidenza scientifica, ma presentato ai singoli pazienti come un rimedio innovativo per combattere la grave malattia, rispetto alla quale veniva promessa, in pochi giorni, la guarigione, la regressione o l'arresto della progressione o, comunque, miglioramenti decisivi e durevoli della sintomatologia; e ciò proponendo un protocollo terapeutico privo di qualsiasi validazione scientifica, non assistito da brevetto, né approvato dall'Aifa.
Secondo la Corte, in sostanza, la sussistenza degli artifici e raggiri integranti la truffa sono ricavabili in tutti i casi di somministrazione di cure prive di evidenza scientifica nella conoscenza da parte dell'agente della assenza di un qualsiasi riconoscimento del protocollo somministrato. In termini, Sezione II, 20 ottobre 2015, Proc. Rep. Trib. Brescia in proc. Voldan, dove si è ravvisata la truffa nella condotta di chi, nell'indurre le persone offese, in precarie condizioni di salute, a sottoporsi a costose terapie "sperimentali", pur rappresentando in modo veritiero la metodologia applicata nella produzione dei farmaci, abbia fornito insistenti rassicurazioni circa l'utilità della terapia in realtà illegale perché disconosciuta dalle autorità competenti; nonché, Sezione II, 17 novembre 2020, Casini, per la quale è integrato il reato di truffa aggravato dalla ricorrenza dell'aggravante della minorata difesa nella condotta del sanitario che, approfittando della particolare debolezza psicologica dei pazienti, affetti da patologie anche gravi, li induca a sottoporsi, dietro pagamento, ad una metodologia di cura alternativa a quella tradizionale, rassicurandoli circa l'utilità della stessa e suscitando speranze illusorie stante l'assenza di evidenze scientifiche di guarigioni o di miglioramenti: in proposito, si è specificato che la condotta penalmente rilevante non è costituita dalla mera proposta di una cura alternativa a quella tradizionale nella convinzione personale che possa essere efficace, giacché ciò che si sanziona penalmente è il ricorso dietro pagamento ad una metodologia asseritamente terapeutica non già per libera scelta del paziente, a seguito di adeguata informazione, ma per l'azione induttiva del medico, che abbia approfittato della particolare debolezza psicologica di persone affette da patologie anche gravi per suscitare speranze, sicuramente illusorie, perché in nessun caso alle persone offese erano state fornite evidenze scientifiche di guarigioni o miglioramenti, in effetti mai verificatisi.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Concussione - Elementi distintivi - Fattispecie. (Cp, articoli 317 e 319 quater)
IL PRINCIPIO
L'abuso costrittivo, integrante il reato di concussione, presuppone una condotta di violenza o di minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius; condotta da cui deve derivare una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno contra ius o di evitarlo, con la dazione o la promessa di una utilità indebita (Sezioni unite, 24 ottobre 2013, Maldera e altri) [fattispecie in cui correttamente era stata ravvisato il reato di cui all'articolo 317 del Cp, e non quello di cui all'articolo 319-quater del Cp, in una vicenda in cui l'imputato che, quale finanziere, aveva partecipato ad un'attività che aveva portato al sequestro di oltre 4.666 paia di scarpe, nel ripresentarsi dal commerciante, evocando il proprio ruolo, aveva lasciato intendere che un atteggiamento non condiscendente avrebbe esposto la persona offesa a ripercussioni negative, cosicché, ingenerando nel destinatario uno stato di soggezione e di timore, l'aveva costretta ad elargirgli la somma di 3.000,00 euro, in un quadro non connotato da un margine di scelta a favore del privato].
Nella concussione di cui all'articolo 317 del Cp si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, mediante violenza o - più di frequente- mediante minaccia, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito. La fattispecie di induzione indebita di cui all'articolo 319 quater del Cp è caratterizzata, invece, da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, il quale, mediante suggestione, inganno, pressione morale, induce il privato ad accedere alla pretesa della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un proprio indebito vantaggio personale. Ciò che pone il privato, che conserva pur sempre un più ampio margine decisionale, in una posizione di complicità con il soggetto pubblico e lo rende meritevole di sanzione. In questo senso, autorevolmente, cfr. Sezioni unite, 24 ottobre 2013, secondo la quale, appunto, il reato di concussione (articolo 317 del Cp) è designato dall'abuso costrittivo del pubblico agente, attuato mediante violenza o -più di frequente- mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; mentre il reato di induzione indebita (articolo 319 quater del Cp) è designato dall'abuso induttivo del pubblico agente, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce con il prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione.
PROVA PENALE
Testimonianza - Persona offesa - Valutazione della prova - Apprezzamento - Necessità dell'acquisizione di riscontri esterni - Esclusione - Condizioni. (Cpp, articoli 192, 194 e 196)
La testimonianza della persona offesa, anche se costituita parte civile, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è assistita dalla presunzione di attendibilità ex articolo 198 del Cpp, per il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo) e per il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri). Inoltre, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, detta testimonianza non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'articolo 192, commi 3 e 4, del Cpp, riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso" [Sezioni unite, 19 luglio 2012, Bell'Arte ed altri].
PUBBLICO MINISTERO
Pubblico ministero penale - Misure cautelari - Impugnazioni - Annullamento dell'ordinanza cautelare - Mancanza della gravità indiziaria - Ricorso del pubblico ministero deducente la sola esistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Inammissibilità per difetto di interesse. (Cpp, articoli 274 e s., 311, 568, comma 4)
Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'articolo 275, comma 3, del Cpp. Infatti, in materia cautelare, poiché l'interesse del pubblico ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno: l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo soltanto non potrebbe, comunque, condurre all'emissione di un provvedimento praticamente favorevole.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Furto - Circostanze aggravanti - Esposizione per necessità o consuetudine alla pubblica fede - Fattispecie relativa alla sottrazione di una borsa da un autoveicolo. (Cp, articoli 624 e 625, numero 7)
In tema di furto, ai fini dell'aggravante di cui all'articolo 625, numero 7, del Cp, devono ritenersi esposte "per necessità o consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato all'interno di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo, quali, per esempio, le cose che, per ingombro o peso, non possano essere agevolmente trasportati, nonché gli oggetti e i documenti custoditi nell'autovettura per esigenze di praticità, quali documenti, monili, occhiali o buste contenenti generi acquistati, ecc. Ciò perché può ritenersi ormai acquisito che l'autovettura venga utilizzata non solo per spostamenti puntuali, ma anche come luogo di temporanea custodia di beni nel corso della giornata, con conseguente inesigibilità della loro rimozione ad ogni sosta [nella specie, l'aggravante è stata così ritenuta per il furto avente ad oggetto due borse, con il relativo contenuto, sottratte dal bagagliaio posteriore di un veicolo in temporanea sosta nell'area di parcheggio di un autogrill autostradale].
REATO
Reati contro la personalità dello Stato - Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale- Partecipazione- Caratteristiche - Concorso esterno- Differenze . (Cp, articoli 110, 270 bis, comma 2)
In tema di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del Cp, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di "stabile e organica compenetrazione" con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Ricorre, invece, il "concorso esterno" nell'associazione, secondo le forme del concorso eventuale ex articolo 110 del Cp, laddove il soggetto attivo del reato non faccia parte dell'associazione, ma fornisca un contributo, plurimo o una tantum, che si palesi rilevante per la vitalità, la conservazione o per il rafforzamento dell'attività dell'associazione. Con la precisazione che il concorso esterno nel delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico postula che l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad una manifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operi pur sempre nell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti un contributo volto a soddisfare specifiche esigenze di esso.
Reati contro la personalità dello Stato - Condotte con finalità di terrorismo- Natura terroristica di un'associazione. (Cp, articoli 270-bis e 270-sexies)
La natura terroristica di un'associazione si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'articolo 270-sexies del Cp, che cataloga le condotte "con finalità di terrorismo" come quelle che per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, "nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia" [cfr., a tale ultimo riguardo, la Convenzione di New York del dell'8 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo; nonché, la Decisione quadro 2002/475/GAI dell'Unione Europea, prima modificata dalla Decisione quadro 2008/919/GAI e poi sostituita dalla più recente Direttiva 2017/541/UE].
SENTENZA PENALE
Requisiti- Motivazione- Impugnazioni - Appello - Decisione che comporti totale riforma della sentenza di primo grado - Doveri motivazionali del giudice di appello - Individuazione. (Cpp, articolo 605)
In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato [cfr. Sezioni unite, 12luglio 2005, Mannino]. In particolare, con riferimento alla riforma assolutoria in appello, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva [Sezioni unite, 21 dicembre 2017, Troise].
SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA
Terrorismo - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo- Reato di pericolo presunto - Conseguenze. (Cp, articolo 270-quinquies.1)
Trattandosi di un reato di pericolo presunto od astratto, l'articolo 270-quinquies.1 del Cp prevede che, per "finanziamento di condotte con finalità di terrorismo", si deve intendere il comportamento di chi "raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento" di atti finalizzati al terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo di tali fondi, arretrando, in tal guisa, la soglia della punibilità anche alla semplice "raccolta" o "messa a disposizione" di denaro o di beni funzionali a tale scopo ed ampliando il ventaglio delle attività preparatorie ritenute idonee a raggiungere il grado di pericolosità sufficiente al perfezionamento del reato.


